Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1863/2014 R.G. proposto da
in persona Parte_1 del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-parte appellante- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Panaro, Controparte_1 giusta procura in atti;
-parte appellata nonché contro
(già Controparte_2 Controparte_3
-parte appellata contumace- avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3544/2013, emessa dal Giudice di Pace di Bari, in data 01.12.2013, nel giudizio iscritto al n. 3172/2013 R.G.;
CONCLUSIONI
La parte appellata ha concluso come da verbale dell'udienza del
11.10.2024, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 06.02.2014, la
(d'ora in avanti la ha impugnato Parte_2 Parte_1 la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di Bari aveva accolto l'opposizione, promossa da Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n.014 2012 00247136 18, notificatagli dall' in data 06.07.2012, Controparte_3 condannando l'Amministrazione al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali.
I.
3-La parte appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato nell'accogliere l'opposizione sul presupposto che, avendo il presentato ricorso al Prefetto contro il verbale CP_1 di accertamento della sanzione amministrativa, posto a base della cartella de qua, lo stesso non costituisse valido ed efficace titolo esecutivo, ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione, presentata dal con condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
27.05.2014, si è costituito il quale, dopo aver Controparte_1 eccepito l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
, nonostante la regolare Controparte_4 notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace.
I.
6-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
11.10.2024, sulle conclusioni precisate da unica Controparte_1 parte comparsa, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Alla valutazione dell'appello, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda, oggetto di causa.
II.
3-Nel caso di specie è pacifico, oltre che provato in via documentale che
1) l' in data 06.07.2012 ha notificato a Controparte_3 la cartella di pagamento n.014 2012 Controparte_1
00247136 18, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 718,33, dovuta in virtù del verbale di accertamento n.0001049034, elevato dalla Polizia di
Stradale di e notificato all'opponente in data Pt_2
06.05.2011, per la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada (d. lgs. 285/1992), per non aver comunicato all'Amministrazione i propri dati a seguito, dell'accertamento della violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, con verbale n. SCV0001602383, elevato dalla Polizia Stradale di in data Pt_2
06.05.2010 e notificato in data 10.11.2010;
2) avverso quest'ultimo verbale il ha presentato CP_1 ricorso al Prefetto di Frosinone ex art. 203 del Codice della Strada, allegando che l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento nel termine di legge.
II.
4-Tanto precisato, la appellante ha eccepito che Parte_1 il Giudice di Pace ha errato nell'accogliere l'opposizione sul presupposto che, avendo l'opponente impugnato dinanzi al il CP_5 verbale di contestazione, la cartella di pagamento opposta non fosse sorretta da un valido ed efficace titolo esecutivo.
II.
7-A fronte dell'eccezione della il ha Parte_1 CP_1 replicato che, essendo stato il ricorso, presentato contro il verbale n. SCV0001602383 accolto ex art. 204, comma 1 bis, del Codice della
Strada non essendosi il Prefetto di Frosinone pronunciato nel termine di legge, la caducazione di tale atto avrebbe determinato, a cascata,
l'invalidità anche del verbale n. 0001049034, posto a base della cartella di pagamento opposta, essendo la sanzione irrogata dall'art. 126 bis, conseguenziale all'accertamento della sanzione irrogata con il verbale n. SCV0001602383, sui cui si era formato il silenzio-assenso del Prefetto di Frosinone, sul ricorso gerarchico, presentato dal . CP_1
II.
8-L'eccezione del è infondata. CP_1
II.
9-Nel caso di specie, deve, in particolare osservarsi che è se pur vero, che la sanzione prevista dall'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, a carico del proprietario dell'autovettura che non abbia comunicato all'Amministrazione i dati identificativi del trasgressore, responsabile di un'infrazione accertata in un altro verbale, presuppone la definizione in sede amministrativa o giurisdizionale dell'eventuale ricorso in opposizione1 è, altrettanto, vero che tale doglianza, inerendo ad un fatto estintivo, anteriore alla formazione del verbale, si sarebbe dovuta, al più, eccepire nel relativo giudizio di opposizione, da presentare nel termine perentorio di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, anziché in quello di opposizione alla cartella di pagamento, allorquando il verbale, posto a base della cartella de qua, era divenuto, ormai, inoppugnabile.
II.10-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è inammissibile il motivo di opposizione, imperniato sulla circostanza che il
, nella qualità di proprietario dell'autovettura, avrebbe CP_1 correttamente trasmesso all'Amministrazione i dati dal trasgressore, trattandosi, ancora una volta, di un fatto estintivo che, essendosi verificato anteriormente alla formazione del verbale, si sarebbe dovuto eccepire nel relativo giudizio di opposizione, da esperire nel termine perentorio, previsto dalla legge.
II.11-Non giustifica, inoltre, l'ammissibilità, in questa sede, delle predette eccezioni, la circostanza, eccepita dal CP_1 soltanto in sede di gravame, secondo cui non gli sarebbe stato mai notificato il verbale, posto a base della cartella de qua, per un duplice ordine di considerazioni.
II.11-In primis, deve rilevarsi che tale eccezione è inammissibile ex art. 345 c.p.c., essendo stata formulata, per la prima volta, in sede di appello e non anche nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
II.12-In secundis, deve, in ogni caso, evidenziarsi che, pur a voler ritenere che il abbia avuto conoscenza del verbale CP_1 de quo soltanto con la notifica della cartella di pagamento,
l'opposizione si sarebbe, comunque, dovuta presentare anziché con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con ricorso ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 150/2011, da depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica della cartella, termine, nella specie, non rispettato, essendo stata la cartella notificata il
06.07.2012 e l'atto di citazione in opposizione, depositato soltanto in data 11.04.2013.
II.13-Si veda, sul punto, Cass. 14266/2021 “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”. (in senso conforme Cass.
Sezioni Unite n. 22080/2017).
II.14-Deve, infine, evidenziarsi che non devono essere esaminati in questa sede gli ulteriori motivi di opposizione, formulati in primo grado dal e ritenuti assorbiti dal primo CP_1 giudice, non avendoli l'appellato espressamente riproposti nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
II.15-Vedasi Cass. 22808/2024 “Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c.”
II.16-In accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione alla cartella di pagamento, presentata dal nel precedente grado CP_1 di giudizio.
III.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., nei rapporti processuali tra la ed il . Parte_1 CP_1
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado di giudizio deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al
D.M. n. 140 n. 2012, vigente al momento di emissione della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014
(aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione
o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione pari ad
€ 695,55.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente al modesto valore della controversia, giustifica la riduzione ai minimi degli onorari, che vengono liquidati in base ai seguenti prospetti.
I. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: Scaglione: fino a € 5.000,00 (D.M. 140/2012)
Controparte_6 Parte_3
[...] Studio 300,00 -60% 120,00 Introduttiva 150,00 -60% 60,00 Trattazione 300,00 -80% 60,00 Decisoria 400,00 -70% 120,00 TOTALE 360,00
II. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO:
Scaglione: fino a € 1.100,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_4
[...]
131,00 -50% 65,50
[...] Introduttiva 131,00 -50% 65,50 trattazione 200,00 -50% 100,00 Decisoria 200,00 -50% 100,00 TOTALE € 331,00
III.
4-Non vi è, invece, luogo a provvedere nei rapporti processuali tra la e l' , Parte_1 Controparte_2 non configurandosi tra le parti alcuna soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con atto di citazione notificato Parte_5 il 06.02.2014, nei confronti di e dell' Controparte_1 [...]
(già avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3
n. 3544/2013, emessa dal Giudice di Pace di Bari, in data 01.12.2013, nel giudizio iscritto al n. 3172/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello;
, per l'effetto, l'opposizione presentata da CP_7 CP_1
, nel precedente grado di giudizio, con atto di citazione
[...] notificato il 02.03.2013, avverso la cartella di pagamento n.014 2012 00247136 18, notificatagli dall' Controparte_3 in data 06.07.2012;
C. CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1
delle Parte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 82,50 per esborsi ed € 691,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge;
D. sulle spese nei rapporti processuali tra la CP_8 [...]
e l' Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Bari, addì 20.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda sul punto Cass. 24012/2022 “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.