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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3876/2019 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1866/2019, deliberata e pubblicata il 27.6.2019 (n. 701154/2008 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 in qualità di eredi di c.f. difesi Persona_1 C.F._4 dall'avv. Renato Labriola, c.f. C.F._5 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , CP_1 C.F._6
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesa dall'avv. Michele Marra, cf. C.F._7 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“ ha convenuto inizialmente in giudizio chiedendo Persona_1 CP_2 di: accertare e verificare per accertare che le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla convenuta sono state eseguite in violazione della normativa urbanistica
e, in particolare, in violazione di quanto disposto dal P.R.G. del Controparte_3 trattandosi di immobile sito in area classificata A2 (centro storico); accertare che la
nella realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria CP_2 dell'immobile di sua proprietà sito in alla via Roma n. 230, si era appropriata di CP_3 parte del pianerottolo comune, confinante con i relativi piani di calpestio;
accertare che le perdite d'acqua della grondaia derivante dalla proprietà della avevano CP_2 causato danni al muro e alla finestra della scala comune;
accertare che la convenuta avesse posto cinque unità esterne di condizionatori a distanza inferiore a 1,5 metri dalla proprietà di esso istante e quindi in violazione ai tre metri stabiliti dagli artt. 873 e segg.
C.c.; accertare se il continuo rumore nonché le vibrazioni prodotte dalle suddette unità esterne dei condizionatori erano superiori alla normale tollerabilità prevista dall'art. 844
c.c.
Sulla base di tali assunti, ha chiesto di condannare la convenuta al Persona_1 ripristino dei luoghi preesistente alla realizzazione del lamentati lavori, nonché al risarcimento dei danni provocati dalla perdita di acqua;
di condannare la convenuta alla rimozione delle unità esterne di condizionatori e al risarcimento dei danni subiti dalle vibrazioni anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel costituirsi ha contestato ogni avversa pretesa dell'attore e, CP_2 costituitasi in un secondo momento con nuovo procuratore, ha rilevato che il bene di proprietà della stessa era stato acquistato in comunione legale con il Persona_2
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IV sezione civile
quale era deceduto sicchè la sua quota, secondo i principi di successione legittima, spettava a nella misura del 25 %. CP_1
Con ordinanza pronunciata fuori udienza del 30.03.2011, il Tribunale, in persona di diverso magistrato, rilevando che in relazione alla domanda di riduzione in pristino riguardante il sottotetto, i proprietari dello stesso sono litisconsorti necessari e che dal titolo prodotto emergeva la comproprietà del medesimo bene, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_2
Nelle more del giudizio è deceduto, prima, l'attore e, poi, la Persona_1 convenuta CP_2
Come rilevato con ordinanza del 19.2.2016 era già parte del giudizio CP_1 quale litisconsorte necessario, siccome erede di e, alla stregua delle Persona_2 deduzioni delle parti la stessa, a seguito del decesso della è divenuta parte del CP_2 giudizio anche nella qualità di erede di quest'ultima.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“a) dichiara inammissibili le domande proposte;
b) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame , Parte_1
ed , eredi di , ne hanno Parte_2 Parte_3 Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Napoli, accogliere la domanda e, per l'effetto, così provvedere:
In via principale: annullare/riformare la Sentenza 1866/2019 pubblicata il 27/06/2019 a firma del Giudice Paola Mastroianni dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 7/8/2019 e che ha deciso il giudizio R.g. n.
701154/2008 ed accertare i fatti, così come esposti, e, conseguentemente, dichiarare la convenuta responsabile
Per l'effetto: accertare che le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla SI. siano state eseguite in violazione della normativa urbanistica in CP_2 materia ed, in particolare, in violazione di quanto disposto dal P.R.G. del CP_3
, trattandosi di immobile sito in zona classificata A2 (centro storico) e per
[...]
l'effetto disporre il ripristino dello status quo;
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IV sezione civile
1 Accertare che la SI.ra nella realizzazione degli interventi di CP_2 manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà sito in alla via Roma CP_3
n. 230, si è appropriata di parte del pianerottolo comune, confinante con i relativi piani di calpestio. E, per l'effetto, condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione di tali lavori, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore dell'attore oggi appellante;
2 Accertare che le perdite d'acqua della grondaia derivante dalla SI.ra CP_2 hanno causato danni alla parte comune sul muro comune vano e scale e sulla finestra in esso ricavata e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni come determinati o determinabili a mezzo CTU;
3 Accertare che le cinque unità esterne di condizionatori sono poste a distanza di 1.5 mt dalla proprietà dell'attore, notevolmente inferiore ai tre metri stabiliti dagli artt. 873 e seguenti nonché dall'art. 970 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta all'immediata rimozione degli stessi;
4 Accertare se il continuo rumore nonché le vibrazioni prodotte dalla predette unità esterne dei condizionatori siano superiori alla normale tollerabilità prevista dall'art. 844
c.c., e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
5 Condannare la convenuta al pagamento dei diritti, spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistario.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: CP_1
“… Confermare la sentenza di primo grado, in relazione alla inammissibilità dell'appello per quanto sopra dedotto, con la condanna della parte appellata alle spese ed onorario sia del primo grado che del presente come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra;
Per quanto attiene alla richiesta di CTU, come indicata da controparte che appare del tutto ESPLORATIVA, atteso che dalla CT elaborata dalle convenute è del tutto evidente l'inesistenza di qualsiasi violazione di legge e quindi alla luce dell'analisi della stessa è possibile definire il giudizio con il rigetto delle istanze proposte dall'attore, motivo per il quale ci si oppone alla richiesta.
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IV sezione civile
Nel merito confermare la sentenza con il rigetto di ogni domanda posta da parte attrice, oggi appellante con condanna dello stesso al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione.
Accogliere le eccezioni riconvenzionali poste dichiarando il diritto della convenuta a mantenere i condizionatori nel posto indicato in premessa, lo sbalzo DI COPERTURA
DI PROLUNGAMENTO DEL TERRAZZO SUL LATO CORTILE;
Il diritto di tenere il cornicione alla distanza sopra indicata, pacifico e non contestato tra le parti, in uno alla , entrambi costruiti ben oltre i vent'anni per ottenere l'acquisto a Pt_4 mezzo di usucapione del quale si propone formale eccezione riconvenzionale.
Vinte le spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione all'avvocato Michele
Marra.
In via istruttoria, e solo gradatamente, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui fatti descritti in premessa della comparsa di costituzione e del presente atto, nonché sui fatti descritti nella comparsa di costituzione della sig.ra , CP_2 nonché ad ammettere interrogatorio formale dell'attore sugli stessi fatti nonché entrambi i mezzi di prova sui seguenti fatti …”.
Con ordinanza in data 9.9.2024, la Corte ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'arch. . Persona_3
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - LA MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE
IN PRIMO GRADO – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
, ed hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le loro domande, per avere il loro difensore ritirato la propria produzione di parte, nel corso dell'udienza del 16.2.2017, senza provvedere a ridepositarla entro il termine di cui all'art. 169, comma 2, cod. proc. civ. Il mancato deposito del fascicolo ha impedito – secondo il
Tribunale – anche la verifica della regolare integrazione del contraddittorio, nei confronti degli eredi di CP_2
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IV sezione civile
Hanno chiarito che il precedente magistrato, titolare del processo, aveva verificato la corretta instaurazione del contraddittorio ed aveva ritenuto legittimo proseguire il giudizio. Infatti, il ricorso ritualmente e correttamente notificato è stato mostrato in udienza al giudice e poi depositato nella produzione di parte. Pertanto, il “nuovo” giudicante avrebbe potuto, e dovuto, tranquillamente superare questa incertezza processuale ed addivenire ad una decisione nel merito della vicenda.
Hanno provveduto, comunque, a depositare, unitamente all'atto di appello, anche il ricorso notificato tempestivamente il 5/5/2016, già esibito in udienza in Tribunale e ricompreso nel fascicolo di parte.
Con ordinanza in data 9.9.2024, questa Corte di Appello si è già pronunciata in ordine alle conseguenze della mancata restituzione del fascicolo di parte attrice, che non ha consentito al Tribunale sammaritano la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, nei confronti degli eredi di
[...]
a seguito del decesso di quest'ultima e della conseguente CP_2 interruzione del processo pronunciata all'udienza del 12.6.2014, e che ha comportato la declaratoria di inammissibilità della domanda, da parte di quel
Tribunale.
Con la richiamata ordinanza, questa Corte ha considerato che: “La Corte di legittimità ha statuito che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art.
169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e
166 c.p.c. (Cass. n. 21571/2020; Cass. n. 29309/2017; Cass. n. 28462/2013).
Deriva da quanto precede, che questa Corte di Appello deve decidere la controversia, sulla base dei documenti ritualmente introdotti nel giudizio di primo grado e nuovamente prodotti in questo giudizio di gravame.
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IV sezione civile
Inoltre, va considerato che il fascicolo di parte allegato dagli appellanti consente di rilevare la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, nei confronti degli eredi della convenuta, deceduta in corso di causa, entro i termini assegnati CP_2 dal giudice.
Infatti, , ed a seguito della Parte_1 Parte_2 Parte_3 morte di hanno provveduto a depositare il ricorso per la prosecuzione CP_2 del giudizio, in data 20.10.2014, che è stato notificato, unitamente al decreto del giudice di fissazione dell'udienza, a mediante raccomandata a.r. inviata il CP_1
23.12.2014 e recapitata alla destinataria il 29.12.2014. Tale notifica è avvenuta nel rispetto del termine fissato dal giudice (8.1.2015).
Gli appellanti hanno ottemperato anche all'ordinanza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 19.2.2016, con la quale veniva ordinata la notifica alla medesima nella qualità di erede di entro il termine del CP_1 CP_2
5.5.2016. L'adempimento è stato eseguito con raccomandata a.r. inviata il 5.5.2016 e ritirata in data 10.5.2016. Ai fini della tempestività della notificazione va tenuto conto, per il notificante, della data di consegna del plico all'ufficiale giudiziario ed in quel momento la notifica si perfeziona nei suoi confronti (art. 149 comma III cod. proc. civ.).”.
Ribadito e riaffermato il contenuto di quell'ordinanza interlocutoria, resta onere di questo Giudice dell'appello procedere alla decisione della controversia, sulla scorta della documentazione di parte, regolarmente ormai offerta in esame dagli appellanti, e della consulenza tecnica d'ufficio, cui si è dato ingresso.
§ - L'ART. 342 COD. PROC. CIV. – INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma CP_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
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IV sezione civile interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da , Parte_1
ed risponde ai requisiti evocati nella Parte_2 Parte_3 richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - L'APPROPRIAZIONE DI PARTE DEL
[...]
ed hanno Controparte_4 Parte_2 Parte_3 riproposto la doglianza relativa alle opere di straordinaria manutenzione intraprese da sul suo immobile in , via Roma n. 230, ed CP_2 CP_3 hanno ribadito che sono state eseguite in violazione normativa urbanistica in materia ed, in particolare, in violazione di quanto disposto dal PRG del
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IV sezione civile trattandosi di immobile sito in area classificata A2 (centro Controparte_3 storico).
Hanno chiesto, inoltre, accertare che nella realizzazione CP_2 degli interventi si era appropriata di porzione del pianerottolo comune e, per l'effetto, condannarla al ripristino dei luoghi preesistente alla realizzazione di tali lavori, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in loro favore.
Hanno contestato l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal loro dante causa, , sollevata da in quanto il Persona_1 CP_1 termine è iniziato a decorrere soltanto dall'ultimazione dei lavori, da parte di in virtù di DIA rilasciata in data 10.6.2008 dal Settore CP_2
Urbanistica del di . CP_3 CP_3
Hanno addotto che la convenuta, in qualità di erede della CP_1 madre, è incorsa in un'aperta violazione dell'art. 1102 cod. civ., a norma del quale il singolo condomino può modificare la cosa comune o parte di essa, per trarne un maggior godimento, ma non gli è consentito alterarne la consistenza e la destinazione e pregiudicare i diritti di uso e godimento degli altri condomini.
Infatti, i pianerottoli, quali elementi essenziali delle scale di accesso ai diversi piani dell'edificio in condominio, sono, per presunzione di legge e salvo diverso titolo, in comproprietà fra tutti i condomini. Pertanto, la loro utilizzazione, da parte dei singoli comproprietari, è soggetta alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune. La presunzione di comproprietà deriva anche dal fatto che i pianerottoli costituiscono elementi essenziali delle scale di accesso ai diversi piani (espressamente elencate tra le parti comuni nell'art. 1117 cod. civ., al n. 1), delle quali rendono possibile la funzione. Ne consegue che il pianerottolo non può essere incorporato nell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino, in quanto tale comportamento configurerebbe una utilizzazione monopolistica del bene, lesiva del diritto degli altri condomini di farne parimenti uso, oltre ad un'alterazione della destinazione di esso.
I motivi devono essere respinti.
Con la domanda introdotta da , ed Parte_1 Parte_2
vengono sollevate doglianze relative ad un complesso di lavori Parte_3
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IV sezione civile di manutenzione straordinaria del sottotetto, intrapresi da nel CP_2
2005 ed, in particolare, alla chiusura, con un cancello, di una porzione comune del ballatoio all'ultimo livello, che – nella prospettazione di essi appellanti – ne ha comportato l'arbitraria attrazione all'uso esclusivo di essa convenuta.
Va, preliminarmente, precisato che l'ambito di questo giudizio prescinde dalla liceità urbanistica delle opere realizzate da nel piano- CP_2 sottotetto, trattandosi del profilo pubblicistico, che resta limitato al rapporto tra il costruttore e l'ente titolare del potere autorizzatorio (nella specie, il
[...]
). CP_3
Costituisce ius receptum che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione, quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali;
è del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (Cass. n. 12405/2007; Cass. n. 6038/2000; Cass. n.
29166/2021; Cass. n. 239/2024).
Infatti, nelle controversie tra privati, derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che acquista rilevanza è, sempre e soltanto, la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente (Cass. n. 13170/2001; Cass. n.
5411/2015).
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IV sezione civile
Sulla premessa che precede, l'ambito della cognizione di questa Corte resta limitato alla violazione dei diritti soggettivi individuali di
[...]
, ed che, secondo la prospettazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 della domanda da loro avanzata, è costituito dall'appropriazione di porzione del ballatoio comune, da parte di ed oggi dall'avente causa, CP_2
in violazione del principio di cui all'art. 1102 cod. civ. CP_1
Si tratta di un pianerottolo comune, con forma irregolare e piccole dimensioni, posto all'ultimo livello del fabbricato in via Roma n. 230, che dà accesso alle due proprietà delle parti, poste l'una di fronte all'altra, all'ultimo piano dell'edificio: sul lato destro, rispetto al percorso in salita, si accede alla proprietà mediante un cancello in ferro pannellato, e sul lato sinistro si CP_1 accede alla proprietà . Persona_4
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IV sezione civile
Lo stato dei luoghi è riprodotto nella planimetria elaborata dal c.t.u.:
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IV sezione civile
L'apposizione del cancello in ferro in posizione obliqua, piuttosto che perpendicolare alla parete frontistante, sulla quale si appoggia, avrebbe comportato l'appropriazione, in danno del latistante piano Persona_4 ed in favore di quello della porzione di lastrico in contestazione. CP_1
ha dedotto espressamente, sin dalle prime difese CP_1 articolate in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, che la posizione
“obliqua” della porta è rimasta inalterata, sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, da parte dei suoi genitori, nel 1980, e ha rivendicato il diritto sulla porzione in discorso, in virtù del titolo di provenienza ed, in subordine, per usucapione ultraventennale. Le risultanze istruttorie inducono a ritenere fondate tali deduzioni e ad affermare il diritto di proprietà di CP_1 sulla parte del ballatoio in contesa.
L'esame dei titoli di provenienza e dello stato dei luoghi rivela che il cancello in ferro, nella sua posizione “obliqua” rispetto al muro della cassa-scala ed al frontistante muro dell'immobile non è stato mutato, a seguito dei CP_1 lavori intrapresi nel 2005, ma è stato lasciato nella sua posizione originaria. Sul punto, vi è il supporto della relazione del c.t.u. (v. fol. 12), laddove riferisce che:
“Per quanto riguarda il pianerottolo in comune con gli eredi , esso è stato Parte_2 pavimentato durante i lavori completati nel 2008, ma non si evince, da nessuno dei due titoli edilizi, una modifica nell'uso dello stesso da parte della SI.ra In CP_1 particolare non si evincono trasformazioni ad uso esclusivo o totale e, per quanto riguarda l'uso parziale lamentato in giudizio, risulta essere stato realizzato prima dell'acquisto da parte dei SIg. e così come dichiarato Persona_2 CP_2 dalla SI.ra durante il sopralluogo del 15 novembre u.s.. In Parte_2 particolare la posizione del cancello di separazione delle due unità, che risulta inclinato e non perpendicolare al muro su cui appoggia, è una conseguenza della posizione dell'apertura del sottotetto.
Infatti già nella pianta catastale del 1939 è possibile vedere che tale apertura è posizionata di fronte alla scala di accesso e leggermente a cavallo del muro perimetrale della stessa. (vedi All.4).”.
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IV sezione civile
In ogni caso, è dirimente osservare che l'immobile è stato acquistato da ed genitori danti causa di Persona_2 CP_2 CP_1 con atto notar del 1.4.1980, rep. 8790, racc. 2832, nella Persona_5 condizione attuale, quindi, con il cancello in posizione “obliqua” rispetto al muro frontistante la cassa-scale nel quale si innesta, e, conseguentemente, il possesso si è protratto per un periodo ultraventennale, tale da radicare l'acquisto del diritto, in favore di per usucapione (art. 1158 cod. CP_1 civ.), mediante la ricongiunzione del possesso dei suoi genitori, iniziato nel
1980, al proprio (art. 1146 cod. civ.).
Anche su tale profilo va registrata l'adesione del c.t.u., il quale afferma
(v. fol. 14): “I SIg. e hanno venduto l'immobile Persona_6 Persona_7 con l'attuale posizione del cancello (collegato allo stipite dell'esistente apertura), così come dichiarato anche dalla SI.ra , ed in tale stato di fatto è stato Parte_2 acquistato dai SIg. e con atto del Notaio Persona_2 CP_2 Per_5
del 1° aprile 1980, da cui l'odierna situazione.”.
[...]
Ulteriore conferma della corrispondenza tra la situazione esistente dal
1980 e quella attuale è stata offerta anche dalla dichiarazione resa da Parte_2
, in sede di accesso peritale del 15.11.2024 (“anche se la proprietà è stata
[...] acquistata dall'attuale proprietà con il cancello che occupa parte della proprietà in comune chiede che lo stesso sia modificato nella posizione di modo che liberi la proprietà in comune.”), puntualmente riportata dal c.t.u. a fol. 5 della relazione.
Analoga dichiarazione ha reso nel giudizio Parte_2 possessorio svoltosi avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta (n. 377/08 RG), laddove la stessa, escussa come informatrice, “… ha riferito che il proprio padre la avvisava della presenza del cancelletto già molti mesi prima, mesi quantificabili anzi “in alcuni anni” e che lei stessa aveva modo di constatare la presenza di tale ostacolo di accesso al sottotetto.”.
Dalle fotografie allegate nella consulenza di parte convenuta, redatta dall'ing. , si rileva che il cancello in ferro “obliquo” Persona_8 esisteva nell'attuale collocazione sin da epoca preesistente ai lavori di ristrutturazione, intrapresi di nel 2005, e si presentava, già a CP_2 quell'epoca, ossidato e fatiscente, il che dimostra, ancora una volta, che si tratta
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile di un battente installato in anni precedenti e non certamente al momento della ricostruzione del piano sottotetto.
Le risultanze istruttorie sopra passate in rassegna, valutate complessivamente nella loro “portata” probatoria, inducono a ritenere maturato per usucapione il diritto di a mantenere il cancelletto di accesso CP_1 al terrazzo di copertura nell'attuale collocazione, con conseguente rigetto della domanda di , ed di Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimozione del cancello in ferro medesimo.
§ - LO SVERSAMENTO DI ACQUA DALLA GRONDAIA
, ed hanno reiterato Parte_1 Parte_2 Parte_3 la domanda di risarcimento del danno al muro comune, al vano-scala ed alla finestra ivi esistente, provocato dallo sversamento di acqua dalla grondaia installata nell'immobile di (oggi e destinata a CP_2 CP_1 raccogliere le acque piovane.
La domanda merita reiezione.
Nessun danno è stato riscontrato dal c.t.u., atteso che la grondaia risulta essere stata riparata da molto tempo, il che ha comportato la cessazione dello sversamento di acqua piova.
Sul punto, il c.t.u. ha riferito che: “Attualmente non vi sono perdite dalla grondaia di cui trattasi in quanto è stato eseguito, dalla SI.ra già da tempo, CP_1 un intervento di sostituzione della stessa con ripristino della parte di cornicione mancante. (cfr. foto da nn° 1 a 4 perizia di parte Ing. D.G. Loguercio allegata al fascicolo di parte resistente anno 2012- All.9; SCIA prot. n° 38865/2013 All. 11)
Inoltre non è possibile riscontrare se eventuali perdite abbiano provocato danni all'immobile in quanto al momento non se ne riscontrano tracce;
a Persona_4 tal proposito la SI.ra , durante il sopralluogo del 15 novembre u.s., Parte_2 ha dichiarato che nel 2010 sono stati eseguiti all'interno dell'appartamento dei lavori di manutenzione ordinaria e successivamente non si sono più verificati danni avendo la SI eseguito i lavori di sostituzione della grondaia. CP_1
Per eventuali danni provocati dalla grondaia alle parti condominiali c'è da considerare che, presumibilmente, dalla sua costruzione ad oggi, la cassa scale non è mai stata
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
oggetto di interventi di manutenzione, visto lo stato di degrado degli infissi e dell'intonaco; per cui non è possibile determinare e quantificare quali danni possa aver provocato la rottura della grondaia oggi riparata.”.
, ed non hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 fornito prova neanche dei danni pregressi, né della provenienza degli stessi dalla grondaia, che, peraltro, raccoglie le acque piovane anche dal tetto di copertura della scala comune e non soltanto quelle provenienti dalla copertura del piano sottotetto di si tratta, quindi, di una condotta CP_1 utilizzata da entrambi i comproprietari, tenuti alla manutenzione in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
§ - LE MACCHINE PER LA CLIMATIZZAZIONE
, ed hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 riproposto la domanda di condanna dell'appellata alla rimozione dei cinque macchinari di climatizzazione collocati sul lastrico, in prossimità della loro abitazione.
Hanno sostenuto che le tubazioni sono state poste a distanza inferiore a ml 1,50 dal confine e quindi in violazione della distanza minima di tre metri stabilita dall'art. 873 e dall'art. 908 cod. civ. Il rumore continuo prodotto dalle ventole e dalle vibrazioni dei condizionatori, illegittimamente posti a distanza ravvicinata alla proprietà , superando i limiti della normale tollerabilità Parte_2 previsti dall'art. 844 cod. civ., provoca molestie e nocumento agli appellanti e, conseguentemente, ne hanno chiesto la rimozione immediata, nonché il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. da liquidarsi in via equitativa (art. 1226 cod. civ.)
I motivi meritano reiezione.
Le macchine e relative tubazioni sono collocate nella proprietà a CP_1 distanza variabile da m. 2,00 a m. 2,23 rispetto al confine , Persona_4 sicchè risulta rispettata la distanza minima di un metro, imposta dall'art. 889 cod. civ.
E' fuor di luogo il richiamo, da parte di , Parte_1 Parte_2
ed , alle distanze previste dall'art. 873 cod. civ., che
[...] Parte_3
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IV sezione civile riguarda le costruzioni, e dall'art. 908 cod. civ., che riguarda lo scarico delle acque piovane.
Per quanto riguarda le vibrazioni ed i rumori provocati dai macchinari in discorso, in esito ai rilievi fonometrici eseguiti dal tecnico ing. con Per_9 apposita strumentazione durante le operazioni peritali, si è accertato che: “Come si riscontra dai dati rilevati dall'Ing. durante il sopralluogo del 15 novembre Per_9
u.s. e dalle conclusioni dello stesso, l'impatto delle cinque macchine esterne dei condizionatori non supera l'indice previsto per la normale tollerabilità, sia sul terrazzo adiacente alle stesse sia nell'appartamento posto al primo piano.
Infatti nella Valutazione di Conformità l'Ing. riporta quanto segue: Per_9
“In base alle misure fonometriche condotte in prossimità del recettore esposto, si evince la conformità delle immissioni sonore provenienti dai n. 5 motori per climatizzatori posti sul terrazzo a lato sud dell'abitazione ai limiti normativi vigenti
(DPCM 14/11/1997) e, pertanto, l'impianto non può considerarsi fonte di disturbo per il terrazzo al secondo piano e per l'appartamento a primo piano della sig.ra CP_2
” (v. relazione c.t.u., fol. 17).
[...]
Resta esclusa, pertanto, anche la violazione dell'art. 844 cod. civ., atteso che non vi sono immissioni di rumori e/o vibrazioni, in danno dell'immobile
, che eccedano la normale tollerabilità. Persona_4
§ - LE SPESE DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
, ed , per effetto della Parte_1 Parte_2 Parte_3 rinnovata soccombenza, con attribuzione all'avv. Michele Marra, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, si deve considerare indeterminato/bile, e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €
26.000,01 ad € 260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
, ed di versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 Parte_3
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IV sezione civile importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella somma già liquidata da questa Corte di Appello con decreto in data 11.3.2025, restano definitivamente a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1866/2019, deliberata e pubblicata il 27.6.2019 (n. 701154/2008 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , ed Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2) condanna , ed , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 6.700,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Michele Marra;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di , Parte_1 Parte_2 ed , in solido;
Parte_3
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , ed Parte_1 Parte_2 [...]
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_3 all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 10 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
(firma apposta in modalità digitale)
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