TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FIORE DANIELA ARMIDA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 03/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 09/072025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa coniugale alla signora che vi abita unitamente ai figli;
Parte_1
2) Stante il raggiungimento della maggiore età della figlia , affidare il figlio minore Per_1
ad entrambe i genitori, con facoltà del padre di vederlo ogni volta che vorrà e in Per_2 ogni caso secondo le modalità già concordate in sede di separazione, qui da intendersi confermate.
3) Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e non è dovuto alcun mantenimento a favore dei coniugi.
4) Porre a carico del Sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento in Parte_2
favore dei figli dell'importo di euro 500,00 (cinquecento) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese di causa, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19/07/2003 nel Comune di SONNINO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
03/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SONNINO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 8, Parte II, Serie A, dell'anno
2003); nulla sulle spese di causa.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FIORE DANIELA ARMIDA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 03/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 09/072025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa coniugale alla signora che vi abita unitamente ai figli;
Parte_1
2) Stante il raggiungimento della maggiore età della figlia , affidare il figlio minore Per_1
ad entrambe i genitori, con facoltà del padre di vederlo ogni volta che vorrà e in Per_2 ogni caso secondo le modalità già concordate in sede di separazione, qui da intendersi confermate.
3) Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e non è dovuto alcun mantenimento a favore dei coniugi.
4) Porre a carico del Sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento in Parte_2
favore dei figli dell'importo di euro 500,00 (cinquecento) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese di causa, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19/07/2003 nel Comune di SONNINO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
03/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SONNINO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 8, Parte II, Serie A, dell'anno
2003); nulla sulle spese di causa.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino