Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6222/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
( Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SAVIOLA FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori legali, Avvocati Francesca Saviola e Nicola Bernini CHIEDONO Che il Presidente del Tribunale di Mantova voglia designare, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., il Giudice Relatore il quale, concessi i termini per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter II comma c.p.c. e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Parte_2
2) ordinare al Comune di Borgo Virgilio (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare le spese legali del presente procedimento integralmente a carico del
SI. . Parte_2
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della separazione a) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione ed osservando mutuo rispetto l'uno nei confronti dell'altro. Si dà atto che SI. in Parte_2 accordo con la moglie, si è già trasferito temporaneamente in Comune di Suzzara
(MN) e, quanto prima, sposterà la sua residenza ove riterrà opportuno, compatibilmente con il richiesto affido condiviso del figlio minore (Cfr. Per_1 punto c) del presente atto).
b) La casa coniugale, di proprietà del SI. sita in 46100 Parte_2
Mantova (MN), Via Rinaldo Mantovano n. 4/C, con tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze rimarrà assegnata in godimento esclusivo alla SI.ra Parte_1 che ivi continuerà a risiedere e mantenere la propria residenza con il figlio di anni 11. Si precisa che le spese ed i costi di gestione (acqua, gas, Per_1 luce, rifiuti etc.) relativi al succitato immobile saranno integralmente sostenuti dalla SI.ra , la quale si intesterà tutte le utenze, mentre le spese Parte_1 condominiali annuali saranno integralmente sostenute dal proprietario dell'immobile SI. . Parte_2
c) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con sua collocazione privilegiata e residenza preferenziale presso la madre nell'abitazione sita in 46100 Mantova (MN), Via Rinaldo Mantovano n. 4/C.
d) In ragione dell'affido condiviso sopra previsto entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c.
e) I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze del figlio minore.
f) Durante la settimana i ricorrenti concordano che il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio, possa vedere e frequentare liberamente, con modalità e tempi che Per_1 saranno di volta in volta preventivamente comunicati alla madre e con la massima elasticità.
g) Il figlio minore , sino a quando il padre non godrà di un'abitazione Per_1 adeguata alle esigenze dello stesso, pernotterà con la madre nell'abitazione
2 coniugale;
il padre, in ogni caso, potrà tenere con sé a week-end Per_1 alternati dal sabato mattina sino alle ore 19.00 della domenica, avendo sempre cura di riaccompagnare il bambino presso l'abitazione della madre.
h) Per quanto concerne le vacanze natalizie trascorrerà sette giorni Per_1 consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno, con il padre o con la madre.
i) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà tre giorni Per_1 consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Sabato, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, con il padre o con la madre.
l) Per quanto concerne le vacanze estive trascorrerà 15 giorni, anche Per_1 non consecutivi, con il padre o con la madre in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti si danno atto che le modalità di cui sopra hanno carattere meramente suppletivo, essendo loro intenzione regolare con elasticità, nel rispetto – per quanto possibile – dei desideri e delle esigenze del figlio minore, i tempi ed i modi che questo trascorrerà con i genitori, ivi comprese le festività, compleanni e/o altre ricorrenze (Festa della Mamma e
Festa del Papà, compleanni dei nonni, etc.).
m) I coniugi si impegnano a non coinvolgere inizialmente il figlio minore nelle loro frequentazioni personali (fatta eccezione per quelle amicali e parentali) ed a prestare la massima attenzione a non adottare in nessun caso comportamenti che possano disorientare il figlio minore sul piano dell'affettività e familiarità.
n) A titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , il SI. Per_1 [...] verserà, entro il giorno 01 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Pt_2
c/c intestato alla SI.ra - acceso presso Banca Monte Paschi di Parte_1
Siena Spa, IBAN:[...]- la somma di euro 400,00. =
(quattrocento/00); tale somma sarà automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
o) I coniugi concordano per l'attribuzione al 100% dell'Assegno Unico Universale al SI. Parte_2
p) Il SI. contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie necessarie per la prole secondo lo schema seguente: - Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero I) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi interamente coperte dal SSN); - quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
II) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università
3 pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc..); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili;
- spese per acquisto di strumenti informatici (PC portatile, tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00.= (cinquecento/00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. III) SPESE PER LEZIONI DI SCUOLA GUIDA (pratica, teoria, tasse di iscrizione ai relativi esami) Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra concordate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: - spese per cure anche dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
cure termali e fisioterapiche;
cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
- tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese per baby sitter fuori dai casi di cui al precedente punto II); - spese per l'acquisto di strumenti informatici fuori dai casi di cui al precedente punto II); - spese per acquisto di motorino, autovettura e cellulare;
- spese per viaggi, vacanze, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
q) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, autorizzando sin d'ora anche il rilascio del documento al minore.
4 r) I coniugi, con il rispetto dei patti sopra indicati e con l'adempimento degli impegni assunti, si danno reciprocamente atto di aver definito e regolato ogni rapporto e pendenza patrimoniale, anche in relazione alla divisione dei risparmi familiari e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
s) Le spese legali del presente procedimento sono poste integralmente a carico del SI. . … (omissis) … “. Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO VIRGILIO (MN) in data 12/03/2016 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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