Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2025, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06507/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6507 del 2020, proposto da
Campaegli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caso, Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, 2;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cervara di Roma, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, di approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ” - in B.U.R. Lazio del 13 febbraio 2020, n. 13, e pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cervara nei limiti della sola anzidetta deliberazione consiliare, il 22 febbraio 2020 - nonché, ove occorra possa, di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato ed ancorché non cognito, presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto illegittimo e lesivo, per quanto d'interesse e ragione della Soc. ricorrente, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle D.G.R. Lazio n. 556/2007, e n. 1025/2007 (in B.U.R. Lazio n. 6 del 14.2.2008, S.O. n. 14 - provv. imp. ed All. 14) di adozione del citato PTPR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 28 febbraio 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
- costituitasi in giudizio, la Regione Lazio, nella memoria depositata il 6 marzo 2025, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo all’impugnazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 (recante approvazione del P.T.P.R.) e l’irricevibilità del gravame, per tardività, con riguardo all’impugnazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1025 in data 21 dicembre 2007 e n. 556 in data 25 luglio 2007 (recanti adozione del P.T.P.R.);
Ritenuto che:
- vada accolta l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1025 in data 21 dicembre 2007 e n. 556 in data 25 luglio 2007 (recanti adozione del P.T.P.R.), siccome pubblicate sul BURL in data 14 febbraio 2008, con la conseguenza che l’odierna impugnativa si rivela proposta ben oltre il termine di decadenza stabilito per l’azione di annullamento;
- quanto all’impugnativa avverso la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 (recante approvazione del P.T.P.R.), la medesima debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte irricevibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Tito Aru |
IL SEGRETARIO