Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 761/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via C.F._2
Randaccio n. 6 presso lo studio dell'avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
1
trasferirà a Socchieve entro 60 giorni dall'omologa.
3) è affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e con collocazione Per_1
prevalente presso la sig.ra Parte_1
Sono fatti salvi eventuali futuri accordi dei coniugi per una diversa collocazione del minore nel suo preminente interesse. Attesa la distanza tra Monfalcone e Socchieve e gli impegni scolastici del minore, lo stesso si intratterrà con il padre a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio ed ogni qual volta lo vorrà.
Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, ad anni alternati, Per_1
trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale e Pasqua e l'altro genitore lo terrà il
25 dicembre e il giorno di Pasquetta, riprendendo poi la gestione settimanale delle visite di cui al punto precedente.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con per evitare sovrapposizioni, ciascun genitore Per_1
comunicherà all'altro il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno, alternandosi i coniugi di anno in anno nella scelta del primo periodo.
Qualora nei periodi di propria competenza, uno dei genitori fosse impossibilitato ad intrattenersi con il minore, l'altro si impegna a rendersi disponibile a stare con lo stesso.
I contatti telefonici avverranno liberamente tra genitore e figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche di Per_1
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti tenuto conto del primario interesse del minore.
4) La sig.ra mensilmente affronta le seguenti spese: Parte_1
a) € 30 spese condominiali b) € 120 utenze casalinghe c) € 15 ricarica cellulare proprio e del figlio Per_1
A ciò vanno aggiunte la spesa alimentare, il vestiario, le eventuali spese mediche.
Il sig. sosterrà mensilmente le seguenti spese: Pt_2
a) € 100 benzina b) € 100 utenze (circa)
c) € 10 ricarica proprio cellulare proprio.
2 A ciò vanno aggiunte la spesa alimentare, il vestiario, le eventuali spese mediche.
4A) Il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra sul conto Pt_2 Parte_1
corrente di quest'ultima, quale contributo al mantenimento del minore, l'importo di €
150, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa siglato in data 1.6.2016 tra il Presidente del Tribunale di Gorizia e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione Territoriale di Gorizia (all. 7).
4B) I coniugi godono dell'assegno unico per il figlio pari a circa € 50 mensili, Per_1
che verrà assegnato interamente alla sig.ra se l'importo dovesse aumentare Parte_1 con la modifica dell'isee e raggiungere la somma di € 100, la sig.ra si impegna Parte_1
a versare il 50 % al marito.
4C) La sig.ra è titolare di un conto corrente presso Credit Agricole, nr. Parte_1
000015250487 (all. 8). Il sig. è titolare di un conto corrente presso Unicredit, Pt_2
nr. 000420882978 (all. 9) e di un conto deposito presso la Banca BB (all. 10).
4D) Le detrazioni d'imposta per figlio a carico verranno godute al 50% dalle parti.
5) La sig.ra cede, a titolo gratuito, al sig. che ne curerà la voltura Parte_1 Pt_2
entro 30 giorni dall'omologa, la proprietà dell'auto Suzuki Ignis 1.2. Hybrid Cool targata FY532WF (all. 11). Ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.P.R. 131/86 che la presente cessione avviene nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi e chiedono pertanto che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987
s.m.i. in quanto contenuta in un atto relativo al detto procedimento. Dalla firma del presente ricorso e fino alla voltura della proprietà, tutte le spese inerenti l'auto (bollo, benzina, revisione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno a carico del sig. Pt_2
6) Le parti dichiarano di aver provveduto alla suddivisione di ori, gioielli, preziosi e regali raccolti durante la vita coniugale e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
7) Le spese per la procedura di separazione verranno corrisposte dai coniugi a metà ciascuno.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/1998 a LA (Reg.
[...]
Atti di Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, atto n. 7), nel corso del quale sono nati a Brescia il 18/01/1999 e a Brescia il 20/05/2000, Persona_2 Persona_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e a Brescia Persona_4
il 12/09/2008, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, all'udienza del 07/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi pienamente conformi all'interesse del figlio minore
Persona_4
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, atto n. 7) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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