Versione
25 aprile 1976
25 aprile 1976
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8 novembre 2000
8 novembre 2000
Art. 8.
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
((I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.))
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
((I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.))
Commentari • 2
- 1. La rieducazione dimenticata dietro le sbarre: negato il diritto di voto ad ex detenutohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 1
*** La nostra Carta Costituzionale pone tra i principi fondamentali il diritto-dovere di voto all'art. 48 Cost., soggetto alle esclusive limitazioni di cui al II comma. Nel caso di sentenza penale irrevocabile, e nelle sole ipotesi di cui agli artt. 28 e 29 c.p., il condannato viene privato del diritto all'elettorato attivo e passivo. Ma come si concilia simile restrizione con il principio della rieducazione della pena? E, una volta espiata la condanna, si torna a godere pienamente dei diritti fondamentali o lo stigma del precedente del carcere continua a prevalere? *** La garanzia dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione è, per l'ordinamento italiano, prerogativa assoluta, così …
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