TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 53/2020
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to VINCENZO AZZINNARO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Gullo n. 81, Cosenza, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai Controparte_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio , articolando le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: «IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
in forza del contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria, Pt_1
l'Artigianato e le Attività marinare “Nicholas Green” di Corigliano Calabro, a percepire la retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità e festività non godute, per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 9 dicembre 2015, data di riammissione al servizio, tenuto conto dell'inquadramento del medesimo quale impiegato assistente tecnico livello B, nonché del CCNL del settore Scuola Pubblica – personale ATA, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo come per legge e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 90.840,30 *euro novantamilaottocentoquaranta//30* a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità e festività non godute oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo come per legge, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
- condannare, altresì, il , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento delle spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Si è costituito in giudizio il , eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In atti è presente la sentenza n. 36/2015 del Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), del 20/01/2015, che ha statuito in dispositivo quanto segue:
2 È altresì presente il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione scolastica in esecuzione della sentenza, non impugnata secondo il parere reso dall'Avvocatura dello Stato (doc. 4 ric.).
II. Posto che alcuna prescrizione è maturata, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in ogni caso decorrendo il termine dalla data della sentenza citata, gli argomenti del non possono trovare accoglimento, in quanto la sentenza ha chiaramente disposto la CP_1 ricostruzione della carriera del ricorrente sia sotto il profilo giuridico che economico, cristallizzando dunque il suo diritto alle somme di conseguenza spettanti, la cui liquidazione viene chiesta in questo giudizio.
III. In ordine al quantum, le contestazioni del si traducono in censure di stile. Considerati CP_1
l'avvenuto riconoscimento del diritto in via definitiva ed i conteggi proposti in ricorso, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto segnalare in modo puntuale le somme eventualmente non dovute o proporre conteggi alternativi, operazione non svolta in memoria. Di conseguenza, il CP_1 resistente deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma richiesta pari ad euro 90.840,30 per differenze retributive (per il periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2015), oltre accessori come per legge.
IV. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di euro 90.840,30, oltre accessori come per legge. Parte_1
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to VINCENZO Controparte_1
AZZINNARO, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 26/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to VINCENZO AZZINNARO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Gullo n. 81, Cosenza, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai Controparte_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio , articolando le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: «IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
in forza del contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria, Pt_1
l'Artigianato e le Attività marinare “Nicholas Green” di Corigliano Calabro, a percepire la retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità e festività non godute, per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 9 dicembre 2015, data di riammissione al servizio, tenuto conto dell'inquadramento del medesimo quale impiegato assistente tecnico livello B, nonché del CCNL del settore Scuola Pubblica – personale ATA, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo come per legge e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 90.840,30 *euro novantamilaottocentoquaranta//30* a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità e festività non godute oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo come per legge, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
- condannare, altresì, il , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento delle spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Si è costituito in giudizio il , eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In atti è presente la sentenza n. 36/2015 del Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), del 20/01/2015, che ha statuito in dispositivo quanto segue:
2 È altresì presente il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione scolastica in esecuzione della sentenza, non impugnata secondo il parere reso dall'Avvocatura dello Stato (doc. 4 ric.).
II. Posto che alcuna prescrizione è maturata, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in ogni caso decorrendo il termine dalla data della sentenza citata, gli argomenti del non possono trovare accoglimento, in quanto la sentenza ha chiaramente disposto la CP_1 ricostruzione della carriera del ricorrente sia sotto il profilo giuridico che economico, cristallizzando dunque il suo diritto alle somme di conseguenza spettanti, la cui liquidazione viene chiesta in questo giudizio.
III. In ordine al quantum, le contestazioni del si traducono in censure di stile. Considerati CP_1
l'avvenuto riconoscimento del diritto in via definitiva ed i conteggi proposti in ricorso, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto segnalare in modo puntuale le somme eventualmente non dovute o proporre conteggi alternativi, operazione non svolta in memoria. Di conseguenza, il CP_1 resistente deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma richiesta pari ad euro 90.840,30 per differenze retributive (per il periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2015), oltre accessori come per legge.
IV. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di euro 90.840,30, oltre accessori come per legge. Parte_1
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to VINCENZO Controparte_1
AZZINNARO, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 26/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3