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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2136/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Riace Marina (RC), Via Pipedo snc, presso lo studio dell'Avv. CARÈ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia n° 54; resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente dell'azienda con contratto a tempo determinato, dal CP_2
2.11.2021 sino al 30.11.2021, con la qualifica di carpentiere di III livello ed assegnato al cantiere Catanzaro - IV lotto ponte Bisantis per lo svolgimento delle proprie mansioni;
dedotto che in data 19.11.2021, intorno alle ore 15:30, dopo essere rientrato con un collega presso il deposito dei mezzi di lavoro, saliva a bordo del cassone dell'autocarro per recuperare le attrezzature da lavoro e dopo aver messo il piede sulla scaletta dello stesso scivolava cadendo rovinosamente a terra da un'altezza di circa 1.3 mt. urtando con parte del viso e con le mani, utilizzate per ripararsi dalla caduta;
allegato di essere stato trasportato dai colleghi di lavoro presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato ove gli veniva diagnosticata
“Emorragia cerebrale. Frattura pluriframmentaria scomposta epifisaria distale del radio di destra ridotta con app. gessato. Frattura composta dell'osso frontale a destra. Frattura composta della parete inferiore dell'orbita destra. Frattura composta dell'osso mascellare a sinistra con emoseno mascellare sinistro”; allegato ancora che in data 17.12.2021, a seguito di ripetuti disturbi al visus, si recava in
Pronto Soccorso presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ove gli veniva diagnosticato “distacco del vitreo”; evidenziato che in data 23.12.2021 veniva sottoposto a visita medico-legale da parte dell'istituto assicuratore, ad esito della quale, con comunicazione del 25.5.2022 veniva informato della costituzione della rendita n. 515453662 in suo favore a seguito del riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 18% con decorrenza dal 24.4.2022; dedotto che in data 19.7.2022 a seguito di valutazione a firma del CT ER
, presentava opposizione per il riconoscimento di un danno biologico in
[...]
misura pari al 35%; lamentato che a seguito dell'opposizione proposta avverso il provvedimento adottato dall'istituto non riceveva risposta alcuna;
concludeva chiedendo “voler accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal sig
, in data 19.11.2021, ha causato una menomazione dell'integrità Parte_1
psico-fisica pari al 35% o comunque in quella che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; conseguentemente condannare il resistente , in persona del legale rapp.p.t, a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita per come prevista, in relazione alla menomazione subita in occasione dell'infortunio del 19.11.2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza, nel merito deduceva la correttezza del grado di inabilità come già valutato, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 27.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione della menomazione della propria integrità psico-fisica ad esito di infortunio subito sul lavoro.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La disciplina applicabile al caso in esame è quella introdotta con D.lgs.vo n. 38/2000, riguardante tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000.
L'art. 13 introduce l'indennizzabilità del danno biologico a carico dell' CP_1
mediante le specifiche previsioni di cui alle lettere a) e b). Si è così stabilito che se il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo;
se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico;
se infine il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.
Nel caso di specie non è contestata l'origine professionale dell'infortunio oggetto del giudizio;
oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto a causa dell'aggravamento delle condizioni psicofisiche dell'istante.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente ad esito del lamentato infortunio sul lavoro ha riportato “esiti cronicizzati da fratture, all'osso frontale con interessamento cerebrale ed emorragia a dx, allo zigomo e parete inferiore dell'orbita dx con interessamento di distacco del vitreo os, all'osso mascellare sx;
da sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione temporo- mandibolare con grave deficit masticatorio con ipoacusia e acufeni;
sindrome soggettiva post-trauma cranico;
sindrome algo-disfunzionale di frattura scomposta pluriframmentaria del radio di dx con segni neurologici di sofferenza del nervo mediano del polso dx con deficit della funzione prensile della mano dx. In considerazione che la patologia dell'articolazione temporo-mandibolare con deficit funzionale e masticatorio ed ancora ipoacusia e acufeni non viene ben valutata, in quanto, deve essere valutata separatamente dalla patologia dell'apparato maxillo- facciale. In considerazione che la frattura scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di dx con relativo deficit funzionale e sofferenza del nervo mediano al polso di sx con deficit della funzione prensile della mano dx.” ed un danno biologico permanente di grado complessivo pari al 28% (ventotto%) con decorrenza dal 24.4.2022 (data di costituzione della rendita); in particolare, il consulente ha specificato che il punteggio attribuito deriva da una valutazione complessiva dell'integrità psico-fisica del periziando e non dalla somma delle percentuali attribuite ai singoli traumi. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche contestazioni di parte resistente. In particolare, si evidenzia che nessun CT ha preso parte alle operazioni peritali per conto dell' e che CP_1
non risultano essere state presentate osservazioni in sede di accertamento peritale. Le osservazioni del 21.3.2025, depositate unitamente alle note scritte del 24.3.2025, appaiono estremamente generiche e non sufficienti ad infirmare il giudizio medico emesso dal CTU. Appare in particolare irrilevante che l'Istituto in sede di visita avesse escluso la natura di esiti post traumatici con riferimento agli “esiti di distacco posteriore del vitreo OS” e “ipoacusia ed acufeni”, in quanto tali patologie sono state riscontrate dal CTU e motivatamente ricondotte all'evento traumatico, in considerazione della documentazione medica depositata e dell'espletata visita obiettiva.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1
tra l'importo dell'indennizzo in rendita spettante in relazione ad una menomazione del 28% e l'indennizzo di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
28% dal 24.4.2022 (data di costituzione della rendita);
b) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita corrispondente oltre CP_1
accessori per come in parte motiva;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.638,00 oltre spese generali, IVAe
CPA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2136/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Riace Marina (RC), Via Pipedo snc, presso lo studio dell'Avv. CARÈ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia n° 54; resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente dell'azienda con contratto a tempo determinato, dal CP_2
2.11.2021 sino al 30.11.2021, con la qualifica di carpentiere di III livello ed assegnato al cantiere Catanzaro - IV lotto ponte Bisantis per lo svolgimento delle proprie mansioni;
dedotto che in data 19.11.2021, intorno alle ore 15:30, dopo essere rientrato con un collega presso il deposito dei mezzi di lavoro, saliva a bordo del cassone dell'autocarro per recuperare le attrezzature da lavoro e dopo aver messo il piede sulla scaletta dello stesso scivolava cadendo rovinosamente a terra da un'altezza di circa 1.3 mt. urtando con parte del viso e con le mani, utilizzate per ripararsi dalla caduta;
allegato di essere stato trasportato dai colleghi di lavoro presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato ove gli veniva diagnosticata
“Emorragia cerebrale. Frattura pluriframmentaria scomposta epifisaria distale del radio di destra ridotta con app. gessato. Frattura composta dell'osso frontale a destra. Frattura composta della parete inferiore dell'orbita destra. Frattura composta dell'osso mascellare a sinistra con emoseno mascellare sinistro”; allegato ancora che in data 17.12.2021, a seguito di ripetuti disturbi al visus, si recava in
Pronto Soccorso presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ove gli veniva diagnosticato “distacco del vitreo”; evidenziato che in data 23.12.2021 veniva sottoposto a visita medico-legale da parte dell'istituto assicuratore, ad esito della quale, con comunicazione del 25.5.2022 veniva informato della costituzione della rendita n. 515453662 in suo favore a seguito del riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 18% con decorrenza dal 24.4.2022; dedotto che in data 19.7.2022 a seguito di valutazione a firma del CT ER
, presentava opposizione per il riconoscimento di un danno biologico in
[...]
misura pari al 35%; lamentato che a seguito dell'opposizione proposta avverso il provvedimento adottato dall'istituto non riceveva risposta alcuna;
concludeva chiedendo “voler accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal sig
, in data 19.11.2021, ha causato una menomazione dell'integrità Parte_1
psico-fisica pari al 35% o comunque in quella che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; conseguentemente condannare il resistente , in persona del legale rapp.p.t, a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita per come prevista, in relazione alla menomazione subita in occasione dell'infortunio del 19.11.2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza, nel merito deduceva la correttezza del grado di inabilità come già valutato, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 27.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione della menomazione della propria integrità psico-fisica ad esito di infortunio subito sul lavoro.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La disciplina applicabile al caso in esame è quella introdotta con D.lgs.vo n. 38/2000, riguardante tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000.
L'art. 13 introduce l'indennizzabilità del danno biologico a carico dell' CP_1
mediante le specifiche previsioni di cui alle lettere a) e b). Si è così stabilito che se il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo;
se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico;
se infine il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.
Nel caso di specie non è contestata l'origine professionale dell'infortunio oggetto del giudizio;
oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto a causa dell'aggravamento delle condizioni psicofisiche dell'istante.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente ad esito del lamentato infortunio sul lavoro ha riportato “esiti cronicizzati da fratture, all'osso frontale con interessamento cerebrale ed emorragia a dx, allo zigomo e parete inferiore dell'orbita dx con interessamento di distacco del vitreo os, all'osso mascellare sx;
da sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione temporo- mandibolare con grave deficit masticatorio con ipoacusia e acufeni;
sindrome soggettiva post-trauma cranico;
sindrome algo-disfunzionale di frattura scomposta pluriframmentaria del radio di dx con segni neurologici di sofferenza del nervo mediano del polso dx con deficit della funzione prensile della mano dx. In considerazione che la patologia dell'articolazione temporo-mandibolare con deficit funzionale e masticatorio ed ancora ipoacusia e acufeni non viene ben valutata, in quanto, deve essere valutata separatamente dalla patologia dell'apparato maxillo- facciale. In considerazione che la frattura scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di dx con relativo deficit funzionale e sofferenza del nervo mediano al polso di sx con deficit della funzione prensile della mano dx.” ed un danno biologico permanente di grado complessivo pari al 28% (ventotto%) con decorrenza dal 24.4.2022 (data di costituzione della rendita); in particolare, il consulente ha specificato che il punteggio attribuito deriva da una valutazione complessiva dell'integrità psico-fisica del periziando e non dalla somma delle percentuali attribuite ai singoli traumi. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche contestazioni di parte resistente. In particolare, si evidenzia che nessun CT ha preso parte alle operazioni peritali per conto dell' e che CP_1
non risultano essere state presentate osservazioni in sede di accertamento peritale. Le osservazioni del 21.3.2025, depositate unitamente alle note scritte del 24.3.2025, appaiono estremamente generiche e non sufficienti ad infirmare il giudizio medico emesso dal CTU. Appare in particolare irrilevante che l'Istituto in sede di visita avesse escluso la natura di esiti post traumatici con riferimento agli “esiti di distacco posteriore del vitreo OS” e “ipoacusia ed acufeni”, in quanto tali patologie sono state riscontrate dal CTU e motivatamente ricondotte all'evento traumatico, in considerazione della documentazione medica depositata e dell'espletata visita obiettiva.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1
tra l'importo dell'indennizzo in rendita spettante in relazione ad una menomazione del 28% e l'indennizzo di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
28% dal 24.4.2022 (data di costituzione della rendita);
b) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita corrispondente oltre CP_1
accessori per come in parte motiva;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.638,00 oltre spese generali, IVAe
CPA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi