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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dott.
AU LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 918/2025 del R.A.C.C. in data 19/05/2025, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. STEFANO SPINELLI, elettivamente domiciliato all'Indirizzo
Telematico del difensore
RICORRENTE
c o n t r o
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti SARA GUALANDI e CHIARA BRENTEL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gualandi sito ad
ARGENTA in via Giacomo Matteotti 31/1
RESISTENTE avente per oggetto: Mutuo, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 20/11/2025
CONCLUSIONI
- per “voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Parte_1
contrariis reiectis, contestata ogni avversa pretesa in punto “an” ed in
Pag. 1 punto “quantum”, in virtù dei motivi tutti esposti in narrativa, in accoglimento della dispiegata opposizione:
-IN VIA PRELIMINARE, in forza degli accordi contrattuali intercorsi fra le parti e per le motivazioni tutte anzi esposte, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bologna;
-IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE, laddove venga richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione essendo la presente opposizione basata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o improcedibile e/o nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ferrara n° 252/2025 del 03.04.2025
(R.G. n° 609/2025) e comunque accertare e dichiarare, con ogni migliore formula, che nulla sia dovuto, per lo meno allo stato, a qualsivoglia titolo
e/o ragione, dal Sig. alla Procedura di Liquidazione Parte_1
Giudiziale in relazione ai titoli Controparte_2
dedotti nel presente giudizio, per i motivi tutti articolati in narrativa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, accertare l'effettiva debenza, nell'
“an” e nel “quantum”, in capo al Sig. nei confronti Parte_1
della Procedura di Liquidazione Giudiziale Controparte_2
per le causali tutte di cui alla presente opposizione, il tutto da
[...]
compensarsi con le somme vantate a qualsivoglia titolo dall'odierno opponente nei confronti della Procedura medesima;
in ogni caso vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto de quo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta pertinente né di
Pag. 2 pronta e facile soluzione e sussistendo gravi motivi di pregiudizio laddove non venisse concessa.
Nel merito, in via principale: previa ogni declaratoria del caso, respingere le eccezioni di parte attrice-opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le argomentazioni in narrativa esposte e conseguentemente confermare integralmente e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 252/2025, R.G. 609/2025, richiesto ed emesso dal
Giudice del Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Costanza Perri, in data 02-03 aprile 2025 e notificato in data 11 aprile 2025.
Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, condannare il Sig. Parte_1
al pagamento, in favore della procedura Liquidazione Giudiziale
[...]
della somma pari ad € 380.000,00 da Controparte_2
maggiorarsi di interessi al saggio del 2% su base annua da conteggiarsi a far data dal 1° dicembre 2020 sino alla data di effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria, nel rispetto dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2025, emesso in data
3 aprile 2025 dal Tribunale di Ferrara a favore della “Liquidazione
Giudiziale Controparte_1
L'opposizione si fonda sulla eccepita:
a) incompetenza territoriale del Tribunale adito, in virtù della clausola contrattuale che individua nel Tribunale di Bologna il foro competente;
Pag. 3 b) mancato perfezionamento del contratto in assenza di sottoscrizione dell'atto da parte della mutuante e di integrazione del procedimento volitivo di cui all'art. 1326 c.c.;
c) insussistenza dei presupposti per la decadenza del beneficio del termine e conseguente inesigibilità del credito, posto il termine di adempimento indicato nel contratto nel 31 dicembre 2025.
La convenuta si è ritualmente costituita, contestando puntualmente le deduzioni avversarie ed in particolare l'eccepita incompetenza territoriale, giustificando il perfezionamento del contratto di mutuo intercorso tra e la “ , nonché la Parte_1 Controparte_1
richiesta di adempimento giudiziale con decadenza dal beneficio del termine a seguito del riconoscimento del dovuto e della palesata incapacità di farvi fronte, integrante lo stato di insolvenza.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza il Giudice non ha ammesso le prove orali formulate e ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Il punto n. 7 del contratto di mutuo del giorno 1 settembre 2020, infatti, afferma che “in caso di controversia fra le parti il foro competente è quello di Bologna”.
Appare allora di tutta evidenza come la mancata individuazione di un foro come esclusivo impedisca persino di esaminare l'eccezione in difetto di una puntuale indicazione di esclusione di tutti i fori alternativi, quali quelli, nel caso di specie, fondatamente individuabili in base agli artt. 1182, III comma c.c. e 20 c.p.c. (foro in cui è sorta l'obbligazione e foro dove deve essere adempiuta).
Pag. 4 Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza della Suprema Corte:
“la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti
i fori concorrenti” (Cass., 33203/2024; cfr. Cass., 17373/2020).
1.1 Analoghe conseguenze deriverebbero dall'attribuzione della qualifica di consumatore in capo a (p. 4 dell'atto di citazione: Parte_1
“per quanto occorer possa si impone, altresì, chiarire che il Sig.
, per quanto afferisce il presente giudizio, rivesta la Parte_1
qualità di consumatore, in quanto la somma mutuata risulta impiegata per l'acquisto personale di “beni durevoli”), posta la residenza nel Comune di Ferrara (Cento, via Risorgimento n. 66) e la natura funzionale e inderogabile del foro così individuato;
fermo restando che l'assunzione della qualifica di consumatore è rimasta una mera asserzione (per altro smentita da quanto dichiarato dall'attore al punto R) dell'interrogatorio reso al curatore).
2. L'eccezione di mancata formazione della volontà negoziale è, del pari, priva di pregio.
Ferma l'incompatibilità logico-giuridica tra l'invocazione dell'operatività dell'art. 7 per determinare la competenza giudiziale e la negazione del perfezionamento dell'accordo negoziale, deve, infatti, osservarsi come dal punto di vista formale il contratto risulti sottoscritto dal mutuatario il documento è stato inviato dalla mutuante (cfr. doc. 4 Parte_1
del fascicolo di parte convenuta opposta) e poi ricevuto (data la
Pag. 5 produzione in giudizio del documento) sicché lo scambio delle volontà è certamente intervenuto.
Trattandosi poi di contratto reale, alcun dubbio può seriamente porsi circa il perfezionamento del negozio, nel momento dell'avvenuta corresponsione della somma a favore dell'odierno opponente.
Per altro quanto descritto è corroborato dalle dichiarazioni confessorie rilasciate da al curatore della procedura (doc. 6 del Parte_1
fascicolo di parte convenuta opposta) e dalla proposta di rientro del debito ove espressamente si riconosce che le somme sono state
“mutuate” (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta opposta).
3. L'eccezione di inesigibilità della prestazione è, infine, infondata.
Appare, anche in questo caso, di tutta evidenza come la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sia formalmente rinvenibile nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 6984/2003; Cass.,
25376/2024), positivamente vagliata dal Giudice del monitorio, e consegua ad una palesata incapacità del mutuatario di far fronte all'obbligazione, circostanza provata per tabulas dalle dichiarazioni confessorie (cfr. doc. 6 – “allo stato non sono in grado di adempiere. Sto cercando di trovare una soluzione per la restituzione” e doc. 9 del fascicolo di parte convenuta opposta: “allo stato, lo scrivente non ha disponibilità tali per provvedere alla immediata restituzione delle somme a suo tempo mutuate dalla società come intimato”) e Controparte_1
corroborato dalla vendita coattiva della quota societaria del debitore
(cfr. doc. 14 del fascicolo di parte convenuta) e dalle misure cautelari penali operate (doc. 17 del fascicolo di parte convenuta), integrante il concetto di insolvenza elaborato dalla giurisprudenza in subiecta materia
(Cass., 121268/2008: “Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art.
1186 cod. civ., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine
Pag. 6 non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni”).
Né diversamente opinando, potrebbe trovare accoglimento la tesi attorea, posto che il mutuo prevedeva il termine di adempimento (31 dicembre 2025), ma altresì facoltizzava il mutuante alla richiesta di immediata restituzione con preavviso di almeno sei mesi.
Evidentemente trattasi di termine antecedente alla scadenza del contratto – collegato ad un diritto potestativo – di cui il creditore si è comunque avvalso con la missiva del 14 novembre 2024 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta opposta).
Ne deriva che, in tal caso, conseguirebbe comunque la condanna di al pagamento dell'importo oggetto del provvedimento Parte_1
monitorio.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. AU
LL, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
918/2025 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 252/2025 emesso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Ferrara;
2) CONDANNA a rifondere alla liquidazione giudiziale Parte_1
“ , in persona del curatore, le spese di lite del Controparte_1
presente procedimento che si liquidano in euro 11.129,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Pag. 7 Ferrara, il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dr. AU LL
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