Versione
13 agosto 1954
13 agosto 1954
Art. 2. (Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni
in materia d'imposta generale sull'entrata)
Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata.
Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.
Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.
in materia d'imposta generale sull'entrata)
Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata.
Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.
Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/1973, n. 826Provvedimento: Il trattamento fiscale, previsto dall'art 2 legge n 522 del 1954 (modificato dall'art 1 legge n 557 del 1960) per le lamine e profilati di produzione nazionale impiegati nella costruzione di navi e considerati come esportati agli effetti delle leggi doganali e dell'IGE, pone in essere un'agevolazione tributaria che si realizza quale effetto automatico del ricorrere delle condizioni previste dalla legge ed indipendentemente da valutazioni discrezionali della pa. Pertanto, la posizione dell'operatore economico corrispondente a quella considerata dalle citate Disposizioni, risulta direttamente ed immediatamente tutelata come diritto soggettivo.*Leggi di più...
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