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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa TI PA Presidente dott.ssa EL SS Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Maurizio Soligon ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Crocetta ed elettivamente domiciliato a
Treviso, viale Appiani n. 34, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 26 febbraio 2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, così decidere: in via pregiudiziale e cautelare accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrazione, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrazione, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, accogliendo tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che qui si riportano:
1) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso, ex art. 2051 c.c., condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore della sig.ra
, quantificato in € 19.957,65, oltre interessi e rivalutazioni Parte_1 dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia;
in subordine, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda,
2) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso all'attrice, ex art. 2043 c.c., condannare comunque il CP_1
al risarcimento del danno, come sopra qualificato e quantificato,
[...] oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione di tutte le istanze non concesse in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, distratti in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
Stante la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'interposto gravame fissarsi l'udienza ex art. 350 bis c.p.c.
NEL MERITO pagina 2 di 7 Respingersi l'appello avversario in quanto infondato e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia.
Spese ed onorari di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quando inammissibili.
L'articolazione della prova testimoniale ex adverso indicata nell'atto di citazione di primo grado non rispetta infatti i canoni stabiliti dall'art. 244 c.p.c. In particolare:
- Il capitolo sub 1) risulta formulato in modo generico e tale da suggestionare la risposta del teste;
- Il capitolo sub 2) risulta enucleato in modo generico in quanto completamente privo di riferimenti spazio-temporali.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 26 aprile 2021, conveniva Parte_1 in giudizio il per essere risarcita del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato nella somma di euro 19.957,65, subito in conseguenza di una caduta nella piazza pedonale IV Novembre del
Comune convenuto, avvenuta il 13 settembre 2019 a causa di un sanpietrino non ancorato al suolo. L'attrice invocava la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c., trattandosi di un'insidia imprevedibile da imputarsi all'incuria dell'Amministrazione convenuta nella manutenzione della pavimentazione della piazza e, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto il sanpietrino configurava un'insidia o trabocchetto.
1.1. Si costituiva in giudizio il , contestando l'an e il Controparte_1 quantum della pretesa attorea: dalle fotografie dimesse dall'attrice non era riconoscibile il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta e, in ogni caso, la dimensione del sanpietrino era inidonea a cagionare danno;
l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio che gli artt. 2051 e 2043 c.c. pongono a carico del danneggiato;
il danno non patrimoniale appariva sovrastimato rispetto alle lesioni pagina 3 di 7 di cui alla documentazione medica dimessa dall'attrice e non potevano essere rimborsate le spese mediche eseguite in regime privatistico anziché tramite il servizio sanitario nazionale.
1.2. Rigettate le istanze di prova per testi formulate dall'attrice e istruita la causa con la documentazione dimessa in atti, con sentenza n. 605/2024 il Tribunale di
Venezia rigettava la domanda attorea per mancanza di allegazione in ordine allo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuta la caduta e mancanza di prova del nesso di causa tra la res e il danno asseritamente patito. In particolare, secondo il primo
Giudice, l'attrice non aveva allegato in modo preciso il punto della piazza in cui sarebbe avvenuta la caduta, il quale peraltro non era ricavabile neppure dalle fotografie prodotte dalla né dimostrabile attraverso i generici capitoli Parte_1 di prova articolati dalla stessa. Inoltre, la dinamica del sinistro appariva poco chiara.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando Parte_1 la sentenza sulla base di un unico motivo e chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva.
2.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva e la fissazione dell'udienza ex art. 350-bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.2. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
3. Affidandosi a un unico motivo d'appello, lamenta che la Parte_1 motivazione del Giudice di primo grado sia illogica e contraddittoria laddove, dopo la mancata ammissione delle istanze istruttorie da ella formulate, ha ritenuto non provato il fatto storico oggetto di causa, oltre che meramente apparente laddove pagina 4 di 7 non avrebbe dato conto di “alcuna reale mancanza” dell'attrice. Secondo
l'appellante le fotografie dimesse in atti documenterebbero precisamente il luogo della caduta e l'incuria e il degrado in cui versava l'intero bene custodito. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere i due capitoli di prova testimoniale i quali, valutati insieme agli altri elementi probatori e considerata la facoltà del giudice di richiedere chiarimenti ai testi ex art. 253 c.p.c., avrebbero potuto confortare le deduzioni attoree. L'appellante chiede, pertanto, che sia accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., con CP_1 condanna dello stesso a risarcirle i danni subiti.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.1. L'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva, che si fonda unicamente sul nesso causale fra cosa e danno. Proprio la valutazione della sussistenza di tale nesso di causa presuppone che chi assuma di essere stato danneggiato dalla cosa sia onerato della identificazione della res stessa nonché della prova dello stato dei luoghi e della dinamica dell'evento.
Nella fattispecie la non ha fornito la necessaria prova del fatto storico Parte_1 lesivo, né del nesso di causa tra la caduta e l'asserita disconnessione della pavimentazione della piazza del convenuto. CP_1
Come correttamente sottolineato dal Tribunale, l'appellante non ha allegato quali siano state le modalità di verificazione della caduta, né il punto preciso della piazza in cui la stessa sarebbe avvenuta, circostanza essenziale tanto più se si considera l'ampiezza di tale piazza, visibile dalle fotografie dimesse dal in CP_1 atti (doc. 3).
Gli unici elementi forniti dall'attrice sono alcune fotografie (doc. 1), che mostrano parti diverse di una pavimentazione costituita da sanpietrini in parte sollevati e/o sconnessi.
Sul punto, si osserva innanzitutto che il citato documento contiene sette fotografie tutte raffiguranti parti di sedime diverse tra loro: nella prima vi è un pagina 5 di 7 sanpietrino sollevato, nella seconda ne mancano di più, nelle altre è rappresentata una pavimentazione, sconnessa sì, ma sempre diversa.
Non è, inoltre, dato sapere né quando, né dove tali fotografie siano state scattate, non potendosi considerare a tal fine sufficiente, a circostanziare tale documentazione, la scritta “luogo del sinistro” presente in sovraimpressione sulla prima foto allegata. Invero, le fotografie non consentono in alcun modo di poter riferire la pavimentazione in esse rappresentata alla piazza pedonale IV
Novembre di . Controparte_1
A tale riguardo, l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe escluso la rilevanza probatoria delle fotografie in quanto non avrebbe tenuto conto della “diversità di momenti e punti in cui venivano scattate” non fa che confermare l'inconsistenza probatoria di tali fotografie.
A tali profonde lacune di allegazione e prova non avrebbero potuto sopperire i due capitoli di prova articolati dalla in primo grado. Parte_1
Il Collegio condivide, infatti, la valutazione del Tribunale di inammissibilità di tali capitoli di prova per la loro assoluta genericità essendo gli stessi privi di riferimenti spazio-temporali. Gli stessi, infatti, non contengono nessuna indicazione in ordine all'ora e al preciso punto della piazza dove si sarebbe verificata la caduta, alle modalità della caduta, alle condizioni meteo.
Peraltro, l'assenza di allegazioni specifiche e circostanziate, in ordine alla dinamica dell'evento asseritamente lesivo, da parte della fa venire Parte_1 meno in radice la possibilità del di esercitare appieno la propria CP_2 difesa, posto che quest'ultimo avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità oggettiva dell'art. 2051 c.c. -ad esempio dimostrando che nel luogo della caduta il suolo non fosse affatto sconnesso o che comunque la sua configurazione escludesse la possibilità di caduta di una persona di media diligenza- solo nel caso in cui lo stato dei luoghi e la dinamica dell'evento lesivo fossero risultati chiari.
Per tali motivi non è neppure ravvisabile una responsabilità del ex art. CP_1
2043 c.c., in quanto anch'essa presuppone l'assolvimento da parte del pagina 6 di 7 danneggiato di un onere probatorio cui la è venuta meno. Parte_1
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di Parte_1 totalmente soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado in favore del
, liquidate come in dispositivo, secondo parametri Controparte_1 medi, in base allo scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, conformemente alla “nota spese e competenze” depositata dall'appellato.
5.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore del liquidate in euro 3.966,00 Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente
TI PA
Il Consigliere estensore
EL SS
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa TI PA Presidente dott.ssa EL SS Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Maurizio Soligon ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Crocetta ed elettivamente domiciliato a
Treviso, viale Appiani n. 34, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 26 febbraio 2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, così decidere: in via pregiudiziale e cautelare accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrazione, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrazione, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, accogliendo tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che qui si riportano:
1) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso, ex art. 2051 c.c., condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore della sig.ra
, quantificato in € 19.957,65, oltre interessi e rivalutazioni Parte_1 dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia;
in subordine, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda,
2) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso all'attrice, ex art. 2043 c.c., condannare comunque il CP_1
al risarcimento del danno, come sopra qualificato e quantificato,
[...] oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione di tutte le istanze non concesse in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, distratti in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
Stante la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'interposto gravame fissarsi l'udienza ex art. 350 bis c.p.c.
NEL MERITO pagina 2 di 7 Respingersi l'appello avversario in quanto infondato e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia.
Spese ed onorari di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quando inammissibili.
L'articolazione della prova testimoniale ex adverso indicata nell'atto di citazione di primo grado non rispetta infatti i canoni stabiliti dall'art. 244 c.p.c. In particolare:
- Il capitolo sub 1) risulta formulato in modo generico e tale da suggestionare la risposta del teste;
- Il capitolo sub 2) risulta enucleato in modo generico in quanto completamente privo di riferimenti spazio-temporali.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 26 aprile 2021, conveniva Parte_1 in giudizio il per essere risarcita del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato nella somma di euro 19.957,65, subito in conseguenza di una caduta nella piazza pedonale IV Novembre del
Comune convenuto, avvenuta il 13 settembre 2019 a causa di un sanpietrino non ancorato al suolo. L'attrice invocava la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c., trattandosi di un'insidia imprevedibile da imputarsi all'incuria dell'Amministrazione convenuta nella manutenzione della pavimentazione della piazza e, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto il sanpietrino configurava un'insidia o trabocchetto.
1.1. Si costituiva in giudizio il , contestando l'an e il Controparte_1 quantum della pretesa attorea: dalle fotografie dimesse dall'attrice non era riconoscibile il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta e, in ogni caso, la dimensione del sanpietrino era inidonea a cagionare danno;
l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio che gli artt. 2051 e 2043 c.c. pongono a carico del danneggiato;
il danno non patrimoniale appariva sovrastimato rispetto alle lesioni pagina 3 di 7 di cui alla documentazione medica dimessa dall'attrice e non potevano essere rimborsate le spese mediche eseguite in regime privatistico anziché tramite il servizio sanitario nazionale.
1.2. Rigettate le istanze di prova per testi formulate dall'attrice e istruita la causa con la documentazione dimessa in atti, con sentenza n. 605/2024 il Tribunale di
Venezia rigettava la domanda attorea per mancanza di allegazione in ordine allo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuta la caduta e mancanza di prova del nesso di causa tra la res e il danno asseritamente patito. In particolare, secondo il primo
Giudice, l'attrice non aveva allegato in modo preciso il punto della piazza in cui sarebbe avvenuta la caduta, il quale peraltro non era ricavabile neppure dalle fotografie prodotte dalla né dimostrabile attraverso i generici capitoli Parte_1 di prova articolati dalla stessa. Inoltre, la dinamica del sinistro appariva poco chiara.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando Parte_1 la sentenza sulla base di un unico motivo e chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva.
2.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva e la fissazione dell'udienza ex art. 350-bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.2. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
3. Affidandosi a un unico motivo d'appello, lamenta che la Parte_1 motivazione del Giudice di primo grado sia illogica e contraddittoria laddove, dopo la mancata ammissione delle istanze istruttorie da ella formulate, ha ritenuto non provato il fatto storico oggetto di causa, oltre che meramente apparente laddove pagina 4 di 7 non avrebbe dato conto di “alcuna reale mancanza” dell'attrice. Secondo
l'appellante le fotografie dimesse in atti documenterebbero precisamente il luogo della caduta e l'incuria e il degrado in cui versava l'intero bene custodito. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere i due capitoli di prova testimoniale i quali, valutati insieme agli altri elementi probatori e considerata la facoltà del giudice di richiedere chiarimenti ai testi ex art. 253 c.p.c., avrebbero potuto confortare le deduzioni attoree. L'appellante chiede, pertanto, che sia accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., con CP_1 condanna dello stesso a risarcirle i danni subiti.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.1. L'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva, che si fonda unicamente sul nesso causale fra cosa e danno. Proprio la valutazione della sussistenza di tale nesso di causa presuppone che chi assuma di essere stato danneggiato dalla cosa sia onerato della identificazione della res stessa nonché della prova dello stato dei luoghi e della dinamica dell'evento.
Nella fattispecie la non ha fornito la necessaria prova del fatto storico Parte_1 lesivo, né del nesso di causa tra la caduta e l'asserita disconnessione della pavimentazione della piazza del convenuto. CP_1
Come correttamente sottolineato dal Tribunale, l'appellante non ha allegato quali siano state le modalità di verificazione della caduta, né il punto preciso della piazza in cui la stessa sarebbe avvenuta, circostanza essenziale tanto più se si considera l'ampiezza di tale piazza, visibile dalle fotografie dimesse dal in CP_1 atti (doc. 3).
Gli unici elementi forniti dall'attrice sono alcune fotografie (doc. 1), che mostrano parti diverse di una pavimentazione costituita da sanpietrini in parte sollevati e/o sconnessi.
Sul punto, si osserva innanzitutto che il citato documento contiene sette fotografie tutte raffiguranti parti di sedime diverse tra loro: nella prima vi è un pagina 5 di 7 sanpietrino sollevato, nella seconda ne mancano di più, nelle altre è rappresentata una pavimentazione, sconnessa sì, ma sempre diversa.
Non è, inoltre, dato sapere né quando, né dove tali fotografie siano state scattate, non potendosi considerare a tal fine sufficiente, a circostanziare tale documentazione, la scritta “luogo del sinistro” presente in sovraimpressione sulla prima foto allegata. Invero, le fotografie non consentono in alcun modo di poter riferire la pavimentazione in esse rappresentata alla piazza pedonale IV
Novembre di . Controparte_1
A tale riguardo, l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe escluso la rilevanza probatoria delle fotografie in quanto non avrebbe tenuto conto della “diversità di momenti e punti in cui venivano scattate” non fa che confermare l'inconsistenza probatoria di tali fotografie.
A tali profonde lacune di allegazione e prova non avrebbero potuto sopperire i due capitoli di prova articolati dalla in primo grado. Parte_1
Il Collegio condivide, infatti, la valutazione del Tribunale di inammissibilità di tali capitoli di prova per la loro assoluta genericità essendo gli stessi privi di riferimenti spazio-temporali. Gli stessi, infatti, non contengono nessuna indicazione in ordine all'ora e al preciso punto della piazza dove si sarebbe verificata la caduta, alle modalità della caduta, alle condizioni meteo.
Peraltro, l'assenza di allegazioni specifiche e circostanziate, in ordine alla dinamica dell'evento asseritamente lesivo, da parte della fa venire Parte_1 meno in radice la possibilità del di esercitare appieno la propria CP_2 difesa, posto che quest'ultimo avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità oggettiva dell'art. 2051 c.c. -ad esempio dimostrando che nel luogo della caduta il suolo non fosse affatto sconnesso o che comunque la sua configurazione escludesse la possibilità di caduta di una persona di media diligenza- solo nel caso in cui lo stato dei luoghi e la dinamica dell'evento lesivo fossero risultati chiari.
Per tali motivi non è neppure ravvisabile una responsabilità del ex art. CP_1
2043 c.c., in quanto anch'essa presuppone l'assolvimento da parte del pagina 6 di 7 danneggiato di un onere probatorio cui la è venuta meno. Parte_1
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di Parte_1 totalmente soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado in favore del
, liquidate come in dispositivo, secondo parametri Controparte_1 medi, in base allo scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, conformemente alla “nota spese e competenze” depositata dall'appellato.
5.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore del liquidate in euro 3.966,00 Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente
TI PA
Il Consigliere estensore
EL SS
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