Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI DE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 995/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI Parte_1 C.F._1
VITTORIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI Controparte_1 C.F._2
VITTORIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa di residenza coniugale, in comproprietà dei coniugi in ragione del 70% del signor e per il restante 30 % della signora sita in Castelnuovo Rangone, Via CP_1 Parte_1
Negrelli n.15/4, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie, Per_1
Per_ ed , maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti. La signora si Parte_1 farà carico di ogni spesa connessa all'occupazione di detta abitazione mentre le spese inerenti la proprietà verranno suddivise in ragione delle rispettive quote. Si dà atto che il marito, in accordo con la moglie, si è già trasferito altrove. Egli si impegna a formalizzare il trasferimento di residenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione dandone comunicazione all'anagrafe competente.
3. Il signor una volta venute meno le ragioni dell'assegnazione della casa della casa CP_1
coniugale a favore della moglie, si impegna ora per allora a concedere in comodato ad uso gratuito alla signora detto immobile fintanto che le figlie continueranno a convivere Parte_1
con la madre e non avranno reperito altra sistemazione abitativa e trasferito la loro residenza altrove impegnandosi altresì a rispettare la tempistica delle figlie.
4. Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente autosufficiente e dunque rinunciano entrambe, reciprocamente, ad un contributo al proprio mantenimento. Per_
5. A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, ed , maggiorenni ma non Per_1
indipendenti economicamente, le parti concordano: Per_ a) quanto a , studentessa universitaria fuori sede, iscritta al 3° anno della facoltà di Arte
e Design presso la libera università di Bolzano, i genitori concordano di versare direttamente alla stessa a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 1° di ogni mese, per dodici mensilità annue, mediante accredito sul conto corrente a lei intestato la somma di euro 350,00 mensili ciascuno (e così complessivamente euro 700,00 mensili). Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali a far tempo dal primo anno successivo alla data di emissione della sentenza di omologazione della
Per_ separazione. Nell'ipotesi in cui continui il percorso di studi presso una diversa sede universitaria, i genitori si impegnano a concordare un diverso contributo al suo mantenimento da versare.
In difformità a quanto previsto dal protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Modena le parti concordano che il padre, signor continui a farsi carico delle CP_1 spese inerenti all'alloggio della FI fuori sede mentre la madre, signora Parte_1
pagina 2 di 5 si farà carico delle tasse universitarie, le rimanenti spese straordinarie come previste da detto
Protocollo di seguito riportato verranno suddivise e sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
b) quanto alla FI , studentessa universitaria iscritta al 2° anno fuori corso della Per_1 facoltà di Enologia e Viticultura presso l'Università di Firenze, dipendente presso la ditta
Chiarli srl ma non ancora del tutto autonoma economicamente, i genitori concordano che la madre si faccia carico delle spese ordinarie relative alla convivenza con la FI
(bollette per utenze, vitto etc.) mentre il padre, signor si farà carico dei costi CP_1 delle tasse universitarie e dell'auto in uso alla stessa. I genitori concordano di sostenere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie come riconosciute dal Protocollo in vigore avanti al Tribunale di Modena di seguito riportato con le modifiche sopra riportate ai punti a) e b) della condizione n. 5):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
pagina 3 di 5 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra loro in essere e conseguentemente di null'altro avere a dare e/o a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo o ragione, salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
7. Entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
8. I coniugi sosteranno le spese legali della presente procedura in ragione del 50% ciascuno.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 05/04/1998 ed in data Per_1 Per_2
01/01/2000;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
DE (MO) il 02/01/1970
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/06/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL AN (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 1996 Atto n. 32 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5