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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4565/2018 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Esposito ed Elvira Parte_1
Covelli, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone e Giuliana Senatore, elettiva- mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudi- Parte_1
zio, dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, il convenuto, al fine di CP_1
sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro veri- ficatosi in data 20/11/2016 alle ore 14.45 circa nel territorio del convenuto ente.
L' attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, percor- reva a piedi via Ido Longo, allorquando inciampava a causa del fondo stradale dissestato, non segnalato, né transennato né ristrutturato. In conseguenza del sini- stro, l'attore rovinava a terra subendo lesioni tali da farsi trasportare presso il PO
“San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”. Per il ristoro dei danni patiti l'attore chiedeva la condanna del al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
10.673,57, ovvero di quella somma che dovesse essere determinata anche a segui- to di CTU medico-legale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva nel merito Controparte_1
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum. In via gradata eccepiva il concorso di colpa del danneggiato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
All'udienza del 26/06/2024 la causa, disattesa ogni diversa istanza, veniva asse- gnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte attrice emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Va, a questo punto, osservato che la disciplina da applicare al ca- so in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Su- prema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c.
La cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten-
2 sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del
12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di ma- nutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttu- ra o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la si- tuazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamen- to della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051
c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto strada- le, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle bu- che, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle]. La Su- prema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a con- corso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ov- vero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051
c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confer- mando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i
3 pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, con- seguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato]. Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manuten- zione delle strade, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consiste- re sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'o- missione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009: cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez.
III, sentenza n. 12695 del 25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del
19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009].
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la P.A., per escludere la responsabili- tà che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata pro- va da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009]. La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai
4 sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso for- tuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'in- terruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009]. Più specifica- mente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno è da ascri- vere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nes- so causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del 6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del 6/10/2000].
Nel caso in esame non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione convenuta in relazione alla strada in questione.
La cassazione ha, in proposito, affermato, in maniera condivisibile, che la respon- sabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha ca- rattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causa- lità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si tro- va nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode
5 chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessaria- mente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più am- pio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11016 del
19/5/2011]. Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verifi- carsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, al fine di appurare l'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, si riporta la dichiarazione resa dai te- sti escussi.
In particolare, all'udienza del 15 luglio 2021 veniva sentito come teste la sig.ra la quale dichiarava: “…posso riferire dell'incidente per cui è Testimone_1
causa perché presente. Preciso che in data 20 novembre 2016 percorrevo a piedi la via Ido Longo nel Comune di Cava de' Tirreni alle ore 14.30-14.45 circa, al- lorquando ho visto il sig. cadere in una buca-fosso che stava Parte_1
sul manto stradale, riversando a terra…cadeva in un fosso presente sul manto stradale, piastrellato con i sanpietrini ma in quel preciso punto la strada era pri- vo di sanpietrini, dissestata, né segnalato, né transennata. Preciso che la strada
Via Ido Longo è anche una strada stretta e priva di marciapiede…”.
Allo stesso modo il teste escusso nell' udienza del 22 feb- Testimone_2
braio 2023 dichiarava: “…io mi trovavo in macchina e percorrevo quella strada in direzione opposta rispetto al Sig. quando ho visto quest'ultimo rovi- Pt_1
nare a terra mentre percorreva a piedi la strada. Si trovava sul lato sinistro. Pos- so confermare di aver visto il manto stradale dissestato. Non ricordo le condizio- ni meteo di quel giorno ma ricordo che non pioveva…Preciso di non essermi ac- corto del dissesto del manto stradale. L'ho visto solo successivamente, quando mi sono avvicinato al Sig. per soccorrerlo. Ho visto una buca aperta piutto- Pt_1
sto ampia. Non ricordo se la strada percorsa da me e dal Sig. avesse o Pt_1
6 meno il marciapiede…Preciso che non vi era alcun segnale che indicasse il dis- sesto, né era vietata la circolazione dei veicoli e dei pedoni in quella strada, non vi era alcun segnale in tal senso”. Nella stessa udienza veniva escusso il teste di parte convenuta, , in qualità di funzionario del servizio Sinistri Testimone_3
stradali del Comune di la quale confermava quanto riportato Controparte_1
nella relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio sinistri.
In particolare, in tale relazione veniva riportato: “…esaminata la documentazione depositata completa di rilievo fotografico, si riferisce che emerge una contraddi- zione sulla dinamica del presunto sinistro e le fotografie trasmesse dal ricorrente.
Infatti, sul referto del pronto soccorso n 20160119373 del 20.11.16, è riportato che il sinistro sarebbe avvenuto a causa di una buca che invece è del tutto assente sulle foto dei luoghi trasmesse dal ricorrente…Si può solo riferire che il tratto della sede stradale, luogo del presunto sinistro, presenta un lieve dislivello super- ficiale della pavimentazione in pietra lavica, determinato, come si evince dalle fo- tografie trasmesse dalla parte, dalla diversa tipologia della pavimentazione in parte in pietra lavica ed in parte in conglomerato bituminoso che misura media- mente 45cm*350cm circa, assolutamente visibile per dimensioni e per la presenza di luce piena e naturale, e, quindi, evitabile se il pedone avesse prestato
l'ordinaria attenzione e l'ordinaria diligenza anche in considerazione del fatto che abita proprio lì (al civ. 37) e, quindi, conosce molto bene lo stato dei luoghi e conseguentemente avrebbe dovuto adottare le dovute cautele (sentenza Corte di
Cassazione n 23919/13 e 13930 del 06.07.15), ma non tale da avere i caratteri dell'insidia/trabocchetto. Quindi, e, quindi, l'evento dannoso, qualora avvenuto, non è da addebitare all'Ente in quanto non responsabile e conseguentemente nul- la è dovuto”.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti emerge che la domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di se- guito esposte.
7 Deve negarsi la responsabilità del convenuto, sia ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., sia ai sensi dell'art 2043 c.c., per i danni subiti dall'attrice in ragione dell'anomalia per la quale l'attore deduceva di essere rovinato al suolo in data 20 novembre 2016.
Sebbene dall'escussione dei testi risulti provato il verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione, deve ritenersi il verificarsi dell'interruzione del nesso cau- sale tra la res e l'evento de quo.
Invero, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità (oggettiva) per i danni derivanti dai beni in custodia è esclusa qualora l'evento dannoso si verifichi per caso fortuito, consistente nel fatto del terzo ovvero dello stesso soggetto danneg- giato. La mancata diligenza ovvero prudenza del danneggiato, che per sua colpa non abbia apprestato tutte le attenzioni necessarie ad evitare un pericolo, compor- ta l'interruzione del nesso intercorrente tra il bene e l'evento dannoso.
Il fatto, così come emerso dagli atti di causa e dall'istruzione probatoria, si è veri- ficato di pomeriggio, alle ore 14.45 circa, in buone condizioni di luce naturale e in assenza di condizioni climatiche avverse come confermato anche dai testi escussi.
Conseguentemente l'anomalia de qua poteva essere avvistata dall'utente con l'uso della diligenza ordinaria anche in considerazione della conformazione dei luoghi come rappresentata dalla documentazione prodotta in giudizio.
Dalla prova testimoniale resa da uno dei testi di parte attrice, si rileva che l'anomalia dedotta in giudizio era presente sul manto stradale a pochi metri dall'abitazione dei genitori dell'attore e, quindi, su un tratto di strada frequentato quotidianamente e ben conosciuto dallo stesso.
Parte attrice, inoltre, avrebbe potuto facilmente evitare di incorrere nell'anomalia in questione - rappresentata alquanto genericamente in atto introduttivo soprattut- to per quanto attiene l'ampiezza del dissesto stesso come emerge dalle foto dello stato dei luoghi depositate in atti.
8 Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che l'attore non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la stra- da in atti descritta) e l'evento dannoso verificatosi. Va evidenziato che dal com- plesso delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, pertanto, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità e della non prevedibilità della presunta insidia.
L'attore, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità della insidia, anzi è emerso che il tratto di strada in questione fosse no- toriamente insidioso.
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivi- bile alla cosa in custodia della amministrazione convenuta, non risultando, fra l'altro, che il dissesto avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte del- la amministrazione convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, previa riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e devono interamente porsi a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto in persona del legale Controparte_2
9 rappresentante p.t., liquidate in complessivi euro 2.044,70 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4565/2018 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Esposito ed Elvira Parte_1
Covelli, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone e Giuliana Senatore, elettiva- mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudi- Parte_1
zio, dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, il convenuto, al fine di CP_1
sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro veri- ficatosi in data 20/11/2016 alle ore 14.45 circa nel territorio del convenuto ente.
L' attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, percor- reva a piedi via Ido Longo, allorquando inciampava a causa del fondo stradale dissestato, non segnalato, né transennato né ristrutturato. In conseguenza del sini- stro, l'attore rovinava a terra subendo lesioni tali da farsi trasportare presso il PO
“San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”. Per il ristoro dei danni patiti l'attore chiedeva la condanna del al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
10.673,57, ovvero di quella somma che dovesse essere determinata anche a segui- to di CTU medico-legale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva nel merito Controparte_1
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum. In via gradata eccepiva il concorso di colpa del danneggiato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
All'udienza del 26/06/2024 la causa, disattesa ogni diversa istanza, veniva asse- gnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte attrice emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Va, a questo punto, osservato che la disciplina da applicare al ca- so in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Su- prema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c.
La cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten-
2 sione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempe- stivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del
12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di ma- nutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttu- ra o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la si- tuazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamen- to della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051
c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto strada- le, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle bu- che, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle]. La Su- prema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a con- corso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ov- vero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051
c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confer- mando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i
3 pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, con- seguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato]. Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manuten- zione delle strade, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua esten- sione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consiste- re sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'o- missione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009: cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez.
III, sentenza n. 12695 del 25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del
19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009].
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la P.A., per escludere la responsabili- tà che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata pro- va da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009]. La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai
4 sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso for- tuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'in- terruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009]. Più specifica- mente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno è da ascri- vere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nes- so causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del 6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del 6/10/2000].
Nel caso in esame non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione convenuta in relazione alla strada in questione.
La cassazione ha, in proposito, affermato, in maniera condivisibile, che la respon- sabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha ca- rattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causa- lità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si tro- va nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode
5 chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessaria- mente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più am- pio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11016 del
19/5/2011]. Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verifi- carsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, al fine di appurare l'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, si riporta la dichiarazione resa dai te- sti escussi.
In particolare, all'udienza del 15 luglio 2021 veniva sentito come teste la sig.ra la quale dichiarava: “…posso riferire dell'incidente per cui è Testimone_1
causa perché presente. Preciso che in data 20 novembre 2016 percorrevo a piedi la via Ido Longo nel Comune di Cava de' Tirreni alle ore 14.30-14.45 circa, al- lorquando ho visto il sig. cadere in una buca-fosso che stava Parte_1
sul manto stradale, riversando a terra…cadeva in un fosso presente sul manto stradale, piastrellato con i sanpietrini ma in quel preciso punto la strada era pri- vo di sanpietrini, dissestata, né segnalato, né transennata. Preciso che la strada
Via Ido Longo è anche una strada stretta e priva di marciapiede…”.
Allo stesso modo il teste escusso nell' udienza del 22 feb- Testimone_2
braio 2023 dichiarava: “…io mi trovavo in macchina e percorrevo quella strada in direzione opposta rispetto al Sig. quando ho visto quest'ultimo rovi- Pt_1
nare a terra mentre percorreva a piedi la strada. Si trovava sul lato sinistro. Pos- so confermare di aver visto il manto stradale dissestato. Non ricordo le condizio- ni meteo di quel giorno ma ricordo che non pioveva…Preciso di non essermi ac- corto del dissesto del manto stradale. L'ho visto solo successivamente, quando mi sono avvicinato al Sig. per soccorrerlo. Ho visto una buca aperta piutto- Pt_1
sto ampia. Non ricordo se la strada percorsa da me e dal Sig. avesse o Pt_1
6 meno il marciapiede…Preciso che non vi era alcun segnale che indicasse il dis- sesto, né era vietata la circolazione dei veicoli e dei pedoni in quella strada, non vi era alcun segnale in tal senso”. Nella stessa udienza veniva escusso il teste di parte convenuta, , in qualità di funzionario del servizio Sinistri Testimone_3
stradali del Comune di la quale confermava quanto riportato Controparte_1
nella relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio sinistri.
In particolare, in tale relazione veniva riportato: “…esaminata la documentazione depositata completa di rilievo fotografico, si riferisce che emerge una contraddi- zione sulla dinamica del presunto sinistro e le fotografie trasmesse dal ricorrente.
Infatti, sul referto del pronto soccorso n 20160119373 del 20.11.16, è riportato che il sinistro sarebbe avvenuto a causa di una buca che invece è del tutto assente sulle foto dei luoghi trasmesse dal ricorrente…Si può solo riferire che il tratto della sede stradale, luogo del presunto sinistro, presenta un lieve dislivello super- ficiale della pavimentazione in pietra lavica, determinato, come si evince dalle fo- tografie trasmesse dalla parte, dalla diversa tipologia della pavimentazione in parte in pietra lavica ed in parte in conglomerato bituminoso che misura media- mente 45cm*350cm circa, assolutamente visibile per dimensioni e per la presenza di luce piena e naturale, e, quindi, evitabile se il pedone avesse prestato
l'ordinaria attenzione e l'ordinaria diligenza anche in considerazione del fatto che abita proprio lì (al civ. 37) e, quindi, conosce molto bene lo stato dei luoghi e conseguentemente avrebbe dovuto adottare le dovute cautele (sentenza Corte di
Cassazione n 23919/13 e 13930 del 06.07.15), ma non tale da avere i caratteri dell'insidia/trabocchetto. Quindi, e, quindi, l'evento dannoso, qualora avvenuto, non è da addebitare all'Ente in quanto non responsabile e conseguentemente nul- la è dovuto”.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti emerge che la domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di se- guito esposte.
7 Deve negarsi la responsabilità del convenuto, sia ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., sia ai sensi dell'art 2043 c.c., per i danni subiti dall'attrice in ragione dell'anomalia per la quale l'attore deduceva di essere rovinato al suolo in data 20 novembre 2016.
Sebbene dall'escussione dei testi risulti provato il verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione, deve ritenersi il verificarsi dell'interruzione del nesso cau- sale tra la res e l'evento de quo.
Invero, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità (oggettiva) per i danni derivanti dai beni in custodia è esclusa qualora l'evento dannoso si verifichi per caso fortuito, consistente nel fatto del terzo ovvero dello stesso soggetto danneg- giato. La mancata diligenza ovvero prudenza del danneggiato, che per sua colpa non abbia apprestato tutte le attenzioni necessarie ad evitare un pericolo, compor- ta l'interruzione del nesso intercorrente tra il bene e l'evento dannoso.
Il fatto, così come emerso dagli atti di causa e dall'istruzione probatoria, si è veri- ficato di pomeriggio, alle ore 14.45 circa, in buone condizioni di luce naturale e in assenza di condizioni climatiche avverse come confermato anche dai testi escussi.
Conseguentemente l'anomalia de qua poteva essere avvistata dall'utente con l'uso della diligenza ordinaria anche in considerazione della conformazione dei luoghi come rappresentata dalla documentazione prodotta in giudizio.
Dalla prova testimoniale resa da uno dei testi di parte attrice, si rileva che l'anomalia dedotta in giudizio era presente sul manto stradale a pochi metri dall'abitazione dei genitori dell'attore e, quindi, su un tratto di strada frequentato quotidianamente e ben conosciuto dallo stesso.
Parte attrice, inoltre, avrebbe potuto facilmente evitare di incorrere nell'anomalia in questione - rappresentata alquanto genericamente in atto introduttivo soprattut- to per quanto attiene l'ampiezza del dissesto stesso come emerge dalle foto dello stato dei luoghi depositate in atti.
8 Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che l'attore non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la stra- da in atti descritta) e l'evento dannoso verificatosi. Va evidenziato che dal com- plesso delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, pertanto, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità e della non prevedibilità della presunta insidia.
L'attore, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità della insidia, anzi è emerso che il tratto di strada in questione fosse no- toriamente insidioso.
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivi- bile alla cosa in custodia della amministrazione convenuta, non risultando, fra l'altro, che il dissesto avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte del- la amministrazione convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, previa riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e devono interamente porsi a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto in persona del legale Controparte_2
9 rappresentante p.t., liquidate in complessivi euro 2.044,70 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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