TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10448-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14 novembre 2025, il Giudice IA ND, aperto il ver-
bale relativo alla causa iscritta al n. 10448/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 7 novembre
2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provvedu-
to, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in partico-
lare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:51, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10448/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio ( Persona_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Liparoto C.F._2
( , per procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
- attrice -
E
( ), in persona del pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Bochicchio (
[...]
per procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- Email_2
sposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio , nei con- Persona_1
fronti del Comune di;
CP_1
2) condanna , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio , al paga- Persona_1
mento delle spese di lite del che si liquidano Controparte_1
in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di , in proprio e nella qualità di genitore eser- Parte_1
cente la potestà genitoriale sul figlio . Persona_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, , in proprio e nella qualità di genitore esercen- Parte_1
te la potestà genitoriale sul figlio , ha chiesto la condanna Persona_1
del , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., dei danni – Controparte_1
quantificati nella complessiva somma di € 79.439,72 – subiti dal figlio minore in dipendenza di un infortunio verificatosi a Parti- Persona_1
nico il giorno 16 giugno 2022, intorno alle ore 20:00 circa, quando “il pic-
colo si trovava assieme alla madre e alla zia ed altre perso- Persona_1
ne, all'interno del Parco Urbano denominato “ ” intento a gio- Persona_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
care con le diverse attrezzature ivi presenti, allorquando si imbatte in un
tappeto molleggiante denominato “salta-salta” sprovvisto delle adeguate
reti di protezioni perimetrali e sprovvisto di adeguata segnaletica che evi-
denziasse il pericolo del suo utilizzo. A seguito dei primi salti effettuati dal
piccolo , quest'ultimo veniva sbalzato fuori dal tappeto molleggiante Per_1
finendo con il volto sul selciato subendo l'avulsione dell'incisivo mediano di
destra e la rottura di quello di sinistra” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare –
da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Va, però, rilevato che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod.
civ. “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in
contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo co-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
munque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta
al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., III, 26/5/2014,
n.11657; 17/10/2013, n. 23584).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che costituisce “dovere
dell'accompagnatore la previsione dei normali rischi derivanti dall'attività
ludica di un fanciullo, nonché la prevenzione delle eventuali conseguenze
dannose inerenti a tale attività: la responsabilità, in tale caso, sarebbe
ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del potere di sorveglianza
da parte dell'accompagnatore” (Cass. civ., n. 18167/2014).
In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi e gli consente di giocare su di un tappeto molleggiante privo della necessaria rete di protezione, deve avere ben pre-
senti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata,
l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (Cass. civ., 11657/2014, cit.).
Orbene, nella fattispecie le risultanze istruttorie hanno confermato l'assoluta violazione dei principi di prevedibilità dell'evento dannoso e del dovere di cautela degli adulti vigilanti. Invero, la teste Testimone_1
confermando la dinamica del sinistro così come allegato in atto di
[...]
citazione, ha altresì precisato che “Non era la prima volta che i nostri bam-
bini giocavano con quel salta salta, ci andavamo spesso … La rete di prote-
zione non era presente neanche tutte le altre volte in cui i bambini sono an-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dati lì a giocare. Quando mio NI è caduto, sul tappeto elastico vi erano
tutti e tre i nostri figli” [cfr. verbale di udienza del 29 marzo 2024].
In buona sostanza, poiché l'assenza della rete protettiva era circostan-
za ben nota agli accompagnatori del minore, la situazione di pericolo era doverosamente calcolabile da parte degli adulti tenuti alla vigilanza sullo stesso. A tal proposito, infatti, è opportuno evidenziare che, “la condotta
del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso … [con la conseguenza che] quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile
di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggia-
to delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostan-
ze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comporta-
mento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso compor-
tamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella pro-
duzione del sinistro” (Cass. civ., VI-3, 23/5/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria spiega-
ta da , in proprio e nella qualità, va rigettata. Parte_1
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali soste-
nute dal convenuto . Controparte_1
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 14 novembre 2025
Il Giudice
IA ND
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice IA ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14 novembre 2025, il Giudice IA ND, aperto il ver-
bale relativo alla causa iscritta al n. 10448/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 7 novembre
2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provvedu-
to, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in partico-
lare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:51, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10448/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio ( Persona_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Liparoto C.F._2
( , per procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
- attrice -
E
( ), in persona del pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Bochicchio (
[...]
per procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- Email_2
sposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio , nei con- Persona_1
fronti del Comune di;
CP_1
2) condanna , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio , al paga- Persona_1
mento delle spese di lite del che si liquidano Controparte_1
in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di , in proprio e nella qualità di genitore eser- Parte_1
cente la potestà genitoriale sul figlio . Persona_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, , in proprio e nella qualità di genitore esercen- Parte_1
te la potestà genitoriale sul figlio , ha chiesto la condanna Persona_1
del , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., dei danni – Controparte_1
quantificati nella complessiva somma di € 79.439,72 – subiti dal figlio minore in dipendenza di un infortunio verificatosi a Parti- Persona_1
nico il giorno 16 giugno 2022, intorno alle ore 20:00 circa, quando “il pic-
colo si trovava assieme alla madre e alla zia ed altre perso- Persona_1
ne, all'interno del Parco Urbano denominato “ ” intento a gio- Persona_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
care con le diverse attrezzature ivi presenti, allorquando si imbatte in un
tappeto molleggiante denominato “salta-salta” sprovvisto delle adeguate
reti di protezioni perimetrali e sprovvisto di adeguata segnaletica che evi-
denziasse il pericolo del suo utilizzo. A seguito dei primi salti effettuati dal
piccolo , quest'ultimo veniva sbalzato fuori dal tappeto molleggiante Per_1
finendo con il volto sul selciato subendo l'avulsione dell'incisivo mediano di
destra e la rottura di quello di sinistra” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare –
da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Va, però, rilevato che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod.
civ. “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in
contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo co-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
munque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta
al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., III, 26/5/2014,
n.11657; 17/10/2013, n. 23584).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che costituisce “dovere
dell'accompagnatore la previsione dei normali rischi derivanti dall'attività
ludica di un fanciullo, nonché la prevenzione delle eventuali conseguenze
dannose inerenti a tale attività: la responsabilità, in tale caso, sarebbe
ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del potere di sorveglianza
da parte dell'accompagnatore” (Cass. civ., n. 18167/2014).
In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi e gli consente di giocare su di un tappeto molleggiante privo della necessaria rete di protezione, deve avere ben pre-
senti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata,
l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (Cass. civ., 11657/2014, cit.).
Orbene, nella fattispecie le risultanze istruttorie hanno confermato l'assoluta violazione dei principi di prevedibilità dell'evento dannoso e del dovere di cautela degli adulti vigilanti. Invero, la teste Testimone_1
confermando la dinamica del sinistro così come allegato in atto di
[...]
citazione, ha altresì precisato che “Non era la prima volta che i nostri bam-
bini giocavano con quel salta salta, ci andavamo spesso … La rete di prote-
zione non era presente neanche tutte le altre volte in cui i bambini sono an-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dati lì a giocare. Quando mio NI è caduto, sul tappeto elastico vi erano
tutti e tre i nostri figli” [cfr. verbale di udienza del 29 marzo 2024].
In buona sostanza, poiché l'assenza della rete protettiva era circostan-
za ben nota agli accompagnatori del minore, la situazione di pericolo era doverosamente calcolabile da parte degli adulti tenuti alla vigilanza sullo stesso. A tal proposito, infatti, è opportuno evidenziare che, “la condotta
del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso … [con la conseguenza che] quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile
di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggia-
to delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostan-
ze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comporta-
mento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso compor-
tamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella pro-
duzione del sinistro” (Cass. civ., VI-3, 23/5/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria spiega-
ta da , in proprio e nella qualità, va rigettata. Parte_1
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali soste-
nute dal convenuto . Controparte_1
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 14 novembre 2025
Il Giudice
IA ND
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice IA ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile