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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 629 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, nata ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...] – C.A.P. (C.F. P.IVA_1
), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1
dagli avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F. e Andrea C.F._2
Giannattasio (C.F. entrambi del Foro di Torre C.F._3
Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende
36/a, presso i quali ha eletto domicilio;
PEC:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
con l' , , Controparte_3 Controparte_4
dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in al C.so CP_4
Vittorio Emanuele 58., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott. (CF: CP_5
, dal dott. (CF: ) C.F._4 Controparte_6 C.F._5
e dalla Dott.ssa Consiglia (CF: ) CP_7 C.F._6 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Controparte_8
Fuorni, Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: insegnante di religione reiteratamente assunto con contratto a tempo determinato per più di 36 mesi – Danno comunitario – Risarcimento ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
&&&
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata decisa con sentenza, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente ha documentato di aver svolto prestazione lavorativa di docente di religione con contratti a termine annuali, dall'anno scolastico
2008/2009 all'anno scolastico 2024/2025.
Trattasi di questione di diritto costituente ius receptum della giurisprudenza di legittimità. E', difatti, ormai consolidato l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle
Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla "perdita del posto", in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. (ex plurimis:
Cass. n. 992 del 16/01/2019; Cass. n. 31174 del 3/12/2018).
Anche avuto specifico riguardo agli insegnanti di religione la Corte regolatrice ha affermato (ex plurimis: sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n.
24146 del 2022) i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per
i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
L'orientamento è stato poi costantemente confermato dalla Suprema Corte (v. ordinanze nn. 9323-2023 e 9300-2023).
Venendo al caso concreto, non può dunque escludersi l'esistenza dell'abuso del diritto derivante dalla successione dei contratti a termine per la loro evidente reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo, dovendosi dare rilievo alla durata complessiva ultratriennale dei rapporti a termine pacificamente svolti dalla ricorrente.
Nei richiesti limiti risarcitori, dunque, il ricorso non può che essere accolto avuto tuttavia riguardo nello specifico alla lunghezza del rapporto complessivo, reiterato con contratti a termine per circa 15 anni. Si provvede come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese di lite a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertati i contratti a tempo determinato svolti per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno comunitario, nella specie determinato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e condanna il convenuto al pagamento del suddetto CP_1
risarcimento, nonché delle spese processuali liquidate con attribuzione al procuratore anticipatario, in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, li 22.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, nata ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...] – C.A.P. (C.F. P.IVA_1
), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1
dagli avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F. e Andrea C.F._2
Giannattasio (C.F. entrambi del Foro di Torre C.F._3
Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende
36/a, presso i quali ha eletto domicilio;
PEC:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
con l' , , Controparte_3 Controparte_4
dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in al C.so CP_4
Vittorio Emanuele 58., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott. (CF: CP_5
, dal dott. (CF: ) C.F._4 Controparte_6 C.F._5
e dalla Dott.ssa Consiglia (CF: ) CP_7 C.F._6 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'
[...]
, via Monticelli-loc Controparte_8
Fuorni, Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: insegnante di religione reiteratamente assunto con contratto a tempo determinato per più di 36 mesi – Danno comunitario – Risarcimento ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
&&&
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata decisa con sentenza, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente ha documentato di aver svolto prestazione lavorativa di docente di religione con contratti a termine annuali, dall'anno scolastico
2008/2009 all'anno scolastico 2024/2025.
Trattasi di questione di diritto costituente ius receptum della giurisprudenza di legittimità. E', difatti, ormai consolidato l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle
Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla "perdita del posto", in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. (ex plurimis:
Cass. n. 992 del 16/01/2019; Cass. n. 31174 del 3/12/2018).
Anche avuto specifico riguardo agli insegnanti di religione la Corte regolatrice ha affermato (ex plurimis: sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n.
24146 del 2022) i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per
i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
L'orientamento è stato poi costantemente confermato dalla Suprema Corte (v. ordinanze nn. 9323-2023 e 9300-2023).
Venendo al caso concreto, non può dunque escludersi l'esistenza dell'abuso del diritto derivante dalla successione dei contratti a termine per la loro evidente reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo, dovendosi dare rilievo alla durata complessiva ultratriennale dei rapporti a termine pacificamente svolti dalla ricorrente.
Nei richiesti limiti risarcitori, dunque, il ricorso non può che essere accolto avuto tuttavia riguardo nello specifico alla lunghezza del rapporto complessivo, reiterato con contratti a termine per circa 15 anni. Si provvede come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese di lite a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertati i contratti a tempo determinato svolti per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno comunitario, nella specie determinato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e condanna il convenuto al pagamento del suddetto CP_1
risarcimento, nonché delle spese processuali liquidate con attribuzione al procuratore anticipatario, in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, li 22.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)