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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2339 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, a cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. R.G. 2385/2023 e 151/2024, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via A.
Depretis n. 86, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPONENTE (r.g. nn. 2339/2023 e 2385/2023) – RESISTENTE (r.g. n. 151/2024)
E
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
pagina 1 di 11 ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto D'Urso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Rossano, alla Via Stazione n. 3, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTI (r.g. nn. 2339/2023 e 2385/2023) – RICORRENTI (r.g. n. 151/2024)
Oggetto: locazione di immobile a uso non abitativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2023 del 04.10.2023 (R.G. n.
1378/2023), emesso in data 05.10.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e della somma di € 39.656,84, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione dei canoni di locazione, dal mese di marzo dell'anno 2021 al mese di maggio dell'anno 2023, degli immobili siti in Trebisacce, al Viale della Libertà, di cui al contratto di locazione commerciale del
24.06.1999, stipulato da Esseci S.r.l., a cui era subentrata che in data Controparte_1
05.12.2013 cedeva all'odierna opponente il ramo d'azienda avente a oggetto l'attività di supermercato, e i danti causa degli odierni opposti.
L'opponente, in particolare, eccepiva la mancanza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
il pagamento di canoni di locazione di importo superiore a quanto previsto contrattualmente;
l'omessa comunicazione da parte dei locatori della richiesta di adeguamento del canone ai valori ISTAT.
Parte opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta a ottenere la ripetizione delle somme versate in misura superiore rispetto al canone previsto contrattualmente, pari all'importo di € 102.383,53.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_2 Parte_3
, , , , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 che, contestando gli assunti attorei, chiedevano di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto pagina 2 di 11 e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2385/2023, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2023 del 10.10.2023 (R.G. n.
1602/2023), emesso in data 11.10.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , della somma di € 8.721,80, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione del canone di locazione del mese di giugno dell'anno 2023, relativo ai predetti immobili siti in
Trebisacce, al Viale della Libertà, di cui al già citato contratto di locazione commerciale del
24.06.1999.
L'opponente sollevava, sostanzialmente, le stesse eccezioni e formulava le medesime richieste di cui al giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_2 Parte_3
, , , , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 che, contestando gli assunti attorei, insistevano nelle stesse conclusioni rassegnate nel giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023.
3.1. Per quanto riguarda il giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024 si segnala quanto segue.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e conveniva in giudizio al fine di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1 ottenere la convalidare dello sfratto relativo agli immobili di cui ai citati ricorsi monitori e l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni non pagati e scaduti dalla mensilità di luglio 2023, di € 9.094,66 ciascuno, oltre a quelli da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
3.2. Si costituiva in giudizio che, opponendosi agli assunti attorei, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda di convalida, il difetto di interesse alla convalida, la mancata prova del credito, l'infondatezza della domanda, la compensazione dei debiti con i crediti vantati dalla stessa.
L'intimata formulava, altresì, domande riconvenzionali volte a ottenere la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento del locatore, la restituzione delle pagina 3 di 11 somme pagate in eccesso, la corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento e il risarcimento del danno.
3.3. Con ordinanza del 26.01.2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G.
118/2024, il Giudice disponeva il passaggio del giudizio dal rito ordinario al rito speciale, che veniva iscritto al n. R.G. 151/2024.
3.4. Con la memoria integrativa parte ricorrente precisava che parte resistente non avesse corrisposto i canoni dal luglio 2023 al gennaio 2024, data del rilascio, per la somma di € 63.662,62; eccepiva la malafede, la scorrettezza e la slealtà contrattuale della resistente;
l'infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali della controparte;
chiedeva, altresì, la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3.5. Parte resistente depositava memoria integrativa, con cui eccepiva il pagamento di somme superiori rispetto a quanto stabilito contrattualmente, che dovevano essere compensate con l'eventuale credito vantato dal ricorrente;
l'omesso rilascio del certificato agibilità da parte del locatore, che aveva giustificato il mancato pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1460
c.c.; l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione in data 06.12.2023, per la detta omessa consegna del certificato di agibilità, in seguito alla diffida ex art. 1454 c.c. del 29.06.2023;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Il resistente formulava, inoltre, domande riconvenzionali volte ottenere la restituzione della somma di € 102.381,45, quale somma versata in misura maggiore rispetto a quanto previsto contrattualmente;
la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, che non aveva rilasciato il certificato di agibilità, con conseguente condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di avviamento e al risarcimento del danno, avendo essa resistente perso l'opportuna di cedere il ramo di azienda a un terzo soggetto per la somma di € 350.000,00.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 15.10.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi, iscritti ai nn. R.G. 2385/2023 e 151/2024, al giudizio iscritto al n. R.G.
2339/2023 e veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e di emissione di ingiunzione di pagamento relativamente al giudizio n. r.g.
151/2024.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
pagina 4 di 11 5. Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, avanzata da parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024, per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che non è stata avanzata istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010, nonostante il Giudice con la vista ordinanza del 26.01.2024 avesse assegnato a parte intimante termine per attivare il relativo procedimento, ai fini della procedibilità della domanda, vertendosi in materia di contratti di locazione, in cui l'esperimento della mediazione configura condizione di procedibilità della controversia.
Tale improcedibilità è stata, inoltre, tempestivamente eccepita da parte resistente.
A tal proposito, si segnala che risulta priva di pregio la deduzione di parte ricorrente secondo cui l'onere di attivazione fosse stato superato dal successivo esperimento del tentativo di mediazione espletato nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi opposti, atteso che all'udienza del 10.10.2024 fissata, altresì, per la verifica del buon esito della mediazione parte ricorrente non aveva ancora introdotto la procedura di mediazione relativa ai predetti giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi.
Ciò detto, va precisato che l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nel predetto giudizio, non travolge, invece, le domande riconvenzionali formulate da parte resistente, rispetto alla quali non era necessario, ai fini della procedibilità della domanda, esperire il tentativo di mediazione in parola.
Invero, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. civ., SS.UU., sent.
3452/2024).
6. Ciò premesso, si segnala che per ragioni di coerenza logica e argomentativa i giudizi riuniti andranno trattati unitariamente, tenuto conto della sovrapponibilità delle deduzioni e delle richieste delle parti.
7. Va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opponente, nei giudizi di cui nn. R.G. 2339/2023
e 2385/2023, di omessa produzione della prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se pagina 5 di 11 il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
8. Orbene, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o pagina 6 di 11 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, ferma la vista improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024, si rileva che i locatori hanno provato la fonte del proprio diritto, depositando il contratto di locazione stipulato tra i propri danti causa ed Esseci
S.r.l. - a cui era subentrata che in data 05.12.2013 aveva ceduto all'odierna Controparte_1 opponente il ramo d'azienda, avente ad oggetto l'attività di supermercato, svolta negli immobili in parola - con cui gli stessi cedevano con contratto di locazione commerciale del 24.06.1999 gli immobili siti in Trebisacce, al Viale della Libertà, e hanno allegato il mancato pagamento dei canoni da marzo 2021 a giugno 2023.
L'opponente ha, invece, allegato il fatto estintivo dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, avendo dedotto di aver pagato somme superiori rispetto al canone previsto dal contratto di locazione.
10. Orbene, l'opposizione risulta parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
In merito all'adeguamento del canone ai valori ISTAT, va premesso che lo stesso va richiesto annualmente e che in caso, di mancata richiesta, il canone resta determinato secondo quanto stabilito in contratto oppure nella somma “adeguata”, in virtù di una precedente richiesta.
Nel caso di specie, atteso che non vi è in atti alcun documento idonea a provare il pagamento del canone da parte del conduttore in misura diversa da quanto dedotto dai locatori, va segnalato che, a fronte di un canone annuale previsto dal contratto pari ad € 6.972,16, risulta che il conduttore abbia corrisposto dal marzo 2021 a luglio 2022 la somma di € 7.100,01, a eccezione del mese di luglio 2021 in cui ha corrisposto la somma di € 6.263,52, e l'importo di € 6.972,18 dall'agosto 2022 al giugno 2023.
Ebbene, il prolungato lasso temporale in cui il conduttore ha versato un canone maggiore rispetto al canone di cui al contratto di locazione, permette di presumere che le cifre corrisposte pagina 7 di 11 derivino dalla richiesta del locatore di aggiornamento del canone ai valori ISTAT, tenuto presente che il conduttore non giustifica in alcun modo il motivo, diverso dalla richiesta di aggiornamento
ISTAT, per cui abbia corrisposto un canone superiore rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
In altre parole, l'intervenuta richiesta di adeguamento del canone è provata da fatti concludenti posti in essere dallo stesso conduttore.
A tal proposito, si segnala che questo Tribunale intendere dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, l. n. 392 del 1978,
l'aggiornamento Istat del canone di locazione non può operare in maniera automatica, risultando pertanto nulle eventuali clausole contrarie, ma presuppone una specifica richiesta da parte del locatore, la quale, tuttavia, in assenza di una prescrizione che richieda una forma particolare, potrà anche rivestire la forma orale o essere manifestata per fatti concludenti e la cui sussistenza può ricavarsi anche dall'effettivo pagamento del canone maggiorato da parte del conduttore” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 30817/2023).
Si aggiunga, inoltre, che il documento attestante il pagamento dei canoni prodotto dell'opponente non assume alcuna rilevanza ai fini probatori, essendo lo stesso di formazione unilaterale, privo di data certa e di incerta provenienza.
Ciò detto, va segnalato che l'adeguamento, tuttavia, è limitato alla somma quantificata nel marzo del 2021, atteso che non vi è prova degli adeguamenti asseritamente richiesti nel luglio del
2021 e nel luglio del 2022, tenuto conto che il conduttore ha dapprima continuato a corrispondere la somma di € 7.100,01 sino al luglio 2022 e poi ha diminuito detta somma all'importo previsto dal canone di locazione, e che, pertanto, per i predetti adeguamenti non può operare il principio di cui alla citata giurisprudenza di legittimità.
Né poteva supplire a tale carenza probatoria la prova per testi, in quanto i capitoli b3, b4, b5, articolati da parte opposta nel giudizio iscritto al n. R.G. del 2538/2023, risultano essere stati formulati in maniera del tutto generica, non essendo collocati nel tempo e nello spazio, e, pertanto, non permettendo al Giudice di vagliare la concludenza della prova e all'opponente di potersi opportunamente difendere.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata pagina 8 di 11 difesa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18453/2015; conf. Cass. civ., ord. n. 20997/2011; Cass. civ., sent. n. 9547/2009).
Né a tal fine era idonea la richiesta di documentazione ex art. 210 c.p.c., avanzata da parte opposta, considerato che la stessa risulta inammissibile, non essendo stata la richiesta precedentemente formulata, e superflua, atteso che è risultata pacifica la ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla stessa parte opposta.
Per tali motivi vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti e l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 23.814,51 (€ 227.472,00 (canone di € 8.124,00 per 28 mesi) – €
203.657,49 (canone di € 7.100,01 per 17 mesi + € 6.263,52 del mese di agosto 2021 + canone di €
6.972,18 per 10 mesi + € 6.972,00 del mese di maggio 2023), oltre interessi moratori dalla data dalle singole scadenze al soddisfo.
11. Ciò detto, va rigettata l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate, avanzate dall'odierno opponente nei tre giudizi riuniti, tenuto conto che, come visto, le somme corrisposte in favore dei locatori risultano parzialmente dovute e non risultano essere state versate somme superiori al dovuto.
12. Infondata risulta la doglianza relativa alla mancata consegna del certificato di agibilità, avanzata dal conduttore, tenuto conto che si ritiene essere onere dello stesso procurarsi la documentazione necessaria, ivi compreso il certificato di agibilità, allo svolgimento della propria attività commerciale e atteso che, nel caso di specie, non risulta neanche allegato che l'attività non sia stata effettivamente svolta e considerato che il contratto non prevedeva nessuna clausola che prevedesse l'obbligo del locatore di consegnare il certificato di agibilità.
Invero, nell'art. 7 del contratto di locazione, invocato dall'opponente a fondamento delle proprie pretese, i locatori si limitano a dichiarare che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e con quelle relative all'abitabilità, ma non si obbligano a rilasciare il predetto certificato di agibilità.
Inoltre, nella medesima disposizione lo stesso conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti e idonei all'uso proprio dell'attività commerciale, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti.
Né parte opponente allega che non abbia potuto ottenere il certificato di agibilità per vizi strutturali dell'immobile.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Laddove dal contratto regolativo del rapporto tra le parti non risulti l'assunzione di uno specifico pagina 9 di 11 obbligo del locatore di consegnare il certificato di agibilità alla parte conduttrice né, quest'ultima, fornisca prova del pregiudizio patito nell'esercizio dell'attività commerciale, cui l'immobile era destinato contrattualmente, a causa della carenza della suddetta documentazione, non può ritenersi legittima la sospensione totale o l'autoriduzione del canone attuata dal conduttore” (Tribunale
Palermo, sez. II, sent. n. 1053/2016) e che “Salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato;
pertanto, nel caso in cui il conduttore non ottenga le suddette autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5836/2007).
13. Per tali motivi vanno rigettate le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di locazione, di corresponsione dell'indennità di avviamento e di risarcimento del danno, che sarebbero state causate dal predetto inadempimento (i.e. omesso rilascio del certificato di agibilità), che è, tuttavia, ritenuto insussistente.
14. Si rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex 96 c.p.c., avanzata dagli opposti, tenuto conto che non ne ricorrono i presupposti soggettivi, in ragione dell'improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024 e del parziale accoglimento dell'opposizione nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 2339/2023 e 2185/2023.
15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024;
- revoca i decreti ingiuntivi opposti nei giudizi nn R.G. 2339/2023 e 2185/2023;
- condanna al pagamento in favore dei locatori della somma di € 23.814,51, per Parte_1 il periodo mese di marzo dell'anno 2021 – mese di giugno dell'anno 2023, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di ripetizione delle somme versate, di risoluzione del contratto di locazione, di corresponsione dell'indennità di avviamento e di risarcimento del danno, formulate da parte opponente;
pagina 10 di 11 - rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2339 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, a cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. R.G. 2385/2023 e 151/2024, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via A.
Depretis n. 86, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPONENTE (r.g. nn. 2339/2023 e 2385/2023) – RESISTENTE (r.g. n. 151/2024)
E
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
pagina 1 di 11 ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto D'Urso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Rossano, alla Via Stazione n. 3, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTI (r.g. nn. 2339/2023 e 2385/2023) – RICORRENTI (r.g. n. 151/2024)
Oggetto: locazione di immobile a uso non abitativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2023 del 04.10.2023 (R.G. n.
1378/2023), emesso in data 05.10.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e della somma di € 39.656,84, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione dei canoni di locazione, dal mese di marzo dell'anno 2021 al mese di maggio dell'anno 2023, degli immobili siti in Trebisacce, al Viale della Libertà, di cui al contratto di locazione commerciale del
24.06.1999, stipulato da Esseci S.r.l., a cui era subentrata che in data Controparte_1
05.12.2013 cedeva all'odierna opponente il ramo d'azienda avente a oggetto l'attività di supermercato, e i danti causa degli odierni opposti.
L'opponente, in particolare, eccepiva la mancanza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
il pagamento di canoni di locazione di importo superiore a quanto previsto contrattualmente;
l'omessa comunicazione da parte dei locatori della richiesta di adeguamento del canone ai valori ISTAT.
Parte opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta a ottenere la ripetizione delle somme versate in misura superiore rispetto al canone previsto contrattualmente, pari all'importo di € 102.383,53.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_2 Parte_3
, , , , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 che, contestando gli assunti attorei, chiedevano di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto pagina 2 di 11 e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2385/2023, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2023 del 10.10.2023 (R.G. n.
1602/2023), emesso in data 11.10.2023 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , della somma di € 8.721,80, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione del canone di locazione del mese di giugno dell'anno 2023, relativo ai predetti immobili siti in
Trebisacce, al Viale della Libertà, di cui al già citato contratto di locazione commerciale del
24.06.1999.
L'opponente sollevava, sostanzialmente, le stesse eccezioni e formulava le medesime richieste di cui al giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_2 Parte_3
, , , , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 che, contestando gli assunti attorei, insistevano nelle stesse conclusioni rassegnate nel giudizio iscritto al n. R.G. 2339/2023.
3.1. Per quanto riguarda il giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024 si segnala quanto segue.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e conveniva in giudizio al fine di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1 ottenere la convalidare dello sfratto relativo agli immobili di cui ai citati ricorsi monitori e l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni non pagati e scaduti dalla mensilità di luglio 2023, di € 9.094,66 ciascuno, oltre a quelli da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
3.2. Si costituiva in giudizio che, opponendosi agli assunti attorei, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda di convalida, il difetto di interesse alla convalida, la mancata prova del credito, l'infondatezza della domanda, la compensazione dei debiti con i crediti vantati dalla stessa.
L'intimata formulava, altresì, domande riconvenzionali volte a ottenere la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento del locatore, la restituzione delle pagina 3 di 11 somme pagate in eccesso, la corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento e il risarcimento del danno.
3.3. Con ordinanza del 26.01.2024, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G.
118/2024, il Giudice disponeva il passaggio del giudizio dal rito ordinario al rito speciale, che veniva iscritto al n. R.G. 151/2024.
3.4. Con la memoria integrativa parte ricorrente precisava che parte resistente non avesse corrisposto i canoni dal luglio 2023 al gennaio 2024, data del rilascio, per la somma di € 63.662,62; eccepiva la malafede, la scorrettezza e la slealtà contrattuale della resistente;
l'infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali della controparte;
chiedeva, altresì, la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3.5. Parte resistente depositava memoria integrativa, con cui eccepiva il pagamento di somme superiori rispetto a quanto stabilito contrattualmente, che dovevano essere compensate con l'eventuale credito vantato dal ricorrente;
l'omesso rilascio del certificato agibilità da parte del locatore, che aveva giustificato il mancato pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1460
c.c.; l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione in data 06.12.2023, per la detta omessa consegna del certificato di agibilità, in seguito alla diffida ex art. 1454 c.c. del 29.06.2023;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Il resistente formulava, inoltre, domande riconvenzionali volte ottenere la restituzione della somma di € 102.381,45, quale somma versata in misura maggiore rispetto a quanto previsto contrattualmente;
la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, che non aveva rilasciato il certificato di agibilità, con conseguente condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di avviamento e al risarcimento del danno, avendo essa resistente perso l'opportuna di cedere il ramo di azienda a un terzo soggetto per la somma di € 350.000,00.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 15.10.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi, iscritti ai nn. R.G. 2385/2023 e 151/2024, al giudizio iscritto al n. R.G.
2339/2023 e veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e di emissione di ingiunzione di pagamento relativamente al giudizio n. r.g.
151/2024.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
pagina 4 di 11 5. Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, avanzata da parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024, per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che non è stata avanzata istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010, nonostante il Giudice con la vista ordinanza del 26.01.2024 avesse assegnato a parte intimante termine per attivare il relativo procedimento, ai fini della procedibilità della domanda, vertendosi in materia di contratti di locazione, in cui l'esperimento della mediazione configura condizione di procedibilità della controversia.
Tale improcedibilità è stata, inoltre, tempestivamente eccepita da parte resistente.
A tal proposito, si segnala che risulta priva di pregio la deduzione di parte ricorrente secondo cui l'onere di attivazione fosse stato superato dal successivo esperimento del tentativo di mediazione espletato nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi opposti, atteso che all'udienza del 10.10.2024 fissata, altresì, per la verifica del buon esito della mediazione parte ricorrente non aveva ancora introdotto la procedura di mediazione relativa ai predetti giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi.
Ciò detto, va precisato che l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nel predetto giudizio, non travolge, invece, le domande riconvenzionali formulate da parte resistente, rispetto alla quali non era necessario, ai fini della procedibilità della domanda, esperire il tentativo di mediazione in parola.
Invero, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. civ., SS.UU., sent.
3452/2024).
6. Ciò premesso, si segnala che per ragioni di coerenza logica e argomentativa i giudizi riuniti andranno trattati unitariamente, tenuto conto della sovrapponibilità delle deduzioni e delle richieste delle parti.
7. Va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opponente, nei giudizi di cui nn. R.G. 2339/2023
e 2385/2023, di omessa produzione della prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se pagina 5 di 11 il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
8. Orbene, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o pagina 6 di 11 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, ferma la vista improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024, si rileva che i locatori hanno provato la fonte del proprio diritto, depositando il contratto di locazione stipulato tra i propri danti causa ed Esseci
S.r.l. - a cui era subentrata che in data 05.12.2013 aveva ceduto all'odierna Controparte_1 opponente il ramo d'azienda, avente ad oggetto l'attività di supermercato, svolta negli immobili in parola - con cui gli stessi cedevano con contratto di locazione commerciale del 24.06.1999 gli immobili siti in Trebisacce, al Viale della Libertà, e hanno allegato il mancato pagamento dei canoni da marzo 2021 a giugno 2023.
L'opponente ha, invece, allegato il fatto estintivo dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, avendo dedotto di aver pagato somme superiori rispetto al canone previsto dal contratto di locazione.
10. Orbene, l'opposizione risulta parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
In merito all'adeguamento del canone ai valori ISTAT, va premesso che lo stesso va richiesto annualmente e che in caso, di mancata richiesta, il canone resta determinato secondo quanto stabilito in contratto oppure nella somma “adeguata”, in virtù di una precedente richiesta.
Nel caso di specie, atteso che non vi è in atti alcun documento idonea a provare il pagamento del canone da parte del conduttore in misura diversa da quanto dedotto dai locatori, va segnalato che, a fronte di un canone annuale previsto dal contratto pari ad € 6.972,16, risulta che il conduttore abbia corrisposto dal marzo 2021 a luglio 2022 la somma di € 7.100,01, a eccezione del mese di luglio 2021 in cui ha corrisposto la somma di € 6.263,52, e l'importo di € 6.972,18 dall'agosto 2022 al giugno 2023.
Ebbene, il prolungato lasso temporale in cui il conduttore ha versato un canone maggiore rispetto al canone di cui al contratto di locazione, permette di presumere che le cifre corrisposte pagina 7 di 11 derivino dalla richiesta del locatore di aggiornamento del canone ai valori ISTAT, tenuto presente che il conduttore non giustifica in alcun modo il motivo, diverso dalla richiesta di aggiornamento
ISTAT, per cui abbia corrisposto un canone superiore rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
In altre parole, l'intervenuta richiesta di adeguamento del canone è provata da fatti concludenti posti in essere dallo stesso conduttore.
A tal proposito, si segnala che questo Tribunale intendere dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, l. n. 392 del 1978,
l'aggiornamento Istat del canone di locazione non può operare in maniera automatica, risultando pertanto nulle eventuali clausole contrarie, ma presuppone una specifica richiesta da parte del locatore, la quale, tuttavia, in assenza di una prescrizione che richieda una forma particolare, potrà anche rivestire la forma orale o essere manifestata per fatti concludenti e la cui sussistenza può ricavarsi anche dall'effettivo pagamento del canone maggiorato da parte del conduttore” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 30817/2023).
Si aggiunga, inoltre, che il documento attestante il pagamento dei canoni prodotto dell'opponente non assume alcuna rilevanza ai fini probatori, essendo lo stesso di formazione unilaterale, privo di data certa e di incerta provenienza.
Ciò detto, va segnalato che l'adeguamento, tuttavia, è limitato alla somma quantificata nel marzo del 2021, atteso che non vi è prova degli adeguamenti asseritamente richiesti nel luglio del
2021 e nel luglio del 2022, tenuto conto che il conduttore ha dapprima continuato a corrispondere la somma di € 7.100,01 sino al luglio 2022 e poi ha diminuito detta somma all'importo previsto dal canone di locazione, e che, pertanto, per i predetti adeguamenti non può operare il principio di cui alla citata giurisprudenza di legittimità.
Né poteva supplire a tale carenza probatoria la prova per testi, in quanto i capitoli b3, b4, b5, articolati da parte opposta nel giudizio iscritto al n. R.G. del 2538/2023, risultano essere stati formulati in maniera del tutto generica, non essendo collocati nel tempo e nello spazio, e, pertanto, non permettendo al Giudice di vagliare la concludenza della prova e all'opponente di potersi opportunamente difendere.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata pagina 8 di 11 difesa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18453/2015; conf. Cass. civ., ord. n. 20997/2011; Cass. civ., sent. n. 9547/2009).
Né a tal fine era idonea la richiesta di documentazione ex art. 210 c.p.c., avanzata da parte opposta, considerato che la stessa risulta inammissibile, non essendo stata la richiesta precedentemente formulata, e superflua, atteso che è risultata pacifica la ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla stessa parte opposta.
Per tali motivi vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti e l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 23.814,51 (€ 227.472,00 (canone di € 8.124,00 per 28 mesi) – €
203.657,49 (canone di € 7.100,01 per 17 mesi + € 6.263,52 del mese di agosto 2021 + canone di €
6.972,18 per 10 mesi + € 6.972,00 del mese di maggio 2023), oltre interessi moratori dalla data dalle singole scadenze al soddisfo.
11. Ciò detto, va rigettata l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate, avanzate dall'odierno opponente nei tre giudizi riuniti, tenuto conto che, come visto, le somme corrisposte in favore dei locatori risultano parzialmente dovute e non risultano essere state versate somme superiori al dovuto.
12. Infondata risulta la doglianza relativa alla mancata consegna del certificato di agibilità, avanzata dal conduttore, tenuto conto che si ritiene essere onere dello stesso procurarsi la documentazione necessaria, ivi compreso il certificato di agibilità, allo svolgimento della propria attività commerciale e atteso che, nel caso di specie, non risulta neanche allegato che l'attività non sia stata effettivamente svolta e considerato che il contratto non prevedeva nessuna clausola che prevedesse l'obbligo del locatore di consegnare il certificato di agibilità.
Invero, nell'art. 7 del contratto di locazione, invocato dall'opponente a fondamento delle proprie pretese, i locatori si limitano a dichiarare che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e con quelle relative all'abitabilità, ma non si obbligano a rilasciare il predetto certificato di agibilità.
Inoltre, nella medesima disposizione lo stesso conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti e idonei all'uso proprio dell'attività commerciale, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti.
Né parte opponente allega che non abbia potuto ottenere il certificato di agibilità per vizi strutturali dell'immobile.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Laddove dal contratto regolativo del rapporto tra le parti non risulti l'assunzione di uno specifico pagina 9 di 11 obbligo del locatore di consegnare il certificato di agibilità alla parte conduttrice né, quest'ultima, fornisca prova del pregiudizio patito nell'esercizio dell'attività commerciale, cui l'immobile era destinato contrattualmente, a causa della carenza della suddetta documentazione, non può ritenersi legittima la sospensione totale o l'autoriduzione del canone attuata dal conduttore” (Tribunale
Palermo, sez. II, sent. n. 1053/2016) e che “Salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato;
pertanto, nel caso in cui il conduttore non ottenga le suddette autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5836/2007).
13. Per tali motivi vanno rigettate le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di locazione, di corresponsione dell'indennità di avviamento e di risarcimento del danno, che sarebbero state causate dal predetto inadempimento (i.e. omesso rilascio del certificato di agibilità), che è, tuttavia, ritenuto insussistente.
14. Si rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex 96 c.p.c., avanzata dagli opposti, tenuto conto che non ne ricorrono i presupposti soggettivi, in ragione dell'improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024 e del parziale accoglimento dell'opposizione nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 2339/2023 e 2185/2023.
15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nel giudizio iscritto al n. R.G. 151/2024;
- revoca i decreti ingiuntivi opposti nei giudizi nn R.G. 2339/2023 e 2185/2023;
- condanna al pagamento in favore dei locatori della somma di € 23.814,51, per Parte_1 il periodo mese di marzo dell'anno 2021 – mese di giugno dell'anno 2023, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di ripetizione delle somme versate, di risoluzione del contratto di locazione, di corresponsione dell'indennità di avviamento e di risarcimento del danno, formulate da parte opponente;
pagina 10 di 11 - rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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