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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1239/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240010405624004 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 214/2025 la CGT di Parma, seconda sezione, respingeva il ricorso presentato da
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07820240010405624004 di € 63.438,88, relativa ad imposta di registro atti giudiziari, da cui risultava quale ente creditore la Corte di Appello di Palermo.
La ricorrente aveva intrapreso, unitamente ad altri soggetti, una causa civile contro il Ministero della salute per ottenere il risarcimento del danno derivante da trasfusione. La causa era stata definita con sentenza di primo grado del 14.9.2016, confermata dalla Corte d'appello di Palermo in data 29.7.2022, che accoglieva le domande di parte attrice salvo quelle di Nominativo_1, Nominativo_4, Nominativo_3
e Nominativo_2, respinte nel merito, nonché della stessa Ricorrente_1 la quale aveva rinunciato ex art. 306 c.p.c. con conseguente estromissione dal processo. Circa le spese del giudizio, si disponeva la compensazione delle spese tra le parti.
All'esito del giudicato alla ricorrente veniva notificata la cartella impugnata, per il recupero della metà dell'importo della registrazione a debito della sentenza, da cui emerge la sua qualità di debitore in solido con i signori Nominativo_3 a cui infatti sono state notificate altre cartelle di identico contenuto e di pari importo.
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso alla CGT di Parma che con la decisione impugnava respingeva il gravame. Nel merito della vicenda, i giudici di primo grado, dopo avere dettagliatamente ricostruito la normativa applicabile al caso di specie, ritenevano che ai sensi dell'art. 59 lettera d) TU registro, coordinato con il disposto dell'art. 159 TU spese di giustizia, il pagamento fosse dovuto trattandosi di decisione che operava la compensazione delle spese di lite tra le parti. In sentenza si legge che “l'ufficio giudiziario ha registrato la sentenza con un'imposta di 126.866 € la metà della quale è prenotata a debito perché a carico della pubblica amministrazione soccombente, mentre la restante metà pari a € 63.438,88 è stata posta a carico della signora Ricorrente_1 e delle altre quattro parti private, in coerenza con la sentenza che ha disposto, per la Ricorrente_1 l'estinzione del giudizio in seguito a rinuncia e per le altre parti private il rigetto delle loro domande e per tutte la compensazione delle spese”.
Avverso la decisione propone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
I Motivo: Violazione dell'art 57) e dell'art 21 T.U. 131/86 vigente ratione temporis in quanto nel caso di specie non sussiste la solidarietà passiva. La ricorrente, infatti, ha rinunciato al giudizio ex art. 306 c.p.c.
a differenza dei presunti coobbligati i quali, a differenza della medesima ricorrente, sono risultati soccombenti nel merito.
II e III motivo: l'appellante ribadisce quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio sia sotto il profilo della prescrizione e decadenza del potere di riscossione sia della nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico costituito dalla notifica dell'avviso di liquidazione. IV motivo: nullità della cartella in quanto la Corte d'Appello di Palermo non è titolare di alcun credito riferendosi l'imposta di registro di € 126.866 liquidata per la sentenza n 4467/16 allo Stato -Ministero della
Salute - come parte soccombente del giudizio di 1° grado.
Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate riscossione evidenziando, in primo luogo, la cessata materia del contendere posto che con provvedimento emesso in data 21.05.2025 e trasmesso all'Agente della Riscossione con flusso telematico del 23.05.2025, l'ente impositore ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio delle partite di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in sede di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, aveva già rilevato la portata dirimente dell'intervenuto sgravio della cartella che comporta in questa sede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese si ritiene di potere accogliere l'istanza del contribuente che in epoca successiva allo sgravio della cartella ha proposto appello avverso la decisione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna Equitalia Giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1239/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240010405624004 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 214/2025 la CGT di Parma, seconda sezione, respingeva il ricorso presentato da
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07820240010405624004 di € 63.438,88, relativa ad imposta di registro atti giudiziari, da cui risultava quale ente creditore la Corte di Appello di Palermo.
La ricorrente aveva intrapreso, unitamente ad altri soggetti, una causa civile contro il Ministero della salute per ottenere il risarcimento del danno derivante da trasfusione. La causa era stata definita con sentenza di primo grado del 14.9.2016, confermata dalla Corte d'appello di Palermo in data 29.7.2022, che accoglieva le domande di parte attrice salvo quelle di Nominativo_1, Nominativo_4, Nominativo_3
e Nominativo_2, respinte nel merito, nonché della stessa Ricorrente_1 la quale aveva rinunciato ex art. 306 c.p.c. con conseguente estromissione dal processo. Circa le spese del giudizio, si disponeva la compensazione delle spese tra le parti.
All'esito del giudicato alla ricorrente veniva notificata la cartella impugnata, per il recupero della metà dell'importo della registrazione a debito della sentenza, da cui emerge la sua qualità di debitore in solido con i signori Nominativo_3 a cui infatti sono state notificate altre cartelle di identico contenuto e di pari importo.
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso alla CGT di Parma che con la decisione impugnava respingeva il gravame. Nel merito della vicenda, i giudici di primo grado, dopo avere dettagliatamente ricostruito la normativa applicabile al caso di specie, ritenevano che ai sensi dell'art. 59 lettera d) TU registro, coordinato con il disposto dell'art. 159 TU spese di giustizia, il pagamento fosse dovuto trattandosi di decisione che operava la compensazione delle spese di lite tra le parti. In sentenza si legge che “l'ufficio giudiziario ha registrato la sentenza con un'imposta di 126.866 € la metà della quale è prenotata a debito perché a carico della pubblica amministrazione soccombente, mentre la restante metà pari a € 63.438,88 è stata posta a carico della signora Ricorrente_1 e delle altre quattro parti private, in coerenza con la sentenza che ha disposto, per la Ricorrente_1 l'estinzione del giudizio in seguito a rinuncia e per le altre parti private il rigetto delle loro domande e per tutte la compensazione delle spese”.
Avverso la decisione propone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
I Motivo: Violazione dell'art 57) e dell'art 21 T.U. 131/86 vigente ratione temporis in quanto nel caso di specie non sussiste la solidarietà passiva. La ricorrente, infatti, ha rinunciato al giudizio ex art. 306 c.p.c.
a differenza dei presunti coobbligati i quali, a differenza della medesima ricorrente, sono risultati soccombenti nel merito.
II e III motivo: l'appellante ribadisce quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio sia sotto il profilo della prescrizione e decadenza del potere di riscossione sia della nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico costituito dalla notifica dell'avviso di liquidazione. IV motivo: nullità della cartella in quanto la Corte d'Appello di Palermo non è titolare di alcun credito riferendosi l'imposta di registro di € 126.866 liquidata per la sentenza n 4467/16 allo Stato -Ministero della
Salute - come parte soccombente del giudizio di 1° grado.
Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate riscossione evidenziando, in primo luogo, la cessata materia del contendere posto che con provvedimento emesso in data 21.05.2025 e trasmesso all'Agente della Riscossione con flusso telematico del 23.05.2025, l'ente impositore ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio delle partite di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in sede di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, aveva già rilevato la portata dirimente dell'intervenuto sgravio della cartella che comporta in questa sede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese si ritiene di potere accogliere l'istanza del contribuente che in epoca successiva allo sgravio della cartella ha proposto appello avverso la decisione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna Equitalia Giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.