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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2980/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2980 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciriello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Schiavone.
- APPELLATO – nonchè
(codice fiscale e partita IVA n. ) subentrante a Controparte_2 P.IVA_1 titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Fazio.
[...]
(c.f. ) in proprio e quale erede di;
Parte_2 C.F._3 Persona_1
(c.f. ), in proprio e quale erede di Parte_3 C.F._4 Persona_1
; (c.f. ) quale erede di ,
[...] Parte_4 C.F._5 Persona_2 nonché in proprio e quale erede di;
(c.f. ) Persona_1 Parte_5 C.F._6
pagina 1 di 13 quale erede di nonché in proprio e quale erede di ; Persona_2 Persona_1
(c.f. ) in proprio e quale erede (anche eventualmente per Parte_6 C.F._7 fenomeni di rappresentazione) di (c.f. ); Persona_1 C.F._8 [...]
(c.f. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._9 Persona_1
; (c.f. ), incorporante la – già
[...] Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5 CP_6
[...]
- APPELLATI CONTUMACI –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nordi, pubblicata il
6.5.2022, in tema di accertamento della proprietà e rivendicazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.6.2025 dalla difesa dell' , il 19.6.2025 dalla difesa di Controparte_2 Controparte_1
e il 23.6.2025 dalla difesa di .
[...] Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , l e la Parte_6 Controparte_3 Controparte_2 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il CP_4
6.5.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 Controparte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , l e la (già
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7 [...]
deducendo: di essere divenuto aggiudicatario, a seguito di asta giudiziaria, dell'appartamento Controparte_6 sito in Aversa (CE), in via Verdi n. 13, identificato in catasto al foglio 4, particella 489, sub 2, sottoposto a pignoramento immobiliare in data 15.5.2001, trascritto il 31.5.2001, ai nn. 16168/13394; che la proprietà del bene gli era stata trasferita – con tutte le pertinenze - con decreto dell'1.10.2012; che tali pertinenze erano costituite da una cantinola e dal posto auto;
che aveva utilizzato il posto auto sino a quando , uno Controparte_1 degli eredi dei debitori esecutati, aveva incardinato, dichiaratosi comproprietario, un giudizio possessorio nei suoi confronti al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del posto auto;
che, avendo il Tribunale di Napoli accolto la domanda del ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza emessa era stato Controparte_1 reintegrato, in data 23.10.2015, nel possesso del posto auto;
di non avere, dunque, potuto godere del proprio pagina 2 di 13 diritto di proprietà o, comunque, del diritto di uso del posto auto, sancito dalla legge n.765/1967, e di essere stato turbato anche nel godimento della cantinola, attesa la stretta connessione tra l'accesso a quest'ultima e l'ubicazione del posto auto;
di avere quindi presentato al G.E. ricorso per errore materiale del decreto trasferimento dell'1.10.2012, lamentando l'omessa indicazione delle dette pertinenze;
che tale istanza era stata, tuttavia, erroneamente respinta, richiamando la sentenza n. 11272/2024 della Corte di Cassazione, sulla base dell'errato presupposto che nell'atto di pignoramento non fossero stati indicati gli identificativi catastali delle pertinenze, sebbene ne fossero dotati;
che il pignoramento non poteva che riguardare, ai sensi dell'art. 2912 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dal G.E., anche la cantinola ed il posto auto, in quanto pertinenze, ex lege, dell'appartamento, come desumibile anche dall'avviso di vendita e dalla relazione peritale di stima espletata nel procedimento esecutivo e come riscontrabile anche dall'atto di provenienza del bene in capo al debitore esecutato;
che il mero identificativo catastale delle pertinenze non ne implicasse, per ciò solo, l'autonomia rispetto all'appartamento venduto;
che la reintegra del possesso nel posto auto gli avesse impedito anche il godimento della cantinola, atteso il vincolo di accesso tra gli stessi, nel senso che qualsiasi veicolo parcheggiato impedisse l'accesso alla;
di avere comunque diritto all'uso del posto auto per il vincolo di destinazione legale di cui Parte_7 all'art. 18 della l. n.765/1967, trattandosi di un fabbricato realizzato a seguito di licenza edilizia n. 74/1974; che, avendo il pignoramento immobiliare del 15.5.2001, trascritto il 31.5.2001, riguardato anche il posto auto e la cantinola, fossero nulle e, comunque, inefficaci, le trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli ad esso successive, relative sia all'appartamento che alle pertinenze.
E, alla luce di quanto esposto, aveva così concluso: “Accertare e dichiarare la natura pertinenziale ex lege Parte_1 della cantinola e del posto auto relativi all'immobile sito in Aversa alla via Verdi n.13 piano 1° int.2, trasferito all'attore con apposito decreto emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 01.10.2012, a seguito di procedura di esecuzione immobiliare svoltasi innanzi al
Tribunale di Santa Maria C.V. (RG 255/2001); - Dichiarare per l'effetto l'avvenuto trasferimento in capo all'attore del diritto di proprietà
e/o di qualsivoglia diritto reale di godimento astrattamente configurabile, a far data dall'1.10.2012, della cantinola e del posto auto;
-
Dichiarare in ogni caso per l'effetto, l'avvenuto trasferimento in capo all'attore del diritto d'uso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 18
l.765/1967), a far data dall'1.10.2012, del posto auto;
- Condannare conseguentemente il sig. a restituire, ai Controparte_1 sensi dell'art. 948 c.c., in favore dell'istante il posto auto, libero da persone e da cose;
- Condannare al risarcimento del danno il sig.
nella misura non inferiore ad euro 5.000,00 o, in subordine e salvo gravame, in quella diversa che dovesse Controparte_1 essere ritenuta equa dal Tribunale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione dell'atto mortis causa- certificato di denunciata successone ad opera degli eredi del sig. Persona_1
, con riferimento sia all'appartamento che alla cantinola, e, per l'effetto ordinarne al competente Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; - Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità,
l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni ipotecarie insistenti sull'appartamento e relative pertinenze (cantinola
e posto auto) e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; - Ordinare in ogni caso al competente Conservatore dei registri Immobiliari di S. Maria C.V. di procedere alla relativa annotazione e trascrizione della emananda sentenza e per l'effetto dare atto della titolarità della cantinola e posto auto in capo all'istante; - Condannare le controparti in solido e/o alternativamente per quanto di ragione alla refusione di spese, comprese quelle pagina 3 di 13 generali come per legge e competenze di giudizio con attribuzione al difensore per anticipo fattone. - Si richiede, con riferimento alle questioni tecniche, l'ammissione di C.T.U.”.
Costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice adìto Controparte_1
(in favore del giudice dell'esecuzione) e la violazione del ne bis in idem, sostenendo che la questione fosse stata già affrontata sia nel giudizio possessorio che in quello esecutivo.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1646/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha, innanzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dal detto convenuto, non ritenendo nemmeno configurabile, quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice ordinario, una questione di competenza per la tipologia delle domande avanzate (di accertamento in relazione al contenuto di un titolo di proprietà benché di derivazione giudiziale) e, quanto all'eccezione di giudicato, che, in adesione all'impostazione della giurisprudenza di legittimità, le decisioni rese sulla domanda possessoria non potessero avere autorità di cosa giudicata nel giudizio di natura petitoria, stante la diversità delle due azioni in punto di petitum e di causa petendi.
Ha, poi, rigettato le domande dell'attore (condannandolo al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro €.
4.045,00, oltre accessori come per legge, in favore del convenuto), ritenendo non operante, in sintesi, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2912 c.c., non essendo le dette pertinenze, nonostante fossero autonomamente identificate mediante propri dati catastali (identificati, rispettivamente, nel catasto fabbricati del
Comune di Aversa, al foglio 4, p.lla 489 sub 20 e foglio 4, p.lla 489, sub 21) indicate nell'atto di pignoramento o nella relativa nota di trascrizione e, dunque, non essendo state incluse né nell'ordinanza di vendita né nel decreto di trasferimento.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
I. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 161 e 156 c.p.c. nonché degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ritenendo che lo svolgimento del processo ivi riportato fosse talmente “striminzito” da non tenere conto di tutte le questioni effettivamente agitate, e, soprattutto, recando - dopo aver richiamato in chiave squisitamente teorica una pronuncia giurisprudenziale - una motivazione, di fatto apparente, della decisione.
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II. SULLA PERTINENZIALITA' DEL POSTO AUTO E DELLA CANTINOLA DELL' APPARTAMENTO ACQUISTATO DALL' ARCH. NICOLA GOLIA –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O ERRONEA E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA APPELLATA.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale Parte_1 avesse male interpretato i principi e le norme poste a fondamento della sua decisione e che avesse omesso la pagina 4 di 13 valutazione delle seguenti emergenze processuali, peraltro tutte documentali: 1) il titolo di acquisto dell'esecutato;
2) la perizia di stima espletata nel procedimento esecutivo, (alla quale avrebbe fatto riferimento l'avviso di vendita), dalle quali ricavare inconfutabilmente che la cantinola e il posto auto fossero pertinenze inscindibili
(peraltro ex lege) dell'appartamento da lui (dall'attore/appellante, si intende) acquistato a seguito di asta giudiziaria.
Secondo l'appellante, poi, la isolata pronuncia (Cass. 11272/2014) della Suprema Corte, posta dal Tribunale di
Napoli Nord a fondamento della decisione impugnata, sarebbe stata riferibile al caso – diverso da quello in esame- in cui una pertinenza venga esclusa di proposito dall'elenco di quelle pignorate insieme al bene principale
(e, quindi, volutamente omessa).
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III. DELLA OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL
PRONUNCIATO – NONCHE' SUL RIGETTO DELLE RICHESTE RESTITUTORIA E RISARCITORIA.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'illegittima omessa pronuncia del primo giudice – “…sulla scorta della apparente, laconica e sibillina motivazione “… Rigetta ogni altra domanda, in quanti non provata…”- su alcune domande da lui (dall'attore/appellante, si intende) compiutamente formulate, alcune delle quali assolutamente autonome e tali da non potersi nemmeno ritenere implicitamente assorbite dalla decisione nel suo complesso.
ha fatto riferimento, in particolare: 1) alla domanda concernente l'accertamento, in suo favore, Parte_1 quantomeno del diritto d'uso del posto auto ai sensi dell'art. 18 l. 765/67 (trattandosi di fabbricato realizzato a seguito di rilascio della licenza n. 74 del 1974); 2) alla domanda di nullità e/o inefficacia di tutte le formalità ipotecarie pregiudizievoli successive al detto pignoramento relative sia all'appartamento che alle pertinenze.
Alla luce di quanto esposto, ed invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado (escludendo la sua soccombenza, così come invece ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ in accoglimento della Parte_1 presente impugnazione e delle domande avanzate in primo grado dall' odierno appellante, dichiarare nulla e comunque riformare, per i motivi dedotti anche in via di eccezione, con ogni conseguenza di legge, la sentenza impugnata e, per l'effetto, : a) – accertare e dichiarare per tutte le ragioni dedotte anche in primo grado, la natura pertinenziale ex lege della cantinola e del posto auto relativi all'appartamento sito in Aversa –CE- alla via Verdi n. 13 piano I° int. 2, (in catasto fabbricati del comune di Aversa al f. 4, p. lla 489 sub
2), trasferito all'attore con apposito decreto emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 01/10/2012, a seguito di procedura di esecuzione immobiliare svoltasi innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., G.E. Dr. Pizzi, n. r. g. e. 255/01; b) – dichiarare per l'effetto,
l'avvenuto trasferimento in capo all' attore del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia diritto reale di godimento astrattamente configurabile,
a far data dall' 1.10.2012, della cantinola e del posto auto (distinti al catasto fabbricati del Comune di Aversa rispettivamente al f. 4, p.lla
489 sub. 22 e al f. 4, p.lla 489 e sub. 21); c) – dichiarare in ogni caso per l'effetto, l'avvenuto trasferimento in capo all' attore del dirit-to
d'uso (ai sensi e per gli effetti dell' art. 18 L. 765/67), a far data dall' 1.10.2012, del posto auto (distinto al catasto fabbricati del Comune di
Aversa, al f. 4, p.lla 489 sub. 21); d) – condannare conseguentemente, per le ragioni esposte anche in primo grado, il sig. CP_1
pagina 5 di 13 , a restituire, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., in favore dell'istante il posto auto, libero da persone e da cose;
e) – Controparte_1 condannare al risarcimento del danno il convenuto Sig. , nella misura non inferiore ad €. 5.000,00 (euro Controparte_1 cinquemila/00) o, in subordine e salvo gravame, in quella diversa che dovesse essere ritenuta equa;
f) – accertare e dichiarare per i motivi esposti, l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione meglio indicata al punto
m) dell'atto di citazione di primo grado e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Re-gistri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; g) – accertare e dichiarare per i motivi esposti, l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni pregiudizievoli meglio indicate al punto n) dell' atto di citazione di primo grado e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Im-mobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; h) – ordinare in ogni caso al competente Conservatore dei Registri Im-mobiliari di S. Maria C. V. di procedere alla relativa annotazione e trascrizione della emananda sentenza e per l'effetto dare atto della titolarità della cantinola e posto auto in capo all'istante
; • per i motivi dedotti e sempre in riforma totale della decisione appellata, accogliere in ogni caso tutte le eccezioni e Parte_1 richieste pure subordinate avanzate in primo grado. • condannare gli odierni appellati, alternativamente e/o per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali”.
Iscritta la causa al n. 2980/2022 del Ruolo generale, con ordinanza del 20.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Controparte_3 Controparte_2
, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
[...] Controparte_4
19.3.2024.
Si è poi costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.12.2022, l Controparte_2 chiedendo: “ferme ed impregiudicate le ragioni dell'appellante , convalidarsi le cartelle esattoriali emesse e notificate a Parte_1
; dichiarare valido, esigibile, non prescritto, il relativo credito in virtù dei giudizi aventi ad oggetto il bene Controparte_1 immobile gravato da garanzia ipotecaria;
con salvezza di spese di lite a proprio favore.”. CP_8
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2025, , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Giudice del gravame voglia rigettare l'appello giacchè inammissibile, ed infondato.”.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 18.6.2025 dalla difesa dell' , il 19.6.2025 dalla difesa Controparte_2 di e il 23.6.2025 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione il Controparte_1 Parte_1
24.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 13 Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia dell' e di Controparte_2
, essendosi costituiti in giudizio. Controparte_1
****
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni. Parte_1
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, essendo chiaro – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- il percorso logico e giuridico in base al quale il primo giudice ha ritenuto che nella detta procedura esecutiva non fosse stata trasferita all'aggiudicatario ( ) anche la proprietà delle pertinenze Parte_1 dell'appartamento suddetto.
In particolare il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver rilevato che sia l'ordinanza di vendita che il decreto di trasferimento non recassero né la descrizione degli identificativi catastali della cantinola e del posto auto
(limitandosi ad indicare in maniera chiara l'immobile oggetto di vendita), ha escluso l'applicazione, nel caso di specie, della presunzione, invocata dall'attore, di cui all'art. 2912 c.c., sulla base del fatto che, nonostante le dette pertinenze fossero dotate di identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci (foglio 4, p.lla 489, sub 20, e foglio 4,
p.lla 489, sub 21), non fossero però state riportate nell'atto di pignoramento e nella sua note di trascrizione, così come nell'ordinanza di vendita e nel successivo decreto di trasferimento.
Ciò richiamando anche (così come peraltro previsto espressamente dall'art. 118 disp. att. c.p.c.; cfr., sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/10/2021, n. 29017) i principi enucleati, a tal proposito, dalla Suprema Corte
(con la sentenza n. 11272/2014).
A tal proposito va detto, invero, che la motivazione di una sentenza è da considerarsi apparente soltanto quando, benché graficamente presente, non renda percepibile – diversamente dal caso in esame - il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/10/2025, n. 27140; Sez. III,
Ord., 03/10/2025, n. 26665; Sez. V, Ord., 07/09/2025, n. 24717).
Quanto, poi, allo svolgimento del processo, il primo giudice ha succintamente riportato i fatti rilevanti di causa e le conclusioni delle parti (cfr. le prime tre pagine della sentenza), così rendendo chiaramente individuabile il thema decidendum (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/06/2025, n. 15360), peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 132, co 2., n.4, c.p.c. (nella formulazione modificata dalla legge n. 69/2009 ed applicabile ratione temporis al caso di specie), secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli Nord correttamente ritenuto pagina 7 di 13 che non fosse applicabile, nel caso di specie, l'art. 2912 c.c. (secondo cui il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata) e che, di conseguenza, si fosse reso Parte_1 aggiudicatario solo dell'appartamento e non anche delle pertinenze in questione (posto auto e cantinola).
Ciò non avendo il creditore procedente pacificamente inserito (o eventualmente descritto) né la cantinola, nè il posto auto, nell'atto di pignoramento (e nella relativa nota di trascrizione), pur essendo dotati di identificativi catastali autonomi (circostanza, quest'ultima, non solo incontestata ma, anzi, riconosciuta dall'appellante).
A fronte di tale specifica omissione (sia nel pignoramento che nella relativa nota di trascrizione, prodotti dall'attore in primo grado e ridepositati in appello, contenenti solo il riferimento all'appartamento in catasto al fg. 4, particella 489, sub. 2), pertanto, non potevano ritenersi vendute all'asta anche le dette pertinenze, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, né il titolo di acquisto dell'esecutato (potendo le pertinenze, infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 2912 c.c., essere oggetto, anche in sede esecutiva, di separati atti o rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 818, co.2, c.c.) nè la valutazione di stima operata dal perito nominato dal Tribunale, tanto è vero che anche nell'avviso di vendita (ridepositato in secondo grado dall'appellante) si faceva riferimento solo ai dati indentificati dell'appartamento e non anche delle pertinenze e che, in effetti, era stato venduto solo l'appartamento, come si desume chiaramente dall'ordinanza di vendita emessa dal G.E. il 12.11.2009 (ridepositata in secondo grado dall'appellato ). Controparte_1
Con tale ordinanza (cfr. pag. 4) veniva, infatti, disposta la vendita della proprietà del solo appartamento, prevedendo espressamente “l'esclusione della cantinola e del posto auto”.
E il decreto di trasferimento non poteva, di conseguenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. (secondo cui il giudice dell'esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, “ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita”), trasferire beni ulteriori rispetto a quelli per i quali era stata disposta la vendita.
Del resto il giudice del merito adìto, sia con opposizione all'esecuzione dei decreti di aggiudicazione e trasferimento, sia con azione di rivendica o accertamento della proprietà, può e deve procedere all'interpretazione dei detti titoli, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri atti della procedura espropriativa e, in particolare, ai provvedimenti di vendita ed ai relativi bandi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/10/2018, n.
24970).
E, nel caso di specie, l'ordinanza di vendita aveva, per l'appunto, espressamente escluso la cantinola e il posto auto.
Ragion per cui, alla luce di tali premesse, il Tribunale di Napoli Nord ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
11272/2014 (e dallo stesso Tribunale richiamati), secondo cui la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte pagina 8 di 13 dell'espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
21/05/2014, n. 11272; cfr. anche, nell'ambito della giurisprudenza di merito, App. Lecce, Sez. II, 05/06/2025, n.
434, in banca dati “One legale”; Tribunale Tivoli, 05/08/2025, id.).
Il principio indicato da tale sentenza del 2014 è stato, poi, confermato - e, anzi, ulteriormente specificato - successivamente, dalla Corte di Cassazione, anche di recente, chiarendo che, in tema di applicazione dell'art. 2912 c.c., l'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata normalmente non opera nel caso in cui le pertinenze siano dotate di autonomi dati identificativi catastali non espressamente menzionati (come nel caso di specie) nell'atto di pignoramento, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata, o dall'atto di pignoramento;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/06/2025, n. 16216).
****
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale di Napoli non si è pronunciato specificamente sulla ulteriore domanda, formulata da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1 primo grado – e reiterata in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/03/2016, n. 4388) - volta ad ottenere che fosse dichiarato quantomeno il suo diritto di uso, ai sensi dell'art. 18 della l. 765/1967, a far data dall'1.10.2012, del posto auto (in catasto al fg. 4, p.lla 489, sub.21).
Ciò posto tale domanda risulta, tuttavia, infondata.
Ed infatti, il vincolo di destinazione previsto dalla detta normativa di natura imperativa (in astratto operante, soltanto dal punto di vista temporale, anche per il fabbricato di cui fanno parte l'appartamento e il posto auto per cui è causa;
cfr., sul susseguirsi degli interventi normativi, in materia, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n.
10731), in concreto non poteva riguardare anche il caso di esame, trattandosi di un trasferimento del solo appartamento (e non anche del posto auto) avvenuto in sede di esecuzione forzata.
In altri termini, una volta escluso, per quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord - e reputato corretto da questa
Corte (considerando infondato, al riguardo, il secondo motivo di gravame) - che il pignoramento (e, quindi, la vendita e il successivo decreto di trasferimento) avesse avuto ad oggetto anche il posto auto (anziché il solo appartamento), non poteva comunque operare il meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. (nullità parziale) - con integrazione, ex lege, mediante la suddetta norma imperativa (e conseguente riconoscimento del diritto di reale d'uso in favore dell'acquirente, invocato dall'appellante)- più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento agli atti negoziali (cfr., su tale meccanismo, tra le tante, Cass. civ., Sez. II, 09/07/2024, n. 18686 e i pagina 9 di 13 riferimenti giurisprudenziali ivi operati), ma non anche ai decreti di trasferimento emessi (come nel caso di specie) nell'ambito d'una procedura d'espropriazione forzata.
La vendita forzata, infatti, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita;
ne consegue che, non essendo applicabile la normativa relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative ed alla loro sostituzione "ex lege", non è esperibile un'azione di accertamento volta a far valere tale nullità (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, 06/06/2001, n. 7659).
****
Sempre nell'ambito dell'esame del terzo motivo, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale di Napoli non si
è pronunciato specificamente sulle ulteriori seguenti domande, formulate da con l'atto di citazione Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado e reiterate in questa sede:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione dell'atto mortis causa- certificato di denunciata successone ad opera degli eredi del sig.
[...]
, con riferimento sia all'appartamento che alla cantinola, e, per l'effetto ordinarne al competente Persona_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni ipotecarie insistenti sull'appartamento e relative pertinenze (cantinola e posto auto) e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità.
Al riguardo l'attore aveva lamentato che, dopo la trascrizione del pignoramento, fossero state effettuate
(risultando così illegittime e, comunque, inefficaci nei suoi confronti, anche in ragione dell'effetto purgativo del proprio acquisto avvenuto tramite asta giudiziaria):
1) la trascrizione, ad opera degli eredi del debitore esecutato ( ), sia con riferimento Persona_1 all'appartamento che con riferimento alla cantinola, della denuncia di successione da parte dei suoi eredi
(trascrizione del 20.8.2005, reg. part. 2489, reg. gen. 45932);
2) l'iscrizione ipotecaria (ipoteca legale) del 20.3.2007 (reg. part. 6999, reg. gen. 19008), sia sull'appartamento che sulle pertinenze (cantinola e posto auto), in favore di
contro
; Controparte_9 Controparte_1
3) iscrizione ipotecaria (ipoteca giudiziale) del 17.3.2009 (reg. part. 4017, reg. gen. 14610) sia sull'appartamento che sulle pertinenze (cantinola e posto auto), in favore di
contro
; Controparte_6 Controparte_1
Al riguardo occorre fare le seguenti distinzioni.
Innanzitutto tali domande risultano tutte infondate con riferimento alla trascrizione e alle iscrizioni concernenti anche le pertinenze (cantinola e posto auto). pagina 10 di 13 Ciò per il rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, che, come detto, tali pertinente non avevano costituito oggetto di pignoramento e, successivamente, di vendita, aggiudicazione e trasferimento in favore di
. Parte_1
Il che non poteva comportare, evidentemente, alcun effetto purgativo, avuto riguardo a tali beni, dell'acquisto tramite asta giudiziaria da parte dell'appellante.
Quanto, poi, alla suddetta trascrizione (del 2005) e alle summenzionate iscrizioni (del 2007 e del 2009) aventi ad oggetto, specificamente, l'appartamento (di cui al fg. 4, particella 489, sub. 2) di cui è risultato aggiudicatario Pt_1
, va detto che:
[...]
a) la trascrizione della denuncia di successione da parte degli eredi dell'originario debitore esecutato, non può essere considerata illegittima e, pertanto, non può esserne ordinata la cancellazione richiesta, perché ha giovato
(dunque è risultata favorevole) allo stesso aggiudicatario/appellante ), ai fini della efficacia del proprio Parte_1 acquisto;
ciò nell'ottica del principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2650 c.c. (cfr., sull'operatività di tale norma nell'ambito del processo esecutivo, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2025, n. 15241);
b) l'eventuale cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (sicuramente non favorevoli per il ) non poteva Pt_1 essere disposta dal primo giudice (o da questa Corte in secondo grado), in sede di giudizio di cognizione, posto che, ai sensi dell'art. 586 c.c., è il giudice dell'esecuzione che, nel pronunciare il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508) anche successive alla trascrizione del pignoramento.
In definitiva, in relazione a tali iscrizioni ipotecarie (una legale e una giudiziale), ove non fosse stata disposta tale cancellazione (come pare, effettivamente, risultare dagli atti) con il decreto di trasferimento del 2012 (ridepositato dall'appellante), avrebbe potuto e dovuto chiedere tale cancellazione allo stesso Giudice Parte_1 dell'esecuzione anche mediante il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c.
(applicabile anche al processo esecutivo proprio con riferimento, ad esempio, alle formalità da cancellare;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/05/2022, n. 16219), per ottenere l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dall'art. 586 c.p.c. o ricavabili dal regime del processo esecutivo, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il detto decreto (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 14/12/2020, n. 28387).
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Risultano inammissibili, per il divieto dei nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., le suddette domande formulate dall' , per la prima volta, con la comparsa di risposta depositata il Controparte_2
20.12.2022, così articolate: “1) Dichiarare valide e legittime le cartelle esattoriali ( i cui numeri identificativi risultano dall'estratto di ruolo allegato); 2) In virtù dei giudizi aventi ad oggetto il bene immobile gravato da pagina 11 di 13 garanzia ipotecaria (come riportato) dichiarare valido, esigibile, non prescritto, il relativo credito vantato CP_8 dall'Agente della Riscossione.
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., quanto al rapporto processuale tra e l'appellato . Parte_1 Controparte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723;
Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della causa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum" e dell'art. 15 c.p.c.).
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La soccombenza reciproca tra e l'appellata (del primo in Parte_1 Controparte_2 ordine all'appello da lui proposto, della seconda in relazione alle inammissibili domande proposte in questo grado) giustifica, invece, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado tra tali parti.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2980/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia dell' e di . Controparte_2 Controparte_1
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 6.5.2022.
pagina 12 di 13 3. Dichiara inammissibili le domande formulate dall' con la comparsa del Controparte_2
16.12.2022.
4. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e l Parte_1 Controparte_2
.
[...]
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16.10.2025
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE AV AN
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2980 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciriello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Schiavone.
- APPELLATO – nonchè
(codice fiscale e partita IVA n. ) subentrante a Controparte_2 P.IVA_1 titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Fazio.
[...]
(c.f. ) in proprio e quale erede di;
Parte_2 C.F._3 Persona_1
(c.f. ), in proprio e quale erede di Parte_3 C.F._4 Persona_1
; (c.f. ) quale erede di ,
[...] Parte_4 C.F._5 Persona_2 nonché in proprio e quale erede di;
(c.f. ) Persona_1 Parte_5 C.F._6
pagina 1 di 13 quale erede di nonché in proprio e quale erede di ; Persona_2 Persona_1
(c.f. ) in proprio e quale erede (anche eventualmente per Parte_6 C.F._7 fenomeni di rappresentazione) di (c.f. ); Persona_1 C.F._8 [...]
(c.f. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._9 Persona_1
; (c.f. ), incorporante la – già
[...] Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5 CP_6
[...]
- APPELLATI CONTUMACI –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nordi, pubblicata il
6.5.2022, in tema di accertamento della proprietà e rivendicazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.6.2025 dalla difesa dell' , il 19.6.2025 dalla difesa di Controparte_2 Controparte_1
e il 23.6.2025 dalla difesa di .
[...] Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , l e la Parte_6 Controparte_3 Controparte_2 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il CP_4
6.5.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 Controparte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , l e la (già
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7 [...]
deducendo: di essere divenuto aggiudicatario, a seguito di asta giudiziaria, dell'appartamento Controparte_6 sito in Aversa (CE), in via Verdi n. 13, identificato in catasto al foglio 4, particella 489, sub 2, sottoposto a pignoramento immobiliare in data 15.5.2001, trascritto il 31.5.2001, ai nn. 16168/13394; che la proprietà del bene gli era stata trasferita – con tutte le pertinenze - con decreto dell'1.10.2012; che tali pertinenze erano costituite da una cantinola e dal posto auto;
che aveva utilizzato il posto auto sino a quando , uno Controparte_1 degli eredi dei debitori esecutati, aveva incardinato, dichiaratosi comproprietario, un giudizio possessorio nei suoi confronti al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del posto auto;
che, avendo il Tribunale di Napoli accolto la domanda del ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza emessa era stato Controparte_1 reintegrato, in data 23.10.2015, nel possesso del posto auto;
di non avere, dunque, potuto godere del proprio pagina 2 di 13 diritto di proprietà o, comunque, del diritto di uso del posto auto, sancito dalla legge n.765/1967, e di essere stato turbato anche nel godimento della cantinola, attesa la stretta connessione tra l'accesso a quest'ultima e l'ubicazione del posto auto;
di avere quindi presentato al G.E. ricorso per errore materiale del decreto trasferimento dell'1.10.2012, lamentando l'omessa indicazione delle dette pertinenze;
che tale istanza era stata, tuttavia, erroneamente respinta, richiamando la sentenza n. 11272/2024 della Corte di Cassazione, sulla base dell'errato presupposto che nell'atto di pignoramento non fossero stati indicati gli identificativi catastali delle pertinenze, sebbene ne fossero dotati;
che il pignoramento non poteva che riguardare, ai sensi dell'art. 2912 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dal G.E., anche la cantinola ed il posto auto, in quanto pertinenze, ex lege, dell'appartamento, come desumibile anche dall'avviso di vendita e dalla relazione peritale di stima espletata nel procedimento esecutivo e come riscontrabile anche dall'atto di provenienza del bene in capo al debitore esecutato;
che il mero identificativo catastale delle pertinenze non ne implicasse, per ciò solo, l'autonomia rispetto all'appartamento venduto;
che la reintegra del possesso nel posto auto gli avesse impedito anche il godimento della cantinola, atteso il vincolo di accesso tra gli stessi, nel senso che qualsiasi veicolo parcheggiato impedisse l'accesso alla;
di avere comunque diritto all'uso del posto auto per il vincolo di destinazione legale di cui Parte_7 all'art. 18 della l. n.765/1967, trattandosi di un fabbricato realizzato a seguito di licenza edilizia n. 74/1974; che, avendo il pignoramento immobiliare del 15.5.2001, trascritto il 31.5.2001, riguardato anche il posto auto e la cantinola, fossero nulle e, comunque, inefficaci, le trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli ad esso successive, relative sia all'appartamento che alle pertinenze.
E, alla luce di quanto esposto, aveva così concluso: “Accertare e dichiarare la natura pertinenziale ex lege Parte_1 della cantinola e del posto auto relativi all'immobile sito in Aversa alla via Verdi n.13 piano 1° int.2, trasferito all'attore con apposito decreto emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 01.10.2012, a seguito di procedura di esecuzione immobiliare svoltasi innanzi al
Tribunale di Santa Maria C.V. (RG 255/2001); - Dichiarare per l'effetto l'avvenuto trasferimento in capo all'attore del diritto di proprietà
e/o di qualsivoglia diritto reale di godimento astrattamente configurabile, a far data dall'1.10.2012, della cantinola e del posto auto;
-
Dichiarare in ogni caso per l'effetto, l'avvenuto trasferimento in capo all'attore del diritto d'uso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 18
l.765/1967), a far data dall'1.10.2012, del posto auto;
- Condannare conseguentemente il sig. a restituire, ai Controparte_1 sensi dell'art. 948 c.c., in favore dell'istante il posto auto, libero da persone e da cose;
- Condannare al risarcimento del danno il sig.
nella misura non inferiore ad euro 5.000,00 o, in subordine e salvo gravame, in quella diversa che dovesse Controparte_1 essere ritenuta equa dal Tribunale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione dell'atto mortis causa- certificato di denunciata successone ad opera degli eredi del sig. Persona_1
, con riferimento sia all'appartamento che alla cantinola, e, per l'effetto ordinarne al competente Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; - Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità,
l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni ipotecarie insistenti sull'appartamento e relative pertinenze (cantinola
e posto auto) e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; - Ordinare in ogni caso al competente Conservatore dei registri Immobiliari di S. Maria C.V. di procedere alla relativa annotazione e trascrizione della emananda sentenza e per l'effetto dare atto della titolarità della cantinola e posto auto in capo all'istante; - Condannare le controparti in solido e/o alternativamente per quanto di ragione alla refusione di spese, comprese quelle pagina 3 di 13 generali come per legge e competenze di giudizio con attribuzione al difensore per anticipo fattone. - Si richiede, con riferimento alle questioni tecniche, l'ammissione di C.T.U.”.
Costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice adìto Controparte_1
(in favore del giudice dell'esecuzione) e la violazione del ne bis in idem, sostenendo che la questione fosse stata già affrontata sia nel giudizio possessorio che in quello esecutivo.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1646/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha, innanzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dal detto convenuto, non ritenendo nemmeno configurabile, quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice ordinario, una questione di competenza per la tipologia delle domande avanzate (di accertamento in relazione al contenuto di un titolo di proprietà benché di derivazione giudiziale) e, quanto all'eccezione di giudicato, che, in adesione all'impostazione della giurisprudenza di legittimità, le decisioni rese sulla domanda possessoria non potessero avere autorità di cosa giudicata nel giudizio di natura petitoria, stante la diversità delle due azioni in punto di petitum e di causa petendi.
Ha, poi, rigettato le domande dell'attore (condannandolo al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro €.
4.045,00, oltre accessori come per legge, in favore del convenuto), ritenendo non operante, in sintesi, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2912 c.c., non essendo le dette pertinenze, nonostante fossero autonomamente identificate mediante propri dati catastali (identificati, rispettivamente, nel catasto fabbricati del
Comune di Aversa, al foglio 4, p.lla 489 sub 20 e foglio 4, p.lla 489, sub 21) indicate nell'atto di pignoramento o nella relativa nota di trascrizione e, dunque, non essendo state incluse né nell'ordinanza di vendita né nel decreto di trasferimento.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
I. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 161 e 156 c.p.c. nonché degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ritenendo che lo svolgimento del processo ivi riportato fosse talmente “striminzito” da non tenere conto di tutte le questioni effettivamente agitate, e, soprattutto, recando - dopo aver richiamato in chiave squisitamente teorica una pronuncia giurisprudenziale - una motivazione, di fatto apparente, della decisione.
****
II. SULLA PERTINENZIALITA' DEL POSTO AUTO E DELLA CANTINOLA DELL' APPARTAMENTO ACQUISTATO DALL' ARCH. NICOLA GOLIA –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O ERRONEA E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA APPELLATA.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale Parte_1 avesse male interpretato i principi e le norme poste a fondamento della sua decisione e che avesse omesso la pagina 4 di 13 valutazione delle seguenti emergenze processuali, peraltro tutte documentali: 1) il titolo di acquisto dell'esecutato;
2) la perizia di stima espletata nel procedimento esecutivo, (alla quale avrebbe fatto riferimento l'avviso di vendita), dalle quali ricavare inconfutabilmente che la cantinola e il posto auto fossero pertinenze inscindibili
(peraltro ex lege) dell'appartamento da lui (dall'attore/appellante, si intende) acquistato a seguito di asta giudiziaria.
Secondo l'appellante, poi, la isolata pronuncia (Cass. 11272/2014) della Suprema Corte, posta dal Tribunale di
Napoli Nord a fondamento della decisione impugnata, sarebbe stata riferibile al caso – diverso da quello in esame- in cui una pertinenza venga esclusa di proposito dall'elenco di quelle pignorate insieme al bene principale
(e, quindi, volutamente omessa).
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III. DELLA OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL
PRONUNCIATO – NONCHE' SUL RIGETTO DELLE RICHESTE RESTITUTORIA E RISARCITORIA.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'illegittima omessa pronuncia del primo giudice – “…sulla scorta della apparente, laconica e sibillina motivazione “… Rigetta ogni altra domanda, in quanti non provata…”- su alcune domande da lui (dall'attore/appellante, si intende) compiutamente formulate, alcune delle quali assolutamente autonome e tali da non potersi nemmeno ritenere implicitamente assorbite dalla decisione nel suo complesso.
ha fatto riferimento, in particolare: 1) alla domanda concernente l'accertamento, in suo favore, Parte_1 quantomeno del diritto d'uso del posto auto ai sensi dell'art. 18 l. 765/67 (trattandosi di fabbricato realizzato a seguito di rilascio della licenza n. 74 del 1974); 2) alla domanda di nullità e/o inefficacia di tutte le formalità ipotecarie pregiudizievoli successive al detto pignoramento relative sia all'appartamento che alle pertinenze.
Alla luce di quanto esposto, ed invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado (escludendo la sua soccombenza, così come invece ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ in accoglimento della Parte_1 presente impugnazione e delle domande avanzate in primo grado dall' odierno appellante, dichiarare nulla e comunque riformare, per i motivi dedotti anche in via di eccezione, con ogni conseguenza di legge, la sentenza impugnata e, per l'effetto, : a) – accertare e dichiarare per tutte le ragioni dedotte anche in primo grado, la natura pertinenziale ex lege della cantinola e del posto auto relativi all'appartamento sito in Aversa –CE- alla via Verdi n. 13 piano I° int. 2, (in catasto fabbricati del comune di Aversa al f. 4, p. lla 489 sub
2), trasferito all'attore con apposito decreto emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 01/10/2012, a seguito di procedura di esecuzione immobiliare svoltasi innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., G.E. Dr. Pizzi, n. r. g. e. 255/01; b) – dichiarare per l'effetto,
l'avvenuto trasferimento in capo all' attore del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia diritto reale di godimento astrattamente configurabile,
a far data dall' 1.10.2012, della cantinola e del posto auto (distinti al catasto fabbricati del Comune di Aversa rispettivamente al f. 4, p.lla
489 sub. 22 e al f. 4, p.lla 489 e sub. 21); c) – dichiarare in ogni caso per l'effetto, l'avvenuto trasferimento in capo all' attore del dirit-to
d'uso (ai sensi e per gli effetti dell' art. 18 L. 765/67), a far data dall' 1.10.2012, del posto auto (distinto al catasto fabbricati del Comune di
Aversa, al f. 4, p.lla 489 sub. 21); d) – condannare conseguentemente, per le ragioni esposte anche in primo grado, il sig. CP_1
pagina 5 di 13 , a restituire, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., in favore dell'istante il posto auto, libero da persone e da cose;
e) – Controparte_1 condannare al risarcimento del danno il convenuto Sig. , nella misura non inferiore ad €. 5.000,00 (euro Controparte_1 cinquemila/00) o, in subordine e salvo gravame, in quella diversa che dovesse essere ritenuta equa;
f) – accertare e dichiarare per i motivi esposti, l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione meglio indicata al punto
m) dell'atto di citazione di primo grado e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Re-gistri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; g) – accertare e dichiarare per i motivi esposti, l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni pregiudizievoli meglio indicate al punto n) dell' atto di citazione di primo grado e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Im-mobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità; h) – ordinare in ogni caso al competente Conservatore dei Registri Im-mobiliari di S. Maria C. V. di procedere alla relativa annotazione e trascrizione della emananda sentenza e per l'effetto dare atto della titolarità della cantinola e posto auto in capo all'istante
; • per i motivi dedotti e sempre in riforma totale della decisione appellata, accogliere in ogni caso tutte le eccezioni e Parte_1 richieste pure subordinate avanzate in primo grado. • condannare gli odierni appellati, alternativamente e/o per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali”.
Iscritta la causa al n. 2980/2022 del Ruolo generale, con ordinanza del 20.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Controparte_3 Controparte_2
, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
[...] Controparte_4
19.3.2024.
Si è poi costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.12.2022, l Controparte_2 chiedendo: “ferme ed impregiudicate le ragioni dell'appellante , convalidarsi le cartelle esattoriali emesse e notificate a Parte_1
; dichiarare valido, esigibile, non prescritto, il relativo credito in virtù dei giudizi aventi ad oggetto il bene Controparte_1 immobile gravato da garanzia ipotecaria;
con salvezza di spese di lite a proprio favore.”. CP_8
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2025, , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Giudice del gravame voglia rigettare l'appello giacchè inammissibile, ed infondato.”.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 18.6.2025 dalla difesa dell' , il 19.6.2025 dalla difesa Controparte_2 di e il 23.6.2025 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione il Controparte_1 Parte_1
24.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 13 Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia dell' e di Controparte_2
, essendosi costituiti in giudizio. Controparte_1
****
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni. Parte_1
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, essendo chiaro – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- il percorso logico e giuridico in base al quale il primo giudice ha ritenuto che nella detta procedura esecutiva non fosse stata trasferita all'aggiudicatario ( ) anche la proprietà delle pertinenze Parte_1 dell'appartamento suddetto.
In particolare il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver rilevato che sia l'ordinanza di vendita che il decreto di trasferimento non recassero né la descrizione degli identificativi catastali della cantinola e del posto auto
(limitandosi ad indicare in maniera chiara l'immobile oggetto di vendita), ha escluso l'applicazione, nel caso di specie, della presunzione, invocata dall'attore, di cui all'art. 2912 c.c., sulla base del fatto che, nonostante le dette pertinenze fossero dotate di identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci (foglio 4, p.lla 489, sub 20, e foglio 4,
p.lla 489, sub 21), non fossero però state riportate nell'atto di pignoramento e nella sua note di trascrizione, così come nell'ordinanza di vendita e nel successivo decreto di trasferimento.
Ciò richiamando anche (così come peraltro previsto espressamente dall'art. 118 disp. att. c.p.c.; cfr., sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/10/2021, n. 29017) i principi enucleati, a tal proposito, dalla Suprema Corte
(con la sentenza n. 11272/2014).
A tal proposito va detto, invero, che la motivazione di una sentenza è da considerarsi apparente soltanto quando, benché graficamente presente, non renda percepibile – diversamente dal caso in esame - il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/10/2025, n. 27140; Sez. III,
Ord., 03/10/2025, n. 26665; Sez. V, Ord., 07/09/2025, n. 24717).
Quanto, poi, allo svolgimento del processo, il primo giudice ha succintamente riportato i fatti rilevanti di causa e le conclusioni delle parti (cfr. le prime tre pagine della sentenza), così rendendo chiaramente individuabile il thema decidendum (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/06/2025, n. 15360), peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 132, co 2., n.4, c.p.c. (nella formulazione modificata dalla legge n. 69/2009 ed applicabile ratione temporis al caso di specie), secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli Nord correttamente ritenuto pagina 7 di 13 che non fosse applicabile, nel caso di specie, l'art. 2912 c.c. (secondo cui il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata) e che, di conseguenza, si fosse reso Parte_1 aggiudicatario solo dell'appartamento e non anche delle pertinenze in questione (posto auto e cantinola).
Ciò non avendo il creditore procedente pacificamente inserito (o eventualmente descritto) né la cantinola, nè il posto auto, nell'atto di pignoramento (e nella relativa nota di trascrizione), pur essendo dotati di identificativi catastali autonomi (circostanza, quest'ultima, non solo incontestata ma, anzi, riconosciuta dall'appellante).
A fronte di tale specifica omissione (sia nel pignoramento che nella relativa nota di trascrizione, prodotti dall'attore in primo grado e ridepositati in appello, contenenti solo il riferimento all'appartamento in catasto al fg. 4, particella 489, sub. 2), pertanto, non potevano ritenersi vendute all'asta anche le dette pertinenze, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, né il titolo di acquisto dell'esecutato (potendo le pertinenze, infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 2912 c.c., essere oggetto, anche in sede esecutiva, di separati atti o rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 818, co.2, c.c.) nè la valutazione di stima operata dal perito nominato dal Tribunale, tanto è vero che anche nell'avviso di vendita (ridepositato in secondo grado dall'appellante) si faceva riferimento solo ai dati indentificati dell'appartamento e non anche delle pertinenze e che, in effetti, era stato venduto solo l'appartamento, come si desume chiaramente dall'ordinanza di vendita emessa dal G.E. il 12.11.2009 (ridepositata in secondo grado dall'appellato ). Controparte_1
Con tale ordinanza (cfr. pag. 4) veniva, infatti, disposta la vendita della proprietà del solo appartamento, prevedendo espressamente “l'esclusione della cantinola e del posto auto”.
E il decreto di trasferimento non poteva, di conseguenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. (secondo cui il giudice dell'esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, “ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita”), trasferire beni ulteriori rispetto a quelli per i quali era stata disposta la vendita.
Del resto il giudice del merito adìto, sia con opposizione all'esecuzione dei decreti di aggiudicazione e trasferimento, sia con azione di rivendica o accertamento della proprietà, può e deve procedere all'interpretazione dei detti titoli, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri atti della procedura espropriativa e, in particolare, ai provvedimenti di vendita ed ai relativi bandi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/10/2018, n.
24970).
E, nel caso di specie, l'ordinanza di vendita aveva, per l'appunto, espressamente escluso la cantinola e il posto auto.
Ragion per cui, alla luce di tali premesse, il Tribunale di Napoli Nord ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
11272/2014 (e dallo stesso Tribunale richiamati), secondo cui la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte pagina 8 di 13 dell'espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
21/05/2014, n. 11272; cfr. anche, nell'ambito della giurisprudenza di merito, App. Lecce, Sez. II, 05/06/2025, n.
434, in banca dati “One legale”; Tribunale Tivoli, 05/08/2025, id.).
Il principio indicato da tale sentenza del 2014 è stato, poi, confermato - e, anzi, ulteriormente specificato - successivamente, dalla Corte di Cassazione, anche di recente, chiarendo che, in tema di applicazione dell'art. 2912 c.c., l'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata normalmente non opera nel caso in cui le pertinenze siano dotate di autonomi dati identificativi catastali non espressamente menzionati (come nel caso di specie) nell'atto di pignoramento, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata, o dall'atto di pignoramento;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/06/2025, n. 16216).
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Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale di Napoli non si è pronunciato specificamente sulla ulteriore domanda, formulata da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1 primo grado – e reiterata in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/03/2016, n. 4388) - volta ad ottenere che fosse dichiarato quantomeno il suo diritto di uso, ai sensi dell'art. 18 della l. 765/1967, a far data dall'1.10.2012, del posto auto (in catasto al fg. 4, p.lla 489, sub.21).
Ciò posto tale domanda risulta, tuttavia, infondata.
Ed infatti, il vincolo di destinazione previsto dalla detta normativa di natura imperativa (in astratto operante, soltanto dal punto di vista temporale, anche per il fabbricato di cui fanno parte l'appartamento e il posto auto per cui è causa;
cfr., sul susseguirsi degli interventi normativi, in materia, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n.
10731), in concreto non poteva riguardare anche il caso di esame, trattandosi di un trasferimento del solo appartamento (e non anche del posto auto) avvenuto in sede di esecuzione forzata.
In altri termini, una volta escluso, per quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord - e reputato corretto da questa
Corte (considerando infondato, al riguardo, il secondo motivo di gravame) - che il pignoramento (e, quindi, la vendita e il successivo decreto di trasferimento) avesse avuto ad oggetto anche il posto auto (anziché il solo appartamento), non poteva comunque operare il meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. (nullità parziale) - con integrazione, ex lege, mediante la suddetta norma imperativa (e conseguente riconoscimento del diritto di reale d'uso in favore dell'acquirente, invocato dall'appellante)- più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento agli atti negoziali (cfr., su tale meccanismo, tra le tante, Cass. civ., Sez. II, 09/07/2024, n. 18686 e i pagina 9 di 13 riferimenti giurisprudenziali ivi operati), ma non anche ai decreti di trasferimento emessi (come nel caso di specie) nell'ambito d'una procedura d'espropriazione forzata.
La vendita forzata, infatti, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita;
ne consegue che, non essendo applicabile la normativa relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative ed alla loro sostituzione "ex lege", non è esperibile un'azione di accertamento volta a far valere tale nullità (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, 06/06/2001, n. 7659).
****
Sempre nell'ambito dell'esame del terzo motivo, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale di Napoli non si
è pronunciato specificamente sulle ulteriori seguenti domande, formulate da con l'atto di citazione Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado e reiterate in questa sede:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la parziale nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore della trascrizione dell'atto mortis causa- certificato di denunciata successone ad opera degli eredi del sig.
[...]
, con riferimento sia all'appartamento che alla cantinola, e, per l'effetto ordinarne al competente Persona_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità all'attore di tutte le iscrizioni ipotecarie insistenti sull'appartamento e relative pertinenze (cantinola e posto auto) e, per l'effetto, ordinarne al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. la cancellazione con esonero da ogni sua responsabilità.
Al riguardo l'attore aveva lamentato che, dopo la trascrizione del pignoramento, fossero state effettuate
(risultando così illegittime e, comunque, inefficaci nei suoi confronti, anche in ragione dell'effetto purgativo del proprio acquisto avvenuto tramite asta giudiziaria):
1) la trascrizione, ad opera degli eredi del debitore esecutato ( ), sia con riferimento Persona_1 all'appartamento che con riferimento alla cantinola, della denuncia di successione da parte dei suoi eredi
(trascrizione del 20.8.2005, reg. part. 2489, reg. gen. 45932);
2) l'iscrizione ipotecaria (ipoteca legale) del 20.3.2007 (reg. part. 6999, reg. gen. 19008), sia sull'appartamento che sulle pertinenze (cantinola e posto auto), in favore di
contro
; Controparte_9 Controparte_1
3) iscrizione ipotecaria (ipoteca giudiziale) del 17.3.2009 (reg. part. 4017, reg. gen. 14610) sia sull'appartamento che sulle pertinenze (cantinola e posto auto), in favore di
contro
; Controparte_6 Controparte_1
Al riguardo occorre fare le seguenti distinzioni.
Innanzitutto tali domande risultano tutte infondate con riferimento alla trascrizione e alle iscrizioni concernenti anche le pertinenze (cantinola e posto auto). pagina 10 di 13 Ciò per il rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, che, come detto, tali pertinente non avevano costituito oggetto di pignoramento e, successivamente, di vendita, aggiudicazione e trasferimento in favore di
. Parte_1
Il che non poteva comportare, evidentemente, alcun effetto purgativo, avuto riguardo a tali beni, dell'acquisto tramite asta giudiziaria da parte dell'appellante.
Quanto, poi, alla suddetta trascrizione (del 2005) e alle summenzionate iscrizioni (del 2007 e del 2009) aventi ad oggetto, specificamente, l'appartamento (di cui al fg. 4, particella 489, sub. 2) di cui è risultato aggiudicatario Pt_1
, va detto che:
[...]
a) la trascrizione della denuncia di successione da parte degli eredi dell'originario debitore esecutato, non può essere considerata illegittima e, pertanto, non può esserne ordinata la cancellazione richiesta, perché ha giovato
(dunque è risultata favorevole) allo stesso aggiudicatario/appellante ), ai fini della efficacia del proprio Parte_1 acquisto;
ciò nell'ottica del principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2650 c.c. (cfr., sull'operatività di tale norma nell'ambito del processo esecutivo, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2025, n. 15241);
b) l'eventuale cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (sicuramente non favorevoli per il ) non poteva Pt_1 essere disposta dal primo giudice (o da questa Corte in secondo grado), in sede di giudizio di cognizione, posto che, ai sensi dell'art. 586 c.c., è il giudice dell'esecuzione che, nel pronunciare il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508) anche successive alla trascrizione del pignoramento.
In definitiva, in relazione a tali iscrizioni ipotecarie (una legale e una giudiziale), ove non fosse stata disposta tale cancellazione (come pare, effettivamente, risultare dagli atti) con il decreto di trasferimento del 2012 (ridepositato dall'appellante), avrebbe potuto e dovuto chiedere tale cancellazione allo stesso Giudice Parte_1 dell'esecuzione anche mediante il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c.
(applicabile anche al processo esecutivo proprio con riferimento, ad esempio, alle formalità da cancellare;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/05/2022, n. 16219), per ottenere l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dall'art. 586 c.p.c. o ricavabili dal regime del processo esecutivo, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il detto decreto (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 14/12/2020, n. 28387).
****
Risultano inammissibili, per il divieto dei nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., le suddette domande formulate dall' , per la prima volta, con la comparsa di risposta depositata il Controparte_2
20.12.2022, così articolate: “1) Dichiarare valide e legittime le cartelle esattoriali ( i cui numeri identificativi risultano dall'estratto di ruolo allegato); 2) In virtù dei giudizi aventi ad oggetto il bene immobile gravato da pagina 11 di 13 garanzia ipotecaria (come riportato) dichiarare valido, esigibile, non prescritto, il relativo credito vantato CP_8 dall'Agente della Riscossione.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., quanto al rapporto processuale tra e l'appellato . Parte_1 Controparte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723;
Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della causa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum" e dell'art. 15 c.p.c.).
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La soccombenza reciproca tra e l'appellata (del primo in Parte_1 Controparte_2 ordine all'appello da lui proposto, della seconda in relazione alle inammissibili domande proposte in questo grado) giustifica, invece, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado tra tali parti.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2980/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia dell' e di . Controparte_2 Controparte_1
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1646/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 6.5.2022.
pagina 12 di 13 3. Dichiara inammissibili le domande formulate dall' con la comparsa del Controparte_2
16.12.2022.
4. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e l Parte_1 Controparte_2
.
[...]
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16.10.2025
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE AV AN
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