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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/06/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZINE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2672/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ANCHE IN QUALITA' DI CHIAMATI ALL'EREDITA' DI Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'avv. LUCA CICCARELLI, elettivamente domiciliati in Corso Archinti,
100 26900 LODI presso il difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. EMANUELA SIRONI e dell'avv. FABIO VAILATI, elettivamente domiciliato in VIA TURATI N. 8 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATI
Conclusioni:
Per gli Appellanti Parte_1 Pt_2 Parte_2 n. 2672/2023 r.g.
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, Controparte_5
Sospendere a norma degli artt. 383 e 351 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in riforma dell'appellata sentenza,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità delle domande di controparte perché irrituali:
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
Respingere le domande tutte proposte dalle controparti;
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si riportano di seguito le ulteriori domande proposte solo nella comparsa di risposta integrativa e delle quali controparte ha eccepito la inammissibilità per tardività rispetto all'art. 702 c.p.c. comma IV, chiedendo che la Corte si pronunci sul punto e sulla predetta eccezione con riguardo alle stesse di cui è riservata la proposizione in separato giudizio.
in ulteriore subordine, nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande stesse:
A) condannare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
e la figlia di costoro a restituire al Signori CP_3 Controparte_4 [...]
e , ciascuno per quanto di spettanza in proprio e Parte_1 Parte_2 in qualità di chiamati all'eredità della GN i seguenti Controparte_1 importi:
CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00=
Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da;
Parte_1
cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla GN Controparte_6
CP_1
e parquet € 5.700,00= pagati da (per € 200,00=) da Controparte_7 CP_1 Parte_1
[...]
acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da;
CP_8 Parte_2
per lavori idraulici € 740,00= Controparte_9
TOTALE € 28.540,00=
Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;
B) Dichiarare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
la figlia di costoro ra loro in solido a restituire CP_3 Controparte_4 alla GN , la quota di un mezzo di ciascuna rata del mutuo Parte_2 ipotecario (n. 056 04622365) in essere con BANCA POPOLARE DI VICENZA o comunque pagina 2 di 15 n. 2672/2023 r.g.
la quota corrisposta dalla stessa di ciascuna delle rate di detto Parte_2 mutuo che risultino essere state pagate.
C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità.
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per gli Appellati e CP_2 Pt_2 Controparte_3 [...]
: CP_4 Pt_2 CP_2
“Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
- Rigettare l'ammissione del deferito giuramento decisorio in quanto inammissibile;
In via principale
Nel merito
- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e premesso di avere Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 acquistato in data 23.2.2005 la proprietà dell'immobile sito in Melzo – Viale Isonzo n. 6, e di avere concesso in comodato gratuito la porzione al piano terreno a Controparte_1 madre della signora nonché – in seguito – anche alla di lei sorella Pt_2 Parte_2
evocavano quest'ultima, unitamente al fratello innanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Milano, con ricorso ex art. 702bis c.p.c, lamentando che, dopo la morte di CP_1
avvenuta il 4.2.2014, non aveva restituito l'immobile, in cui si
[...] Parte_2 era medio tempore trasferito anche il fratello e chiedendo quindi la condanna Parte_1 di entrambi i convenuti al relativo rilascio, con fissazione del più breve termine possibile per la relativa esecuzione.
Costituendosi, e insistevano per il mutamento del rito, deducendo Parte_2 Parte_1 che:
- l'immobile di Viale Isonzo n. 6 era stato oggetto di proposta di acquisto da parte del signor accettata dagli allora proprietari in data 5.10.2004 dietro corresponsione della Parte_1 somma di € 2.500,00 portata da assegno a firma di (moglie di Persona_1 Pt_2 dalla quale egli si era in seguito separato) e, successivamente, di contratto preliminare del
9.10.2004 fra le stesse parti, con versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_1 di € 15.000,00 (di cui € 7.500,00 pagati con assegno emesso da a titolo Controparte_1 di caparra confirmatoria sul prezzo finale di vendita stabilito in € 255.000,00; pagina 3 di 15 n. 2672/2023 r.g.
- ed nonché la signora “per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ragioni economiche e per le insorte tensioni del primo con la moglie – poi sfociate nella separazione e nel divorzio”, avevano preferito non figurare come proprietari, per cui si erano accordati con il di lei coniuge e la figlia Controparte_2 Controparte_3 [...] che “sarebbero stati costoro a intestarsi l'immobile anche per conto dei primi tre CP_4 ma senza spendita del nome” e a contrarre un mutuo ipotecario di € 250.000,00, andando ad occupare la porzione al primo piano, con impegno a ritrasferire quella al piano terreno a
[...]
una volta che Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_2 avesse rimborsato la metà delle rate di mutuo, l'ultima delle quali scadente il 31 marzo 2030;
- immessi e nel possesso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'immobile a piano terra, aveva in seguito provveduto, mediante Parte_2 prelievi dal proprio conto corrente, a rimborsare in contanti la metà delle rate mensili pagate dalla sorella, dalla nipote e dal cognato, affrontando ulteriori esborsi, con il fratello, per pagare l'Agenzia immobiliare e la caparra di cui al contratto preliminare, nonché per la realizzazione di “impianti, infissi, arredi e lavori di vero e proprio rifacimento dell'immobile al piano terreno destinato a loro”.
Sulla scorta di tali argomenti difensivi, i resistenti chiedevano quindi il rigetto della domanda.
Disposto dal Tribunale il mutamento del rito con ordinanza del 10.8.2021, e istruita la causa mediante produzioni documentali e assunzione di prove per interrogatorio formale e testimoni, il Tribunale adito, con sentenza n. 6828/2023 emessa il 22.8.2023, in accoglimento della domanda, così decideva:
“1) condanna e rilasciare in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e libera da CP_4 Controparte_2 Controparte_3 persone e cose, l'unità immobiliare sira in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo);
2) fissa per l'esecuzione la data del 19/10/2023;
3) condanna e l pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e delle spese CP_4 Controparte_2 Controparte_3 processuali che liquida in € 3.400 (euro tremilaquattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso tale pronuncia e interponevano appello, Parte_1 Parte_3 lamentando, la “errata o mancata applicazione degli artt. 2727 -2729 c.c., 1417 c.c., 2723 e 2724 c.c.”, per non avere il primo Giudice distinto l'istituto della simulazione dal patto fiduciario, provato dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione prodotta;
per avere limitato la declaratoria di inammissibilità alle sole domande di restituzione della caparra confirmatoria e di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata (siccome proposte dopo la conversione del rito), senza estenderla anche alla restituzione delle rate di mutuo, così da consentirne la proposizione in autonomo giudizio;
per avere infine pronunciato condanna al rilascio dell'immobile senza previa risoluzione del pagina 4 di 15 n. 2672/2023 r.g.
rapporto inter partes (ricondotto a comodato), ritenendo oltretutto esecutivo il relativo capo di sentenza.
Concludevano quindi chiedendo che, in totale riforma della decisione gravata e previa sospensione dell'esecutorietà della stessa, fossero respinte tutte le domande proposte dalle controparti;
insistevano anche per l'ingresso dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Si costituivano e che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 insistevano per il rigetto del gravame, siccome infondato.
All'udienza del 19.12.2023, fissata per la trattazione dell'istanza ex artt. 283-351 c.p.c., il difensore degli appellanti evidenziava per la prima volta la possibile esistenza di un problema di integrità del contraddittorio (non rilevato nel giudizio di primo grado), in quanto la domanda di rilascio dell'immobile, avente titolo in un rapporto di comodato, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti gli eredi della defunta riservandosi “in Controparte_1 ogni caso di deferire giuramento decisorio sulla circostanza dell'avvenuto pagamento da parte degli odierni appellanti di una gran parte del mutuo gravante sull'intero immobile”.
Con ordinanza del 19.12.2023, la Corte, ritenuto che tale aspetto meritasse approfondimento in sede di esame del merito, disponeva prudenzialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Alla prima udienza del 30.1.2024, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2.7.2024, con assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Il provvedimento veniva tuttavia revocato a seguito del deposito da parte del procuratore degli appellanti, in data 2.5.2024, di “atto di deferimento del giuramento decisorio” rivolto nei confronti dell'appellata per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali Controparte_4 in contraddittorio.
All'udienza dell'8.10.2024, il difensore degli appellati eccepiva “l'inammissibilità del giuramento così come deferito, sia perché finalizzato a costituire una prova a conferma delle allegazioni difensive di controparte, sia perché rispetto a taluni capitoli di indecifrabile significato”.
Con ordinanza riservata del 24.10.2024, il Consigliere Istruttore, rilevato che, “a norma dell'art. 237 c.p.c., “[l]e contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio”, disponeva nuovamente la rimessone della causa in decisione per il giorno 6.5.2025, con rinnovata assegnazione dei termini ex art. 352 cit.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e non può essere accolto.
§ 1. Va disattesa l'eccezione, svolta per la prima volta dagli appellanti nel presente grado di giudizio, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di CP_1 pagina 5 di 15 n. 2672/2023 r.g.
Tarletti ex art. 1811 c.c., norma secondo la quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, anche se sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Merita rilevare come lo sviluppo di tale eccezione si ponga in evidente contrasto con la tesi sostenuta dagli appellanti di avvenuta immissione nel possesso dell'appartamento situato al piano terra dello stabile di Melzo - Viale Isonzo n. 6 in forza non già di un rapporto di comodato, ma in vista del futuro trasferimento in loro favore di tale porzione, come da relativo impegno assunto dagli appellati, una volta esaurito il rimborso del mutuo pluriennale contratto per l'acquisto dell'immobile con il contributo, per quota di metà, della signora Parte_2
A prescindere da tale contraddizione, l'art. 1811 cit. invocato da ed Parte_1 Parte_2 opera ad ogni buon conto in caso di cessazione del contratto di comodato per morte
[...] del comodatario quando gli eredi di quest'ultimo mantengano il potere di fatto sulla cosa, non potendosi ipotizzare, anche alla luce della testuale formulazione della norma, che possa essere chiesto in restituzione un bene sul quale non venga esercitato alcun potere di fatto.
Nel caso in esame, gli unici soggetti rispetto ai quali si deduca l'esercizio di tale potere sono i signori e occupanti esclusivi dell'appartamento a cui si Parte_2 Parte_1 riferisce la domanda di rilascio, ragion per cui non vi è ragione di estendere il contraddittorio nei confronti di altri ipotetici eredi di . Persona_2
Senza contare che all'individuazione degli eredi gli appellanti non hanno neppure contribuito, essendosi limitati a produrre un certificato di “stato di famiglia originario”, onde risulta che la defunta aveva altri tre figli, oltre a e Controparte_1 CP_2 Parte_2 [...]
ovvero e la cui posizione rimane Pt_1 Parte_4 Per_3 Pt_2 Persona_4 tuttavia quella di semplici chiamate, in difetto di prova di accettazione (espressa o tacita) e quindi di effettivo acquisto della qualità di eredi.
§ 2. Gli appellanti ulteriormente eccepiscono che la domanda di controparte sarebbe stata erroneamente introdotta con il procedimento sommario di cui all'art. 702bis c.p.c., né avrebbe potuto in ogni caso proporsi nelle forme del rito ordinario, vertendo in materia di possesso e di comodato di immobili urbani.
Neppure a tale motivo è possibile prestare adesione.
Deve osservarsi che l'azione proposta da e Controparte_2 Controparte_3 [...] nei confronti di e risulta fondata, quanto a CP_4 Parte_2 Parte_1
sulla dedotta esistenza di un rapporto di comodato, e, quanto a Parte_2 Parte_1
sul presupposto di un'occupazione di immobile di proprietà, da parte di quest'ultimo, in
[...] assenza di alcun titolo legittimante.
Trattandosi di domande assoggettate, rispettivamente, al rito speciale locatizio e al rito ordinario, ritiene la Corte che correttamente sia stata fatta applicazione, nel caso in esame, del costante insegnamento della Cassazione, secondo cui “l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi … in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per
pagina 6 di 15 n. 2672/2023 r.g.
subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (v. Cass. n. 18870/2014).
L'esistenza tra le domande proposte di una evidente connessione “forte” ai sensi dell'art. 33 c.p.c., essendo entrambe dirette ad ottenere la liberazione dell'immobile per cui è causa, comporta che la relativa trattazione sia correttamente avvenuta secondo le forme del rito ordinario, non essendovi comunque evidenza che da ciò sia derivato pregiudizio agli appellanti,
o che tale scelta abbia inciso sulla validità e sulla correttezza del processo.
§ 3. Denunciando la violazione degli artt. 2727-2729 c.c., 1417 c.c., assumono poi gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto all'istituto della simulazione quello che era invece un patto fiduciario, avente ad oggetto l'obbligo assunto dagli appellati di trasferire in proprio favore la porzione occupata dell'immobile di Viale Isonzo n. 6, corrispondente al piano terreno, un volta esaurito il pagamento del mutuo con il contributo, al
50%, di patto la cui esistenza avrebbe trovato conferma alla luce sia della Parte_2 deposizione resa dalla testimone che dei prodotti prospetti relativi al Parte_4 pagamento del mutuo (doc. n. 3) redatti per sua stessa ammissione “(a parte la scritta 'PAGATI' oggetto di contestazione) dalla GN , nonché di una serie ulteriore Controparte_4 di circostanze, quali:
“- l'esistenza di prelievi periodici dal conto della GN Parte_2 corrispondenti ogni mese alla metà della rata del mutuo;
- il fatto [di essere] stati lasciati nell'immobile per un periodo corrispondente alla metà della durata del mutuo;
- il fatto [di avere] (soprattutto il Signor trattato l'acquisto con l'agenzia; Parte_1
- il fatto [di avere] versato acconti, caparre, affrontato spese ingenti di ristrutturazione e mobilio;
- il fatto [di avere] per il quindicennio … pagato le utenze ordinarie”;.
- “l'evidente ambiguità e contraddittorietà degli odierni appellati in sede di interrogatorio formale, atteggiamenti che assumono anch'essi valore indiziario a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c.”.
Secondo gli appellanti, il Giudice di prima istanza avrebbe “omesso di valorizzare l'insieme di elementi convergenti verso la tesi del patto fiduciario per il trasferimento del bene”, basando la propria decisione “su elementi che non erano né gravi, né precisi né concordanti quali la presunta insufficienza del reddito della signora per il rimborso della parte Parte_2 di mutuo” e operando così un'impropria applicazione degli articoli 2727 e 2729 cit.
Aggiungono che l'errore riguarderebbe anche il riferimento all'art. 1417 c.c. quanto all'affermata necessità della forma scritta nell'ipotesi di simulazione, attesa la propria posizione pagina 7 di 15 n. 2672/2023 r.g.
di soggetti terzi rispetto all'atto di acquisto effettuato dagli appellati e la conseguente ammissibilità della prova per testi.
Preso atto di tali doglianze, ritiene la Corte che gli appellanti abbiano effettivamente inteso far valere nel presente giudizio l'esistenza di un patto fiduciario, non avendo dedotto, neppure a livello meramente assertivo, che l'immobile di Viale Isonzo n. 6 fosse stato fittiziamente intestato agli appellati, ma avendo insistito nella tesi secondo la quale, con la corresponsione del 50% delle rate del mutuo, la GN e il fratello Parte_2 Parte_1 avrebbero avuto diritto al trasferimento da parte di Controparte_2 CP_3
e dell'unità al piano terreno.
[...] Controparte_4
Riguardo alla prova dell'esistenza di un tale patto, merita rammentare come la problematica della prova dell'accordo restitutorio sia stata oggetto di ampia disamina da parte delle Sezioni
Unite (v. sentenza n. 6459 del 06/03/2020), che, aderendo all'indirizzo secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae (v. Cass.,
Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633), hanno precisato che, analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi operante esclusivamente sul piano obbligatorio.
È infatti l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare, con la conseguenza che, se le parti non abbiano formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo abbiano concluso solo verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
Nella articolata ricostruzione dell'istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca tale pactum, le Sezioni Unite hanno infatti posto in evidenza che “la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto...”, sicché
“condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia "cum amico", dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, e ritenuto che non fosse dunque necessaria la forma scritta per la dimostrazione dell'accordo restitutorio, deve escludersi tuttavia che la conferma dell'esistenza di tale rapporto fondamentale dedotto dagli appellanti possa pagina 8 di 15 n. 2672/2023 r.g.
trarsi dalle dichiarazioni rese dagli appellati, pretesi fiduciari, in sede di interrogatorio formale,
o dalla deposizione della testimone Parte_4
I signori e hanno negato recisamente di avere Controparte_2 Controparte_3 assunto l'impegno, quali intestatari esclusivi dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 unitamente alla figlia di trasferire a e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1 la metà del bene corrispondente al piano terreno una volta pagato il mutuo, escludendo
[...] anche di avere ricevuto il pagamento in contanti di somme pari al 50% delle rate di rimborso mensilmente versate.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da la quale ha bensì ammesso di Controparte_4 avere di suo pugno corredato i prospetti di mutuo versati in atti (doc. 3 appellanti) di annotazioni esplicative, eccezion fatta per la scritta “PAGATI”, ma ha comunque chiaramente indicato che si trattava di indicazioni “propedeutiche ad un accordo che non è intervenuto”.
Quanto alla deposizione di è vero che la teste ha confermato l'esistenza Parte_4 di un accordo tra le parti e di avvenuti pagamenti nel senso preteso dagli appellanti, ma ha anche riferito di non avere diretta conoscenza dei fatti e di esserne stata informata dagli stessi fratelli e Parte_2 Pt_2 Parte_1
Trattandosi dunque di testimonianza de relato ex parte, la stessa è priva di valore probatorio e riveste una rilevanza processuale sostanzialmente nulla.
Neppure la documentazione che dovrebbe servire a confermare i pagamenti (al 50%) delle rate del mutuo e quindi, indirettamente, anche l'esistenza dell'invocato pactum fiduciae, risulta idonea allo scopo.
Gli estratti conto prodotti, che si collocano temporalmente tra il 30.6.2011 e il 31.3.2021 (docc.
4 e 5) e con evidenza non coprono il periodo antecedente (considerato che il mutuo risulta contratto nel 2005 e non nel 2011); recano inoltre indicazioni di prelevamenti di somme, ma nulla provano quanto alla destinazione delle stesse al pagamento del 50% delle rate di mutuo e, soprattutto, quanto alla relativa corresponsione in favore degli odierni appellati.
Non è inoltre irragionevole il rilievo formulato dal Tribunale riguardo alla “verosimiglianza logica” del mancato perfezionamento dell'accordo sulla divisione al 50% delle rate di mutuo tra gli appellati e la GN atteso che il reddito da pensione di Parte_2 quest'ultima “(€ 791 mensili) non è proporzionato al pagamento dell'importo di € 47.487 (50% delle rate scadute fino al dicembre 2010)” ed i prelievi documentati (dell'ordine di circa € 400 mensili) sembrano più destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che al pagamento delle rate di mutuo.
Difetta del resto ogni prova anche di un'eventuale contribuzione da parte del Signor Parte_1
occupante dell'immobile oggetto di causa – per sua stessa ammissione – dal 2018, al
[...] quale risulta riconosciuta nello stesso anno una condizione di invalidità al 75% non più revisionabile e che non ha comunque dedotto di aver corrisposto alcuna somma in favore degli odierni appellati.
pagina 9 di 15 n. 2672/2023 r.g.
La posizione del Signor nell'interza vicenda merita in ogni caso un breve Pt_2 approfondimento per quanto concerne il ruolo che egli assume di aver personalmente rivestito nell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, per il fatto di avere personalmente incaricato l'Agenzia Immobiliare Facchetti S.a.s. di Melzo e di avere tramite quest'ultima formulato una proposta d'acquisto accettata dagli allora proprietari con contestuale versamento della somma di € 2.500,00, nonché provveduto alla stipula del preliminare di vendita in data 9.10.2004 per il prezzo finale a corpo di € 255.000,00, di cui € 15.000,00 immediatamente pagati.
Al riguardo va osservato che non solo le somme in questione sarebbero state corrisposte, quanto ad € 2.500,00, mediante assegno emesso dalla moglie del Signor (dalla quale egli Pt_2 afferma di essersi in seguito separato) e, quanto ad € 7.500,00, dalla defunta CP_1
ma, in ogni caso, l'impegno profuso dall'appellato in vista di un futuro acquisto e le
[...] ragioni per cui tale acquisto di fatto non avvenne non servono certamente a dimostrare, neppure indirettamente, l'esistenza di un'intesa con e Controparte_2 Controparte_3 volta ad ottenere la futura intestazione di una porzione del compendio. Controparte_4
In conclusione, deve dunque ritenersi la totale mancanza di prova quanto al fatto che
[...]
e abbiano goduto uti domini dell'immobile al piano terreno di Parte_2 Parte_1
Viale Isonzo n. 6 in forza di un accordo fiduciario di trasferimento intercorso con gli appellanti,
o abbiano versato alcuna somma per contribuire al pagamento del mutuo.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi dando ingresso al giuramento decisorio deferito da e alla nipote sulla seguente formula: Parte_2 Parte_1 Controparte_4
“RO E UR AFFERMO CHE IN DATA 17.02.2018, IN MELZO, VIA ISONZO N.
6, HO DICHIARATO A MI ZI RO DI MIA MADRE CHE LO Pt_2 CP_10
STESSO HA PAGATO L'IMPORTO DI EURO 70.000 DEL MUTUO ACCESO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE AL PIANO TERRA DI VIALE ISONZO 6 E CHE, PER
COPRIRE LA QUOTA DI MUTUO RELATIVA A DETTO IMMOBILE GLIENE MANCAVANO
DA PAGARE 71.000;
AF[F]ERMO CHE RIFERIVO A MI CHE Controparte_11 Parte_5
GLI ancora 71.000 euro e la differenza è 22.000= tra il valore della casa e Parte_6 quello che manca.
E AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZINE DI MI ZI RO CP_11 CP_11
DE IL QUALE DICHIARAVA DI AVERE PAGATO 140.000 euro GLI PRECISAVO Pt_1
CHE ERANO settantamila euro, perché te ne mancano ancora settantunomila da pagare.
RO E UR AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZINE DI MI ZI RO DE RI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'ICI DELL'IMMOBILE A PIANO TERRA DI
VISA ISONZO 6 FINO AL 2017, LA SPESA PER IL TETTO, LA DIVISIONE, le tre rate
RO E UR AFFERMO CHE PRECISAVO A MI ZI RO DE RI CHE
IL MUTUO RESIDUO DA PAGARE PER LA PARTE AL PIANO TERRENO DELLA CASA
ERA DI EURO 142 DIVISO DUE E QUINDI ANCORA 71.000 EURO A TESTA.
pagina 10 di 15 n. 2672/2023 r.g.
RO E UR AFFERMO CHE MI ZI RO Pt_2 Parte_7
HA , FINO ALL'INIZI DEL 2018, L'IMPORTO DI CIRCA EURO 70.000
[...] Pt_8
(SETTANTAMILA) OLTRE INTERESSI BANCARI, A RIMBORSO DEL MUTUO ESISTENTE
SULL'IMMOBILE DI VIA ISONZO 6 MELZO E ALLO SCOPO DELL'ACQUISTO DEL
PIANO TERRA DI ESSO.
RO E UR AFFERMO CHE, ALL'INIZI DEL 2018, PER COPRIRE LA QUOTA
CAPITALE DI MUTUO RELATIVA AL PIANO TERRA DI DETTO IMMOBILE GLIENE
MANCAVANO DA PAGARE CIRCA 71.000 (SETTANTUNOMILA) OLTRE INTERESSI
BANCARI”.
Secondo gli appellanti, il giuramento, così come formulato, rivestirebbe sicuro carattere decisorio ai sensi dell'art. 2736 c.c., “dal momento che l'esistenza del sistematico rimborso del mutuo da parte degli appellanti implica il contrario delle conclusioni assunte dal giudicante di primo grado. Se la risposta ai capitoli è affermativa, la domanda di controparte - fondata, secondo la prospettazione della stessa controparte accolta dal Tribunale, su una precarietà della detenzione dovuta a un comodato senza indicazione di tempo - non potrebbe reggere. Vi sarebbe la prova del pagamento del prezzo da parte degli appellati al fine della realizzazione dell'accordo di retrocessione”.
Ritiene la Corte di dover dissentire da tali assunti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (v. Cass.
n. 9831 del 07/05/2014), essendo per conseguenza “inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. 19.01.2022, n. 1551). Inoltre “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (Cass. Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che nel corso del giudizio non è mai stata dedotta l'avvenuta corresponsione di somme da parte di e rilevata inoltre Parte_1
l'inintelligibilità e contraddittorietà della formula in diversi punti (quali il fatto che si affermi ancora dovuto l'importo di € 71.000 e poi si alluda a una “differenza [di] 22.000= tra il valore della casa e quello che manca”, nonché la presenza di una frase di senso non compiuto contenente riferimento a “tre rate” non meglio precisate), vale il rilievo, assolutamente dirimente, della erronea formulazione dei capitoli, per essere gli stessi redatti in modo tale che la controparte (peraltro identificata nella sola GN sarebbe destinata a Controparte_4
pagina 11 di 15 n. 2672/2023 r.g.
soccombere vuoi ove prestasse il giuramento, vuoi ove vi si sottraesse, implicando sia l'una che l'altra ipotesi il riconoscimento della percezione di somme per un titolo diverso da quello
(comodato senza indicazione di tempo) dedotto dagli appellati a fondamento della propria domanda di restituzione dell'immobile oggetto di causa.
In definitiva, deve ritenersi che sia nella specie del tutto mancata la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto fiduciario implicante l'obbligo per i Signori Controparte_2
e di trasferire a e Controparte_3 Controparte_4 Parte_9 [...]
l'unità a piano terra dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 in Melzo alla scadenza del CP_12 contratto di mutuo prevista per il marzo 2030 dietro corresponsione di importo pari alla metà delle rate.
Resta quindi fermo che la detenzione di detta porzione da parte di Parte_2
(inizialmente in unione con la made Maria SS TI) non può che ricondursi all'esistenza di un rapporto di comodato gratuito, come prospettato dagli appellati, mentre – secondo quanto correttamente ritenuto dal primo Giudice – la detenzione intrapresa da
[...] con il permesso della sorella (comodataria) va considerata "dipendente" o "indiretta". Pt_1
Parte appellata neppure ha eccepito l'eventuale pattuizione inter partes di un termine finale di godimento del bene, potenzialmente anche di lunga durata, e dunque deve trovare senz'altro applicazione, nel caso in esame, l'art. 1810 c.c., secondo cui al comodante è concesso di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio del bene, come di fatto accaduto con l'invio della lettera a firma dell'avv. Sperzaga in data 14/15.3.2018, ricevuta il 20.3.2018 (doc. 5 appellati).
§ 4. Lamentano ulteriormente gli appellanti l'“errata applicazione dell'istituto della inammissibilità”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe limitato la relativa declaratoria alla domanda (formulata sub A) “di condanna … alla restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento delle spese sostenute … per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata”, essendo stata proposta solo con la comparsa depositata il 30.9.2021, dopo il mutamento del rito, mentre avrebbe omesso di estendere tale statuizione alle domande sub B) e C), così da consentirne la proposizione in altro giudizio.
Il motivo non è accoglibile.
Va osservato che le domande di cui si tratta sono le seguenti:
“A) condannare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
la figlia di costoro restituire al Signori CP_3 Controparte_4 Parte_1
e , ciascuno per quanto di spettanza in proprio e in qualità
[...] Parte_2 di chiamati all'eredità della GN i seguenti importi: Controparte_1
CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00= Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da;
Parte_1 cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla GN Controparte_6
CP_1
e parquet € 5.700,00= pagati da (per € 200,00=) da Controparte_7 CP_1 Parte_1
;
[...] acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da;
CP_8 Parte_2 pagina 12 di 15 n. 2672/2023 r.g.
per lavori idraulici € 740,00= Controparte_9
TOTALE € 28.540,00=
Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;
B) Dichiarare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
e la figlia di costoro tenuti fra loro in solido a CP_3 Controparte_4 restituire alla GN , la quota di un mezzo di ciascuna rata del Parte_2 mutuo ipotecario (n. 056 04622365) in essere con o Controparte_13 comunque la quota corrisposta dalla stessa di ciascuna delle rate Parte_2 di detto mutuo che risultino essere state pagate.
C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità”.
Fermo restando che gli appellanti non contestano la declaratoria di inammissibilità della domanda sub A) ex art. 167 cpv. c.p.c., va osservato che sulle domande sub B) e C) il Tribunale si è invece pronunciato, avendo statuito che “il pagamento della quota del 50% delle rate di mutuo non è stato provato”, con ciò implicitamente escludendo il diritto degli istanti alla restituzione dei relativi importi, statuizione confermata da questa Corte secondo quanto già argomentato.
§ 5. Parte appellante ulteriormente lamenta l'“errata statuizione di esecutorietà della sentenza”, sul rilievo che “[i]l capo della sentenza che condanna alla restituzione di un immobile come conseguenza della risoluzione di un contratto (qui il comodato, secondo la ricostruzione della controparte) non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. in quanto trova il suo presupposto in una sentenza che è o di accertamento della avvenuta risoluzione o in una sentenza costitutiva” e “[l]'art. 2282 c.p.c. non consente di attribuire efficacia a un accertamento non ancora definitivo (CASS. 26 marzo 2009)”.
Il rilievo è privo di pregio.
La sentenza menzionata (Cass. n. 7369 del 26/03/2009), peraltro riferita al diverso caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità delle delibere assembleari in base alle quali il aveva preteso gli importi azionati monitoriamente, afferma il principio secondo Parte_10 cui “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile”.
Nel caso in esame, quella pronunciata nei confronti di e Parte_2 Parte_1 non è tuttavia una sentenza di accertamento o costitutiva, ma una sentenza di condanna “a rilasciare in favore di e Controparte_4 Controparte_2 [...]
libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Melzo (MI), via Isonzo CP_3
n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo)”.
pagina 13 di 15 n. 2672/2023 r.g.
Si tratta di pronuncia certamente suscettibile di esecuzione per rilascio e dunque idonea ad avere efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato.
§ 6. e lamentano infine che il Giudice di prime cure, dopo Parte_2 Parte_1 aver dato atto dell'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, non ne abbia dichiarato la risoluzione, quale presupposto della condanna al rilascio dell'immobile, omettendo anche la specifica identificazione catastale del bene.
Neppure a tali doglianze è possibile riconoscere fondamento alcuno.
Vertendosi in ipotesi di comodato precario, giustamente il Tribunale si è limitato a verificare il corretto esercizio del recesso ad nutum da parte dei comodanti ai sensi dell'art. 1810 c.c., norma che notoriamente consente al comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, senza bisogno di una giusta causa e senza evidente necessità di una pronuncia di risoluzione del rapporto ex art. 1453 c.c., rimedio che opera nel caso di inadempimento (con possibilità di richiedere eventualmente il risarcimento del danno), ma che si pone come affatto inapplicabile nel caso in esame.
Quanto alla mancanza dei dati identificativi catastali, peraltro ricavabili dal titolo di proprietà acquisito agli atti, merita osservare come tale mancanza non incida sulla individuazione dell'immobile, chiaramente identificabile attraverso la descrizione e le informazioni contenute nella pronuncia gravata, in cui risultano precisati l'indirizzo, il numero civico e la collocazione a “piano terra, con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo)”.
§ 7. Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma, per l'effetto, della sentenza n. 6828/2023 del Tribunale di Milano.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere solidalmente agli appellati le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile
– complessità media) e secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € 8.470,00, per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A carico di e grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_2 Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli appellanti Parte_2
e all'appellata Parte_1 Controparte_4
pagina 14 di 15 n. 2672/2023 r.g.
2) respinge l'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, integralmente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 conferma la sentenza n. 6828/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 22.8.2023;
3) condanna e a rifondere solidalmente in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e le spese processuali del presente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZINE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2672/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ANCHE IN QUALITA' DI CHIAMATI ALL'EREDITA' DI Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'avv. LUCA CICCARELLI, elettivamente domiciliati in Corso Archinti,
100 26900 LODI presso il difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. EMANUELA SIRONI e dell'avv. FABIO VAILATI, elettivamente domiciliato in VIA TURATI N. 8 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATI
Conclusioni:
Per gli Appellanti Parte_1 Pt_2 Parte_2 n. 2672/2023 r.g.
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, Controparte_5
Sospendere a norma degli artt. 383 e 351 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in riforma dell'appellata sentenza,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità delle domande di controparte perché irrituali:
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
Respingere le domande tutte proposte dalle controparti;
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si riportano di seguito le ulteriori domande proposte solo nella comparsa di risposta integrativa e delle quali controparte ha eccepito la inammissibilità per tardività rispetto all'art. 702 c.p.c. comma IV, chiedendo che la Corte si pronunci sul punto e sulla predetta eccezione con riguardo alle stesse di cui è riservata la proposizione in separato giudizio.
in ulteriore subordine, nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande stesse:
A) condannare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
e la figlia di costoro a restituire al Signori CP_3 Controparte_4 [...]
e , ciascuno per quanto di spettanza in proprio e Parte_1 Parte_2 in qualità di chiamati all'eredità della GN i seguenti Controparte_1 importi:
CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00=
Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da;
Parte_1
cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla GN Controparte_6
CP_1
e parquet € 5.700,00= pagati da (per € 200,00=) da Controparte_7 CP_1 Parte_1
[...]
acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da;
CP_8 Parte_2
per lavori idraulici € 740,00= Controparte_9
TOTALE € 28.540,00=
Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;
B) Dichiarare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
la figlia di costoro ra loro in solido a restituire CP_3 Controparte_4 alla GN , la quota di un mezzo di ciascuna rata del mutuo Parte_2 ipotecario (n. 056 04622365) in essere con BANCA POPOLARE DI VICENZA o comunque pagina 2 di 15 n. 2672/2023 r.g.
la quota corrisposta dalla stessa di ciascuna delle rate di detto Parte_2 mutuo che risultino essere state pagate.
C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità.
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per gli Appellati e CP_2 Pt_2 Controparte_3 [...]
: CP_4 Pt_2 CP_2
“Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
- Rigettare l'ammissione del deferito giuramento decisorio in quanto inammissibile;
In via principale
Nel merito
- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e premesso di avere Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 acquistato in data 23.2.2005 la proprietà dell'immobile sito in Melzo – Viale Isonzo n. 6, e di avere concesso in comodato gratuito la porzione al piano terreno a Controparte_1 madre della signora nonché – in seguito – anche alla di lei sorella Pt_2 Parte_2
evocavano quest'ultima, unitamente al fratello innanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Milano, con ricorso ex art. 702bis c.p.c, lamentando che, dopo la morte di CP_1
avvenuta il 4.2.2014, non aveva restituito l'immobile, in cui si
[...] Parte_2 era medio tempore trasferito anche il fratello e chiedendo quindi la condanna Parte_1 di entrambi i convenuti al relativo rilascio, con fissazione del più breve termine possibile per la relativa esecuzione.
Costituendosi, e insistevano per il mutamento del rito, deducendo Parte_2 Parte_1 che:
- l'immobile di Viale Isonzo n. 6 era stato oggetto di proposta di acquisto da parte del signor accettata dagli allora proprietari in data 5.10.2004 dietro corresponsione della Parte_1 somma di € 2.500,00 portata da assegno a firma di (moglie di Persona_1 Pt_2 dalla quale egli si era in seguito separato) e, successivamente, di contratto preliminare del
9.10.2004 fra le stesse parti, con versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_1 di € 15.000,00 (di cui € 7.500,00 pagati con assegno emesso da a titolo Controparte_1 di caparra confirmatoria sul prezzo finale di vendita stabilito in € 255.000,00; pagina 3 di 15 n. 2672/2023 r.g.
- ed nonché la signora “per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ragioni economiche e per le insorte tensioni del primo con la moglie – poi sfociate nella separazione e nel divorzio”, avevano preferito non figurare come proprietari, per cui si erano accordati con il di lei coniuge e la figlia Controparte_2 Controparte_3 [...] che “sarebbero stati costoro a intestarsi l'immobile anche per conto dei primi tre CP_4 ma senza spendita del nome” e a contrarre un mutuo ipotecario di € 250.000,00, andando ad occupare la porzione al primo piano, con impegno a ritrasferire quella al piano terreno a
[...]
una volta che Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_2 avesse rimborsato la metà delle rate di mutuo, l'ultima delle quali scadente il 31 marzo 2030;
- immessi e nel possesso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'immobile a piano terra, aveva in seguito provveduto, mediante Parte_2 prelievi dal proprio conto corrente, a rimborsare in contanti la metà delle rate mensili pagate dalla sorella, dalla nipote e dal cognato, affrontando ulteriori esborsi, con il fratello, per pagare l'Agenzia immobiliare e la caparra di cui al contratto preliminare, nonché per la realizzazione di “impianti, infissi, arredi e lavori di vero e proprio rifacimento dell'immobile al piano terreno destinato a loro”.
Sulla scorta di tali argomenti difensivi, i resistenti chiedevano quindi il rigetto della domanda.
Disposto dal Tribunale il mutamento del rito con ordinanza del 10.8.2021, e istruita la causa mediante produzioni documentali e assunzione di prove per interrogatorio formale e testimoni, il Tribunale adito, con sentenza n. 6828/2023 emessa il 22.8.2023, in accoglimento della domanda, così decideva:
“1) condanna e rilasciare in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e libera da CP_4 Controparte_2 Controparte_3 persone e cose, l'unità immobiliare sira in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo);
2) fissa per l'esecuzione la data del 19/10/2023;
3) condanna e l pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e delle spese CP_4 Controparte_2 Controparte_3 processuali che liquida in € 3.400 (euro tremilaquattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso tale pronuncia e interponevano appello, Parte_1 Parte_3 lamentando, la “errata o mancata applicazione degli artt. 2727 -2729 c.c., 1417 c.c., 2723 e 2724 c.c.”, per non avere il primo Giudice distinto l'istituto della simulazione dal patto fiduciario, provato dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione prodotta;
per avere limitato la declaratoria di inammissibilità alle sole domande di restituzione della caparra confirmatoria e di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata (siccome proposte dopo la conversione del rito), senza estenderla anche alla restituzione delle rate di mutuo, così da consentirne la proposizione in autonomo giudizio;
per avere infine pronunciato condanna al rilascio dell'immobile senza previa risoluzione del pagina 4 di 15 n. 2672/2023 r.g.
rapporto inter partes (ricondotto a comodato), ritenendo oltretutto esecutivo il relativo capo di sentenza.
Concludevano quindi chiedendo che, in totale riforma della decisione gravata e previa sospensione dell'esecutorietà della stessa, fossero respinte tutte le domande proposte dalle controparti;
insistevano anche per l'ingresso dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Si costituivano e che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 insistevano per il rigetto del gravame, siccome infondato.
All'udienza del 19.12.2023, fissata per la trattazione dell'istanza ex artt. 283-351 c.p.c., il difensore degli appellanti evidenziava per la prima volta la possibile esistenza di un problema di integrità del contraddittorio (non rilevato nel giudizio di primo grado), in quanto la domanda di rilascio dell'immobile, avente titolo in un rapporto di comodato, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti gli eredi della defunta riservandosi “in Controparte_1 ogni caso di deferire giuramento decisorio sulla circostanza dell'avvenuto pagamento da parte degli odierni appellanti di una gran parte del mutuo gravante sull'intero immobile”.
Con ordinanza del 19.12.2023, la Corte, ritenuto che tale aspetto meritasse approfondimento in sede di esame del merito, disponeva prudenzialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Alla prima udienza del 30.1.2024, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2.7.2024, con assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Il provvedimento veniva tuttavia revocato a seguito del deposito da parte del procuratore degli appellanti, in data 2.5.2024, di “atto di deferimento del giuramento decisorio” rivolto nei confronti dell'appellata per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali Controparte_4 in contraddittorio.
All'udienza dell'8.10.2024, il difensore degli appellati eccepiva “l'inammissibilità del giuramento così come deferito, sia perché finalizzato a costituire una prova a conferma delle allegazioni difensive di controparte, sia perché rispetto a taluni capitoli di indecifrabile significato”.
Con ordinanza riservata del 24.10.2024, il Consigliere Istruttore, rilevato che, “a norma dell'art. 237 c.p.c., “[l]e contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio”, disponeva nuovamente la rimessone della causa in decisione per il giorno 6.5.2025, con rinnovata assegnazione dei termini ex art. 352 cit.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e non può essere accolto.
§ 1. Va disattesa l'eccezione, svolta per la prima volta dagli appellanti nel presente grado di giudizio, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di CP_1 pagina 5 di 15 n. 2672/2023 r.g.
Tarletti ex art. 1811 c.c., norma secondo la quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, anche se sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Merita rilevare come lo sviluppo di tale eccezione si ponga in evidente contrasto con la tesi sostenuta dagli appellanti di avvenuta immissione nel possesso dell'appartamento situato al piano terra dello stabile di Melzo - Viale Isonzo n. 6 in forza non già di un rapporto di comodato, ma in vista del futuro trasferimento in loro favore di tale porzione, come da relativo impegno assunto dagli appellati, una volta esaurito il rimborso del mutuo pluriennale contratto per l'acquisto dell'immobile con il contributo, per quota di metà, della signora Parte_2
A prescindere da tale contraddizione, l'art. 1811 cit. invocato da ed Parte_1 Parte_2 opera ad ogni buon conto in caso di cessazione del contratto di comodato per morte
[...] del comodatario quando gli eredi di quest'ultimo mantengano il potere di fatto sulla cosa, non potendosi ipotizzare, anche alla luce della testuale formulazione della norma, che possa essere chiesto in restituzione un bene sul quale non venga esercitato alcun potere di fatto.
Nel caso in esame, gli unici soggetti rispetto ai quali si deduca l'esercizio di tale potere sono i signori e occupanti esclusivi dell'appartamento a cui si Parte_2 Parte_1 riferisce la domanda di rilascio, ragion per cui non vi è ragione di estendere il contraddittorio nei confronti di altri ipotetici eredi di . Persona_2
Senza contare che all'individuazione degli eredi gli appellanti non hanno neppure contribuito, essendosi limitati a produrre un certificato di “stato di famiglia originario”, onde risulta che la defunta aveva altri tre figli, oltre a e Controparte_1 CP_2 Parte_2 [...]
ovvero e la cui posizione rimane Pt_1 Parte_4 Per_3 Pt_2 Persona_4 tuttavia quella di semplici chiamate, in difetto di prova di accettazione (espressa o tacita) e quindi di effettivo acquisto della qualità di eredi.
§ 2. Gli appellanti ulteriormente eccepiscono che la domanda di controparte sarebbe stata erroneamente introdotta con il procedimento sommario di cui all'art. 702bis c.p.c., né avrebbe potuto in ogni caso proporsi nelle forme del rito ordinario, vertendo in materia di possesso e di comodato di immobili urbani.
Neppure a tale motivo è possibile prestare adesione.
Deve osservarsi che l'azione proposta da e Controparte_2 Controparte_3 [...] nei confronti di e risulta fondata, quanto a CP_4 Parte_2 Parte_1
sulla dedotta esistenza di un rapporto di comodato, e, quanto a Parte_2 Parte_1
sul presupposto di un'occupazione di immobile di proprietà, da parte di quest'ultimo, in
[...] assenza di alcun titolo legittimante.
Trattandosi di domande assoggettate, rispettivamente, al rito speciale locatizio e al rito ordinario, ritiene la Corte che correttamente sia stata fatta applicazione, nel caso in esame, del costante insegnamento della Cassazione, secondo cui “l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi … in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per
pagina 6 di 15 n. 2672/2023 r.g.
subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (v. Cass. n. 18870/2014).
L'esistenza tra le domande proposte di una evidente connessione “forte” ai sensi dell'art. 33 c.p.c., essendo entrambe dirette ad ottenere la liberazione dell'immobile per cui è causa, comporta che la relativa trattazione sia correttamente avvenuta secondo le forme del rito ordinario, non essendovi comunque evidenza che da ciò sia derivato pregiudizio agli appellanti,
o che tale scelta abbia inciso sulla validità e sulla correttezza del processo.
§ 3. Denunciando la violazione degli artt. 2727-2729 c.c., 1417 c.c., assumono poi gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto all'istituto della simulazione quello che era invece un patto fiduciario, avente ad oggetto l'obbligo assunto dagli appellati di trasferire in proprio favore la porzione occupata dell'immobile di Viale Isonzo n. 6, corrispondente al piano terreno, un volta esaurito il pagamento del mutuo con il contributo, al
50%, di patto la cui esistenza avrebbe trovato conferma alla luce sia della Parte_2 deposizione resa dalla testimone che dei prodotti prospetti relativi al Parte_4 pagamento del mutuo (doc. n. 3) redatti per sua stessa ammissione “(a parte la scritta 'PAGATI' oggetto di contestazione) dalla GN , nonché di una serie ulteriore Controparte_4 di circostanze, quali:
“- l'esistenza di prelievi periodici dal conto della GN Parte_2 corrispondenti ogni mese alla metà della rata del mutuo;
- il fatto [di essere] stati lasciati nell'immobile per un periodo corrispondente alla metà della durata del mutuo;
- il fatto [di avere] (soprattutto il Signor trattato l'acquisto con l'agenzia; Parte_1
- il fatto [di avere] versato acconti, caparre, affrontato spese ingenti di ristrutturazione e mobilio;
- il fatto [di avere] per il quindicennio … pagato le utenze ordinarie”;.
- “l'evidente ambiguità e contraddittorietà degli odierni appellati in sede di interrogatorio formale, atteggiamenti che assumono anch'essi valore indiziario a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c.”.
Secondo gli appellanti, il Giudice di prima istanza avrebbe “omesso di valorizzare l'insieme di elementi convergenti verso la tesi del patto fiduciario per il trasferimento del bene”, basando la propria decisione “su elementi che non erano né gravi, né precisi né concordanti quali la presunta insufficienza del reddito della signora per il rimborso della parte Parte_2 di mutuo” e operando così un'impropria applicazione degli articoli 2727 e 2729 cit.
Aggiungono che l'errore riguarderebbe anche il riferimento all'art. 1417 c.c. quanto all'affermata necessità della forma scritta nell'ipotesi di simulazione, attesa la propria posizione pagina 7 di 15 n. 2672/2023 r.g.
di soggetti terzi rispetto all'atto di acquisto effettuato dagli appellati e la conseguente ammissibilità della prova per testi.
Preso atto di tali doglianze, ritiene la Corte che gli appellanti abbiano effettivamente inteso far valere nel presente giudizio l'esistenza di un patto fiduciario, non avendo dedotto, neppure a livello meramente assertivo, che l'immobile di Viale Isonzo n. 6 fosse stato fittiziamente intestato agli appellati, ma avendo insistito nella tesi secondo la quale, con la corresponsione del 50% delle rate del mutuo, la GN e il fratello Parte_2 Parte_1 avrebbero avuto diritto al trasferimento da parte di Controparte_2 CP_3
e dell'unità al piano terreno.
[...] Controparte_4
Riguardo alla prova dell'esistenza di un tale patto, merita rammentare come la problematica della prova dell'accordo restitutorio sia stata oggetto di ampia disamina da parte delle Sezioni
Unite (v. sentenza n. 6459 del 06/03/2020), che, aderendo all'indirizzo secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae (v. Cass.,
Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633), hanno precisato che, analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi operante esclusivamente sul piano obbligatorio.
È infatti l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare, con la conseguenza che, se le parti non abbiano formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo abbiano concluso solo verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
Nella articolata ricostruzione dell'istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca tale pactum, le Sezioni Unite hanno infatti posto in evidenza che “la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto...”, sicché
“condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia "cum amico", dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, e ritenuto che non fosse dunque necessaria la forma scritta per la dimostrazione dell'accordo restitutorio, deve escludersi tuttavia che la conferma dell'esistenza di tale rapporto fondamentale dedotto dagli appellanti possa pagina 8 di 15 n. 2672/2023 r.g.
trarsi dalle dichiarazioni rese dagli appellati, pretesi fiduciari, in sede di interrogatorio formale,
o dalla deposizione della testimone Parte_4
I signori e hanno negato recisamente di avere Controparte_2 Controparte_3 assunto l'impegno, quali intestatari esclusivi dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 unitamente alla figlia di trasferire a e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1 la metà del bene corrispondente al piano terreno una volta pagato il mutuo, escludendo
[...] anche di avere ricevuto il pagamento in contanti di somme pari al 50% delle rate di rimborso mensilmente versate.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da la quale ha bensì ammesso di Controparte_4 avere di suo pugno corredato i prospetti di mutuo versati in atti (doc. 3 appellanti) di annotazioni esplicative, eccezion fatta per la scritta “PAGATI”, ma ha comunque chiaramente indicato che si trattava di indicazioni “propedeutiche ad un accordo che non è intervenuto”.
Quanto alla deposizione di è vero che la teste ha confermato l'esistenza Parte_4 di un accordo tra le parti e di avvenuti pagamenti nel senso preteso dagli appellanti, ma ha anche riferito di non avere diretta conoscenza dei fatti e di esserne stata informata dagli stessi fratelli e Parte_2 Pt_2 Parte_1
Trattandosi dunque di testimonianza de relato ex parte, la stessa è priva di valore probatorio e riveste una rilevanza processuale sostanzialmente nulla.
Neppure la documentazione che dovrebbe servire a confermare i pagamenti (al 50%) delle rate del mutuo e quindi, indirettamente, anche l'esistenza dell'invocato pactum fiduciae, risulta idonea allo scopo.
Gli estratti conto prodotti, che si collocano temporalmente tra il 30.6.2011 e il 31.3.2021 (docc.
4 e 5) e con evidenza non coprono il periodo antecedente (considerato che il mutuo risulta contratto nel 2005 e non nel 2011); recano inoltre indicazioni di prelevamenti di somme, ma nulla provano quanto alla destinazione delle stesse al pagamento del 50% delle rate di mutuo e, soprattutto, quanto alla relativa corresponsione in favore degli odierni appellati.
Non è inoltre irragionevole il rilievo formulato dal Tribunale riguardo alla “verosimiglianza logica” del mancato perfezionamento dell'accordo sulla divisione al 50% delle rate di mutuo tra gli appellati e la GN atteso che il reddito da pensione di Parte_2 quest'ultima “(€ 791 mensili) non è proporzionato al pagamento dell'importo di € 47.487 (50% delle rate scadute fino al dicembre 2010)” ed i prelievi documentati (dell'ordine di circa € 400 mensili) sembrano più destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che al pagamento delle rate di mutuo.
Difetta del resto ogni prova anche di un'eventuale contribuzione da parte del Signor Parte_1
occupante dell'immobile oggetto di causa – per sua stessa ammissione – dal 2018, al
[...] quale risulta riconosciuta nello stesso anno una condizione di invalidità al 75% non più revisionabile e che non ha comunque dedotto di aver corrisposto alcuna somma in favore degli odierni appellati.
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La posizione del Signor nell'interza vicenda merita in ogni caso un breve Pt_2 approfondimento per quanto concerne il ruolo che egli assume di aver personalmente rivestito nell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, per il fatto di avere personalmente incaricato l'Agenzia Immobiliare Facchetti S.a.s. di Melzo e di avere tramite quest'ultima formulato una proposta d'acquisto accettata dagli allora proprietari con contestuale versamento della somma di € 2.500,00, nonché provveduto alla stipula del preliminare di vendita in data 9.10.2004 per il prezzo finale a corpo di € 255.000,00, di cui € 15.000,00 immediatamente pagati.
Al riguardo va osservato che non solo le somme in questione sarebbero state corrisposte, quanto ad € 2.500,00, mediante assegno emesso dalla moglie del Signor (dalla quale egli Pt_2 afferma di essersi in seguito separato) e, quanto ad € 7.500,00, dalla defunta CP_1
ma, in ogni caso, l'impegno profuso dall'appellato in vista di un futuro acquisto e le
[...] ragioni per cui tale acquisto di fatto non avvenne non servono certamente a dimostrare, neppure indirettamente, l'esistenza di un'intesa con e Controparte_2 Controparte_3 volta ad ottenere la futura intestazione di una porzione del compendio. Controparte_4
In conclusione, deve dunque ritenersi la totale mancanza di prova quanto al fatto che
[...]
e abbiano goduto uti domini dell'immobile al piano terreno di Parte_2 Parte_1
Viale Isonzo n. 6 in forza di un accordo fiduciario di trasferimento intercorso con gli appellanti,
o abbiano versato alcuna somma per contribuire al pagamento del mutuo.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi dando ingresso al giuramento decisorio deferito da e alla nipote sulla seguente formula: Parte_2 Parte_1 Controparte_4
“RO E UR AFFERMO CHE IN DATA 17.02.2018, IN MELZO, VIA ISONZO N.
6, HO DICHIARATO A MI ZI RO DI MIA MADRE CHE LO Pt_2 CP_10
STESSO HA PAGATO L'IMPORTO DI EURO 70.000 DEL MUTUO ACCESO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE AL PIANO TERRA DI VIALE ISONZO 6 E CHE, PER
COPRIRE LA QUOTA DI MUTUO RELATIVA A DETTO IMMOBILE GLIENE MANCAVANO
DA PAGARE 71.000;
AF[F]ERMO CHE RIFERIVO A MI CHE Controparte_11 Parte_5
GLI ancora 71.000 euro e la differenza è 22.000= tra il valore della casa e Parte_6 quello che manca.
E AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZINE DI MI ZI RO CP_11 CP_11
DE IL QUALE DICHIARAVA DI AVERE PAGATO 140.000 euro GLI PRECISAVO Pt_1
CHE ERANO settantamila euro, perché te ne mancano ancora settantunomila da pagare.
RO E UR AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZINE DI MI ZI RO DE RI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'ICI DELL'IMMOBILE A PIANO TERRA DI
VISA ISONZO 6 FINO AL 2017, LA SPESA PER IL TETTO, LA DIVISIONE, le tre rate
RO E UR AFFERMO CHE PRECISAVO A MI ZI RO DE RI CHE
IL MUTUO RESIDUO DA PAGARE PER LA PARTE AL PIANO TERRENO DELLA CASA
ERA DI EURO 142 DIVISO DUE E QUINDI ANCORA 71.000 EURO A TESTA.
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RO E UR AFFERMO CHE MI ZI RO Pt_2 Parte_7
HA , FINO ALL'INIZI DEL 2018, L'IMPORTO DI CIRCA EURO 70.000
[...] Pt_8
(SETTANTAMILA) OLTRE INTERESSI BANCARI, A RIMBORSO DEL MUTUO ESISTENTE
SULL'IMMOBILE DI VIA ISONZO 6 MELZO E ALLO SCOPO DELL'ACQUISTO DEL
PIANO TERRA DI ESSO.
RO E UR AFFERMO CHE, ALL'INIZI DEL 2018, PER COPRIRE LA QUOTA
CAPITALE DI MUTUO RELATIVA AL PIANO TERRA DI DETTO IMMOBILE GLIENE
MANCAVANO DA PAGARE CIRCA 71.000 (SETTANTUNOMILA) OLTRE INTERESSI
BANCARI”.
Secondo gli appellanti, il giuramento, così come formulato, rivestirebbe sicuro carattere decisorio ai sensi dell'art. 2736 c.c., “dal momento che l'esistenza del sistematico rimborso del mutuo da parte degli appellanti implica il contrario delle conclusioni assunte dal giudicante di primo grado. Se la risposta ai capitoli è affermativa, la domanda di controparte - fondata, secondo la prospettazione della stessa controparte accolta dal Tribunale, su una precarietà della detenzione dovuta a un comodato senza indicazione di tempo - non potrebbe reggere. Vi sarebbe la prova del pagamento del prezzo da parte degli appellati al fine della realizzazione dell'accordo di retrocessione”.
Ritiene la Corte di dover dissentire da tali assunti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (v. Cass.
n. 9831 del 07/05/2014), essendo per conseguenza “inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. 19.01.2022, n. 1551). Inoltre “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (Cass. Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che nel corso del giudizio non è mai stata dedotta l'avvenuta corresponsione di somme da parte di e rilevata inoltre Parte_1
l'inintelligibilità e contraddittorietà della formula in diversi punti (quali il fatto che si affermi ancora dovuto l'importo di € 71.000 e poi si alluda a una “differenza [di] 22.000= tra il valore della casa e quello che manca”, nonché la presenza di una frase di senso non compiuto contenente riferimento a “tre rate” non meglio precisate), vale il rilievo, assolutamente dirimente, della erronea formulazione dei capitoli, per essere gli stessi redatti in modo tale che la controparte (peraltro identificata nella sola GN sarebbe destinata a Controparte_4
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soccombere vuoi ove prestasse il giuramento, vuoi ove vi si sottraesse, implicando sia l'una che l'altra ipotesi il riconoscimento della percezione di somme per un titolo diverso da quello
(comodato senza indicazione di tempo) dedotto dagli appellati a fondamento della propria domanda di restituzione dell'immobile oggetto di causa.
In definitiva, deve ritenersi che sia nella specie del tutto mancata la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto fiduciario implicante l'obbligo per i Signori Controparte_2
e di trasferire a e Controparte_3 Controparte_4 Parte_9 [...]
l'unità a piano terra dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 in Melzo alla scadenza del CP_12 contratto di mutuo prevista per il marzo 2030 dietro corresponsione di importo pari alla metà delle rate.
Resta quindi fermo che la detenzione di detta porzione da parte di Parte_2
(inizialmente in unione con la made Maria SS TI) non può che ricondursi all'esistenza di un rapporto di comodato gratuito, come prospettato dagli appellati, mentre – secondo quanto correttamente ritenuto dal primo Giudice – la detenzione intrapresa da
[...] con il permesso della sorella (comodataria) va considerata "dipendente" o "indiretta". Pt_1
Parte appellata neppure ha eccepito l'eventuale pattuizione inter partes di un termine finale di godimento del bene, potenzialmente anche di lunga durata, e dunque deve trovare senz'altro applicazione, nel caso in esame, l'art. 1810 c.c., secondo cui al comodante è concesso di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio del bene, come di fatto accaduto con l'invio della lettera a firma dell'avv. Sperzaga in data 14/15.3.2018, ricevuta il 20.3.2018 (doc. 5 appellati).
§ 4. Lamentano ulteriormente gli appellanti l'“errata applicazione dell'istituto della inammissibilità”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe limitato la relativa declaratoria alla domanda (formulata sub A) “di condanna … alla restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento delle spese sostenute … per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata”, essendo stata proposta solo con la comparsa depositata il 30.9.2021, dopo il mutamento del rito, mentre avrebbe omesso di estendere tale statuizione alle domande sub B) e C), così da consentirne la proposizione in altro giudizio.
Il motivo non è accoglibile.
Va osservato che le domande di cui si tratta sono le seguenti:
“A) condannare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
la figlia di costoro restituire al Signori CP_3 Controparte_4 Parte_1
e , ciascuno per quanto di spettanza in proprio e in qualità
[...] Parte_2 di chiamati all'eredità della GN i seguenti importi: Controparte_1
CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00= Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da;
Parte_1 cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla GN Controparte_6
CP_1
e parquet € 5.700,00= pagati da (per € 200,00=) da Controparte_7 CP_1 Parte_1
;
[...] acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da;
CP_8 Parte_2 pagina 12 di 15 n. 2672/2023 r.g.
per lavori idraulici € 740,00= Controparte_9
TOTALE € 28.540,00=
Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;
B) Dichiarare i Signori il marito di lei Controparte_2 [...]
e la figlia di costoro tenuti fra loro in solido a CP_3 Controparte_4 restituire alla GN , la quota di un mezzo di ciascuna rata del Parte_2 mutuo ipotecario (n. 056 04622365) in essere con o Controparte_13 comunque la quota corrisposta dalla stessa di ciascuna delle rate Parte_2 di detto mutuo che risultino essere state pagate.
C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità”.
Fermo restando che gli appellanti non contestano la declaratoria di inammissibilità della domanda sub A) ex art. 167 cpv. c.p.c., va osservato che sulle domande sub B) e C) il Tribunale si è invece pronunciato, avendo statuito che “il pagamento della quota del 50% delle rate di mutuo non è stato provato”, con ciò implicitamente escludendo il diritto degli istanti alla restituzione dei relativi importi, statuizione confermata da questa Corte secondo quanto già argomentato.
§ 5. Parte appellante ulteriormente lamenta l'“errata statuizione di esecutorietà della sentenza”, sul rilievo che “[i]l capo della sentenza che condanna alla restituzione di un immobile come conseguenza della risoluzione di un contratto (qui il comodato, secondo la ricostruzione della controparte) non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. in quanto trova il suo presupposto in una sentenza che è o di accertamento della avvenuta risoluzione o in una sentenza costitutiva” e “[l]'art. 2282 c.p.c. non consente di attribuire efficacia a un accertamento non ancora definitivo (CASS. 26 marzo 2009)”.
Il rilievo è privo di pregio.
La sentenza menzionata (Cass. n. 7369 del 26/03/2009), peraltro riferita al diverso caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità delle delibere assembleari in base alle quali il aveva preteso gli importi azionati monitoriamente, afferma il principio secondo Parte_10 cui “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile”.
Nel caso in esame, quella pronunciata nei confronti di e Parte_2 Parte_1 non è tuttavia una sentenza di accertamento o costitutiva, ma una sentenza di condanna “a rilasciare in favore di e Controparte_4 Controparte_2 [...]
libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Melzo (MI), via Isonzo CP_3
n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo)”.
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Si tratta di pronuncia certamente suscettibile di esecuzione per rilascio e dunque idonea ad avere efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato.
§ 6. e lamentano infine che il Giudice di prime cure, dopo Parte_2 Parte_1 aver dato atto dell'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, non ne abbia dichiarato la risoluzione, quale presupposto della condanna al rilascio dell'immobile, omettendo anche la specifica identificazione catastale del bene.
Neppure a tali doglianze è possibile riconoscere fondamento alcuno.
Vertendosi in ipotesi di comodato precario, giustamente il Tribunale si è limitato a verificare il corretto esercizio del recesso ad nutum da parte dei comodanti ai sensi dell'art. 1810 c.c., norma che notoriamente consente al comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, senza bisogno di una giusta causa e senza evidente necessità di una pronuncia di risoluzione del rapporto ex art. 1453 c.c., rimedio che opera nel caso di inadempimento (con possibilità di richiedere eventualmente il risarcimento del danno), ma che si pone come affatto inapplicabile nel caso in esame.
Quanto alla mancanza dei dati identificativi catastali, peraltro ricavabili dal titolo di proprietà acquisito agli atti, merita osservare come tale mancanza non incida sulla individuazione dell'immobile, chiaramente identificabile attraverso la descrizione e le informazioni contenute nella pronuncia gravata, in cui risultano precisati l'indirizzo, il numero civico e la collocazione a “piano terra, con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo)”.
§ 7. Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma, per l'effetto, della sentenza n. 6828/2023 del Tribunale di Milano.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere solidalmente agli appellati le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile
– complessità media) e secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € 8.470,00, per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A carico di e grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_2 Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli appellanti Parte_2
e all'appellata Parte_1 Controparte_4
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2) respinge l'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, integralmente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 conferma la sentenza n. 6828/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 22.8.2023;
3) condanna e a rifondere solidalmente in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
e le spese processuali del presente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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