Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/1969, n. 3287
CASS
Sentenza 11 ottobre 1969

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Quando l'Azione ha per oggetto l'accertamento o l'esclusione di un diritto di servitu, risolvendosi questo, nel suo aspetto passivo, in un Obbligo negativo del proprietario del fondo servente, tale Obbligo puo essere utilmente accertato od escluso nei confronti di uno solo dei piu obbligati quali proprietari del fondo servente, o di uno solo dei piu aventi diritto quali proprietari del fondo dominante, ossia non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario. Ma, quando si invochi una tutela costitutiva, cioe si richieda il mutamento di uno stato o rapporto giuridico riflettente piu soggetti, per sua natura inscindibile, di modo che, se la sentenza non fosse emessa nei confronti di tutti i soggetti, essa non avrebbe alcuna pratica utilita, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Pertanto, se nel proporre una actio confessoria o negatoria servitutis si richieda anche la condanna all'eliminazione di un'opera sullo altrui fondo, che rispettivamente impedisca o renda possibile l'Esercizio della servitu si pone una pretesa inscindibile per sua natura, non potendo un comproprietario essere tenuto all'eliminazione pro quota della cosa comune (nella specie, si chiedeva la chiusura di un foro praticato in un muro del fondo dominante, appartenente in comune a piu soggetti, foro attraverso il quale si praticava lo scolo delle acque). In tale ipotesi ricorre litisconsorzio necessario. ( V 3064-68, massima n 335935 2087-68, massima n 334224 2597-67, massima n 329263 848-67, massima n 326980 394-66, massima n 320786).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/1969, n. 3287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3287
    Data del deposito : 11 ottobre 1969

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