Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5672/2023
Successivamente, all'udienza del 21/01/2024, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte appellante l'Avv.
Zanoni e nessuno per l'appellato.
Il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni come atto introduttivo, evidenziando come sia stata richiesta anche la condanna alla restituzione di quanto pagato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5672/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.
ZANONI MATTEO che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto d'appello unitamente all'avv.
BISSOLI BARBARA e dall'avv. SCRAMONCIN MARCO;
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello verso la sentenza 254/23 Parte_1 del Giudice di Pace di Verona, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che il verbale n. 1063 del 16.5.2022, impugnato in primo grado, formasse piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. del fatto che il veicolo dell'appellante fosse in sosta (fermo, privo di conducente, a motore spento e a porte chiuse) in zona riservata agli invalidi.
In particolare, la sig.ra ha evidenziato come il verbale Pt_1 non contenesse alcuna indicazione in merito alla presenza in loco della stessa, né descrivesse la situazione in cui si trovava il veicolo al momento dell'accertamento dell'asserita violazione, sicché, trattandosi di circostanze oggetto di conoscenza da parte del Pubblico Ufficiale con margine di apprezzamento, la loro contestazione non richiederebbe la proposizione della querela di falso.
L'appellante ha, pertanto, chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga annullato il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Locale del Comune di
Castel Nuovo del Garda 1063 del 2022, per non essere stato il veicolo in sosta, bensì in fermata, e parte appellata condannata a restituire alla sig.ra l'importo Pt_1 corrisposto a titolo di sanzione, pari ad euro 165,00, e a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il non si è costituito in Controparte_2 giudizio e all'udienza del 14.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.
Il verbale impugnato (doc. 1 di parte appellante) indica che il veicolo della sig.ra era “fermo/in sosta nello spazio Pt_1 riservato a veicoli per persone invalide”, senza specificare l'effettiva situazione in cui l'auto si trovava nè indicare se la sig.ra fosse oppure non presente in loco. Pt_1
Ciò posto, deve considerarsi erronea la decisione del Giudice di primo grado lì dove ha rigettato il ricorso e non ha ammesso le prove testimoniali dirette e dimostrare che il veicolo si trovava in fermata e non in sosta, ritenendo che il verbale costituisse piena prova in ordine all'accertamento della presenza di un veicolo fermo, privo del conducente, a motore spento e con le porte chiuse su stallo riservato ai disabili, e ciò alla luce del principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali. Nell'ambito degli apprezzamenti suddetti rientra senza dubbio la valutazione della temporaneità e dello scopo della sosta, che l'agente può non avere affatto accertato, limitandosi alla verifica della situazione in un determinato momento, elementi che possono, per contro, essere riportati al
Giudice da un testimone e che il Giudice può, dunque, valutare senza violazione dei principi di cui all'art. 2700 c.c.” (Cass.
8730/2006).
Orbene, il teste escusso all'udienza del Testimone_1
26.9.2024, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non essendo lo stesso legato da alcun vincolo all'odierna appellante, ha confermato che la mattina del 16.5.2022, quando è stato elevato il verbale impugnato, la sig.ra Pt_1 ha fermato la propria auto sullo spazio riservato ai disabili, ha fatto scendere la figlia e la nipote dal veicolo ed è tornata al posto di guida, senza allontanarsi dall'auto.
Da tali dichiarazioni si evince che la manovra realizzata dall'odierna appellata deve essere considerata come fermata ai sensi della lett. b) dell'art. 157 Cod. str. e non come sosta ai sensi della lett. c) dell'articolo predetto.
Non sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 158, comma 2, lett. g) che vieta unicamente la sosta negli spazi Parte_2 riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188.
Il verbale deve essere pertanto annullato, e il
[...] condannato a restituire a parte Controparte_2 appellante l'importo di euro 165,00, corrisposto dalla sig.ra
(doc. D di parte appellante), oltre a interessi legali Pt_1 dalla domanda (data di deposito del ricorso di primo grado) sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi di cui al dm
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Locale del Comune di
Castel Nuovo del Garda n. 1063 del 2022;
Condanna parte appellata a restituire a parte appellante l'importo di euro 165,00, oltre a interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
Condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 630,00 per compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio ed € 134,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin