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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Nella persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 novembre 2025 ha pronunziato in pubblica udienza ed in assenza delle parti la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c.
nella causa riunita iscritta al n. 695 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , coniugi, nella qualità di
[...] C.F._2 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, Pt_3
, (C.F. )
[...] C.F._3
(avv. GIUSEPPE PEDALINO ) RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento. (AVV. CARLISI VIVIANA) RESISTENTE OGGETTO: requisito sanitario per indennità di frequenza. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe e nella spiegata qualità afferma di aver proposto Accertamento Tecnico Preventivo a seguito di esito negativo del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione Medica Invalidi Civili iniziato con domanda amministrativa e conclusosi senza il riconoscimento della invalidità necessaria per la richiesta indennità di frequenza in capo alla propria figlia minore , ; di aver Parte_3 dissentito nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c. dalle conclusioni del C.T.U. nominato nella fase sommaria che non ha riconosciuto il minore meritevole delle prestazione richiesta. Contesta la C.T.U. affermandone la nullità. Conclude, chiedendo il riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa iscritta al ruolo viene assegnata alla Dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissa l' udienza di comparizione delle parti innanzi a sé . Radicatasi la lite si costituisce in giudizio l' il quale CP_2 chiede il rigetto del ricorso In via istruttoria, chiede, disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo. Nelle more del giudizio muta la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento dell' 1 ottobre 2024 fissa l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 24 febbraio 2025 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del ctu indi all'odierna udienza del 17 novembre 2025 per discussione e decisione. La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale viene Dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza, il Giudice del Lavoro la decide mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dà lettura integrale in udienza in
2 assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in perizia. L'art. 1 della L.289/1990 dispone che “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18,cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
3 L'art.3 della predetta L.289/1990 dispone inoltre che “ L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole”. Nel caso in esame, il requisito sanitario previsto dall' art. 1 sopra citato risulta soddisfatto. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio , Dr. previo esame della perizianda, dei dati Persona_1 anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, rimasta immune da censure, che “ (….) la minore Sig.ra nata il [...] ha diritto al Parte_3 riconoscimento della indennità di frequenza dal 07/03/2023 e sino al 08/08/2023. (.…)”e pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla minore i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, indennità di frequenza L.n.289/90 (cfr. C.T.U. in atti ). E' sufficiente leggere l'elaborato peritale per accorgersi che la stessa contiene una analisi accurata dello stato di salute della parte ricorrente (anamnesi), della documentazione medica clinica, e che la stessa riporta fedelmente attraverso un accurato esame obiettivo tutte le patologie delle quali è affetto il minore odierna parte ricorrente, pertanto, essendo la C.T.U. ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Considerato che
il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' e CP_3
4 tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa nel contraddittorio delle parti: Accoglie la domanda, nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che in capo alla minore indicata in Parte_3 epigrafe sussistono i requisiti medico legali occorrenti per l'indennità di frequenza avendo costei difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con decorrenza dal 07 marzo 2023 e sino al 08 agosto 2023. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_2 legale rappresentante le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. Così deciso in Agrigento, lì 17 novembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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Nella persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 novembre 2025 ha pronunziato in pubblica udienza ed in assenza delle parti la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c.
nella causa riunita iscritta al n. 695 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , coniugi, nella qualità di
[...] C.F._2 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, Pt_3
, (C.F. )
[...] C.F._3
(avv. GIUSEPPE PEDALINO ) RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento. (AVV. CARLISI VIVIANA) RESISTENTE OGGETTO: requisito sanitario per indennità di frequenza. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe e nella spiegata qualità afferma di aver proposto Accertamento Tecnico Preventivo a seguito di esito negativo del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione Medica Invalidi Civili iniziato con domanda amministrativa e conclusosi senza il riconoscimento della invalidità necessaria per la richiesta indennità di frequenza in capo alla propria figlia minore , ; di aver Parte_3 dissentito nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c. dalle conclusioni del C.T.U. nominato nella fase sommaria che non ha riconosciuto il minore meritevole delle prestazione richiesta. Contesta la C.T.U. affermandone la nullità. Conclude, chiedendo il riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa iscritta al ruolo viene assegnata alla Dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissa l' udienza di comparizione delle parti innanzi a sé . Radicatasi la lite si costituisce in giudizio l' il quale CP_2 chiede il rigetto del ricorso In via istruttoria, chiede, disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo. Nelle more del giudizio muta la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento dell' 1 ottobre 2024 fissa l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 24 febbraio 2025 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del ctu indi all'odierna udienza del 17 novembre 2025 per discussione e decisione. La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale viene Dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza, il Giudice del Lavoro la decide mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dà lettura integrale in udienza in
2 assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in perizia. L'art. 1 della L.289/1990 dispone che “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18,cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
3 L'art.3 della predetta L.289/1990 dispone inoltre che “ L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole”. Nel caso in esame, il requisito sanitario previsto dall' art. 1 sopra citato risulta soddisfatto. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio , Dr. previo esame della perizianda, dei dati Persona_1 anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, rimasta immune da censure, che “ (….) la minore Sig.ra nata il [...] ha diritto al Parte_3 riconoscimento della indennità di frequenza dal 07/03/2023 e sino al 08/08/2023. (.…)”e pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla minore i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, indennità di frequenza L.n.289/90 (cfr. C.T.U. in atti ). E' sufficiente leggere l'elaborato peritale per accorgersi che la stessa contiene una analisi accurata dello stato di salute della parte ricorrente (anamnesi), della documentazione medica clinica, e che la stessa riporta fedelmente attraverso un accurato esame obiettivo tutte le patologie delle quali è affetto il minore odierna parte ricorrente, pertanto, essendo la C.T.U. ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Considerato che
il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' e CP_3
4 tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa nel contraddittorio delle parti: Accoglie la domanda, nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che in capo alla minore indicata in Parte_3 epigrafe sussistono i requisiti medico legali occorrenti per l'indennità di frequenza avendo costei difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con decorrenza dal 07 marzo 2023 e sino al 08 agosto 2023. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_2 legale rappresentante le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. Così deciso in Agrigento, lì 17 novembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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