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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4609/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4609/2018 avente ad oggetto: prestazione di opera intellettuale, vertente
tra avv. (Cod. Fisc. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
quale difensore degli avv.ti Pasquale Fierro (Cod. Fisc.
) e Daniela Fierro Cod. Fisc. C.F._2
) tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._3
legale sito in Pozzuoli (NA) alla via Miliscola n. 424, in Parte_2
virtù di procura in atti,
Parte_3
e
(Cod.Fisc. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(Cod.Fisc. ), (Cod.Fisc.
[...] C.F._5 Pt_6
), (Cod.Fisc. C.F._6 Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale C.F._7
Acconcia (Cod.Fisc. ) presso il cui studio eleggono C.F._8
domicilio in Marcianise (CE) alla G. Verdi n.63, giusta procura in atti,
Resistenti Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per Notar rep. n. 186905 racc. n. 30367 Persona_1
del 18.12.2014 rilasciata dai legali rapp.ti dott. e Controparte_2
dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi Controparte_3
(Cod. Fisc. )) presso il cui studio è elettivamente C.F._9
domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32,
Chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per i resistenti: come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la chiamata come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
I ricorrenti hanno premesso di aver promosso azione di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. innanzi l'intestato Tribunale onde ottenere la liquidazione di compensi professionali per contenziosi affidati dai resistenti - sigg.ri , e Parte_4 Pt_6 Parte_7
- al loro patrocinio cui seguiva l'accoglimento Parte_5
- 2 - parziale con ordinanza 702 bis c.p.c. depositata l'11.01.2021 di condanna dei medesimi resistenti al pagamento dei compensi liquidati oltre spese.
I ricorrenti hanno, altresì, precisato che con ordinanza del 10.06.2019 questo giudice - ritenuta correttamente instaurata la domanda principale relativa alle spettanze professionali (accolta con ordinanza Rg.n.
4609/2018 dell'11.01.2021), bensì richiedente un'istruzione di tipo non sommario la domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti onde ottenere il risarcimento del danno a carico dei ricorrenti per una serie di negligenze censurate in relazione ai contenziosi per cui erano stati condannati parzialmente al pagamento dei compensi – disponeva la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale e, dunque, la prosecuzione del relativo giudizio.
E' opportuno premettere, infatti, che i resistenti hanno promosso avverso i ricorrenti azione in riconvenzionale censurando una serie di lungaggini processuali, dovute a dire dei convenuti/resistenti a negligenze ed errori professionali in cui sarebbero incorsi i medesimi ricorrenti (in qualità di avvocati) che nel 1995 avevano assunto la difesa dei resistenti nel contenzioso Rg.n. 2915/1995 promosso avverso la Tory Company s.r.l. onde ottenere il trasferimento di alcuni immobili in favore di essi resistenti e regolarmente acquistati dalla predetta società.
I resistenti hanno precisato che nel contenzioso promosso nel 1995 figuravano come attori, oltre loro, anche i sigg. e , e che CP_4 CP_5
si perveniva ad una pronuncia non definitiva con la sentenza n. 220/2005 che statuiva sull'eccepito difetto di giurisdizione circa la parte di domanda relativa agli oneri di urbanizzazione, inspiegabilmente solo in favore dei sigg.ri e sempre difesi dall'avv. , CP_4 CP_6 Pt_8 Parte_1
così omettendo pronuncia sulle domande proposte dai resistenti.
I resistenti, dunque, hanno dedotto che in virtù di tale anomalia processuale chiedevano ripetutamente al ricorrente loro patrocinatore, avv.
, di intervenire con istanza di correzione dell'errore Parte_1
- 3 - materiale.
Tuttavia, secondo i resistenti, l'avv. inspiegabilmente Parte_1 non si attivava per la correzione dell'errore materiale e, così, il giudizio promosso per l'esecuzione in forma specifica proseguiva e si concludeva con la pronuncia n. 1390/2006 resa solo in favore dei sigg.ri e CP_4
che successivamente l'avv. impugnava innanzi la CP_7 Pt_1
Corte d'appello censurando l'omessa pronuncia da parte del giudice sulle domande promosse dai resistenti.
I resistenti hanno anche precisato che il Giudice d'Appello dichiarava l'inesistenza della sentenza impugnata n. 1390/2006 e di quella n.
220/2005 per omesso esame delle cause ivi riunite e rimetteva, altresì, la causa al tribunale di primo grado.
Così, la causa veniva riassunta innanzi l'intestato tribunale con Rg.n.
2803/2010 e definita con la sentenza n. 916/17 con cui i resistenti finalmente ottenevano il trasferimento della proprietà degli immobili regolarmente acquistati nel 1994 ed il riconoscimento dell'intero versamento effettuato in pagamento degli stessi senza, però, ottenere la condanna della Tory s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio.
Tuttavia, i resistenti censuravano il contegno processuale degli avv.ti i quali all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il Pt_1
predetto procedimento (Rg.n. 2903/2010) ritiravano la produzione di parte provvedendo, altresì, nuovamente al deposito solo allo spirare del termine di 60 gg per il deposito della comparsa conclusionale e, perciò, in violazione dell'art. 169 c.p.c.
Tale negligenza, a dire dei resistenti, denunciata anche dal giudice in sentenza, avrebbe precluso allo stesso l'esame dei documenti presenti nel fascicolo di parte con la conseguenza che si sarebbe pronunciato nel merito ma solo sulla base di prove e documenti presenti al momento della precisazione delle conclusioni e, così, disattendendo alcune delle domande proposte dai resistenti.
- 4 - Dunque, i resistenti censuravano la violazione da parte degli avv.ti Pt_1 di uno specifico obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 1176, 2 co. c.c., nella prestazione della propria attività professionale per cui, oltretutto, non veniva in rilievo nemmeno alcuna problematica tecnica di rilevante difficoltà trattandosi di omessa istanza di correzione di errore materiale e di omesso deposito della produzione di parte nei termini di rito e, dunque, ipotesi riconducibili a una vera e propria negligenza professionale.
In conclusione, avuto riguardo la domanda riconvenzionale sottoposta da
Pa questo giudice al vaglio separato, i resistenti sigg.ri , , Pt_4 Parte_7
e hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dei Parte_5 ricorrenti avv.ti al risarcimento del danno quantificato in € Pt_1
240.477,00 per lucro cessante (mancato guadagno locativo) in ragione del tardivo trasferimento della proprietà degli immobili de quibus giacché avvenuto solo con la sentenza n. 916/2017 dopo tantissimi anni (oltre 12 anni dalla sentenza n. 220/2005) e ciò, secondo i resistenti, per un errore grossolano degli avv.ti . Pt_1
I ricorrenti, dal loro canto, hanno contestato tutto l'assunto dei resistenti in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata e all'uopo hanno dedotto l'insussistenza di qualsivoglia negligenza e l'imputabilità del ritardo e delle “lungaggini” relativi al deposito di diversi provvedimenti giurisdizionali loro riguardanti a rinvii disposti d'ufficio per cui veniva promosso anche procedimento ex Legge Pinto per violazione del principio della ragionevole durata del processo.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso dai resistenti e, altresì, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della in virtù Controparte_1
di contratto di polizza per la responsabilità professionale n. 3709718614, onde essere manlevati in caso di condanna.
Si è costituita, così, la la quale non ha contestato la Controparte_1
sussistenza del rapporto assicurativo con gli avv.ti , Pasquale e Parte_1
- 5 - Daniela Fierro bensì l'operatività alle condizioni di polizza R59A in regime claims made per cui era necessario che la prima richiesta di risarcimento danni fosse intervenuta nel periodo di efficacia del contratto assicurativo.
La compagnia assicurativa chiamata in causa ha, altresì, contestato nel merito la narrativa dei resistenti i quali, oltretutto, non avrebbero nemmeno allegato adeguatamente la denunciata negligenza professionale.
Anzi, a dire della compagnia assicurativa, alcun rilievo poteva essere mosso all'attività professionale svolta dagli avv.ti in quanto essi, a Pt_1 seguito dell'appello proposto, avevano conseguito una pronuncia positiva per i resistenti e il lungo tempo trascorso per ottenere la definizione delle domande proposte non era ad essi imputabile bensì a rinvii disposti d'ufficio per cui i resistenti, a mezzo patrocinio dei medesimi avv.ti
, ottenevano anche il pagamento di oltre euro 8.000,00 per Pt_1
l'irragionevole durata del processo ex Legge Pinto.
La ha chiesto, perciò, il rigetto sia della domanda di Controparte_1
manleva spiegata dai ricorrenti che della domanda riconvenzionale principale dei resistenti poiché del tutto infondata.
Nel prosieguo del giudizio separato per l'esame della domanda riconvenzionale venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e proposta anche una conciliazione della lite che, tuttavia, restava disattesa dalle parti.
Di poi, con ordinanza resa all'esito all'udienza del 22.04.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione in base alle allegazioni delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così all'udienza cartolare del 19.09.2024 la causa veniva assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione di termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
- 6 - Orbene il profilo di inadempimento posto a fondamento della domanda riguarda l'aver omesso di depositare l'istanza di correzione materiale della sentenza n. 1390/2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
l'omesso deposito della produzione di parte nei termini di rito ex art. 169
c.p.c. con riferimento al Rg.n. 2803/2010, nonché una serie di condotte professionali che avrebbero determinato il protrarsi del procedimento giurisdizionale per oltre dieci anni.
Ciò posto, va osservato che la responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
Va osservato che, tradizionalmente, l'obbligazione del professionista- avvocato è inquadrata nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi (cfr.
Cass. 7618/1997) poiché che il debitore normalmente non si impegna a raggiungere un determinato risultato ma si obbliga a porre in essere un comportamento diligente, sì che la diligenza, oltre che misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce essa stessa l'oggetto dell'obbligazione, l'essenza del comportamento esecutivo;
laddove nelle obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a raggiungere un determinato scopo corrispondente all'interesse del creditore.
La distinzione rileva, come noto, sotto il profilo dell'onere probatorio, atteso che mentre nel caso di obbligazioni di risultato la regola di cui all'art. 1218 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi – per cui la responsabilità si fonda sulla mera mancata esecuzione della prestazione dovuta, spettando al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile – nelle obbligazioni di mezzi rileva l'inadempimento “soggettivo” nel senso che se il debitore è stato
- 7 - diligente non potrà esservi responsabilità e spetta al creditore dimostrare la negligenza.
Ora, per quanto la predetta distinzione possa apparire per certi versi superata, a seguito di alcune pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione (ex multis Cass. 15781/2005 e Cass. 577/2008) – dovendo ritenersi compresente in ogni obbligazione sia il profilo del comportamento del debitore sia l'aspetto del risultato, ancorché in proporzione variabile – va comunque rilevato che nell'ambito in particolare della responsabilità forense, continuano in ogni caso a registrarsi orientamenti giurisprudenziali dai quali sembra potersi desumere la tendenza a recuperare la rilevanza della citata distinzione con riguardo al riparto dell'onere probatorio, là dove si afferma che grava comunque sul cliente l'onere di fornire gli elementi di prova circa il fondamento dell'azione proposta e, pertanto: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il danno ed nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio (cfr. Cass.
12354/2009; Cass.22376/2012).
Considerato, poi, che in materia di responsabilità forense, la diligenza richiesta non può che essere quella professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. evocando sia il concetto di perizia professionale, comprensiva di tutte le conoscenze di natura tecnica ed operativa acquisite dal soggetto e proprie della professione forense, sia la prudenza, al fine di preservare il cliente da qualunque risvolto negativo della vicenda (Cfr., ex multis, Cass. 10068/96), fermo restando, qualora la prestazione professionale abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il limite di cui all'art. 2236 c.c. (Cfr., ex multis,
10431/2000), va ora considerato che le obbligazioni che assume l'avvocato attengono innanzi tutto all'informazione, dovendo il professionista informare il cliente non solo della strategia processuale scelta, ma anche delle eventuali criticità e/o difficoltà ostative al raggiungimento dell'esito
- 8 - favorevole e comunque produttive di rischi, sollecitando il cliente a comunicargli e a fornirgli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni ostative e fermo l'esclusivo potere del difensore di attuare la c.d.
“difesa tecnica” (cfr. Cass. 21894/2004; Cass.21589/2009; Cass.
15709/2011).
Il legale deve anche eventualmente dissuadere il cliente dall'intraprendere o proseguire la lite qualora appaia probabile un esito sfavorevole o dannoso (cfr. Cass. 16023/2002 e anche Cass. n. 14597/2004).
Come accennato, in tema di riparto dell'onere probatorio, nell'area generale della responsabilità da inadempimento, l'intervento delle Sezioni
Unite della Cassazione, con il superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ha consentito di delimitare gli ambiti dei rispettivi oneri probatori, spettando al creditore la dimostrazione della fonte (legale o negoziale) del rapporto e limitandosi ad allegare l'inadempimento, pur con la precisazione che detto inadempimento deve essere “qualificato” vale a dire esattamente efficiente alla produzione del danno, mentre grava sul debitore provare l'avvenuto adempimento o che, se inadempimento vi è stato, esso non è causalmente rilevante (cfr. Cass. 577/08).
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'avvocato, si è precisato che “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare
l'impossibilità (a lui non imputabile) della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996).
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha avuto cura di chiarire che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del
- 9 - professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento” (Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 6537 del 23.03.2006; conformi: Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2638 05.02.2013; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 10966 del
09.06.2004).
Ora, nel caso in esame, pacifico oltre che evincibile in via documentale, il rapporto professionale esistente tra i ricorrenti (rectius con riferimento al giudizio promosso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Rg.n.
2915/1995 in origine solo a ministero dell'avv. e per il Parte_1 gravame promosso presso la Corte d'Appello di Napoli Rg.n. 6099/2006 e seguente giudizio in rinvio promosso presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere Rg.n. 2803/2010 a ministero congiunto e disgiunto anche con gli avv.ti Pasquale e Daniela Fierro) e i resistenti siccome finalizzato all'instaurazione di un giudizio volto in origine alla declaratoria di trasferimento della proprietà in favore di essi resistenti di alcune unità immobiliari per intervenuta compravendita immobiliare, nessun elemento questi ultimi hanno offerto onde comprovare sia l'inadeguata ovvero negligente prestazione professionale che gli asseriti danni reclamati come causalmente ricollegabili alle “lungaggini processuali” asseritamente causate dalle negligenze professionali per come denunciate.
E' evidente che rientri tra i doveri del difensore compiere tutte le attività processuali volte all'ottenimento di una statuizione sul merito delle domande proposte nell'interesse dei propri assistiti, dovere che, però, nella fattispecie de qua non è risultato disatteso dai legali ricorrenti nei confronti dei resistenti/convenuti.
Ciò si dice in ragione del fatto per cui appare chiaro da un esame dei documenti allegati dai ricorrenti – segnatamente la sentenza del Tribunale
S. Maria Capua Vetere n. 1390/2006, l'istanza di correzione di errore materiale sentenza n. 1390/2006 e l'ordinanza depositata dalla dott.ssa
[...]
, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1098/2010 Per_2
nonché la sentenza del Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 916/2017 –
- 10 - come non possa ravvisarsi nel caso de quo alcuna negligenza professionale dei legali ricorrenti né sia ad essi imputabile il notevole tempo trascorso per la definizione dei procedimenti promossi.
Difatti, i ricorrenti provvedevano ritualmente al deposito dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 1390/2006 che, però, veniva disattesa dalla dott.ssa per cui, correttamente e Per_2
tempestivamente, essi proponevano (come unico rimedio ulteriormente esperibile a tutela dei resistenti) appello conseguendo l'auspicata pronuncia di nullità della sentenza n. 1390/2006 e ottenendo, così, in seguito una declaratoria di trasferimento della proprietà in favore dei resistenti con la sentenza n. 916/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
In aggiunta, avuto riguardo la “lungaggine processuale” censurata dai resistenti e imputata dai medesimi alla condotta negligente degli avv.t
, va invece evidenziato che il Decreto della Corte di Appello di Pt_1
Roma ex Legge Pinto n. 89/2001 allegato dai ricorrenti recante la declaratoria di condanna del alla liquidazione di Controparte_8
Pa
€ 8.400,00 in favore di ciascun resistente ( , , e Parte_5 Pt_4
) a titolo di equa riparazione per violazione del termine Parte_7
ragionevole del processo, restituisce proprio la prova di un processo protratto oltre ogni ragionevole termine di durata per condotte ascrivibili all'ufficio giudiziario e all'organizzazione amministrativa in generale non venendo in rilievo, oltretutto, “un comportamento delle parti, che si sono avvalse di prerogative difensive loro riconosciute dall'ordinamento senza formulare immotivate richieste di rinvio o adempimenti istruttori pretestuosi, che possa considerarsi determinante per il protrarsi del procedimento”(Cfr. pag. 3 Decreto della Corte di Appello di Roma Rg.n.
51811/2007).
- 11 - In conclusione, la domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti nei confronti degli avv.ti , Pasquale e Daniela Fierro, nel merito, è Parte_1
infondata e va rigettata.
La domanda di manleva svolta dai ricorrenti nei confronti del proprio assicuratore resta assorbita dal rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale dei resistenti/convenuti.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In merito alle spese di lite relative ai soggetti chiamati in garanzia occorre richiamare il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n.
12301 del 2005)."
Orbene, nel caso di specie, in virtù del predetto principio, le spese processuali sostenute dai soggetti chiamati in garanzia vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti sigg.ri
, e;
Parte_4 Pt_6 Parte_7 Parte_5
- condanna i resistenti , Parte_4 Pt_6 Parte_7
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5
- 12 - in favore dei ricorrenti che liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
- condanna i resistenti , Parte_4 Pt_6 Parte_7
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5 in favore di che liquida in € 4.217,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4609/2018 avente ad oggetto: prestazione di opera intellettuale, vertente
tra avv. (Cod. Fisc. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
quale difensore degli avv.ti Pasquale Fierro (Cod. Fisc.
) e Daniela Fierro Cod. Fisc. C.F._2
) tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._3
legale sito in Pozzuoli (NA) alla via Miliscola n. 424, in Parte_2
virtù di procura in atti,
Parte_3
e
(Cod.Fisc. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(Cod.Fisc. ), (Cod.Fisc.
[...] C.F._5 Pt_6
), (Cod.Fisc. C.F._6 Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale C.F._7
Acconcia (Cod.Fisc. ) presso il cui studio eleggono C.F._8
domicilio in Marcianise (CE) alla G. Verdi n.63, giusta procura in atti,
Resistenti Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per Notar rep. n. 186905 racc. n. 30367 Persona_1
del 18.12.2014 rilasciata dai legali rapp.ti dott. e Controparte_2
dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi Controparte_3
(Cod. Fisc. )) presso il cui studio è elettivamente C.F._9
domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32,
Chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per i resistenti: come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la chiamata come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
I ricorrenti hanno premesso di aver promosso azione di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. innanzi l'intestato Tribunale onde ottenere la liquidazione di compensi professionali per contenziosi affidati dai resistenti - sigg.ri , e Parte_4 Pt_6 Parte_7
- al loro patrocinio cui seguiva l'accoglimento Parte_5
- 2 - parziale con ordinanza 702 bis c.p.c. depositata l'11.01.2021 di condanna dei medesimi resistenti al pagamento dei compensi liquidati oltre spese.
I ricorrenti hanno, altresì, precisato che con ordinanza del 10.06.2019 questo giudice - ritenuta correttamente instaurata la domanda principale relativa alle spettanze professionali (accolta con ordinanza Rg.n.
4609/2018 dell'11.01.2021), bensì richiedente un'istruzione di tipo non sommario la domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti onde ottenere il risarcimento del danno a carico dei ricorrenti per una serie di negligenze censurate in relazione ai contenziosi per cui erano stati condannati parzialmente al pagamento dei compensi – disponeva la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale e, dunque, la prosecuzione del relativo giudizio.
E' opportuno premettere, infatti, che i resistenti hanno promosso avverso i ricorrenti azione in riconvenzionale censurando una serie di lungaggini processuali, dovute a dire dei convenuti/resistenti a negligenze ed errori professionali in cui sarebbero incorsi i medesimi ricorrenti (in qualità di avvocati) che nel 1995 avevano assunto la difesa dei resistenti nel contenzioso Rg.n. 2915/1995 promosso avverso la Tory Company s.r.l. onde ottenere il trasferimento di alcuni immobili in favore di essi resistenti e regolarmente acquistati dalla predetta società.
I resistenti hanno precisato che nel contenzioso promosso nel 1995 figuravano come attori, oltre loro, anche i sigg. e , e che CP_4 CP_5
si perveniva ad una pronuncia non definitiva con la sentenza n. 220/2005 che statuiva sull'eccepito difetto di giurisdizione circa la parte di domanda relativa agli oneri di urbanizzazione, inspiegabilmente solo in favore dei sigg.ri e sempre difesi dall'avv. , CP_4 CP_6 Pt_8 Parte_1
così omettendo pronuncia sulle domande proposte dai resistenti.
I resistenti, dunque, hanno dedotto che in virtù di tale anomalia processuale chiedevano ripetutamente al ricorrente loro patrocinatore, avv.
, di intervenire con istanza di correzione dell'errore Parte_1
- 3 - materiale.
Tuttavia, secondo i resistenti, l'avv. inspiegabilmente Parte_1 non si attivava per la correzione dell'errore materiale e, così, il giudizio promosso per l'esecuzione in forma specifica proseguiva e si concludeva con la pronuncia n. 1390/2006 resa solo in favore dei sigg.ri e CP_4
che successivamente l'avv. impugnava innanzi la CP_7 Pt_1
Corte d'appello censurando l'omessa pronuncia da parte del giudice sulle domande promosse dai resistenti.
I resistenti hanno anche precisato che il Giudice d'Appello dichiarava l'inesistenza della sentenza impugnata n. 1390/2006 e di quella n.
220/2005 per omesso esame delle cause ivi riunite e rimetteva, altresì, la causa al tribunale di primo grado.
Così, la causa veniva riassunta innanzi l'intestato tribunale con Rg.n.
2803/2010 e definita con la sentenza n. 916/17 con cui i resistenti finalmente ottenevano il trasferimento della proprietà degli immobili regolarmente acquistati nel 1994 ed il riconoscimento dell'intero versamento effettuato in pagamento degli stessi senza, però, ottenere la condanna della Tory s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio.
Tuttavia, i resistenti censuravano il contegno processuale degli avv.ti i quali all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il Pt_1
predetto procedimento (Rg.n. 2903/2010) ritiravano la produzione di parte provvedendo, altresì, nuovamente al deposito solo allo spirare del termine di 60 gg per il deposito della comparsa conclusionale e, perciò, in violazione dell'art. 169 c.p.c.
Tale negligenza, a dire dei resistenti, denunciata anche dal giudice in sentenza, avrebbe precluso allo stesso l'esame dei documenti presenti nel fascicolo di parte con la conseguenza che si sarebbe pronunciato nel merito ma solo sulla base di prove e documenti presenti al momento della precisazione delle conclusioni e, così, disattendendo alcune delle domande proposte dai resistenti.
- 4 - Dunque, i resistenti censuravano la violazione da parte degli avv.ti Pt_1 di uno specifico obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 1176, 2 co. c.c., nella prestazione della propria attività professionale per cui, oltretutto, non veniva in rilievo nemmeno alcuna problematica tecnica di rilevante difficoltà trattandosi di omessa istanza di correzione di errore materiale e di omesso deposito della produzione di parte nei termini di rito e, dunque, ipotesi riconducibili a una vera e propria negligenza professionale.
In conclusione, avuto riguardo la domanda riconvenzionale sottoposta da
Pa questo giudice al vaglio separato, i resistenti sigg.ri , , Pt_4 Parte_7
e hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dei Parte_5 ricorrenti avv.ti al risarcimento del danno quantificato in € Pt_1
240.477,00 per lucro cessante (mancato guadagno locativo) in ragione del tardivo trasferimento della proprietà degli immobili de quibus giacché avvenuto solo con la sentenza n. 916/2017 dopo tantissimi anni (oltre 12 anni dalla sentenza n. 220/2005) e ciò, secondo i resistenti, per un errore grossolano degli avv.ti . Pt_1
I ricorrenti, dal loro canto, hanno contestato tutto l'assunto dei resistenti in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata e all'uopo hanno dedotto l'insussistenza di qualsivoglia negligenza e l'imputabilità del ritardo e delle “lungaggini” relativi al deposito di diversi provvedimenti giurisdizionali loro riguardanti a rinvii disposti d'ufficio per cui veniva promosso anche procedimento ex Legge Pinto per violazione del principio della ragionevole durata del processo.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso dai resistenti e, altresì, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della in virtù Controparte_1
di contratto di polizza per la responsabilità professionale n. 3709718614, onde essere manlevati in caso di condanna.
Si è costituita, così, la la quale non ha contestato la Controparte_1
sussistenza del rapporto assicurativo con gli avv.ti , Pasquale e Parte_1
- 5 - Daniela Fierro bensì l'operatività alle condizioni di polizza R59A in regime claims made per cui era necessario che la prima richiesta di risarcimento danni fosse intervenuta nel periodo di efficacia del contratto assicurativo.
La compagnia assicurativa chiamata in causa ha, altresì, contestato nel merito la narrativa dei resistenti i quali, oltretutto, non avrebbero nemmeno allegato adeguatamente la denunciata negligenza professionale.
Anzi, a dire della compagnia assicurativa, alcun rilievo poteva essere mosso all'attività professionale svolta dagli avv.ti in quanto essi, a Pt_1 seguito dell'appello proposto, avevano conseguito una pronuncia positiva per i resistenti e il lungo tempo trascorso per ottenere la definizione delle domande proposte non era ad essi imputabile bensì a rinvii disposti d'ufficio per cui i resistenti, a mezzo patrocinio dei medesimi avv.ti
, ottenevano anche il pagamento di oltre euro 8.000,00 per Pt_1
l'irragionevole durata del processo ex Legge Pinto.
La ha chiesto, perciò, il rigetto sia della domanda di Controparte_1
manleva spiegata dai ricorrenti che della domanda riconvenzionale principale dei resistenti poiché del tutto infondata.
Nel prosieguo del giudizio separato per l'esame della domanda riconvenzionale venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e proposta anche una conciliazione della lite che, tuttavia, restava disattesa dalle parti.
Di poi, con ordinanza resa all'esito all'udienza del 22.04.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione in base alle allegazioni delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così all'udienza cartolare del 19.09.2024 la causa veniva assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione di termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
- 6 - Orbene il profilo di inadempimento posto a fondamento della domanda riguarda l'aver omesso di depositare l'istanza di correzione materiale della sentenza n. 1390/2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
l'omesso deposito della produzione di parte nei termini di rito ex art. 169
c.p.c. con riferimento al Rg.n. 2803/2010, nonché una serie di condotte professionali che avrebbero determinato il protrarsi del procedimento giurisdizionale per oltre dieci anni.
Ciò posto, va osservato che la responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
Va osservato che, tradizionalmente, l'obbligazione del professionista- avvocato è inquadrata nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi (cfr.
Cass. 7618/1997) poiché che il debitore normalmente non si impegna a raggiungere un determinato risultato ma si obbliga a porre in essere un comportamento diligente, sì che la diligenza, oltre che misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce essa stessa l'oggetto dell'obbligazione, l'essenza del comportamento esecutivo;
laddove nelle obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a raggiungere un determinato scopo corrispondente all'interesse del creditore.
La distinzione rileva, come noto, sotto il profilo dell'onere probatorio, atteso che mentre nel caso di obbligazioni di risultato la regola di cui all'art. 1218 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi – per cui la responsabilità si fonda sulla mera mancata esecuzione della prestazione dovuta, spettando al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile – nelle obbligazioni di mezzi rileva l'inadempimento “soggettivo” nel senso che se il debitore è stato
- 7 - diligente non potrà esservi responsabilità e spetta al creditore dimostrare la negligenza.
Ora, per quanto la predetta distinzione possa apparire per certi versi superata, a seguito di alcune pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione (ex multis Cass. 15781/2005 e Cass. 577/2008) – dovendo ritenersi compresente in ogni obbligazione sia il profilo del comportamento del debitore sia l'aspetto del risultato, ancorché in proporzione variabile – va comunque rilevato che nell'ambito in particolare della responsabilità forense, continuano in ogni caso a registrarsi orientamenti giurisprudenziali dai quali sembra potersi desumere la tendenza a recuperare la rilevanza della citata distinzione con riguardo al riparto dell'onere probatorio, là dove si afferma che grava comunque sul cliente l'onere di fornire gli elementi di prova circa il fondamento dell'azione proposta e, pertanto: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il danno ed nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio (cfr. Cass.
12354/2009; Cass.22376/2012).
Considerato, poi, che in materia di responsabilità forense, la diligenza richiesta non può che essere quella professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. evocando sia il concetto di perizia professionale, comprensiva di tutte le conoscenze di natura tecnica ed operativa acquisite dal soggetto e proprie della professione forense, sia la prudenza, al fine di preservare il cliente da qualunque risvolto negativo della vicenda (Cfr., ex multis, Cass. 10068/96), fermo restando, qualora la prestazione professionale abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il limite di cui all'art. 2236 c.c. (Cfr., ex multis,
10431/2000), va ora considerato che le obbligazioni che assume l'avvocato attengono innanzi tutto all'informazione, dovendo il professionista informare il cliente non solo della strategia processuale scelta, ma anche delle eventuali criticità e/o difficoltà ostative al raggiungimento dell'esito
- 8 - favorevole e comunque produttive di rischi, sollecitando il cliente a comunicargli e a fornirgli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni ostative e fermo l'esclusivo potere del difensore di attuare la c.d.
“difesa tecnica” (cfr. Cass. 21894/2004; Cass.21589/2009; Cass.
15709/2011).
Il legale deve anche eventualmente dissuadere il cliente dall'intraprendere o proseguire la lite qualora appaia probabile un esito sfavorevole o dannoso (cfr. Cass. 16023/2002 e anche Cass. n. 14597/2004).
Come accennato, in tema di riparto dell'onere probatorio, nell'area generale della responsabilità da inadempimento, l'intervento delle Sezioni
Unite della Cassazione, con il superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ha consentito di delimitare gli ambiti dei rispettivi oneri probatori, spettando al creditore la dimostrazione della fonte (legale o negoziale) del rapporto e limitandosi ad allegare l'inadempimento, pur con la precisazione che detto inadempimento deve essere “qualificato” vale a dire esattamente efficiente alla produzione del danno, mentre grava sul debitore provare l'avvenuto adempimento o che, se inadempimento vi è stato, esso non è causalmente rilevante (cfr. Cass. 577/08).
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'avvocato, si è precisato che “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare
l'impossibilità (a lui non imputabile) della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996).
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha avuto cura di chiarire che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del
- 9 - professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento” (Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 6537 del 23.03.2006; conformi: Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2638 05.02.2013; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 10966 del
09.06.2004).
Ora, nel caso in esame, pacifico oltre che evincibile in via documentale, il rapporto professionale esistente tra i ricorrenti (rectius con riferimento al giudizio promosso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Rg.n.
2915/1995 in origine solo a ministero dell'avv. e per il Parte_1 gravame promosso presso la Corte d'Appello di Napoli Rg.n. 6099/2006 e seguente giudizio in rinvio promosso presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere Rg.n. 2803/2010 a ministero congiunto e disgiunto anche con gli avv.ti Pasquale e Daniela Fierro) e i resistenti siccome finalizzato all'instaurazione di un giudizio volto in origine alla declaratoria di trasferimento della proprietà in favore di essi resistenti di alcune unità immobiliari per intervenuta compravendita immobiliare, nessun elemento questi ultimi hanno offerto onde comprovare sia l'inadeguata ovvero negligente prestazione professionale che gli asseriti danni reclamati come causalmente ricollegabili alle “lungaggini processuali” asseritamente causate dalle negligenze professionali per come denunciate.
E' evidente che rientri tra i doveri del difensore compiere tutte le attività processuali volte all'ottenimento di una statuizione sul merito delle domande proposte nell'interesse dei propri assistiti, dovere che, però, nella fattispecie de qua non è risultato disatteso dai legali ricorrenti nei confronti dei resistenti/convenuti.
Ciò si dice in ragione del fatto per cui appare chiaro da un esame dei documenti allegati dai ricorrenti – segnatamente la sentenza del Tribunale
S. Maria Capua Vetere n. 1390/2006, l'istanza di correzione di errore materiale sentenza n. 1390/2006 e l'ordinanza depositata dalla dott.ssa
[...]
, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1098/2010 Per_2
nonché la sentenza del Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 916/2017 –
- 10 - come non possa ravvisarsi nel caso de quo alcuna negligenza professionale dei legali ricorrenti né sia ad essi imputabile il notevole tempo trascorso per la definizione dei procedimenti promossi.
Difatti, i ricorrenti provvedevano ritualmente al deposito dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 1390/2006 che, però, veniva disattesa dalla dott.ssa per cui, correttamente e Per_2
tempestivamente, essi proponevano (come unico rimedio ulteriormente esperibile a tutela dei resistenti) appello conseguendo l'auspicata pronuncia di nullità della sentenza n. 1390/2006 e ottenendo, così, in seguito una declaratoria di trasferimento della proprietà in favore dei resistenti con la sentenza n. 916/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
In aggiunta, avuto riguardo la “lungaggine processuale” censurata dai resistenti e imputata dai medesimi alla condotta negligente degli avv.t
, va invece evidenziato che il Decreto della Corte di Appello di Pt_1
Roma ex Legge Pinto n. 89/2001 allegato dai ricorrenti recante la declaratoria di condanna del alla liquidazione di Controparte_8
Pa
€ 8.400,00 in favore di ciascun resistente ( , , e Parte_5 Pt_4
) a titolo di equa riparazione per violazione del termine Parte_7
ragionevole del processo, restituisce proprio la prova di un processo protratto oltre ogni ragionevole termine di durata per condotte ascrivibili all'ufficio giudiziario e all'organizzazione amministrativa in generale non venendo in rilievo, oltretutto, “un comportamento delle parti, che si sono avvalse di prerogative difensive loro riconosciute dall'ordinamento senza formulare immotivate richieste di rinvio o adempimenti istruttori pretestuosi, che possa considerarsi determinante per il protrarsi del procedimento”(Cfr. pag. 3 Decreto della Corte di Appello di Roma Rg.n.
51811/2007).
- 11 - In conclusione, la domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti nei confronti degli avv.ti , Pasquale e Daniela Fierro, nel merito, è Parte_1
infondata e va rigettata.
La domanda di manleva svolta dai ricorrenti nei confronti del proprio assicuratore resta assorbita dal rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale dei resistenti/convenuti.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In merito alle spese di lite relative ai soggetti chiamati in garanzia occorre richiamare il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n.
12301 del 2005)."
Orbene, nel caso di specie, in virtù del predetto principio, le spese processuali sostenute dai soggetti chiamati in garanzia vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti sigg.ri
, e;
Parte_4 Pt_6 Parte_7 Parte_5
- condanna i resistenti , Parte_4 Pt_6 Parte_7
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5
- 12 - in favore dei ricorrenti che liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
- condanna i resistenti , Parte_4 Pt_6 Parte_7
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5 in favore di che liquida in € 4.217,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
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