Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1375 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 settembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
) elett.te domiciliata in Canosa Parte_1 C.F._1
di Puglia, alla P.zza Terme n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Princigalli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
e Controparte_1 C.F._2 [...]
), elett.te domiciliati in Canosa di CP_2 C.F._3
Puglia alla via Varrone n. 4 presso lo studio dell'Avv. Rosa Loreta
Santangelo, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e richiesta di chiamata in causa di terzo
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
(P.I. ) elett.te domiciliata in Bari alla via Controparte_3 P.IVA_1
Calefati n. 177, presso lo studio dell'avv. Annalisa Nanna, che la
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale;
appello avverso la sentenza n. 470/2022 del Tribunale di Trani, pubblicata l'11 marzo 2022.
Conclusioni
All'udienza del 13 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 470/22, pubblicata in data 11.03.2022, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
coniugi e , diretta a conseguire la Controparte_1 Controparte_2
risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 1° ottobre 2015 per inadempimento dei convenuti, promissari acquirenti, e la loro condanna al pagamento della somma di € 25.000,00, a titolo di penale;
ha, di conseguenza, disatteso la domanda di manleva, nella forma di garanzia impropria, spiegata dai convenuti nei confronti della terza chiamata,
per il caso di accoglimento della domanda principale. Controparte_3
Ha, quindi, regolato le spese di lite secondo soccombenza.
In particolare, il Tribunale, nel premettere che tra le parti in causa era intercorso un contratto preliminare di compravendita in data 1° ottobre
2015, avente ad oggetto un immobile di proprietà dell'attrice sito in Canosa di Puglia alla via Sardegna n. 21 con pertinenziale posto auto, ha ritenuto l'infondatezza della domanda di risoluzione in forza dei seguenti rilievi:
-in tema di contratto preliminare, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine, e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità
pag. 2/11 economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo che non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre";
- nella specie il primo termine del 31.12.2015 non è essenziale e in ogni caso è stato dalle parti concordemente differito al 5.01.2016 e pertanto alcun inadempimento può essere ascritto agli acquirenti tenuto conto del fatto che in relazione al secondo termine le parti non ne hanno previsto l'essenzialità;
- neanche è stato mai allegato che la stipula del definitivo entro il
31.12.2015 ovvero del 5.01.2016 rispondesse ad uno specifico interesse della alienante;
- le parti, in difetto di essenzialità del termine, avrebbero potuto procedere alla stipula successivamente, una volta ricevuti in data 8.01.2016 da parte della promissaria acquirente i conteggi necessari alla estinzione di alcuni prestiti, che avrebbe dovuto avvenire contestualmente all'erogazione del mutuo.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando Parte_1
l'errata interpretazione e valutazione delle clausole contrattuali da parte del primo giudice nel non ritenere essenziale il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo e per non aver, conseguentemente, condannato i promissari acquirenti al pagamento della penale pattuita ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Hanno resistito al gravame i promissari acquirenti, e Controparte_1
. Controparte_2
Hanno dedotto la loro assoluta mancanza di responsabilità in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto definitivo nel termine convenuto, dipesa dal comportamento omissivo di che hanno chiesto di CP_3
chiamare in causa al fine di essere manlevati dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento del gravame principale.
Si è costituita la eccependo, preliminarmente, CP_3
l'inammissibilità dell'appello principale e, per l'effetto, di quello incidentale ex art. 325 c.p.c. per violazione del termine previsto per la proposizione del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto degli appelli, con condanna di pag. 3/11 entrambi gli appellanti alle spese del presente grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Prima di esaminare nel dettaglio le doglianze dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, non è superfluo ripercorrere i fatti che hanno dato origine al contenzioso. aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Trani Parte_1
e , al fine di ottenere la risoluzione del Controparte_1 Controparte_2
contratto preliminare stipulato in data 01.10.2015, per inadempimento ascrivibile ai coniugi convenuti, con condanna di quest'ultimi al pagamento della somma di €25.000,00 a titolo di penale pattuita nel contratto.
A sostegno della domanda aveva assunto di aver stipulato in data 1.10.2015 un contratto preliminare con il quale si era impegnata a vendere l'immobile di sua proprietà, sito in Canosa di Puglia alla via Sardegna n. 21 con pertinenziale posto auto, al prezzo di euro 80.000,00, che sarebbe stato corrisposto a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato alla ricorrente, con temine per la stipula del definitivo fissato il 31.12.2015 e prevedendo una penale di euro 25.000,00 a carico della parte inadempiente.
Aveva dedotto l'inadempimento dei coniugi che non Parte_2 CP_2
avevano rispettato il termine fissato al 31.12.2015 per la stipula del contratto definitivo, termine ritenuto dalle parti essenziale.
I coniugi – avevano eccepito che alcun inadempimento CP_1 CP_2
contrattuale era a loro imputabile.
In particolare, avevano precisato che il termine indicato nel giorno
31.12.2015 era stato ulteriormente e consensualmente prorogato al giorno
5.01.2016, e che l'inadempimento all'obbligo di stipulare il definitivo era da imputarsi alla banca che aveva omesso di trasmettere al Controparte_3
Banco di Napoli - istituto di credito prescelto per l'erogazione del mutuo ipotecario - i conteggi relativi a due prestiti in favore del con CP_2
cessione del quinto pendenti, ostacolando in tal modo di fatto l'istruttoria pag. 4/11 sulla domanda di mutuo, non consentendo loro di ricevere la provvista necessaria all'acquisto entro il termine prorogato del 5.01.2016.
I convenuti avevano quindi chiesto di autorizzarsi la chiamata in causa di per essere manlevati da ogni pretesa attorea, condannandola Controparte_3
a rifondere i convenuti di quanto fossero eventualmente condannati a corrispondere alla ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, l aveva eccepito ed Controparte_3
allegato di aver inviato sin dal mese di luglio 2015 i conteggi richiesti dal
, nonché di averli rinviati anche successivamente in data CP_2
8.01.2016, deducendo l'infondatezza e la pretestuosità dell'iniziativa processuale di parte attrice e dei convenuti.
All'esito della fase istruttoria (con espletamento delle prove orali richieste), la causa è stata decisa con la sentenza oggi appellata.
Ciò premesso, va anzitutto respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello principale e per l'effetto quello incidentale ex art. 325 c.p.c. per violazione del c.d. termine “breve” previsto per la proposizione del gravame, sollevata dalla avendo la stessa Controparte_3
provveduto alla notifica della sentenza di prime cure in data 23 marzo 2022 ad entrambi i procuratori costituiti per gli appellanti.
In particolare, la eccepisce che, a seguito di detta notifica, il Controparte_3
gravame avrebbe dovuto essere proposto entro il giorno 22 aprile 2022, mentre nel caso di specie esso è stato notificato solo in data 7.10.2022, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge, con conseguente conferma della sentenza di primo grado passata oramai in cosa giudicata.
Sul punto si rammenta come, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova pag. 5/11 applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
Nella fattispecie le domande – quella spiegata dall'attrice in primo grado e quella spiegata dai convenuti e Parte_1 Controparte_1 [...]
nei confronti della terza chiamata in causa - non sono tra loro CP_2
dipendenti ovvero inscindibili, atteso che la domanda di garanzia impropria spiegata dai promissari acquirenti risulta essere una domanda assolutamente autonoma rispetto a quella principale di risoluzione per inadempimento contrattuale, in quanto fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale.
La , inoltre, si è limitata a contrastare solo la domanda di CP_3
manleva, non confutando – se non per inciso - anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante. Circostanza, questa, che rafforza la scindibilità delle domande in questione, non dando luogo ad alcun litisconsorzio processuale in fase di impugnazione.
A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione, che ha affermato che
“in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate
pag. 6/11 separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.
326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza” (cfr.
Cass. 2018/n. 33152; conformi anche: Cass. 2007/n. 1825; Cass. 2016/n.
986 e 2018/n.14722).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello è da ritenersi tempestivo e l'eccezione merita integrale rigetto.
Nel merito.
L'appellante, come anticipato, si duole dell'erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali da parte del primo giudice, che ha ritenuto non essenziale il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, omettendo di adoperare tutti i criteri di ermeneutica e di valutare le risultanze istruttorie, così giungendo ad una errata ricostruzione dei fatti e della volontà contrattuale delle parti.
La doglianza è priva di fondamento e merita integrale rigetto.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il termine previsto dalle parti al punto “C” del contratto preliminare per la stipula notarile, individuato nel giorno 31 dicembre 2015, ove è scritto: “l'atto notarile di trasferimento verrà stipulato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015, ritenuto da entrambi i contraenti termine essenziale, presso il notaio di gradimento del promissario acquirente previa..”, non è essenziale atteso che:
“il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua
pag. 7/11 delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell''espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. Cass. 2005/n. 5797, che ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione
“entro e non oltre”, avevano fissato per il rogito;
altresì Cass. 2007/n.
25549; Cass. 1983/n. 2870).
Orbene a fronte dell'orientamento giurisprudenziale esposto, deve convenirsi che l'espressione “entro e non oltre” non è che una clausola di stile, atteso che dall'atto preliminare non emergono indici inequivoci nel senso dell'essenzialità del termine, come ad esempio – come correttamente rilevato dal Tribunale - la previsione che il mancato rispetto del termine dedotto per l'adempimento (dell'obbligazione a contrarre il definitivo) fosse ostativo al raggiungimento dello scopo (economico) del preliminare stesso.
E', comunque, dirimente il fatto che la dedotta essenzialità del termine è apertamente contraddetta dal fatto che le parti scelsero di differire ad altra data la stipula del definitivo, ovvero il giorno 5 gennaio 2016, questa volta senza dedurre alcunchè sulla necessità che, per soddisfare gli interessi dedotti in contratto, ne fosse indispensabile il rispetto.
In altri termini, ove pure volesse convenirsi che il primo termine aveva natura essenziale, quello a cui occorre guardare, per valutare la condotta osservata dalle parti, è la data successiva cui la prima era stata differita, mai qualificata come essenziale e senza che quale peculiarità le si potesse attribuire solo perché apparteneva al primo termine.
Alcuna rilevanza, può assegnarsi alle richieste rivolte ad CP_3
estrinseche al regolamento negoziale e che evidenziano solo la circostanza pag. 8/11 che i promissari acquirenti avevano necessità di costituire una provvista da cui attingere per corrispondere il prezzo di acquisto dell'immobile, oggetto del preliminare di compravendita, ovvero evidenziano un fatto neutro rispetto all'interesse di entrambe le parti di non andare oltre il 5 gennaio
2016 per la stipula del contratto definitivo.
Si rammenta, infatti, che l'essenzialità del termine è connessa alla causa del contratto ed è correlata alle ragioni che hanno indotto le parti alla fissazione di quel termine, che, perché si attivi il meccanismo risolutivo, devono essere esplicitate nel preliminare.
Pertanto, è corretto ritenere che l'individuazione di un termine finale di efficacia (in senso tecnico) non comporta la risoluzione automatica del contratto preliminare;
tale efficacia risolutiva potrà essere al più individuata espressamente dalle parti, evidenziando, nel corpo del contratto preliminare, che il mancato rispetto del termine dedotto per l'adempimento
(dell'obbligazione a contrarre il definitivo) sia ostativo al raggiungimento dello scopo (economico) del preliminare stesso. Di tale circostanza, inoltre,
è opportuno che le parti diano atto individuando elementi concreti e non limitandosi a dedurre “letteralmente” detta essenzialità ma fornendo all'interprete indici inequivoci in tal senso.
Di conseguenza deve rigettarsi anche la censura relativa alla condanna alle spese, a fronte della corretta applicazione del criterio della soccombenza.
Il rigetto dell'appello principale ha carattere assorbente, rendendo superflua la delibazione sull'appello incidentale, visto che la domanda risarcitoria dipende dalla domanda principale sicché il suo rigetto non fa sorgere l'interesse alla pronuncia sull'appello incidentale.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta da , atteso che il gravame non CP_3
può dirsi connotato da mala fede ovvero da dolo, stante la necessità di effettuare la ricostruzione della natura giuridica del termine pattuito nel pag. 9/11 contratto preliminare in relazione alla normativa vigente e all'orientamento giurisprudenziale e ai dati di fatto di cui si è dato conto.
L'esito del giudizio comporta – secondo l'ordinario criterio della soccombenza – la condanna dell'appellante principale a Parte_1
rimborsare agli appellati costituiti, le spese del presente grado di giudizio, che sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00 come aggiornati dal d.m.147/22. Pure, l'appellante dovrà rifondere le spese di giudizio alla terza chiamata, la cui evocazione in giudizio è discesa dalla proposizione dell'appello principale, senza che l'iniziativa degli appellati possa essere giudicata avventata (cfr. Cass. 2024/n. 6144).
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 7.10.2022 da Parte_1
nonché sull'appello incidentale spiegato, con la comparsa di costituzione del 5.01.2023, da e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 470/22 pronunciata dal Tribunale di Trani dell'11.03.2022 e pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante principale, alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli appellati – appellanti incidentali, CP_1
e , nonché della terza chiamata
[...] Controparte_2 CP_3
che liquida, per ciascuna parte, in € 5.809,00 per compenso di
[...]
pag. 10/11 avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 13 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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