CA
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1397/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 tra
(C.F. , incorporante per fusione, la Parte_1 P.IVA_1
società e (C.F. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
) e per esso gli eredi (C.F. C.F._3 Persona_1
e (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5 assistiti e difesi dagli Avv.ti LAURO GIOVANNI e DI STALLO AGATINO
LUIGI
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
FE NT
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22276/2023 pubblicata il 25/07/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 128/2018 pubblicata il 19/01/2018 CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della cassata sentenza di appello resa dalla Corte di appello di Catania
e attenendosi ai principi sanciti dalla Suprema Corte, in accoglimento delle richieste anche istruttorie formulate nell'atto di appello incidentale che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, così provvedere: - rideterminare
(anche a mezzo ctu), applicando il criterio del cd. “saldo zero”, i rapporti di dare e avere tra le parti in dipendenza del conto corrente n. 540671/45, prima n.
01720000671/6, nonché del e/finanziamento all'esportazione n. 50661178, e dei conti collaterali (e/anticipi), intrattenuti dalla con la presso la CP_1 CP_4
locale dipendenza di Ragusa, sin dalla nascita del rapporto, verificando il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96, non applicando, nel caso di esito positivo, alcun interesse neppure legale;
in caso di esito negativo applicando gli interessi legali tempo per tempo vigenti, e non tenendo conto né della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, né della commissione di massimo scoperto, né della postergazione delle valute sulle operazioni di accredito;
- accertare e dichiarare che ai contratti in questione andavano applicati, in mancanza di espressa pattuizione scritta, unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C., provvedendo alle relative declaratorie di nullità;
- comunque, accertare e dichiarare la nullità, ovvero con qualsivoglia statuizione l'inefficacia, della capitalizzazione trimestrale, nonché delle clausole di determinazione e variazione della misura degli interessi applicati nel rapporto intercorrente tra le parti, nonché, infine, della commissione di massimo scoperto
e della postergazione delle valute sulle operazioni di accredito. - conseguentemente compensare gli importi reciprocamente dovuti inter partes, così statuendo che la somma risultante in esubero dalla riferita compensazione delle dette partite di dare e avere, sia corrisposta dalla Controparte_5
pag. 2/12 alla e agli odierni esponenti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di CP_1 cui in narrativa, l'inefficacia di ogni obbligazione connessa agli impugnanti rapporti bancari, in particolar modo con riferimento ai fideiussori della CP_1 con qualsivoglia conseguenziale declaratoria liberatoria dei soci fideiussori. - dichiarare eventuali interessi dovuti in favore della Controparte_3
esclusivamente a decorrere dalla data della pronuncia giudiziale, a causa della mancata impugnazione del relativo capo di sentenza;
- con vittoria di spese e compensi professionali dai vari gradi di giudizio di merito e di quello dinnanzi alla Suprema corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per Parte Convenuta in riassunzione:
Nel merito: respingere tutte le domande svolte da nella Parte_1 qualità di incorporante di nonché Controparte_6
dai sig.ri , e, per esso, Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi, e contro nei due Persona_1 Parte_5 Controparte_3
giudizi riuniti nn. 535/2003 R.G. e 206/2004 R.G., in quanto infondate e comunque prescritte. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di
Cassazione, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata l'8/5/2010, pronunciando sul giudizio introdotto dalla e dai suoi fideiussori Controparte_1 Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_5
e sul giudizio, riunito al primo, di opposizione proposto dagli stessi avverso
[...] il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca per la somma di €.
375.959,77, oltre interessi e spese, per quanto ancora di interesse, condannava la banca al pagamento in favore della società debitrice della somma di €
pag. 3/12 340.596,48, a titolo di ripetizione degli addebiti illegittimi operati in conto corrente, e, in secondo luogo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti al pagamento in solido della minor somma di €. 265.785,79.
Impugnata la sentenza da parte della con appello principale e da parte CP_4
degli odierni attori in riassunzione, con appello incidentale, la Corte d'appello di
Catania, con sentenza n. 128/2018 pubblicata il 19/01/2018, accoglieva parzialmente l'appello principale proposto da e, dopo aver Controparte_5
dichiarato che: - le somme indebitamente percepite dalla banca, in relazione al conto corrente ordinario, ammontavano in realtà ad €. 108.863,61; - la banca, in relazione al conto anticipi, era creditrice della e dei suoi Controparte_1 fideiussori e per Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo di €. 72.275,97; operava la compensazione tra il credito della sopra indicato, e gli opposti crediti della banca, pari ad €. Controparte_1
72.275,97 e ad €. 265.785,79, e, per l'effetto, condannava la Controparte_1
, e a pagare alla banca la Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di €. 229.198,15, oltre interessi.
La Corte, in particolare, per quanto ancora d'interesse, riteneva la fondatezza del motivo d'appello principale secondo cui il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando un
“fittizio saldo zero”, anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a
£. 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio, relativo al 2/1/1992, sul presupposto che il correntista che esercita l'azione di ripetizione, per provare le proprie allegazioni, deve produrre tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, e che, ove non vi provveda, non potendosi esattamente conteggiare il reale saldo, occorre fare riferimento, in applicazione dei principi sull'onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, “così determinando, di fatto, un restringimento della pag. 4/12 domanda (conseguente al mancato, parziale, assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista)”.
Indi, procedendo al ricalcolo (sulla base di nuova CTU), la Corte affermava che, in relazione al conto corrente ordinario, la banca aveva percepito indebitamente la somma complessiva di €. 108.863,61 e, per altro verso, ha condannato le parti appellate al pagamento in favore della banca del saldo debitore del conto anticipi pari, all'esito di riconteggio, ad €. 72.275,97. Infine, dopo aver preso atto che gli appellati non avevano impugnato la statuizione di condanna al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 265.785,79, oltre interessi, operava la compensazione tra il credito della società debitrice e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, condannando, in definitiva, la e al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore della banca, della somma di €. 229.198,15, oltre interessi.
La quale incorporante della nonché Parte_1 Controparte_1
, , hanno impugnato detta Parte_2 Parte_3 Parte_4 pronuncia, chiedendone la cassazione per due motivi: 1) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il correntista che esercita l'azione di ripetizione, per provare i fatti alla base della propria domanda giudiziale, ha l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, iniziando dal primo avente necessariamente saldo zero;
2) per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5
c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo affermato la nullità delle clausole in forza delle quali la banca aveva annotato a debito della correntista interessi, commissioni e costi illegittimi, ha in modo illogico e contraddittorio proceduto al ricalcolo del saldo debitore prendendo come base un estratto conto, e cioè quello al 2/1/1998, in cui sono compresi interessi, commissioni e costi che la stessa corte ha ritenuto indebiti.
pag. 5/12 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22276/2023 pubblicata il 25/07/2023 ha ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, rilevando che:
- in tema di rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione, come nel caso in esame, di contrapposte domande della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli addebiti illegittimi) implica, in effetti, che ciascuna di esse sia, in linea di principio, onerata della prova della propria pretesa. La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. n. 22387 del 2021);
- in definitiva, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di
pag. 6/12 elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l'azzeramento del saldo del primo degli estratti conto prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l'accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato.
La Corte di legittimità, quindi, rilevando che la corte territoriale non si era attenuta ai principi esposti, ha cassato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Catania, in differente composizione.
Con atto di riassunzione notificato il 25/10/2023, quale Parte_1
incorporante della nonché Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno riassunto il giudizio davanti questa Corte,
[...] Parte_4
concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la convenuta in riassunzione, precisando le conclusioni CP_4 come sopra trascritte.
Indi, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, questa Corte che, con la sentenza n. 22276/2023 pubblicata il 25/07/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul primo motivo di ricorso proposto (nel quale è stato assorbito il secondo motivo) attinente all'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto nel caso di domande contrapposte di ripetizione dell'indebito proposta dai correntisti e di pag. 7/12 domanda contrapposta di pagamento formulata dalla e alle conseguenze CP_4 in caso di mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Nel caso alla mano, la questione ha riguardato esclusivamente il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n. 540671/45 (già n.01720000671/6) e, specificamente, la necessità di procedervi azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda.
Ne consegue l'inammissibilità delle domande conclusive proposte dagli attori in riassunzione ove hanno chiesto “rideterminare (anche a mezzo ctu), applicando il criterio del cd. “saldo zero”, i rapporti di dare e avere tra le parti in dipendenza … del e/finanziamento all'esportazione n. 50661178, e dei conti collaterali (e/anticipi), intrattenuti dalla con la presso la CP_1 CP_4
locale dipendenza di Ragusa, sin dalla nascita del rapporto, verificando il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96, non applicando, nel caso di esito positivo, alcun interesse neppure legale.
Invero, mai è stato eccepito dagli odierni attori in riassunzione il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e nessun motivo, di appello incidentale prima e di ricorso per cassazione poi, è stato proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa nella quale il primo giudice ha accertato, per un verso, che “quanto invece al conto anticipi numero 050661/78 aperto in data
9 agosto 1996 e sul quale la banca non ha operato contabilizzazione alcuna di competenze e interessi… il c.t.u. ha potuto procedere, visionando tutti gli estratti conto, alla rielaborazione del saldo in applicazione delle pattuizioni contrattuali
e, per altro verso, con riguardo agli altri crediti esposti nel ricorso monitorio, che vi era la prova che le somme erano state anticipate dalla banca essendo state accreditate sul conto corrente ordinario della stessa, precisando che, “in sede di
pag. 8/12 opposizione, la e i suoi soci non hanno eccepito alcunché riguardo CP_1
a tali crediti, che sono fondati sui singoli contratti e sulla prova dell'accredito delle relative somme sul conto corrente ordinario, essendosi lamentati solo dell'anatocismo e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto con richiesta di ricalcolare i saldi dei due conti correnti predetti”.
Inoltre va precisato come sia passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli originari opponenti nei confronti della banca opposta.
Con riferimento al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 540671/45 (già
n.01720000671/6) e del c/finanziamento all'esportazione n. 50661178, ritiene questa Corte come, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, risulti assolutamente corretto quanto affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, il quale ha ritenuto corretto il ricalcolo effettuato dal CTU nella sua relazione suppletiva, partendo dal primo estratto conto disponibile, azzerando il saldo.
Invero, la in sede di atto di citazione in appello ha censurato la sentenza CP_4
con riferimento al saldo del conto corrente, lamentando come erroneamente il primo giudice avesse fatto riconteggiare i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando un fittizio saldo zero, anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a £ 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti, quello del 2 gennaio 1992, mentre nulla le parti hanno dedotto in merito alla concreta determinazione del saldo scaturente dal ricalcolo effettuato in relazione ai predetti due contratti.
Ne consegue che va confermata la statuizione del primo giudice, il quale ha condannato (oggi al Controparte_7 Controparte_3 pagamento, in favore della la della somma di € 340.596,48 (pari CP_1
alla differenza tra il saldo positivo in favore della società correntista in relazione al c/c 540671/45 ammontante a € 412.872,45 ed il saldo negativo per la società
pag. 9/12 correntista in relazione al conto n. 50661178 ammontante a 72.275,97), oltre interessi al tasso legale dal 27.2.2003 al saldo, nonché ha condannato la stessa società ed i suoi fideiussori, e Parte_2 Parte_4 Pt_3
, in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_7
dell'importo di € 265.785,79 oltre interessi semplici al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente aumentato di 2,6 punti percentuali e comunque entro il limite di soglia.
In definitiva, dovendosi operare la compensazione tra le rispettive ragioni di debito e credito – sì come richiesto dagli odierni attori in riassunzione già nel corso del giudizio di primo grado e oggi nelle riportate conclusioni
(conseguentemente compensare gli importi reciprocamente dovuti inter partes, così statuendo che la somma risultante in esubero dalla riferita compensazione delle dette partite di dare e avere, sia corrisposta dalla Controparte_5 alla e agli odierni esponenti) - la Banca convenuta in riassunzione CP_1
va condannata al pagamento, in favore della quale Parte_1 incorporante della della somma di € 74.810,69 (pari alla Controparte_1
differenza tra € 340.596,48 ed € 265.785,79), oltre interessi da conteggiare come statuito dal primo giudice.
In mancanza di impugnativa del capo di spese contenuto nella sentenza di primo grado con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione, le spese degli ulteriori gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata in questa sede di rinvio), disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso per riassunzione proposto da , quale incorporante della Parte_1
pag. 10/12 e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in Parte_4 Controparte_3
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 415/2010 emessa in data 08/05/2010, così provvede:
1) dichiara che è passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli originari opponenti nei confronti della banca opposta;
2) dichiara che le somme indebitamente percepite dalla , Controparte_7
in relazione al conto corrente ordinario per cui è causa, ammontano a €
412.872,45;
3) dichiara che, in relazione al conto anticipi, per cui è causa, la suindicata Banca
è creditrice della incorporante la nonché dei Parte_1 CP_1
fideiussori, e , Parte_2 Parte_4 Parte_3
dell'importo di € 72.275,97;
4) dichiara che con riguardo agli altri crediti esposti nel ricorso monitorio (e indicati nella sentenza di primo grado), la suindicata Banca è creditrice della
, incorporante la nonché dei fideiussori, Parte_1 CP_1
e , della somma di € Parte_2 Parte_4 Parte_3
265.785,79;
5) operata la compensazione fra il credito della sopra indicato, da Parte_1
un lato, e gli opposti crediti della banca, condanna al Controparte_3 pagamento, in favore di quale incorporante della Parte_1 CP_1
della somma di € 74.810,69, oltre interessi da conteggiare come statuito
[...] dal primo giudice;
6) condanna al pagamento, in favore della parte attrice in Controparte_3 riassunzione, delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo giudizio davanti la Corte di Appello, in complessivi € 14.317,00, quanto al giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, il 15 %
pag. 11/12 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che vanno distratte in favore dei procuratori antistatari Avv.ti LAURO GIOVANNI e DI STALLO
AGATINO LUIGI;
7) pone le spese di ctu di primo grado e del primo giudizio in appello in capo a
Controparte_3
8) conferma per il resto la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 415/2010 emessa in data 08/05/2010.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1397/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 tra
(C.F. , incorporante per fusione, la Parte_1 P.IVA_1
società e (C.F. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
) e per esso gli eredi (C.F. C.F._3 Persona_1
e (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5 assistiti e difesi dagli Avv.ti LAURO GIOVANNI e DI STALLO AGATINO
LUIGI
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
FE NT
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22276/2023 pubblicata il 25/07/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 128/2018 pubblicata il 19/01/2018 CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della cassata sentenza di appello resa dalla Corte di appello di Catania
e attenendosi ai principi sanciti dalla Suprema Corte, in accoglimento delle richieste anche istruttorie formulate nell'atto di appello incidentale che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, così provvedere: - rideterminare
(anche a mezzo ctu), applicando il criterio del cd. “saldo zero”, i rapporti di dare e avere tra le parti in dipendenza del conto corrente n. 540671/45, prima n.
01720000671/6, nonché del e/finanziamento all'esportazione n. 50661178, e dei conti collaterali (e/anticipi), intrattenuti dalla con la presso la CP_1 CP_4
locale dipendenza di Ragusa, sin dalla nascita del rapporto, verificando il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96, non applicando, nel caso di esito positivo, alcun interesse neppure legale;
in caso di esito negativo applicando gli interessi legali tempo per tempo vigenti, e non tenendo conto né della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, né della commissione di massimo scoperto, né della postergazione delle valute sulle operazioni di accredito;
- accertare e dichiarare che ai contratti in questione andavano applicati, in mancanza di espressa pattuizione scritta, unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C., provvedendo alle relative declaratorie di nullità;
- comunque, accertare e dichiarare la nullità, ovvero con qualsivoglia statuizione l'inefficacia, della capitalizzazione trimestrale, nonché delle clausole di determinazione e variazione della misura degli interessi applicati nel rapporto intercorrente tra le parti, nonché, infine, della commissione di massimo scoperto
e della postergazione delle valute sulle operazioni di accredito. - conseguentemente compensare gli importi reciprocamente dovuti inter partes, così statuendo che la somma risultante in esubero dalla riferita compensazione delle dette partite di dare e avere, sia corrisposta dalla Controparte_5
pag. 2/12 alla e agli odierni esponenti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di CP_1 cui in narrativa, l'inefficacia di ogni obbligazione connessa agli impugnanti rapporti bancari, in particolar modo con riferimento ai fideiussori della CP_1 con qualsivoglia conseguenziale declaratoria liberatoria dei soci fideiussori. - dichiarare eventuali interessi dovuti in favore della Controparte_3
esclusivamente a decorrere dalla data della pronuncia giudiziale, a causa della mancata impugnazione del relativo capo di sentenza;
- con vittoria di spese e compensi professionali dai vari gradi di giudizio di merito e di quello dinnanzi alla Suprema corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per Parte Convenuta in riassunzione:
Nel merito: respingere tutte le domande svolte da nella Parte_1 qualità di incorporante di nonché Controparte_6
dai sig.ri , e, per esso, Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi, e contro nei due Persona_1 Parte_5 Controparte_3
giudizi riuniti nn. 535/2003 R.G. e 206/2004 R.G., in quanto infondate e comunque prescritte. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di
Cassazione, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata l'8/5/2010, pronunciando sul giudizio introdotto dalla e dai suoi fideiussori Controparte_1 Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_5
e sul giudizio, riunito al primo, di opposizione proposto dagli stessi avverso
[...] il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca per la somma di €.
375.959,77, oltre interessi e spese, per quanto ancora di interesse, condannava la banca al pagamento in favore della società debitrice della somma di €
pag. 3/12 340.596,48, a titolo di ripetizione degli addebiti illegittimi operati in conto corrente, e, in secondo luogo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti al pagamento in solido della minor somma di €. 265.785,79.
Impugnata la sentenza da parte della con appello principale e da parte CP_4
degli odierni attori in riassunzione, con appello incidentale, la Corte d'appello di
Catania, con sentenza n. 128/2018 pubblicata il 19/01/2018, accoglieva parzialmente l'appello principale proposto da e, dopo aver Controparte_5
dichiarato che: - le somme indebitamente percepite dalla banca, in relazione al conto corrente ordinario, ammontavano in realtà ad €. 108.863,61; - la banca, in relazione al conto anticipi, era creditrice della e dei suoi Controparte_1 fideiussori e per Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo di €. 72.275,97; operava la compensazione tra il credito della sopra indicato, e gli opposti crediti della banca, pari ad €. Controparte_1
72.275,97 e ad €. 265.785,79, e, per l'effetto, condannava la Controparte_1
, e a pagare alla banca la Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di €. 229.198,15, oltre interessi.
La Corte, in particolare, per quanto ancora d'interesse, riteneva la fondatezza del motivo d'appello principale secondo cui il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando un
“fittizio saldo zero”, anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a
£. 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio, relativo al 2/1/1992, sul presupposto che il correntista che esercita l'azione di ripetizione, per provare le proprie allegazioni, deve produrre tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, e che, ove non vi provveda, non potendosi esattamente conteggiare il reale saldo, occorre fare riferimento, in applicazione dei principi sull'onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, “così determinando, di fatto, un restringimento della pag. 4/12 domanda (conseguente al mancato, parziale, assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista)”.
Indi, procedendo al ricalcolo (sulla base di nuova CTU), la Corte affermava che, in relazione al conto corrente ordinario, la banca aveva percepito indebitamente la somma complessiva di €. 108.863,61 e, per altro verso, ha condannato le parti appellate al pagamento in favore della banca del saldo debitore del conto anticipi pari, all'esito di riconteggio, ad €. 72.275,97. Infine, dopo aver preso atto che gli appellati non avevano impugnato la statuizione di condanna al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 265.785,79, oltre interessi, operava la compensazione tra il credito della società debitrice e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, condannando, in definitiva, la e al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore della banca, della somma di €. 229.198,15, oltre interessi.
La quale incorporante della nonché Parte_1 Controparte_1
, , hanno impugnato detta Parte_2 Parte_3 Parte_4 pronuncia, chiedendone la cassazione per due motivi: 1) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il correntista che esercita l'azione di ripetizione, per provare i fatti alla base della propria domanda giudiziale, ha l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, iniziando dal primo avente necessariamente saldo zero;
2) per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5
c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo affermato la nullità delle clausole in forza delle quali la banca aveva annotato a debito della correntista interessi, commissioni e costi illegittimi, ha in modo illogico e contraddittorio proceduto al ricalcolo del saldo debitore prendendo come base un estratto conto, e cioè quello al 2/1/1998, in cui sono compresi interessi, commissioni e costi che la stessa corte ha ritenuto indebiti.
pag. 5/12 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22276/2023 pubblicata il 25/07/2023 ha ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, rilevando che:
- in tema di rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione, come nel caso in esame, di contrapposte domande della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli addebiti illegittimi) implica, in effetti, che ciascuna di esse sia, in linea di principio, onerata della prova della propria pretesa. La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. n. 22387 del 2021);
- in definitiva, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di
pag. 6/12 elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l'azzeramento del saldo del primo degli estratti conto prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l'accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato.
La Corte di legittimità, quindi, rilevando che la corte territoriale non si era attenuta ai principi esposti, ha cassato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Catania, in differente composizione.
Con atto di riassunzione notificato il 25/10/2023, quale Parte_1
incorporante della nonché Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno riassunto il giudizio davanti questa Corte,
[...] Parte_4
concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la convenuta in riassunzione, precisando le conclusioni CP_4 come sopra trascritte.
Indi, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, questa Corte che, con la sentenza n. 22276/2023 pubblicata il 25/07/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul primo motivo di ricorso proposto (nel quale è stato assorbito il secondo motivo) attinente all'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto nel caso di domande contrapposte di ripetizione dell'indebito proposta dai correntisti e di pag. 7/12 domanda contrapposta di pagamento formulata dalla e alle conseguenze CP_4 in caso di mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Nel caso alla mano, la questione ha riguardato esclusivamente il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n. 540671/45 (già n.01720000671/6) e, specificamente, la necessità di procedervi azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda.
Ne consegue l'inammissibilità delle domande conclusive proposte dagli attori in riassunzione ove hanno chiesto “rideterminare (anche a mezzo ctu), applicando il criterio del cd. “saldo zero”, i rapporti di dare e avere tra le parti in dipendenza … del e/finanziamento all'esportazione n. 50661178, e dei conti collaterali (e/anticipi), intrattenuti dalla con la presso la CP_1 CP_4
locale dipendenza di Ragusa, sin dalla nascita del rapporto, verificando il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96, non applicando, nel caso di esito positivo, alcun interesse neppure legale.
Invero, mai è stato eccepito dagli odierni attori in riassunzione il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e nessun motivo, di appello incidentale prima e di ricorso per cassazione poi, è stato proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa nella quale il primo giudice ha accertato, per un verso, che “quanto invece al conto anticipi numero 050661/78 aperto in data
9 agosto 1996 e sul quale la banca non ha operato contabilizzazione alcuna di competenze e interessi… il c.t.u. ha potuto procedere, visionando tutti gli estratti conto, alla rielaborazione del saldo in applicazione delle pattuizioni contrattuali
e, per altro verso, con riguardo agli altri crediti esposti nel ricorso monitorio, che vi era la prova che le somme erano state anticipate dalla banca essendo state accreditate sul conto corrente ordinario della stessa, precisando che, “in sede di
pag. 8/12 opposizione, la e i suoi soci non hanno eccepito alcunché riguardo CP_1
a tali crediti, che sono fondati sui singoli contratti e sulla prova dell'accredito delle relative somme sul conto corrente ordinario, essendosi lamentati solo dell'anatocismo e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto con richiesta di ricalcolare i saldi dei due conti correnti predetti”.
Inoltre va precisato come sia passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli originari opponenti nei confronti della banca opposta.
Con riferimento al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 540671/45 (già
n.01720000671/6) e del c/finanziamento all'esportazione n. 50661178, ritiene questa Corte come, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, risulti assolutamente corretto quanto affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, il quale ha ritenuto corretto il ricalcolo effettuato dal CTU nella sua relazione suppletiva, partendo dal primo estratto conto disponibile, azzerando il saldo.
Invero, la in sede di atto di citazione in appello ha censurato la sentenza CP_4
con riferimento al saldo del conto corrente, lamentando come erroneamente il primo giudice avesse fatto riconteggiare i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando un fittizio saldo zero, anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a £ 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti, quello del 2 gennaio 1992, mentre nulla le parti hanno dedotto in merito alla concreta determinazione del saldo scaturente dal ricalcolo effettuato in relazione ai predetti due contratti.
Ne consegue che va confermata la statuizione del primo giudice, il quale ha condannato (oggi al Controparte_7 Controparte_3 pagamento, in favore della la della somma di € 340.596,48 (pari CP_1
alla differenza tra il saldo positivo in favore della società correntista in relazione al c/c 540671/45 ammontante a € 412.872,45 ed il saldo negativo per la società
pag. 9/12 correntista in relazione al conto n. 50661178 ammontante a 72.275,97), oltre interessi al tasso legale dal 27.2.2003 al saldo, nonché ha condannato la stessa società ed i suoi fideiussori, e Parte_2 Parte_4 Pt_3
, in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_7
dell'importo di € 265.785,79 oltre interessi semplici al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente aumentato di 2,6 punti percentuali e comunque entro il limite di soglia.
In definitiva, dovendosi operare la compensazione tra le rispettive ragioni di debito e credito – sì come richiesto dagli odierni attori in riassunzione già nel corso del giudizio di primo grado e oggi nelle riportate conclusioni
(conseguentemente compensare gli importi reciprocamente dovuti inter partes, così statuendo che la somma risultante in esubero dalla riferita compensazione delle dette partite di dare e avere, sia corrisposta dalla Controparte_5 alla e agli odierni esponenti) - la Banca convenuta in riassunzione CP_1
va condannata al pagamento, in favore della quale Parte_1 incorporante della della somma di € 74.810,69 (pari alla Controparte_1
differenza tra € 340.596,48 ed € 265.785,79), oltre interessi da conteggiare come statuito dal primo giudice.
In mancanza di impugnativa del capo di spese contenuto nella sentenza di primo grado con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione, le spese degli ulteriori gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata in questa sede di rinvio), disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso per riassunzione proposto da , quale incorporante della Parte_1
pag. 10/12 e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in Parte_4 Controparte_3
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 415/2010 emessa in data 08/05/2010, così provvede:
1) dichiara che è passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli originari opponenti nei confronti della banca opposta;
2) dichiara che le somme indebitamente percepite dalla , Controparte_7
in relazione al conto corrente ordinario per cui è causa, ammontano a €
412.872,45;
3) dichiara che, in relazione al conto anticipi, per cui è causa, la suindicata Banca
è creditrice della incorporante la nonché dei Parte_1 CP_1
fideiussori, e , Parte_2 Parte_4 Parte_3
dell'importo di € 72.275,97;
4) dichiara che con riguardo agli altri crediti esposti nel ricorso monitorio (e indicati nella sentenza di primo grado), la suindicata Banca è creditrice della
, incorporante la nonché dei fideiussori, Parte_1 CP_1
e , della somma di € Parte_2 Parte_4 Parte_3
265.785,79;
5) operata la compensazione fra il credito della sopra indicato, da Parte_1
un lato, e gli opposti crediti della banca, condanna al Controparte_3 pagamento, in favore di quale incorporante della Parte_1 CP_1
della somma di € 74.810,69, oltre interessi da conteggiare come statuito
[...] dal primo giudice;
6) condanna al pagamento, in favore della parte attrice in Controparte_3 riassunzione, delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo giudizio davanti la Corte di Appello, in complessivi € 14.317,00, quanto al giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, il 15 %
pag. 11/12 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che vanno distratte in favore dei procuratori antistatari Avv.ti LAURO GIOVANNI e DI STALLO
AGATINO LUIGI;
7) pone le spese di ctu di primo grado e del primo giudizio in appello in capo a
Controparte_3
8) conferma per il resto la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 415/2010 emessa in data 08/05/2010.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 12/12