TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Gennaio 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4963 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sardegna n 91, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. Federico
Arena, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 23.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza ed indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 22.05.2024, la ricorrente premetteva che dal mese di Giugno 2019, a seguito di domanda presentata nel Maggio 2019, CP_ godeva della “pensione di cittadinanza”; che con provvedimento datato 28.03.2021 l le comunicava la revoca del beneficio e la restituzione delle somme erogate dal Giugno 2019 “per un importo totale pari ad euro
2.993,43”; che il provvedimento di revoca veniva giustificato con la seguente motivazione: “Presenza non
1 dichiarata in domanda di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, c), 1) L. 26/2019”. CP_ La ricorrente contestava il citato provvedimento, in quanto il mezzo cui faceva riferimento l alla data della presentazione della domanda (maggio 2019) non era più nella sua disponibilità poiché era stato venduto in data 19.03.2018.
Deduceva che comunque la ricorrente era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per poter godere del beneficio e che ciò comportava la violazione dei suoi diritti primari, restando la stessa priva di redditi.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, Si Chiede all'Ill.mo Giudice adito di Ordinare all' di revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della CP_2 pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari a € 2.993,43”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, per violazione dell'art. 4 della L 2248/1865 All. E, poiché il Giudice ordinario non può revocare un provvedimento amministrativo. In ogni caso, contestava nel merito il ricorso, deducendo che la ricorrente aveva presentato una prima domanda di Reddito di Cittadinanza prot. n. , in data Parte_2
10.05.2019 e, sulla base di tale domanda, aveva percepito la prestazione da Giugno 2019 a Novembre 2020, CP_ per la prevista durata di 18 mesi;
che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del
28.03.20/21, in conseguenza dell'accertamento della “Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, CP_ co.1 , c),1) L. 26/2019”. In particolare, dai dati comunicati all' dall'ACI, era risultato che, in data
21.03.2018, la ricorrente aveva acquistato un veicolo di cilindrata 279, immatricolato il 22.03.2018. Da tale revoca del Reddito di Cittadinanza, chiesto con domanda prot. n. , era derivato Parte_2
l'Indebito n. 16808760, relativo ai ratei percepiti a titolo Reddito di Cittadinanza da Giugno 2019 a Novembre
2020, che era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente, la quale, in data 27.05.2021, CP_ aveva presentato all' domanda di rateizzazione.
La ricorrente aveva poi presentato, in data 30.12.2020, nuova domanda di Reddito di Cittadinanza prot n.
sulla base della quale aveva percepito la prestazione per i mesi da Gennaio a CodiceFiscale_2
CP_ Marzo 2021; che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del 04.05.2021 in conseguenza dell'accertamento che la “Domanda [era stata] presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; che da tale revoca del Reddito di
Cittadinanza, chiesto con domanda prot n. , era derivato l'Indebito n. 16700698 pari Controparte_3 ad € 2.993,43, relativo ai ratei percepiti a titolo Reddito di Cittadinanza da Gennaio 2021 a Marzo 2021, che era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente, la quale, in data 05.04.2022, aveva
2 CP_ presentato all' domanda di rateizzazione, riscontrata con missiva del 25.07.2022 e comunicata alla ricorrente con raccomanda a/r n. 68499313093-5, ricevuta il 18.08.2022.
Conseguentemente eccepiva la carenza di ogni interesse ad agire, con conseguente inammissibilità, in via pregiudiziale, della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 14.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che nel caso di specie l'oggetto del giudizio è il Reddito di Cittadinanza e non la
“Pensione di Cittadinanza”, per asserito in ricorso.
Ancora in via preliminare, va fatta chiarezza sui fatti storici, alla luce delle deduzioni narrate nella difesa CP_ dell' e dallo stesso ente supportate con documentazione, a fronte della – a dir poco – deficitaria esposizione fattuale indicata in ricorso.
Risulta, dall'esame dei documenti allegati in atti, che la ricorrente aveva presentato una prima domanda di
Reddito di Cittadinanza, prot. n. , in data 10.05.2019 e, sulla base di tale domanda, Parte_2 aveva percepito la prestazione da Giugno 2019 a Novembre 2020; che tale beneficio era stato revocato CP_ dall' con provvedimento del 28.03.2021, in conseguenza dell'accertamento della “Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1 , c),1) L. 26/2019”, poiché era risultato che, in data 21.03.2018, aveva acquistato un veicolo di cilindrata 279, immatricolato il 22.03.2018; che da tale revoca era derivato l'Indebito n. 16808760, pari ad € 17.951,70, relativo ai ratei percepiti da Giugno 2019 a Novembre 2020; che CP_ la ricorrente, in data 27.05.2021, aveva presentato all' domanda di rateizzazione del predetto indebito;
che aveva poi presentato, in data 30.12.2020, nuova domanda di Reddito di Cittadinanza prot n. CP_4
2021-3750484, sulla base della quale aveva percepito la prestazione per i mesi da Gennaio a Marzo 2021; CP_ che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del 04.05.2021 in conseguenza dell'accertamento che la “Domanda [era stata] presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; che da tale revoca era derivato l'Indebito n. 16700698, pari ad € 2.993,43, relativo ai ratei percepiti da Gennaio 2021 a Marzo 2021, che la ricorrente, in data CP_ 05.04.2022, aveva presentato all' domanda di rateizzazione, riscontrata con missiva del 25.07.2022 e comunicata con raccomanda a/r n. 68499313093-5, ricevuta il 18.08.2022.
3 Viceversa, in ricorso, da un lato, si fa riferimento al provvedimento di revoca relativo alla prima domanda di
Reddito di Cittadinanza, prot. n. , presentata in data 10.05.2019 e, dall'altro, che Parte_2
CP_ l chiede la restituzione della somma di € 2.993,43, che è quella invece che è scaturita dalla revoca della seconda domanda di Reddito di Cittadinanza, prot n. , presentata in data Controparte_3
30.12.2020, da cui era derivato l'Indebito n. 16700698, allegando come atto impugnato, proprio, tale ultimo provvedimento. CP_ Ciò premesso, va rilevato come l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall' si appalesa fondata, alla luce delle conclusioni formulate in ricorso , ovvero “In via principale, Si Chiede all'Ill.mo Giudice adito di Ordinare all' (…) di revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della CP_1 pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari a € 2.993,43”.
Infatti, la Legge n. 2248/1865, All. E, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la
P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere investe l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo ed è consolidato, nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il principio secondo cui il fatto che l'attore abbia richiesto una pronuncia che implichi l'annullamento, la modifica o la revoca di un provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (Cfr.:
Cass., S.U., n. 5825/2021).
Pertanto, la domanda di revoca del provvedimento è inammissibile.
In ogni caso, si ritiene opportuno, esaminare la questione – genericamente posta dalla ricorrente in ricorso – nel merito e ciò sia con riguardo alla revoca della prima domanda (su cui si incentrano le difese di parte ricorrente) sia con riferimento alla seconda domanda (indicata quale quantum da restituire).
Sulla natura della prestazione, in punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal
D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
4 autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del RdC maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di
5 CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_5 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
6 contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Pertanto e tenuto conto delle considerazioni che precedono, parte ricorrente, contrariamente a quanto asserito, risulta alla data della domanda, prot. n. presentata il 10.05.2019, Parte_2 proprietaria del Motociclo HONDA NF05 1 2, targato EL07522, avente Cilindrata 279, ed immatricolato in data 22.03.2018. Ciò risulta documentalmente provato dal Certificato Cronologico rilasciato dal P.R.A. il
CP_ 25.09.2024 ed allegato dall in uno alle note depositate in data 09.10.2024, di cui si dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 412 c.p.c.
Viceversa, la documentazione allegata dalla ricorrente, a sostegno del mancato possesso di un veicolo che faceva venire meno i requisiti per usufruire della prestazione in argomento e relativa alla domanda, prot. n.
, presentata il 10.05.2019, si riferisce ad un diverso Motociclo, targato EF89871, Parte_2 dalla ricorrente effettivamente venduto in data 21.03.2018 (v. documentazione in atti).
Del pari risulta legittima, per tabulas, la revoca della domanda prot n. , cui è derivato Controparte_3
l'Indebito n. 16700698, di € 2.993,43, ai sensi dell'art. 7, comma 11, che stabilisce che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”, non avendo parte ricorrente né contestato la circostanza né fornito prova contraria.
7 Conseguentemente, legittima deve ritenersi la revoca e/o la decadenza dal beneficio di parte ricorrente e, CP_ trovando applicazione l'art. 2033 c.c., va affermato il diritto dell' di ripetere quanto erogato in conseguenza della domanda, prot. n. , presentata il 10.05.2019, e della domanda Parte_2 prot n. , presentata il 30.12.2020, stante il tenore del ricorso. Controparte_3
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositati in data 22.05.2024 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1) Dichiara inammissibile la domanda di revoca del provvedimento emesso dall' . CP_
2) Rigetta nel merito il ricorso e dichiara il diritto dell' di ripetere quanto erogato in conseguenza della domanda, prot. n. , presentata il 10.05.2019, e della domanda prot n. Parte_2 CP_1
RDC-2021-3750484, presentata il 30.12.2020. CP_ 3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida, in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Gennaio 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4963 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sardegna n 91, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. Federico
Arena, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 23.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza ed indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 22.05.2024, la ricorrente premetteva che dal mese di Giugno 2019, a seguito di domanda presentata nel Maggio 2019, CP_ godeva della “pensione di cittadinanza”; che con provvedimento datato 28.03.2021 l le comunicava la revoca del beneficio e la restituzione delle somme erogate dal Giugno 2019 “per un importo totale pari ad euro
2.993,43”; che il provvedimento di revoca veniva giustificato con la seguente motivazione: “Presenza non
1 dichiarata in domanda di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, c), 1) L. 26/2019”. CP_ La ricorrente contestava il citato provvedimento, in quanto il mezzo cui faceva riferimento l alla data della presentazione della domanda (maggio 2019) non era più nella sua disponibilità poiché era stato venduto in data 19.03.2018.
Deduceva che comunque la ricorrente era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per poter godere del beneficio e che ciò comportava la violazione dei suoi diritti primari, restando la stessa priva di redditi.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, Si Chiede all'Ill.mo Giudice adito di Ordinare all' di revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della CP_2 pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari a € 2.993,43”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, per violazione dell'art. 4 della L 2248/1865 All. E, poiché il Giudice ordinario non può revocare un provvedimento amministrativo. In ogni caso, contestava nel merito il ricorso, deducendo che la ricorrente aveva presentato una prima domanda di Reddito di Cittadinanza prot. n. , in data Parte_2
10.05.2019 e, sulla base di tale domanda, aveva percepito la prestazione da Giugno 2019 a Novembre 2020, CP_ per la prevista durata di 18 mesi;
che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del
28.03.20/21, in conseguenza dell'accertamento della “Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, CP_ co.1 , c),1) L. 26/2019”. In particolare, dai dati comunicati all' dall'ACI, era risultato che, in data
21.03.2018, la ricorrente aveva acquistato un veicolo di cilindrata 279, immatricolato il 22.03.2018. Da tale revoca del Reddito di Cittadinanza, chiesto con domanda prot. n. , era derivato Parte_2
l'Indebito n. 16808760, relativo ai ratei percepiti a titolo Reddito di Cittadinanza da Giugno 2019 a Novembre
2020, che era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente, la quale, in data 27.05.2021, CP_ aveva presentato all' domanda di rateizzazione.
La ricorrente aveva poi presentato, in data 30.12.2020, nuova domanda di Reddito di Cittadinanza prot n.
sulla base della quale aveva percepito la prestazione per i mesi da Gennaio a CodiceFiscale_2
CP_ Marzo 2021; che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del 04.05.2021 in conseguenza dell'accertamento che la “Domanda [era stata] presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; che da tale revoca del Reddito di
Cittadinanza, chiesto con domanda prot n. , era derivato l'Indebito n. 16700698 pari Controparte_3 ad € 2.993,43, relativo ai ratei percepiti a titolo Reddito di Cittadinanza da Gennaio 2021 a Marzo 2021, che era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente, la quale, in data 05.04.2022, aveva
2 CP_ presentato all' domanda di rateizzazione, riscontrata con missiva del 25.07.2022 e comunicata alla ricorrente con raccomanda a/r n. 68499313093-5, ricevuta il 18.08.2022.
Conseguentemente eccepiva la carenza di ogni interesse ad agire, con conseguente inammissibilità, in via pregiudiziale, della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 14.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che nel caso di specie l'oggetto del giudizio è il Reddito di Cittadinanza e non la
“Pensione di Cittadinanza”, per asserito in ricorso.
Ancora in via preliminare, va fatta chiarezza sui fatti storici, alla luce delle deduzioni narrate nella difesa CP_ dell' e dallo stesso ente supportate con documentazione, a fronte della – a dir poco – deficitaria esposizione fattuale indicata in ricorso.
Risulta, dall'esame dei documenti allegati in atti, che la ricorrente aveva presentato una prima domanda di
Reddito di Cittadinanza, prot. n. , in data 10.05.2019 e, sulla base di tale domanda, Parte_2 aveva percepito la prestazione da Giugno 2019 a Novembre 2020; che tale beneficio era stato revocato CP_ dall' con provvedimento del 28.03.2021, in conseguenza dell'accertamento della “Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1 , c),1) L. 26/2019”, poiché era risultato che, in data 21.03.2018, aveva acquistato un veicolo di cilindrata 279, immatricolato il 22.03.2018; che da tale revoca era derivato l'Indebito n. 16808760, pari ad € 17.951,70, relativo ai ratei percepiti da Giugno 2019 a Novembre 2020; che CP_ la ricorrente, in data 27.05.2021, aveva presentato all' domanda di rateizzazione del predetto indebito;
che aveva poi presentato, in data 30.12.2020, nuova domanda di Reddito di Cittadinanza prot n. CP_4
2021-3750484, sulla base della quale aveva percepito la prestazione per i mesi da Gennaio a Marzo 2021; CP_ che tale beneficio era stato revocato dall' con provvedimento del 04.05.2021 in conseguenza dell'accertamento che la “Domanda [era stata] presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; che da tale revoca era derivato l'Indebito n. 16700698, pari ad € 2.993,43, relativo ai ratei percepiti da Gennaio 2021 a Marzo 2021, che la ricorrente, in data CP_ 05.04.2022, aveva presentato all' domanda di rateizzazione, riscontrata con missiva del 25.07.2022 e comunicata con raccomanda a/r n. 68499313093-5, ricevuta il 18.08.2022.
3 Viceversa, in ricorso, da un lato, si fa riferimento al provvedimento di revoca relativo alla prima domanda di
Reddito di Cittadinanza, prot. n. , presentata in data 10.05.2019 e, dall'altro, che Parte_2
CP_ l chiede la restituzione della somma di € 2.993,43, che è quella invece che è scaturita dalla revoca della seconda domanda di Reddito di Cittadinanza, prot n. , presentata in data Controparte_3
30.12.2020, da cui era derivato l'Indebito n. 16700698, allegando come atto impugnato, proprio, tale ultimo provvedimento. CP_ Ciò premesso, va rilevato come l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall' si appalesa fondata, alla luce delle conclusioni formulate in ricorso , ovvero “In via principale, Si Chiede all'Ill.mo Giudice adito di Ordinare all' (…) di revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della CP_1 pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari a € 2.993,43”.
Infatti, la Legge n. 2248/1865, All. E, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la
P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere investe l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo ed è consolidato, nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il principio secondo cui il fatto che l'attore abbia richiesto una pronuncia che implichi l'annullamento, la modifica o la revoca di un provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (Cfr.:
Cass., S.U., n. 5825/2021).
Pertanto, la domanda di revoca del provvedimento è inammissibile.
In ogni caso, si ritiene opportuno, esaminare la questione – genericamente posta dalla ricorrente in ricorso – nel merito e ciò sia con riguardo alla revoca della prima domanda (su cui si incentrano le difese di parte ricorrente) sia con riferimento alla seconda domanda (indicata quale quantum da restituire).
Sulla natura della prestazione, in punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal
D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
4 autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del RdC maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di
5 CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_5 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
6 contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Pertanto e tenuto conto delle considerazioni che precedono, parte ricorrente, contrariamente a quanto asserito, risulta alla data della domanda, prot. n. presentata il 10.05.2019, Parte_2 proprietaria del Motociclo HONDA NF05 1 2, targato EL07522, avente Cilindrata 279, ed immatricolato in data 22.03.2018. Ciò risulta documentalmente provato dal Certificato Cronologico rilasciato dal P.R.A. il
CP_ 25.09.2024 ed allegato dall in uno alle note depositate in data 09.10.2024, di cui si dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 412 c.p.c.
Viceversa, la documentazione allegata dalla ricorrente, a sostegno del mancato possesso di un veicolo che faceva venire meno i requisiti per usufruire della prestazione in argomento e relativa alla domanda, prot. n.
, presentata il 10.05.2019, si riferisce ad un diverso Motociclo, targato EF89871, Parte_2 dalla ricorrente effettivamente venduto in data 21.03.2018 (v. documentazione in atti).
Del pari risulta legittima, per tabulas, la revoca della domanda prot n. , cui è derivato Controparte_3
l'Indebito n. 16700698, di € 2.993,43, ai sensi dell'art. 7, comma 11, che stabilisce che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”, non avendo parte ricorrente né contestato la circostanza né fornito prova contraria.
7 Conseguentemente, legittima deve ritenersi la revoca e/o la decadenza dal beneficio di parte ricorrente e, CP_ trovando applicazione l'art. 2033 c.c., va affermato il diritto dell' di ripetere quanto erogato in conseguenza della domanda, prot. n. , presentata il 10.05.2019, e della domanda Parte_2 prot n. , presentata il 30.12.2020, stante il tenore del ricorso. Controparte_3
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositati in data 22.05.2024 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1) Dichiara inammissibile la domanda di revoca del provvedimento emesso dall' . CP_
2) Rigetta nel merito il ricorso e dichiara il diritto dell' di ripetere quanto erogato in conseguenza della domanda, prot. n. , presentata il 10.05.2019, e della domanda prot n. Parte_2 CP_1
RDC-2021-3750484, presentata il 30.12.2020. CP_ 3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida, in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8