Sentenza 6 giugno 2001
Massime • 1
La vendita forzata, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita; ne consegue che, non essendo applicabile la normativa relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative ed alla loro sostituzione "ex lege", il debitore proprietario non può esperire un'azione di accertamento volta a far valere tale nullità, ma, essendo la vendita forzata un atto negoziale di natura processuale, deve far valere la nullità formale della detta vendita (ossia la nullità degli atti del relativo procedimento) attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2001, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FR PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. EN SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO ET, PO RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato TIRONE MO, che li difende unitamente all'avvocato MARINELLI GI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
SS NI, AF ON, MO IT, AN ME, SP ME, NO ZI, AN IA, MB UE, DE LF, RO EN, acquirente della signora LL EV AR TO, acquirente da LU EL, UA LB, GI UN, PA SA, IN EL, FA TR, SS BR, NT IO, LL RC, SS IA IS, DU NA IA, AL SS LL, AR EM, LL AN, DI IC IM, LO RE e PO AR succeduti a NO MA, IN AN, ZO LI, NE DI, AR NA IA, DA MI succeduto a DA RI, UI AN, EL AR, NI MO, ZE LO, RI RO, MA LU, AN IO, UR IA IA, UR US succeduto a UR EM, DA IM ("ceduta a Maurizio" Amato) CO BR, HE AN, AP TO, NO IA, DI MA LV, EM LE, RA IL, ON EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato EP ARCIDIACONO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LI GI, EL TO, IA DR, NT ON, CC NT BR, CO PA, SC FA, RT ET, EL CE, RI GIUIA IA LO, LL EV, SCIAMNA RI, AC IN, GI MI, OD GIOVNA, ME EN, DAVIDI FR, TA US, NT RA, SC IZ, DO AN, AN EP, AR IO, EL LU, PA ZO, AN RI, DI IA RL, AS IZ, LL LV OS, LL, NA TA, RO EL, SA EN, IANO AN, NC PA, OR LA, ER RI, NI NA IA, MB RI, AL MA, OL RL, GA IO, MA IR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2327/97 della Corte d'Appello, di ROMA, depositata il 09/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. OV SETTIMJ;
udito l'Avvocato Massimo TIRONE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento e in subordine l'accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 9.10.91, OL RI, FA BO, OV DO, LE IT - premesso ch'erano proprietari d'appartamenti siti nel complesso immobiliare sito in Roma, Via della Moletta n. 15/A, realizzato negli anni 1974/75 dalla S.r.l. Julie Immobiliare, poi dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza 16/17.1.80; che il Comune di Roma, prima dell'edificazione, aveva subordinato la concessione della licenza edilizia alla preventiva stipulazione, da parte della Julie Immobiliare, d'un atto d'obbligo con il quale quest'ultima, in conformità alla previsione dell'art. 18 della L. 765/67, s'era impegnata a realizzare un'area da destinare stabilmente a parcheggio nella proporzione di 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione abitativa;
che la Julie Immobiliare, allora in bonis, con rogito notar Crispini del aveva stipulato l'atto in questione ma, mancando di rispettare il vincolo d'uso, l'aveva locata a tali IU ed AN AS;
che, una volta iniziata la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della Julie Immobiliare, il custode nominato dal g.e. aveva stipulato altro contratto di locazione con AN AS ed, in seguito, era succeduta nel rapporto locatizio la S.a.s Autorimessa DI;
che, per effetto del trascritto atto d'obbligo, tra le unità immobiliari da essi deducenti acquistate in sede esecutiva e l'area destinata a parcheggio s'era determinata la connessione pertinenziale prescritta dall'art. 18 L. 765/67 e dall'ultimo comma dell'art. 26 della successiva L. 28.2.85 n. 47 - convenivano in giudizio la Sezione Autonoma del Credito Fondiario del AN di IC (quale creditore procedente nella procedura d'esecuzione immobiliare promossa contro la S.r.l. Julie Immobiliare avente ad oggetto l'area suddetta), il custode del bene pignorato TI UP ed il Fallimento della S.r.l. Julie Immobiliare, chiedendo che il tribunale di Roma, accertata la permanenza del vincolo ed il loro diritto reale d'uso sull'area, dichiarasse inefficace il contratto di locazione in corso con la S.a.s. Autorimessa DI e questa condannasse al rilascio dei locali, determinando anche se essi attori fossero o meno tenuti ed in quale misura ad integrare il corrispettivo versato ed, in fine, dichiarando loro appartenenti le somme percette dal custode. Intervenivano adesivamente nel giudizio altri 80 proprietari d'appartamenti facenti parte del complesso di Via Moletta. In data successiva alla notifica dell'atto di citazione, essendosi resi aggiudicatari dell'immobile TA e RO EL, il g.i. autorizzava la chiamata in causa di costoro, i quali si costituivano chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Con sentenza non definitiva 24.3/19.7.95, il tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da attori ed intervenuti limitatamente al diritto d'uso sull'area in questione "destinata ad autorimessa privata del fabbricato..."; rimetteva la causa sul ruolo per la determinazione dell'indennizzo; respingeva le domande proposte contro il custode UP, contro la S.a.s. Autorimessa DI e contro il AN di IC.
Avverso tale decisione proponevano gravame TA e RO EL limitatamente ai capi nei quali era stato deciso sul diritto d'uso rivendicato dai condomini;
resistevano tutti gli appellati (ad eccezione di TA RD, NA MA NI, NA OM, RI PA, CA VO, AB AL e MI Marta), mentre si costituivano IO Di MA, RN MO, LE EM e PO TE, tutti chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza 9.7.97, la corte d'appello di Roma - ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del principio posto dall'art. 112 CPC;
che il riconoscimento della permanenza del "vincolo di destinazione" a parcheggio sull'area in questione comportasse necessariamente il riconoscimento d'un inerente diritto reale d'uso a favore dei condomini;
che anche nei confronti di quanti abbiano acquistato in sede di vendita forzata sia ammissibile l'azione di nullità ed applicabile, quindi, l'inerente disciplina anche in tema di nullità parziale e conseguente sostituzione di diritto delle clausole con norme imperative;
che il vincolo di destinazione a parcheggio fosse opponibile a tutti gli effetti agli appellanti, sia perché costituito ope legis in forza della L. 765/67 sin dall'epoca in cui l'edifico era stato costruito ('74 '75), sia perche', comunque, nel '75 era stato debitamente trascritto l'atto d'obbligo che lo recepiva, sicché all'epoca del pignoramento (luglio '80), detto vincolo era gia' sussistente e, quindi, opponibile al creditore pignorante AN di IC prima ed agli acquirenti EL poi - rigettava l'appello e condannava TA e RO EL al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati. Avverso tale sentenza i EL proponevano ricorso per cassazione - con tre articolati motivi illustrati anche da successiva memoria - nei confronti di tutte le controparti che avevano partecipato al giudizio di merito tranne che nei confronti di ER MA. Resistevano con controricorso OL RI e gli altri 49 soggetti in epigrafe indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente rilevare come, a parte qualche errore materiale nell'indicazione degli appellativi d'alcuni intimati che non implica difficoltà nell'identificazione degli stessi con i rispettivi soggetti partecipanti al giudizio di merito, la mancata proposizione del ricorso nei confronti di ER MA non comporta necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso, giacché il diritto fatto valere dagli originari attori è di natura individuale e la controversia, pur trattata nel medesimo contesto processuale ex art. 103 CPC, verte cionondimeno tra ciascuno degli attori stessi e la controparte.
Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia respinto la censura mossa con l'appello all'operato del primo giudice, il quale, pur richiesto nelle conclusioni precisate dagli attori e dagli intervenuti all'udienza del 13.5.93 soltanto d'accertare la sussistenza del vincolo di destinazione dell'area ex art. 18 L. 765/67, d'onde doveva ritenere rinunziata l'originaria domanda degli stessi intesa a farsi riconoscere il diritto reale d'uso sull'area, aveva, invece, riconosciuto loro anche siffatto diritto, in tal guisa pronunziando extra petita.
Il motivo non merita accoglimento.
Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma. anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, ciò con il solo limite di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. In tale ampio potere, attribuito al giudice onde possa valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale della stessa, rientra anche quello di valutare il rapporto esistente tra le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio e quelle formulate nell'udienza di cui all'art. 189 CPC, onde può legittimamente escludere che una domanda non espressamente riproposta in tal sede non sia stata, per ciò solo, abbandonata ove siano ravvisabili specifici elementi sintomatici d'una contraria volontà della parte, in special modo ove detta domanda risulti in stretta connessione con altre invece espressamente ribadite.
Nella specie è da ritenere fuor di dubbio che la riproposizione in sede di conclusioni della domanda intesa all'accertamento della persistenza e dell'opponibilità alla controparte del vincolo di destinazione dell'area de qua, ex art.. 41 sexies della L. 17.8.42 n. 1150 introdotto con l'art. 18 della L.
6.8.67 n. 765, comportasse,
per implicito, l'insistenza anche nella domanda d'accertamento del diritto reale d'uso sull'area stessa, dacché il privato, beneficiario mediato della normativa in esame direttamente intesa alla tutela d'esigenze di carattere collettivo, nessun interesse avrebbe, anche in relazione all'art. 100 CPC, a chiedere il riconoscimento del vincolo di destinazione se non in vista di far valere quel diritto reale d'uso ch'esso comporta in suo favore. Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 CC e 617 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1419 sec. co. CC ai titoli d'acquisto delle controparti costituiti non da ordinari contratti di compravendita ma da decreti di trasferimento emessi nell'ambito d'una procedura d'espropriazione forzata. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La vendita forzata, infatti, non può equipararsi alla vendita volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo, di guisa che le norme codicistiche, che equiparano per taluni aspetti l'una all'altra, hanno carattere eccezionale e quindi sono inapplicabili oltre i casi ed i tempi in esse considerati.
In particolare, alla vendita forzata - che, per come è strutturata, si attua indipendentemente dalla volontà del debitore proprietario del bene, il cui trasferimento ha luogo a seguito d'un provvedimento del giudice dell'esecuzione - non può ritenersi applicabile una disciplina, qual è quella della nullità delle clausole contrattuali per contrarietà a norme imperative e della loro sostituzione ex lege, predisposta per atti di natura negoziale sostanziale e non per atti di natura negoziale si ma regolati dalla disciplina processuale. Il profilo di rilevanza che resta ipotizzabile è, dunque, quello d'una nullità formale della vendita forzata, id est d'una nullità degli atti del procedimento di vendita, derivante dall'essere stati predisposti senza la previsione del trasferimento, in una alle singole unità immobiliari, anche del diritto d'uso sull'area ex lege vincolata a parcheggio, nullità che s'estende al provvedimento conclusivo della procedura esecutiva, il decreto di trasferimento, contro il quale è esperibile soltanto il gravame consentito dal codice di rito avverso le determinazioni del giudice dell'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 CPC, mentre non lo sono le azioni di nullità previste per i contratti.
Questa Corte ha, in vero, già avuto più volte occasione d'affermare come nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare le irregolarità che si verificano in sede di vendita con incanto configurino vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo, che si chiude con l'ordinanza d'aggiudicazione definitiva, e, quindi, vizi di legittimità di detto ultimo atto esecutivo, come tali deducibili solo con il rimedio dell'opposizione avverso il medesimo atto esecutivo e non anche con autonoma azione d'accertamento; ciò in quanto le opposizioni, a differenza dalle impugnazioni, non tendono a sostituire il provvedimento ingiusto mediante la rinnovazione del procedimento, bensì si risolvono in un controllo di legittimità sostanziale e formale, esercitabile esclusivamente nell'interno e durante la pendenza del processo esecutivo, non invece quando esso sia chiuso per esaurimento e tutti gli atti relativi siano ormai coperti da una preclusione definitiva, rapportabile al giudicato formatosi nel processo di cognizione (Cass. 14.2.00 n. 1639, 18.7.96 n. 6488, 22.1.91 n. 576). Nella specie, dunque, gli originari attori avrebbero dovuto far valere il proprio diritto all'acquisizione anche del diritto d'uso sull'area vincolata a parcheggio mediante opposizione ex art. 617 CPC già agli atti precedenti la vendita nei quali, identificandosi l'oggetto di essa, in una alla singola unità immobiliare non era stato compreso anche il proporzionale diritto d'uso sull'area vincolata a parcheggio ed, al limite, mediante analoga opposizione al decreto d'aggiudicazione, mentre non può riconoscersi loro l'esperibilità dell'autonoma azione di nullità proposta. Il terzo motivo di ricorso - con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2915, 2919, 2653 CC e 18 L. 765/67 - resta assorbito.
Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al secondo motivo e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma cui, ex art. 385 CPC, demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001