Articolo 5 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 4Articolo 6
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9 agosto 1904
Art. 5.

Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello, Matera, Ripacandida, Venosa e Montemilone in provincia di Potenza, potranno ottenere speciali diramazioni dell'acquedotto. Eguale beneficio potra' essere accordato ad altri Comuni che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi per regolamento, e sempre quando le condizioni dell'acquedotto lo consentano, a giudizio insindacabile del Ministero dei Lavori Pubblici.

Tutti questi Comuni saranno pareggiati a quelli pugliesi, e dovranno corrispondere un contributo nei modi che saranno stabiliti nella legge di cui all'art. 3, ma in ragione non mai superiore al terzo della spesa effettivamente incontrata per le rispettive diramazioni.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904