Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 1818/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1818/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. CABIANCA Parte_1 P.IVA_1
MATTEO MAURIZIO (CF ) C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. QUAGGIO CP_1 P.IVA_2
ANNALISA (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
Previa sospensione dell'atto impugnato sussistendo il fumus boni iuris per i motivi addotti che sono fondati per tabulas ed il periculum in mora che con la mancata sospensione del provvedimento determinerebbe una immediata ed illegittima applicazione di sanzioni di diverse migliaia di euro si chiede la sospensione del provvedimento oggi impugnato.
Nel merito ed in via principale: si richiede l'annullamento del provvedimento in rubrica indicato ed allegato ed in specie dell'atto di avviso di accertamento esecutivo
N.17/2022 datato 01/12/2022 e notificato il 12/01/2023, di ogni suo atto presupposto, preordinato e conseguente e in specie del verbale di contestazione di ogni diverso atto presupposto, o comunque conseguente a questi, e ciò in quanto pagina 1 di 9
In via subordinata: si chiede, ex art. 23 ultimo comma L. 689/1981 ed ex art. 6 comma 11 d.lgs. 150/2011 l'annullamento delle sanzioni comminate con l'avviso di accertamento esecutivo per non esservi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ciò con conseguente annullamento degli atti tutti impugnati.
In ogni caso: spese, diritti, onorari e contributi di causa integralmente rifusi. in via istruttoria [omissis] per parte resistente
In via preliminare: respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Nel merito, in via principale: respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
In via istruttoria: [omissis]
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/02/2023 e notificato a mezzo della cancelleria il
21/02/2023, la ha opposto l'avviso di accertamento esecutivo N. Parte_1
16 dd. 01/12/2022, notificato il 12/01/2023, col quale la CP_1 concessionaria del Comune di Cavallino Treporti, aveva richiesto il pagamento della somma di euro 5.885,00 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) e relative sanzioni, in relazione ad alcuni cartelli affissi su case mobili all'interno del Camping
Village Marina di Venezia, Via Montello n. 6 – Cavallino Treporti (VE), di proprietà della Società ricorrente.
La ha precisato che esistono due società dallo stesso nome Parte_1
e che, di queste, la Venue Holidays S.r.l., è una società italiana che si occupa della pagina 2 di 9 gestione e manutenzione del camping, mentre la stessa ricorrente è una società di diritto inglese, con sede in Inghilterra, che è proprietaria della struttura.
La ricorrente ha affermato di aver ricevuto la notifica del verbale n.
162/R/2022 del Comune di Cavallino Treporti solo unitamente all'atto finale del procedimento di irrogazione delle sanzioni, con conseguente pregiudizio dei diritti di difesa. Ha, peraltro, affermato che il verbale di contestazione, contenuto nel plico postale consegnato alla società di diritto inglese, era intestato in favore della società italiana.
Nelle note di udienza dd. 28/06/2023 la ricorrente ha, inoltre, lamentato la mancata traduzione in inglese degli atti, con doglianza che, tuttavia, deve ritenersi tardiva, in quanto non proposta con l'atto introduttivo (cfr. Cass. Civ. n. 217/2006
“In tema di sanzioni amministrative, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la causa petendi della relativa domanda”).
La ricorrente ha poi eccepito la carenza di motivazione del provvedimento avversato (cfr. p. 10 ricorso “Mancano inoltre nell'atto sanzionatorio l'esatta indicazione tipologia e caratteristica del preteso mezzo pubblicitario, difetta la motivazione e spiegazione circa la riconducibilità del messaggio in discussione ad un messaggio pubblicitario della ricorrente, difetta l'esatta motivazione circa l'attribuibilità del messaggio pubblicitario in riferimento alla proprietà dei mezzi con cui tale assunto messaggio pubblicitario era diffuso”).
La ricorrente ha, altresì, sostenuto la carenza dei requisiti pubblicitari dei cartelli contestati, in quanto funzionali soltanto ad indicare la proprietà delle casette mobili e del campeggio, al fine di evitare occupazioni abusive o illegittime intromissioni.
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta dd. 20/04/2023 si è costituita la che ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate. CP_1
Il giudice, all'udienza del 02/05/2023, respinta la sospensione della provvisoria esecuzione, ha invitato le parti alla definizione bonaria della controversia, formulando proposta conciliativa, accettata dalla sola ricorrente.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 17/04/2025.
***
L'opposizione è infondata, per i seguenti motivi.
E' pacifico che il verbale di accertamento N. 162/R/2022 dd. 10/10/2022 redatto dalla P.L. di Cavallino-Treporti venne notificato alla ricorrente unitamente all'avviso di accertamento impugnato in data 12/01/2023.
In proposito di evidenzia che “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione”
(cfr. Cass. Civ. n. 19957/2024). Pertanto, considerato che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 14 L.n. 689/1981 per soggetti residenti o che hanno sede all'estero, va rigettato il primo motivo di impugnazione.
D'altro canto, appare privo di rilevanza che il verbale di contestazione fosse intestato a Venue Holidays S.r.l., invece che a , in quanto – come Parte_1 evidenziato – l'atto è stato recapitato tempestivamente al destinatario corretto, cioè all'odierna ricorrente, la quale ne ha avuto piena conoscenza ed ha potuto svolgere le sue difese in rito e nel merito, senza che subire alcun pregiudizio per le proprie facoltà difensive.
pagina 4 di 9 Quanto alle ulteriori doglianze mosse da , si osserva che in Parte_1 tema di violazioni amministrative “il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso” (cfr. Cass. Civ. n. 532/2010). Inoltre, “L'ordinanza-ingiunzione con cui la
P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (cfr. Cass. Civ. n. 2959/2016).
A tale riguardo, si ribadisce che nel caso di specie non si riscontra alcun pregiudizio per il diritto di difesa, in quanto la ricorrente ha compiutamente esplicato le proprie argomentazioni nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, tenuto anche conto che la motivazione del verbale di accertamento non può, invero, definirsi carente: infatti, l'atto riporta data e luogo dell'accertamento; esplicita la contestazione, relativa al “posizionamento senza autorizzazione dei seguenti mezzi pubblicitari”; specifica il numero e le caratteristiche dimensionali dei cartelli;
riporta, altresì, la normativa rilevante. L'ordinanza-ingiunzione, poi, reca tutti gli elementi dai quali desumere sia il fondamento normativo, cioè il regolamento comunale CUP di Cavallino Treponti e la L. 160/2019, sia gli aspetti fattuali della pretesa azionata dalla con rimando al verbale di accertamento CP_1 contestualmente notificato e tabella identificativa e descrittiva dei mezzi pubblicitari contenuta anche nell'atto impositivo.
Risulta, dunque, infondato anche il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione del provvedimento opposto.
Nel merito, la si duole che i cartelli per i quali è stato Parte_1 elevato l'avviso di accertamento non avrebbero natura pubblicitaria, ma sarebbero pagina 5 di 9 solo dei fogli A4 e A3 destinati ad essere un mezzo di riconoscimento della proprietà delle casette.
Si premette che risultano inammissibili le istanze di prova testimoniale dedotte dalla ricorrente (cap. 1-2-3 valutativi;
cap. 4 negativo e, in ogni caso, da provarsi con documenti). Nella medesima ottica, appare privo di rilevanza il verbale di diverso procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace, relativo all'escussione di testimoni che, tuttavia, in quella sede hanno espresso considerazioni di natura valutativa.
Tanto precisato, vanno in primis esaminati i “n. 37 cartelli monofacciali opachi, ciascuno delle dimensioni di m 0,30 x 0,21”, riportanti la dicitura di cui alla seguente immagine
I 37 segnali di interesse, per la loro fisionomia e destinazione sono equiparabili alle insegne d'esercizio, che per legge sono esenti dal canone (cfr. art 1 co. 833 L.N.
160/2019 secondo cui il canone non è dovuto per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono”). Si tratta, infatti, di tabelle in materiale rigido, quindi idonee ad assolvere nel tempo la funzione di identificare i beni destinati all'uso dell'impresa turistica, cioè il compendio aziendale, installati nella sede delle pagina 6 di 9 attività commerciale, e riportanti il nome commerciale dell'impresa ed un numero progressivo equiparabili a numeri civici.
I segnali non riportano ulteriori informazioni, quali i recapiti del camping, né dettagli relativi ai prezzi praticati, ai servizi offerti, né slogan ovvero immagini che risultino idonei ad attirare l'attenzione del consumatore.
Nel complesso, quindi, non si tratta di cartelli che, in ragione della loro configurazione grafica, appaiano di natura accattivante per il cliente, né tali segnali risultano idonei a fornire un'idea del servizio reso, idonea a consentire al cliente di valutare la proposta commerciale.
Tanto accertato, deve – altresì – rammentarsi che l'esenzione dal pagamento del canone, ai sensi dell'art. 1 co. 833 lett. l) L.n. 160/2019 è limitato alle insegne di esercizio “di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. A tale riguardo, si osserva che i n. 37 cartelli installati sulle casette di proprietà della ricorrente presentavano dimensioni di 0,30 m x 0,21 m. Di conseguenza, ciascun cartello copriva una superficie di 0,063 metri quadrati, mentre la sommatoria dei n. 37 cartelli era pari a 2,331 metri quadrati (cfr. art. 1 co. 825 L.n. 160/2019 “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”).
Pertanto, non risulta superato il limite dimensionale cui la legge ricollega l'esenzione, secondo conclusione che non muta nemmeno sommando alla superficie coperta dai n. 37 cartelli anche la superficie coperta dal cartello monofacciale opaco di cui si dirà, pari 0,252 metri quadrati.
L'opposizione va, dunque, accolta con riguardo ai corrispettivi richiesti ed alle sanzioni irrogate, in riferimento ai n. 37 cartelli installati sulle casette.
A diverse conclusioni deve giungersi in relazione alla struttura ed alla destinazione del “cartello monofacciale opaco, delle dimensioni di m 0,60 x 0.42” sul quale è riportata la dicitura sulla targa “Quality Camping mobile Homes in France, Italy and Spain” con il sito internet.
pagina 7 di 9 Sul punto deve osservarsi che ha finalità di pubblicità la comunicazione
“promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Cass. n. 14049/2023, 10440/2021, Cass.
n. 6540/2022, Cass. n. 13221/2022). Ne deriva, quindi, che duplice è il requisito pubblicitario, ovvero l'individuazione e l'esaltazione dell'attività sottesa alla promozione.
In proposito, si osserva che la targa risulta idonea ad informare l'utenza dell'esistenza dei beni o servizi offerti, poiché riporta il nome dell'attività ed il relativo sito internet;
contestualmente, poi, la targa esalta tali servizi, descritti come
“di qualità” (“quality camping mobile home”). Si tratta, pertanto, di messaggio idoneo a promuovere la domanda dei servizi offerti ed a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Si ribadisce, peraltro, che “deve ritenersi assoggettato a imposta sulle pubblicità qualsivoglia mezzo di comunicazione con il pubblico, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, allorquando sia idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica” Corte
Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. XXIII, 26/09/2024, n.2492.
Con riferimento al cartello monofacciale, dunque, va confermato l'atto impositivo impugnato.
Si compensano le spese di lite, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione presentata da parte ricorrente CP_2
l'avviso di accertamento esecutivo N. 16/2022 Parte_1 emesso da parte resistente nella parte relativa a canone, CP_1 indennità e sanzioni, limitatamente alle 37 targhe mono-facciali applicate sulle casette mobili site in Cavallino-Treporti (VE), Via Montello n. 6, Camping
Marina
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, cosi deciso il 17/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
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