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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2355 - 2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2025, – premessa la propria qualifica di Parte_1 collaboratrice scolastica temporanea – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola 1999.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale
Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa , periodo in cui dal 07.02.2020 al 19.02.2020, dal 29.02.2020 al 21.03.2020, dal 28.09.2020 al
04.10.2020, dal 23.09.2021 al 07.10.2021 ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Ministro pro - tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'importo dovuto a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito
1 dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa…”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30.10.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si lo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1), che abbia prestato attività lavorativa in qualità di Parte_1 collaboratrice scolastica negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
Risulta altresì che il convenuto non abbia corrisposto alla ricorrente il compenso CP_1 individuale accessorio.
2.2. Ciò posto, l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 27/7/2018, n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
2 I principi affermati dalla Corte di Cassazione risultano applicabili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
3 Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, può richiamarsi la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
2.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendosi, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della parte ricorrente, del compenso individuale accessorio per i CP_3 periodi precisati in ricorso, ovverosia dal 7.2.2020 al 19.2.2020, dal 29.2.2020 al 21.3.2020, dal
28.9.2020 al 4.10.2020, dal 23.9.2021 al 7.10.2021
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di collaboratrice scolastica dedotta dalla parte CP_1 ricorrente, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Per altro verso, non risultano giornate suscettibili di detrazioni economiche nei periodi azionati, come si evince dallo stato matricolare versato in atti dal CP_3
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per i periodi analiticamente indicati in ricorso, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della relativa somma spettante, parametrata ai giorni ed alle ore di effettivo servizio.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. NO UT, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2355/2025 R.G.L., proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in relazione Parte_1 alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di servizio indicati in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della relativa somma spettante, parametrata ai giorni ed alle ore di effettivo servizio, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
4 c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 353,10, CP_1 oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/10/2025
Il Giudice
NO UT
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