Articolo 2 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 1Articolo 3
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13 agosto 1954
Art. 2. (Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni
in materia d'imposta generale sull'entrata)

Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata.
Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.
Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954
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