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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato mediante lettura nella pubblica udienza del 24 novembre 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3906 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], nella sua qualità di erede di , nato a [...] il [...] e Per_1 deceduto a Parma il 28.11.2024, ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv.
NA IA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. unitamente e/o Parte_2 disgiuntamente, all' Avv. Laura Furcas, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento in capo a , deceduto nelle more del giudizio, del Per_1 requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento e i benefici relativi allo stato di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor Per_2
, secondo cui l'opponente risulta affetta da: “insufficienza statico-dinamica per spondilodiscoartrosi
[...]
e osteoporosi con multiple fratture vertebrali poliartrosi – aritmia da fibrillazione atriale” e che ha concluso che: “Il complesso delle affezioni, soprattutto il quadro patologico dell'apparato locomotore , determina attualmente difficoltà ma non la impossibilità alla deambulazione autonoma del ESU e difficoltà anche allo svolgimento degli atti quotidiani della vita che si svolgono tuttavia ancora in modo sufficientemente autonomo. Ritengo che anche all'atto della presentazione della domanda la situazione psicofisica del periziando fosse della stessa incidenza invalidante e, sulla base di tutta la documentazione allegata, ritengo che le varie affezioni allora diagnosticate o diagnosticabili, potevano determinare già da allora difficoltà allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita e difficoltà alla deambulazione ma non la loro impossibilità. Non c'è dubbio che tale complesso patologico riduce anche la autonomia personale dell'ESU, sia all'atto della presentazione della domanda che attualmente, determinando nell'attore una minorazione fisica, psichica e sensoriale che permette di considerarlo persona handicappata sec art 1 comma 3, secondo la legge quadro 5/2/92 n° 104”.
Anche sulla scorta delle osservazioni di nuova documentazione medica, la difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato l'incidenza del quadro patologico che affligge , con particolare riferimento al processo degenerativo Per_1 inerente tutti i segmenti dell'apparato locomotore, rendendolo incapace di deambulare e di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita. Sotto altro profilo, parte opponente ha dedotto Per l'aggravamento della condizione clinica di , offrendo in comunicazione recente documentazione medica specialistica del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si trovava Per_1 nelle condizioni medico –legali previste per conseguire le prestazioni invocate, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei delle prestazioni invocate e delle spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante la nuova documentazione prodotta in corso di giudizio, si è ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo l'incarico peritale alla Dr.ssa la quale ha parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto in sede di Persona_3 accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
In particolare, dall'esame clinico e documentale, la CTU ha acclarato che nel Per_1 corso del 2023 era affetto da plurime patologie croniche quali: “spondilodiscoartrosi, osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli, fibrillazione atriale in nao, con compromissione funzionale di grado moderato come da valutazione fisiatrica eseguita (2023) barthel 56/100, adl 4/6, iadl 4/8“.
La Dr.ssa ha spiegato che tali condizioni per quanto rilevanti non configurano in tale Per_3 epoca una situazione di totale non autosufficienza, né la necessità di assistenza per gli atti quotidiani della vita.
Tuttavia, la consulente ha acclarato che nel mese di ottobre 2024 si è verificato un rapido peggioramento delle condizioni generali (scompenso cardiaco congestizio, anemia severa e la sospetta neoplasia del cieco) verosimilmente insorto tra il mese di aprile ed ottobre 2024 e culminato nel decesso nel mese di novembre 2024, che ha determinato la perdita completa dell'autonomia con necessità di assistenza continua.
Sul punto, la consulente ha sottolineato l'assenza di documentazione clinica intermedia, fatta eccezione per la lettera di dimissione relativa al ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2024, che attesta un quadro di “scompenso cardiaco congestizio, aneurisma dell'Aorta, Verosimile Eteroplasia del
Cieco, Anemia severa con necessità di emotrasfusione e gammopatia monoclonale” , tuttavia la gravità e la natura ingravescente delle patologie riportate rendono ragionevolmente presumibile che già a partire dai mesi precedenti il ricovero, fosse diventato dipendente nelle attività della Per_1 vita quotidiana.
Tanto premesso, la consulente ha concluso accertando che , all'epoca della Per_1 presentazione della domanda (24/04/2023) sino al 23/4/2024 (data della visita del Dr. ), Persona_2 debba essere considerato soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età e lo stato di disabilità senza connotazione di gravità (art. 3 comma
1, legge 104/92); da maggio 2024 (verosimilmente), in considerazione del progressivo peggioramento clinico, pur in assenza di documentazione sanitaria ulteriore rispetto al ricovero di ottobre 2024, è ragionevole ritenere che il medesimo sia diventato dipendente nelle autonomie della vita quotidiana con necessità di assistenza continua e stato di disabilità in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92).
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che , all'epoca della presentazione della Per_1 domanda (24/04/2023) sino al 23/4/2024 (data della visita del Dr. ), debba essere Persona_2 considerato soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, senza necessità di assistenza continua e portatore di disabilità senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1, legge 104/92); da maggio 2024 fino al decesso, in considerazione del progressivo peggioramento clinico, debba essere ritenuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua e portatore di disabilità in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Considerato che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto la sussistenza delle condizioni sanitarie, che un'eventuale pronuncia sulla esistenza anche dei requisiti sociosanitari non potrebbe essere appellata, il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla sussistenza del requisito sanitario, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e al deposito dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e alla presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che all'epoca della presentazione della domanda (24/04/2023) sino al Per_1
23/4/2024 (data della visita del Dr. , debba essere considerato soggetto Persona_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, senza necessità di assistenza continua e portatore di disabilità senza connotazione di gravità (art. 3 comma
1, legge 104/92); da maggio 2024 fino al decesso, in considerazione del progressivo peggioramento clinico, debba essere ritenuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua e portatore di disabilità in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 24 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)