Ordinanza 10 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/10/2018, n. 24970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24970 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
seguente ORDINANZA , sul ricorso 17136-2014 proposto da: ZI RI, NI LA MA, OZ LU, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA
289, presso lo studio dell'avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI DI GIANDOMENICO, ERNESTO SALLESE;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/2013 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata i] 09/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere RABFAFLE SABATO. 29.5.2018 n. 9 17136-2014 Rilevato che:
1. Nell'ambito di procedura espropRItiva immobiliare in danno di TO IC, AR IC e CI AR con decreto di trasferimento n. 130 del 2/4/1996 del tribunale di Carnpobasso'hanno visto a sé assegnato in proprietà il compendio immobiliare di cui al lotto 2, in Busso, località Cese, essendosi poi lo stato surrogato nella procedura con assegnazione a esso del lotto 1 all'esito del terzo incanto rimasto infruttuoso, sulla base di decreto di devoluzione del locale pretore dell'11/12/1996 all'esito di esecuzione esattoRIle per debiti tributari.
2. L'agenzia del demanio e il ministero dell'economia e delle finanze con citazione notificata il 12/2/2002 hanno convenuto innanzi al tribunale di Campobasso AN Ma.RI NI chiedendo la sua condanna al rilascio del fabbricato adibito a opificio industRIle in Busso, località Cese, devoluto allo stato come innanzi, oltre che al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dal "decreto di trasferimento.
2.1. AN MaRI NI ha dedotto la legittimità della di lei detenzione giusta comodato da parte di AR IC, che con la coniuge se ne sarebbe reso aggiudicatario come innanzi. Sono interve.nuti AR IC e CI AR, chiedendo l'accertamento dei loro diritti e il rigetto della domanda nei confronti della signora NI.
2.2. Con sentenza depositata il 28/10/2005 il tribunale di Campobasso ha dichiarato improponibile per tardività la domanda degli interventori;
in accoglimento della domanda eraRIle, ha condannato la signora NI alla consegna dell'immobile in favore dell'agenzia del demanio;
ha condannato la stessa al risarcimento mediante pagamento della somma di euro 10.451,77 oltre accessori. A' - 1/7 — oltre frontespizio• 3. Adìta in via principale da AN MaRI NI e in via incidentale da AR IC e CI AR, da un lato, e dall'agenzia del demanio e dal ministero, dall'altro, la corte d'appello di Campobasso ha, in accoglimento dell'appello principale, ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento a euro 5.692,55 oltre accessori;
ha rigettato gli appelli incidentali.
3.1. A sostegno della decisione, per quanto ancora qui rileva in ordine al se i fabbricati fossero ricompresi nel compendio trasferito ai coniugi IC-AR (e detenuto dalla signora NI) o in quello devoluto allo stato, nonché al quantum del risarcimento, la corte d'appello ha considerato: a) che, se effettivamente nel decreto di assegnazione a favore dei coniugi IC-AR l'appezzamento era indicato di consistenza di are 25.50, originaRImente insistendo i fabbricati sulla particella 169, tuttavia - come ritenuto anche dal tribunale - il decreto di trasferimento dovesse essere interpretato in base al contenuto dell'ordinanza di vendita in esso richiamata che, benché non prodotta, era ricostruita in base al successivo avviso di vendita da cu.i si evinceva chiaramente essere i manufatti ricompresi nel lotto 1 e non nel lotto 2 aggiudicato ai predetti coniugi, onde non fosse necessario ricorrere ai dati catastali, non sussistendo dubbi;
che comunque anche l'esame di detti dati deponesse nel medesimo senso;
che non sussistesse spazio per l'applicazione di criteri • equitativi nell'interpretazione di un decreto di trasferimento;
b) che, pur mancando in atti l'avviso di vendita cui il verbale di mancata vendita al terzo incanto e il decreto di devoluzione a favore dello stato facevano riferimento per la descrizione dei beni in proprietà eraRIle, il deficit probatorio fosse integrato dalla nota di trascrizione di detto verbale, contenente i dati catastali, oltre che da visura in atti;
- 2/7 — oltre frontespizio c) che fosse inammissibile la conclusione congiunta dei signori NI e IC-AR di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della signora NI quanto alla domanda•di rivendica, per mancanza di appello sul punto;
d) che da ciò discendesse anche l'inammissibilità della censura di difetto di legittimazione passiva della signora NI rispetto alla domanda risarcitoRI;
che comunque fosse il detentore tenuto a risarcire il danno insieme al possessore a favore del rivendicante;
e) che fosse ricostruibile all'11/6/2001 la mora della signora NI rispetto alla richiesta di restituzione pervenutale, con riliquidazione conseguenziale dei danni.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AR IC, CI AR e AN IA NI sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso la difesa eraRIle per l'agenzia del demanio, non svolgendosi difese per il ministero.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 586 c.p.c. e dell'art. 2912 c.c. e si lamenta che la corte d'appello abbia, in violazione dell'art. 586 c.p.c., anteposto il contenuto degli altri .atti della procedura esecutiva all'interpretazione del decreto di trasferimento, il quale menzionava una superficie maggiore;
a tutto concedere, il contenuto dell'ordinanza di vendita avrebbe potuto avere una valenza integrativa rispetto al decreto, ma non consentirne il travisamento;
sussisteva altresì violazione dell'art. 2912 c.c., trasferendo inequivocabilmente il decreto anche accessioni e pertinenze.
1.1. Il motivo, al pari dei successivi, è inammissibile in quanto proposto (anche) dai signori IC-AR nell'interesse proprio. Infatti, con statuizione non riformata dalla corte d'appello e quindi da ritenersi preclusa da giudicato, la domanda svolta in primo grado dei - 3/7 - oltre frontespizio medesimi per l'accertamento della loro diritto di proprietà è stata dichiarata inammissibile. I coniugi predetti, pertanto, sia nel giudizio di appello sia nel presente giudizio di legittimità sono da ritenersi interventori ad adiuvandum rispetto alla sidnora NI.
1.2. Fermo quanto innanzi, il motivo (al pari dei successivi da esaminarsi in quanto nell'interesse di AN MaRI NI) è inammissibile. Invero, con esso non si esplica in qual modo le norme indicate (la prima delle quali, peraltro, di natura processuale) sarebbero state violate dalle statuizione della corte territoRIle. Si evince piuttosto dall'esame del motivo che mediante esso i ricorrenti intendono richiedere la revisione da parte del giudice di legittimità del risultato dell'interpretazione dei decreti giudiziari che hanno trasferito i compendi immobiliari impugnati;
trattasi, quindi, di censura dell'apprezzamento di merito svolto dalla corte d'appello, sindacabile nei ristretti limiti di cui al n.5 dell'art. 360 primo comma c.p.c., impugnativa quest'ultima peraltro non proposta.
1.3. Solo per completezza può notarsi, dunque, come la corte d'appello si sia espressamente attenuta alla giurisprudenza di questa corte, citata nel provvedimento impugnato e non oggetto di richiamo nel motivo di ricorso, per la quale qualora due aggiudicatari di beni immobili espropRIti controvertano in ordine a una porzione dei beni medesimi, il giudice del merito adito, sia con opposizione all'esecuzione dei decreti di aggiudicazione e trasferimento, sia .con azione di rivendica o accertamento della proprietà, può e deve procedere all'interpretazione dei detti titoli, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri atti della procedura espropRItiva e, in particolare, ai provvedimenti di vendita ed ai relativi bandi. Ove, poi, la relativa indagine non consenta di pervenire a risultati certi e univoci in ordine all'estensione ed ai limiti dell'effetto traslativo, i dati - 4/7 - oltre frontespizio emergenti dagli atti anzidetti dovranno da detto giudice essere integrati con tutti gli altri elementi utili al fine dell'esatta individuazione dei beni trasferiti, quali estremi catastali, soggetti e proprietà confinanti, e, in generale, da qualsiasi altra fonte di prova acquisita al processo (cfr. Cass. n. 4732 del 21/07/1988, richiamata dalla corte locale, nonché recentemente n. 1361 del 19/01/2018).
1.4. Sempre per completezza può notarsi come la corte d'appello abbia espressamente dato atto (alla pagina 18 della sentenza impugnata) della non rilevanza dell'art. 2912 c.c. circa l'estinzione del pignoramento agli accessori alle pertinenze rispetto all'alienazione frazionata del bene pignorato.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Si afferma l'erroneità del giudizio della corte d'appello, che da un lato, alla pagina 15 della sentenza impugnata, ha ritenuto di poter ricostruire il contenuto della ordinana di vendita sulla base di avviso di vendita, mentre dall'altro, alla pagina 18, ha affermato mancante in atti l'avviso di vendita medesimo.
2.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti difetta di pertinenza rispetto al decisum della sentenza impugnata. Anche a voler ammettere - ciò che però il motivo di ricorso non chiarisce - la medesimezza dell'avviso di vendita cui è fatto riferimento alla pagina 15 della sentenza (riferito al decreto del 2/4/1996) rispetto a quello menzionato alla pagina 18 (riferito alla devoluzione previa diserzione giusta decreto dell'11/12/1996), la sentenza impugnata ha deciso sulla questione in base a numerose altre considerazioni in fatto (sopra riepilogate) non oggetto di impugnazione, ciò che - in assenza di deduzioni circa la decisività del rilievo í-elativo all'avviso di vendita - rende inammissibile la censura.
2.2. Quanto innanzi esime questa corte da ogni ulteriore considerazione circa l'inammissibilità per riconducibilità del motivo, sotto l'apparente veste di deduzione di violazione di norme - 5/7 - oltre frontespizio processuali, al vizio di contraddittorietà di motivazione (in gènerale non più ammesso a seguito della riforma del n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c.) ovvero di un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., per avere la corte d'appello supposto l'esistenza di un documento asserita mente non presente in atti.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 936, 1147, 1148, 1150 e 1803 c.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto non applicabile alla detentrice qualificata signora NI il principio della buona fede ai fini dell'esenzione dal risarcimento del danno, essendo coMunque la posizione di essa dipendente da quella, in buona fede, dei possessori IC- AR. Si lamenta altresì non avere la corte d'appello considerato che i realizzatori dell'immobile dovessero essere tenuti Indenni dal prezzo pagato.
3.1. Il motivo è inammissibile. Come sopra indicato, la corte d'appello ha espressamente esaminato le questioni riproposte, dando atto dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la presunzione di buona fede non si applicherebbe alla pdsizione della signora NI (pagina 20 della sentenza impugnata), nonché integrando la motivazione della sentenza impugnata e correggendone la liquidazione del danno (pagine 20-21 della sentenza impugnata), sulla base dell'applicazione della generale disciplina dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. Atteso che il motivo di ricorso non si confronta espressamente con dette statuizioni, peraltro corredate di richiami giurisprudenziali, l'inammissibilità di esso discende dal difetto di pertinenza con il decisum.
4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 115 c.p..c. e 948 e 2697 c.c., avendo la corte d'appello accolto la domanda di rivendicazione violando le rigorose norme in mateRI di prova della proprietà previste per tale tipo di domanda;
mancava in atti infatti il decreto di devoluzione emesso dal pretore di Campobasso, il quale - 6/7 — oltre frontespizio peraltro non conteneva la descrizione dei beni, bensì la mera dicitura "come la copia dell'avviso di vendita che fa parte integrante di questo verbale", avviso di vendita anch'esso non in atti.
4.1. Anche tale motivo è inammissibile, non tenendo conto il motivo stesso del decisum della corte d'appello molisana, che, come sopra riepilogato, ha dato atto espressamente dell'esistenza in atti del decreto e della mancanza soltanto dell'avviso di vendita cui esso rinvia, i cui dati comunque sono stati ritenuti ricostruibili in base alla nota di trascrizione del verbale e dalla visura catastale disponibili tra i documenti di causa. Il difetto di pertinenza del motivo consente di ritenere superato ogni altro aspetto.
5. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d:p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al con