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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO Parte_1
MARIA, come da mandato in calce ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NO IN come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 21/10/2025 ed il P.M. con nota del 23/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 31/01/2023, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 16/05/1992 matrimonio in TT (TA) con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_1
e entrambe maggiorenni, chiedeva pronunziarsi la separazione personale Per_2 dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle scoperte incompatibilità caratteriali che, nel corso degli anni, avevano portato i coniugi ad un distacco totale. Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, intrattenendo diverse relazioni extraconiugali.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, all'udienza del 21/10/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 607/2023 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...] TT (TA) in data 16/05/1992 (trascritto con atto n. 23, p. 2, s. A, dell'anno
1992);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT (TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. NA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO Parte_1
MARIA, come da mandato in calce ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NO IN come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 21/10/2025 ed il P.M. con nota del 23/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 31/01/2023, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 16/05/1992 matrimonio in TT (TA) con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_1
e entrambe maggiorenni, chiedeva pronunziarsi la separazione personale Per_2 dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle scoperte incompatibilità caratteriali che, nel corso degli anni, avevano portato i coniugi ad un distacco totale. Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, intrattenendo diverse relazioni extraconiugali.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, all'udienza del 21/10/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 607/2023 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...] TT (TA) in data 16/05/1992 (trascritto con atto n. 23, p. 2, s. A, dell'anno
1992);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT (TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. NA AR