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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RICCARDO ROCCA e ANDREA RINALDI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori (Wise - Legal sito in Padova viale Navigazione Interna n. 51; CP_1 contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti MARIA TERESA SIMIONI e VALENTINA BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bianchi, sito in Rovigo, Via X Luglio, 9;
con la chiamata in causa di
, GIÀ (C.F. E P.IVA Controparte_3 Controparte_4
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e P.IVA_2 Controparte_5 CP_6
, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VIERO, elettivamente domiciliata presso lo studio sito
[...] in Venezia Mestre, Riviera Magellano, 5;
in punto a: risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo, riconosciutane la responsabilità per l'infortunio sul lavoro di cui è causa, condannare (cod. fisc. ) in persona CP_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona via Del Lavoro n. 53, p.e.c.
a pagare al sig. , come sopra rappresentato e domiciliato, Email_1 Parte_1 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'infortunio di cui è causa e già detratto l'indennizzo ricevuto dall' ex art. 13, secondo comma, D. Lgs. CP_7
38/2000, la complessiva somma di euro 384.786,69 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà giusta e/o equa in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria per i maggiori danni percetti e percepiendi a causa dell'aumento del costo della vita, da calcolarsi dalla data del sinistro al saldo e oltre agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., comma quarto, sulla somma via via rivalutata.
pagina 1 di 15 Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, essendo il ricorso predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei documenti allegati, e da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati in quanto antistatari”
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
-per le ragioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in causa di ora Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
In via principale
-Respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo a ritenersi corresponsabile il Sig. nella causazione dell'infortunio de CP_2 Parte_1 quo ed in ogni caso ridursi la pretesa creditoria del ricorrente ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e per tutti i motivi sopra esposti e comunque nella misura ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale dichiarare in ogni caso ora in persona del legale rappr. pro tempore, tenuta a Controparte_4 Controparte_3 garantire e manlevare da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante alla stessa in caso di CP_2 denegato accoglimento della domanda del ricorrente e conseguentemente dal versamento di qualsiasi somma dovesse ritenersi dovuta al ricorrente per il titolo dedotto in giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre IVA e CPA”
Il procuratore della terza chiamata chiede e conclude:
“In via principale, rigettarsi, per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto ogni domanda rivolta nei confronti della società da parte del sig. e, conseguentemente, rigettarsi CP_2 Pt_1 ogni domanda della rivolta nei confronti di , già CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4
In via subordinata, nel caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente nei confronti dell'Assicurata e di questa terza chiamata, limitarsi la domanda del ricorrente nei confronti di previa la determinazione della quota di responsabilità imputabile al sig. ai Controparte_2 Pt_1 sensi del combinato disposto degli artt. 1227-2056 c.c. e contenersi la somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria nei limiti dell'equo e del provato alla parte ricorrente e, per l'effetto, limitarsi l'accoglimento della domanda di manleva svolta dall'Assicurata nei confronti di Controparte_3 già in applicazione delle condizioni contrattuali di polizza, in particolare, Controparte_4 dell'oggetto del contratto, dei limiti massimali della garanzia e dello scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato e della franchigia, con eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato contenuta entro l'importo previsto dalle richiamate previsioni di polizza e rigettarsi ogni maggiore richiesta.
In ogni caso, spese anche generali e competenze di causa con iva e cpa rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 15 Con ricorso depositato il 07.07.2023 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_2
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.02.2021 al 31.01.2023 – in forza di contratto a tempo determinato (dal 01.02.2021 al 31.05.2021), prima e indeterminato (dal 01.06.2021 al
31.01.2023), poi - con mansioni e qualifica di Operaio manutentore, inquadrato al 5° livello CCNL
Ortofrutta, presso l'unità locale di LI (RO), via Dei Cesari n. 24 (cfr. docc. 1, 2 e 3 all. al ricorso).
Continuava il ricorrente aggiungendo di essere stato vittima in data 10.12.2021 di un infortunio sul lavoro, in particolare – dopo aver provveduto manutenzione dell'impianto di refrigerazione, in particolare allo smontaggio del compressore di una cella frigo dismessa, posizionato sul tetto del capannone di LI (RO), - mentre stava rientrando all'interno del capannone, cadeva a terra da un'altezza di circa 5 metri, a causa del cedimento della copertura dello stabilimento (cfr. doc. 5 all. al ricorso).
Proseguiva ancora, sostenendo che tale attività fosse stata posta in essere in osservanza degli Pt_1
ordini ricevuti dal datore di lavoro, e che detta lavorazione fosse pericolosa, non solo Persona_1 per la notevole altezza (5 metri) nella quale ci si trovava ad operare ma soprattutto per l'assenza di strumenti di tutela e sicurezza contro la caduta, come per esempio percorsi pedonabili individuati e delimitati, cestelli o piattaforme di sollevamento aereo delle persone esterni allo stabilimento, dispositivi fissi di protezione contro le cadute come reti contenitive nel sottotetto e cinture di sicurezza.
Aggiungeva, inoltre, che l'infortunio gli aveva procurato un «politrauma da precipitazione con frattura scomposta di omero» (cfr. doc. 7 all. al ricorso), a causa del quale (I) rimaneva ricoverato nell'Ospedale di Rovigo, dal 10.12.2021 al 16.12.2021; (II) veniva sottoposto in data 14.12.2021, ad un primo intervento chirurgico per la riduzione delle diverse fratture riportate (cfr. doc. 8 all. al ricorso);
(III) si sottoponeva successivamente a numerose visite di controllo ambulatoriali, anche per episodi di uretrorragia da imputarsi alle manovre di cateterismo difficoltoso durante il suddetto intervento chirurgico;
(IV) veniva, infine, nuovamente ricoverato in altro Ospedale (a Modena), per un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra, cui seguivano altre visite di controllo e terapie (cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Al termine del periodo di invalidità temporanea, veniva poi sottoposto - oltre a visita medico legale dell' , che gli riconosceva un grado di inabilità permanente pari al 26% (cfr. docc. 11 all. al CP_7
ricorso) ed una rendita annua, costituita ex art. 13, secondo comma, D. Lgs. 38/2000 (cfr. doc. 11 e 12 all. al ricorso) - ad ulteriore visita medico legale, in data 17.1.2023, da parte del dott. , che CP_8
pagina 3 di 15 certificava «la frattura scomposta metadiafisaria dell'omero di destra con lesione del tendine sovraspinato, la lussazione del gomito di destra, la frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di sinistra e la frattura del IV metacarpo di sinistra», riconoscendo allo stesso «un danno biologico temporaneo totale di 30 (trenta) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 75% di
90 (novanta) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di 90 (novanta) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 33% di ulteriori 193 (centonovanta tre) giorni;
nell'ambito di tale periodo vi è stata una assoluta inabilità lavorativa che dall'epoca del sinistro si è protratta fino al
17.01.2023 (403 giorni). Residua un danno biologico pari ad una invalidità permanente del 33%
(trentatré per cento) ed una invalidità permanente specifica pure del 33% (trentatré per cento). Il livello di sofferenza è da considerarsi nel corso della malattia post traumatica medio-elevato e nel lungo periodo medio» (cfr. doc. 13 all. al ricorso).
Si rivolgeva, dunque, a questo Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio, quantificati nella complessiva somma di € 384.786,69 (cfr. doc. 23 all. al ricorso), comprensivi dei danni non patrimoniali (morale, biologico permanente e temporaneo) e patrimoniali
(da incapacità lavorativa specifica, spese mediche e di assistenza stragiudiziale), sottratta dagli stessi la capitalizzazione della rendita . CP_7
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che preliminarmente CP_2 istava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di , GIÀ Controparte_3 [...]
dalla quale chiedeva di essere indennizzata e manlevata in forza della polizza Controparte_4
n. 00046812304257 (cfr. doc. 19 all. alla memoria) con la stessa conclusa, e resisteva al ricorso affermando l'insussistenza dell'inadempimento agli obblighi di sicurezza, avendo la società provveduto a sottoporre il lavoratore a vigilanza da parte del medico competente, di cui l'ultima eseguita in data
07.10.2021 (cfr. doc. 8 all. alla memoria); a fornire allo stesso gli strumenti di protezione (scarpe antinfortunistiche e ortoprotettori); a dotarsi e a rispettare il DVR (cfr. doc. 14 all. alla memoria); nonché ad organizzare corsi sulla sicurezza frequentati dal ricorrente (cfr. doc. 7 all. alla memoria).
Evidenziava, altresì, come il verificarsi dell'infortunio fosse da ricondurre unicamente ad un comportamento abnorme del dipendente, idoneo ad interrompere il nesso causale, posto in essere in
Parte violazione dell'ordine del e allo scopo di effettuare una manutenzione non necessaria Parte_3
e al di fuori delle mansioni affidate, che – al contrario – avevano ad oggetto i soli impianti presenti in
Azienda e non di quelli di refrigerazione collocati sul tetto, sui quali intervenivano solo ditte esterne, come la Blue BO GR SR di CO (cfr. doc. 13 all. alla memoria),anche al fine di conservare la certificazione IFS e Global G.A.P (cfr. pag. 6 memoria).
pagina 4 di 15 Chiedeva, dunque, di accertare l'infondatezza della domanda di parte ricorrente.
3. La difesa della terza chiamata
Si costituiva ritualmente in giudizio la terza chiamata , GIÀ Controparte_3
, come sopra rappresentata, che deduceva l'assenza di Controparte_4 responsabilità del datore di lavoro nell' infortunio verificatesi, chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa – fallito il tentativo di conciliazione fra le parti - veniva quindi istruita dapprima mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta, per tre anni a Testimone_1 partire dal 2019) e (addetto SA intervenuto sul luogo dell'infortunio, il Testimone_2
10.12.2021) indotta da parte ricorrente e di (dipendente della convenuta per circa Parte_3 vent'anni e dimessosi a dicembre 2022 per ragioni personali) e (dipendente Parte_4
della convenuta da maggio 2004, con qualifica di impiegata amministrativa e responsabile qualità) indotta da parte resistente e in seguito attraverso l'espletamento di CTU medico legale, affidata al dott.
. Persona_2
La causa veniva, infine, discussa con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, ricordando che l'infortunio sul lavoro può essere definito come ogni lesione all'integrità psico-fisica avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivate specifiche conseguenze invalidanti in capo al lavoratore, sicchè elementi costitutivi dell'infortunio sono dunque la causa violenta e l'occasione di lavoro. Se la prima deve essere un fattore determinato, che opera come causa esterna che agisce con rapidità e intensità in un brevissimo arco temporale e da cui può scaturire un immediato pregiudizio fisico, la seconda costituisce una connessione funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, che deve aver creato un rischio specifico, perciò con l'espressione “occasione di lavoro” si fa a situazioni ed attività distinte dalla prestazione di lavoro in senso stretto, ma con essa strettamente connesse.
Dal rischio specifico si distingue il rischio elettivo che invece esclude l'occasione di lavoro e quindi l'indennizzabilità e si connota – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.03.2019, n.
7649) - per il simultaneo concorso della presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
della direzione di tale atto alla realizzazione di scopi personali;
nonché della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
pagina 5 di 15 Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibile l'infortunio verificatosi durante l'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni come un sopralluogo presso il cantiere di un terzo in vista dell'affidamento in subappalto di una parte dell'opera a lui commissionata (Cass. 05/11/2021, n. 32257) o la percorrenza del tragitto per raggiungere una riunione di lavoro (Cass. 07.07.2016, n. 13882) così come ha considerato indennizzabile quello avvenuto durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. 17.06.2021, n. 17336), mentre
è stata negata una forma di ristoro a quello occorso durante una pausa al di fuori dell'ufficio, nel percorso per raggiungere un bar, in quanto, in tal caso, la lavoratrice si era volontariamente esposta ad un rischio non connesso all'attività lavorativa (Cass. 08.11.2021, n. 32473) o a quello, pur avvenuto durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro, ma seguendo un percorso alternativo determinato dalla libera scelta del lavoratore al fine di accompagnare a casa un collega (Cass. 03.08.2021, n.
22180).
Giova poi rammentare ai fini che qui interessano che l'art. 2087 c.c. – considerata la norma di chiusura del sistema antiinfortunistico - pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
Sul punto, la Suprema Corte ha però più volte precisato come in caso di infortunio sul lavoro, affinchè il datore di lavoro risponda degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, che può discendere sia da fatti commissivi sia da comportamenti omissivi, occorra sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
Va inoltre ricordato che la necessità della colpa – che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - deve essere però coordinata con il particolare regime probatorio ex art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro, "debitore di sicurezza", l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore-creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/08/2023, n. 25217).
Allo stesso tempo, in tema di infortuni sul lavoro - posto che l'art. 2087 cod. civ. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo - l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti pagina 6 di 15 di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Il datore di lavoro – come recentemente e più volte ribadito dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 05/04/2024, n. 9120; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/02/2023, n. 4980; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
28/12/2022, n. 37883) - è sempre responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di essere stato vittima dell'infortunio sul lavoro occorso il 10.12.2021 e tale fatto è stato provato attraverso l'escussione testimoniale.
Il teste di parte ricorrente “presente quando il ricorrente si è infortunato [e] vicino al luogo del Tes_1 fatto” ha riassunto gli istanti antecedenti alla caduta nel modo seguente:
“io e il ricorrente avevamo terminato di svolgere la nostra mansione, che era tagliare ferro e tubi. Io ero il secondo, mi dicevano cosa c'era da fare, non ricordo bene cosa dovessimo fare. Ricordo che abbiamo usato il flessibile e il cacciavite, eravamo andati sul tetto dello stabilimento e dovevamo fare manutenzione, come ho già detto ero il secondo, è stato il ricorrente a dirmi di andare con lui sul tetto, credo che lui stesso abbia ricevuto ordini da qualche responsabile, ma sinceramente non so dire da chi, presumo dal datore di lavoro.
[…] ADR: il lavoro che stavamo facendo quel giorno lo avevamo iniziato qualche giorno prima, siamo andati a vedere i lavori che dovevamo eseguire, avevamo già fatto un piano di quello che dovevamo fare.
Ripeto che non mi ricordo che lavori dovessi fare, ma ricordo che avevamo lavorato sul tetto anche i giorni successivi al primo sopralluogo e precedenti al giorno dell'infortunio. ADR: non ricordo altre persone addette al lavoro sul tetto, oltre a me e al ricorrente.
pagina 7 di 15 ADR: è il responsabile di cui ho detto prima, ci ha visto andare sul tetto e sapeva bene Parte_3 che eravamo a lavorare lì, che io ricordi non ci ha mai vietato di andare sul tetto, non ci ha detto che sul tetto c'era l'eternit. ADR: prima del lavoro che stavamo facendo in quei giorni, io ero salito in altre occasioni sul tetto, per pulire le grondaie, dunque sul perimetro del fabbricato, qualche volta c'era anche il ricorrente con me”;
Sul cap. 6 (“vero che, terminato il lavoro sul tetto e quindi mentre il ricorrente stava “rientrando” all'interno del capannone, purtroppo la copertura dello stesso, sulla quale egli ancora si trovava e che poi si rivelò essere in eternit, cedette improvvisamente, determinando così la sua caduta a terra da un'altezza di circa 5 metri?) è vero, io l'ho visto cadere, io ero in fianco al ricorrente, il tetto sotto di me non ha ceduto, lui è caduto come un pero.”
Gli altri dipendenti, sentiti come testi di parte convenuta, non hanno saputo aggiungere elementi utili alla ricostruzione del fatto, non essendo presenti (il teste , infatti, riferisce di non sapere cosa Pt_3 stesse facendo il ricorrente il giorno dell'infortunio, mentre si limita ad affermare: “Io Parte_4
ero in ufficio il pomeriggio del fatto […] Io non sono mai andata nella zona dove è occorso
l'infortunio, so come è fatta ma non l'ho mai vista direttamente […] il giorno del sinistro non so esattamente cosa dovesse fare il ricorrente, preciso però che lui si occupa del magazzino mentre io lavoro in ufficio)”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano l' infortunio, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dott. , il quale – dopo aver esaminato la documentazione prodotta e Per_2
visitato il ricorrente alla presenza dei CT di entrambe le parti – riporta che lo stesso “patì politrauma da precipitazione produttivo di soluzione di continuo tegumentaria labbro inferiore, lussazione di spalla dx, frattura scomposta omero prossimale dx (trochite – con interessamento del tendine del sovraspinoso – collo chirurgico e diafisi), lussazione di gomito dx, frattura composta (con interessamento articolare) di polso sn (epifisi distale radiale), frattura pluriframmentaria/spiroide e scomposta 4° metacarpo di sn” e che tale lesione “risulta perfettamente compatibile con le modalità infortunistiche”.
Depongono a favore dell'esistenza del nesso materiale tra lesioni elencate e infortunio sia l'applicazione del “criterio di possibilità scientifica, sostenuto da processo logico di credibilità razionale e ragionamento controfattuale, entrambi utili a sostanziare il sinistro sub specie di condicio sine qua non della lesività” sia la “successiva applicazione della classica criteriologia medico legale
(criteri cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause) il cui pieno soddisfacimento esime da pleonastiche disamine espositive” (cfr. pag. 15 relazione
CTU).
pagina 8 di 15 Il CTU giudica lo stato preesistente all'infortunio “indifferente” (cfr. pag. 15 della relazione CTU), escludendo che il precedente infortunio menzionato in memoria (cfr. pag. 10 memoria, nella quale si legge: “il ricorrente nel 2020 aveva subito un infortunio mentre prestava occupazione lavorativa per tessuti Artistici), abbia avuto una qualche influenza sulla condizione fisica del ricorrente e non riscontra
“profili di teorica colpa professionale” (cfr. pag. 17 della relazione CTU).
Entrambi i CT di parte non presentavano osservazioni in merito alla bozza inoltrata: il dott. Per_3
(CT di concordava con il CTU, mentre il Dott. (CT di parte ricorrente) Controparte_3 CP_8
comunicava di non avere osservazioni.
Dalle dichiarazioni dei testimoni è altresì emerso che il ricorrente fosse una sorta di factotum e che godesse di autonomia nell'organizzazione, anche se solo si spinge ad ipotizzare il possesso di Tes_1 una qualche forma di “responsabilità”, riferendo quanto segue:
“il ricorrente, faceva principalmente manutenzione elettrica, a volte dava una mano al confezionamento al bisogno […] Ero presente quando il ricorrente si è infortunato, ero vicino al luogo del fatto, io e il ricorrente avevamo terminato di svolgere la nostra mansione, che era tagliare ferro e tubi […] trattandosi di una piccola azienda, le responsabilità erano attribuite a poche persone, il datore di lavoro dava delle responsabilità a persone, tra cui il ricorrente, tale che guidava il Pt_3 muletto, come , tutti e tre facevano un po' di tutto. Io quel giorno ho obbedito agli ordini del Per_4 ricorrente, ho sentito altre volte il datore di lavoro dare ordini al ricorrente, a volte era a Per_1 volte , non ricordo se uno dei due fosse presente in azienda quel giorno […] non ricordo altre CP_9 persone addette al lavoro sul tetto, oltre a me e al ricorrente;
sul cap. 3 (“vero che in particolare, il sig. , nello svolgimento delle sue mansioni e Parte_1 comunque in osservanza degli ordini ricevuti dal datore di lavoro in persona del sig. , Persona_1 si trovava sulla copertura dello stabilimento di in LI (RO) via Dei Cesari n. 24 CP_2
(nella zona cerchiata nella fotografia allegata;
doc. 5), ove era intento a eseguire alcuni lavori di manutenzione dell'impianto di refrigerazione, in particolare lo smontaggio del compressore di una cella frigo dismessa, posizionato sul tetto del capannone (anch'esso rappresentato sub doc. 5?”) è quello indicato in capitolo il lavoro che dovevamo fare io e il ricorrente in quei giorni, non ricordavo la macchina sulla quale dovevamo intervenire”.
Anche i testimoni indotti da parte convenuta confermano l'assenza di mansioni precise, come la teste che ammette: Parte_4
“lui si occupa del magazzino mentre io lavoro in ufficio […] Abbiamo degli ordini di lavorazione, anche il ricorrente aveva i suoi, anche se non c'è una data precisa di scadenza delle attività da svolgere”
e conferma: Parte_3
“non so dire quale fosse il compito del ricorrente quel giorno, a volte era sulle macchine delle carote, a volte su quelle delle cipolle, essendo manutentore andava dove c'era bisogno. Se venivo a sapere da una donna che una macchina non funzionava dicevo al ricorrente di ripararla, lui non aveva un lavoro fisso, girava per il magazzino, a vote prendeva il transpallet e spostava della merce, arrivava qualche
pagina 9 di 15 ordine e lui lo portava, ci aiutavamo a vicenda […] Non mi ricordo se nei giorni precedenti l'infortunio il ricorrente e fossero andati sul tetto dello stabilimento, non so dire che ragioni Tes_1 potessero avere per andarci, l'ho scoperto dopo”.
aggiungendo:
“io non gli avevo dato ordini […]; sul cap. 20 (“Vero che il Sig. , RLS dei lavoratori, ha riferito in varie occasioni al Sig. Parte_3
e a tutti i dipendenti che era vietato salire sul tetto perché era pericoloso causa la Parte_1 presenza di eternit?) è vero, io lo avevo detto al ricorrente, era stato detto in varie riunioni, con il ricorrente avevamo parlato di chiamare una ditta esterna per fare il lavoro che lui quel giorno è andato a fare, lo avevamo fatto mesi e mesi prima. Il lavoro era questo: sul tetto c'erano da smontare i motori dei frigoriferi vecchi, io ho sempre detto al ricorrente di non andare là su perché c'era pericolo, non era un lavoro che si potesse fare. Non facevano altri lavori sul tetto, la pulizia delle grondaie mi sembra l'abbiano fatta una volta, non mi ricordo chi sia stato, mi sembra proprio il ricorrente, è andato non sul tetto di eternit ma su quello fatto a sandwich.
[…] I datori di lavoro non vengono in azienda tutti i giorni, a volta ne viene uno solo”.
Anche la teste soggiunge: Parte_4
“io ho sentito dire che era pericoloso salire sul tetto, veniva fatto durante le riunioni con il Pt_3 personale, quando si provvedeva alla formazione per il sistema qualità. Io ero sempre presente, in quanto responsabile della qualità […] nessuno ha mai dato quel tipo di ordine lì. Non c'era da fare alcuna sistemazione sul tetto, io sapevo che c'erano i vecchi refrigeratori sul tetto, ne avevo sentito parlare ma erano dismessi. Su quel tetto non c'era mai andato nessuno, perché c'era l'eternit, lo so perché sono a conoscenza di come è fatto il magazzino, ce n'è una parte con l'eternit e una con i pannelli sandwich [...];
Sul cap. 26 (“vero che e , quindi, in data 10.12.21, senza aver Testimone_1 Parte_1 ricevuto alcun ordine dai soci e/o e/o dai responsabili di reparto, si Persona_1 CP_10 portavano sul tetto dello stabilimento di ?”) ribadisco che nessuno aveva dato quel tipo di CP_2 ordine, non era venuto in ufficio quel giorno, era venuta la mattina.” Per_1 CP_9
Nonostante i testimoni indotti da parte resistente abbiano negato che tra i compiti del ricorrente vi fosse la rimozione dei refrigeratori sul tetto, la circostanza riferita dal teste ovvero che lo Tes_1
stesso e il dovessero effettuare attività di manutenzione sul tetto, il cui ambito preciso il teste Pt_1
non conosceva, stante il fatto che spesso i datori di lavoro e davano ordini CP_9 Per_1
direttamente al ricorrente, e la circostanza riferita dal teste ovvero che la ditta incaricata di Parte_4 rimuovere l'eternit dal tetto aveva rimosso il 20.12.2021 anche i refrigeratori, a comprova del fatto che tali apparecchiature andavano rimosse, certamente prima della bonifica del tetto dall'amianto da parte della ditta OM EN SR (cfr. docc. 17, 25, 26 all. al ricorso), fanno ritenere che tra i compiti dell'attore vi fosse senz'altro anche la rimozione degli impianti refrigeratori e che tale attività non esulasse dalle consegne ricevute dall'attore tanto da potersi ritenere atto abnorme, tale da interrompere il nesso causale, compiuto in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro, fuori dal contesto pagina 10 di 15 lavorativo e senza aver con esso alcun collegamento - tanto più considerando il ruolo di factotum svolto dal in azienda. Pt_1
Significativa appare sullo stesso punto la circostanza, menzionata in memoria e confermata dai testi di parte convenuta, della necessità dell'intervento di rimozione, riguardo al quale il teste ha Pt_3
dichiarato:
“Io non ho mai parlato con loro dei lavori da fare sul tetto, quando io ho parlato con il ricorrente dei lavori da fare sul tetto l'ho fatto di mia iniziativa, quando è venuta la ditta per fare il ripristino del buco sul tetto fatto durante la caduta, hanno tolto loro i motori, gliel'ho chiesto io. Io prima non mi ero fatto fare un preventivo. I motori erano là sul tetto da dieci anni, a noi non importava niente di questi”
e la conferma: Parte_4
“so che è stata chiamata un'azienda che si occupa della sistemazione dell'eternit, dopo l'incidente, e loro sono venuti con strumenti adatti ed hanno rimosso anche i vecchi refrigeratori”.
Con riferimento agli oneri di prova gravanti su parte resistente, va rammentato che sono stati prodotti gli attestati che provano la frequenza da parte del ricorrente ad alcuni corsi di sicurezza, (il 15.9.20, il
30.6.21, il cui oggetto erano anche i rischi da cadute dall'alto, oltre a un corso per ottenere l'abitazione alla conduzione di carrelli elevatori in data 30.7.2018, come da doc.7 all. alla memoria); l'esecuzione dell'ultima visita periodica di idoneità al lavoro del 7.10.21 (cfr. doc 8 all. alla memoria) e l'adozione del DVR (cfr. doc. 14 all. alla memoria), allo stesso modo però, se la teste di parte convenuta (
[...]
spiega: “le riunioni sulla formazione del personale sono fatte due volte l'anno, non ricordo Pt_4 quando è stata l'ultima prima dell'infortunio, ricordo che c'è stata formazione per la sicurezza mi sembra all'inizio dell'anno, ma non ricordo bene. Sono riunioni verbalizzate. Noi comunque da DVR non abbiamo lavori in quota, siamo azienda con basso rischio, io lo so per il mio tipo di formazione”,
l'altro teste di parte convenuta ), interrogato sul capitolo della memoria, risponde: Pt_3 sul cap. 27 (“vero che per accedere al tetto e in data 10.12.21 Testimone_1 Parte_1 utilizzavano una scala interna posta al secondo piano del magazzino di che nessuno può CP_2 vedere dal primo piano?) è vero, sono saliti da una scala che è all'interno dell'anticella, per salire sulla scala bisogna aprire una botola, io non ci sono mai andato perché soffro di vertigini, non penso che fosse chiusa a chiave, c'era una chiusura normale […] Non so dire se ci fosse un cartello di divieto di accesso al tetto, non sono mai salito là, ci sono cartelli dappertutto in azienda che vietano l'accesso in varie porte di entrata”;
e il teste di parte ricorrente precisa: Tes_1
“sul cap. 4 (vero che detta lavorazione, sebbene si svolgesse in quota, ad un'altezza di circa 5 metri dal suolo, era eseguita in assenza di qualunque strumento di tutela e sicurezza contro la caduta, posto
a disposizione dei lavoratori?) è vero, l'altezza alla quale lavoravamo in quei giorni è quella indicata in capitolo, è vero che abbiamo lavorato senza cinture di sicurezza o altre protezioni. Io in azienda non ho mai indossato cinture di sicurezza o simili, o caschi protettivi;
pagina 11 di 15
Sul cap. 5 (vero che, in particolare, ad esempio, mancavano percorsi pedonabili sul tetto esattamente individuati e delimitati, cestelli o piattaforme di sollevamento aereo delle persone esterni allo stabilimento, dispositivi fissi di protezione contro le cadute (ad esempio, reti contenitive nel sottotetto), cinture di sicurezza con chiara indicazione dei punti di aggancio facilmente raggiungibili dai lavoratori operanti in quota, eccetera?) non ho mai visto nessuno dei presidi indicati in capitolo;
ma è lo stesso ispettore SA (Turati) – intervenuto sul luogo dell'infortunio, quando “c'erano ancora i sanitari che stavano soccorrendo l'infortunato e i Vigili del Fuoco che stavano dando supporto, perché il luogo di caduta era sopraelevato e dunque c'era bisogno di trasportare
l'infortunato in sicurezza” – a fare un sopralluogo constatando l'assenza dei vari strumenti di protezione, in particolare rivela: “sul tetto non c'erano le misure di sicurezza per accedere alla copertura, la copertura era tutta in eternit e lo stesso il controsoffitto. Noi per salire sul tetto abbiamo usato delle scale alla marinara che portavano una da piano terra al primo piano, al punto dove il ricorrente era caduto, e l'altra che portava da quel livello alla copertura del tetto, entrambe erano alla marinara, ovvero con la gabbia. Prima della seconda scala non c'era un divieto di accesso, né ne ricordo altri in quella zona […] Non c'era alcun sistema di sicurezza, percorsi sicuri, linee vita, cinture di sicurezza […] Non ricordo di aver visto botole prima della seconda scala, né se questa avesse una chiusura a chiave, posso dire che per salire non ho dovuto chiedere chiavi”.
Non è nemmeno trascurabile - mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e ammettendo di conseguenza che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, ricomprendendo tra le prove atipiche quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, la cui atipicità dipende dal fatto che la stessa sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene impiegata – l'emissione del decreto penale da parte del Tribunale di Rovigo, che condanna in quanto “in violazione degli artt. 111 e 115 Persona_1 del D.Lgs. n. 81/2008 non adottando adeguate precauzioni contro il rischio di cadute dall'alto nel corso dei lavori sulla copertura del capannone, non impediva che [il ricorrente] precipitasse dal tetto del capannone mentre stava effettuando dei lavori, riportando così lesioni personali gravi […]”.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi appare pacifica l'inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte della società convenuta causalmente connessa all' infortunio del 10.12.2021.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno patito dal ricorrente, il Consulente dell'Ufficio quanto ai danni temporanei conclude: “le conseguenze temporanee della realtà lesiva acuta si tradussero in malattia così frazionabile: fase totale (al 100%) inabilità di 10 giorni, […] fase parziale (al 75%) pagina 12 di 15 inabilità di 90 giorni, […] fase parziale (al 50%) inabilità di 60 giorni […], prolungata fase di parziale (al tasso medio 33%) inabilità di 245 giorni” e questo Giudice ritiene congrua la somma di €
21.660,25.
In merito a quelli permanenti, analizzando i postumi il Dott. evidenzia in primis “l'indebolimento Per_2 della funzione prensile […] stimabile in misura di 25%” ed in secondo luogo “il pregiudizio estetico
[…] stimabile in misura del 2%” e nel complesso delinea “un'invalidità permanente nella misura del
26% da intendersi alla stregua di danno biologico nella sua componente c.d. statica (compresi gli aspetti dinamico relazionali generici/medi, comuni a tutti)”
Venendo alla quantificazione del risarcimento del danno, deve farsi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano (da ultimo aggiornate al 2024), valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.11 n. 12408), in base al quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente (26%) per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, che nel caso di specie è pari ad € 4.528,16, che tiene conto del solo danno biologico, il quale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Giova, inoltre, ricordare come in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possano essere utilizzate le
Tabelle Milanesi laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. Ord.
12.07.2023, n. 19922); sicchè si ritiene nel caso di specie – in assenza di allegazione di circostanze particolari che giustifichino il riconoscimento di somme ulteriori rispetto all'appesantimento del punto appena sopra ricordato, non essendo indicato altro pregiudizio alla vita e alla integrità fisica dell'attore
– la somma di € 145.446,00 comprensiva del risarcimento per il danno biologico e morale.
Va, infine, rigettata la domanda di parte attrice tesa al riconoscimento del danno da incapacità lavorativa specifica (il ricorrente ha rinunciato a tale risarcimento, cfr. pag. 13 note conclusive ex art. 429, comma 2 c.p.c., depositate il 03/03/2025), affermando che difettano i presupposti di fatto per il suo riconoscimento e liquidazione., mantenendo invece ferma la richiesta di risarcimento del diverso danno da ridotta capacità lavorativa generica, sub specie di danno da cenestesi lavorativa, che giustifica pagina 13 di 15 la personalizzazione del danno biologico, già svolta nel calcolo sopra ricordato, rammentandosi anche che il CTU, pur riconoscendo che l'attività attualmente espletata dall'attore, quella svolta all'epoca dell'infortunio ed altre attività equipollenti potrebbero essere svolte “con dolore e maggiori disagio/impaccio/fatica rispetto al pre-trauma” ritiene che “i primi 25 procenti del danno biologico poc'anzi individuato abbiano una maggiore intensità, un maggiore spessore, auspicando pertanto il ricorso al c.d. appesantimento economico di ogni singolo procento della quota – parte di danno permanente in discorso”; sicchè il possibile danno da incapacità lavorativa andrà ricompreso nella personalizzazione sopra svolta.
Alla somma così rideterminata, andrà sottratta la capitalizzazione della rendita per il danno CP_7
biologico permanente (85.591,53), per giungere alla somma dovuta da parte resistente a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 59.855,00.
6. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 nel quale ricade il valore di causa, ridotti della metà stante il risultato concreto di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
La terza chiamata, non avendo sollevato alcuna eccezione con riferimento all'operatività della polizza invocata da parte convenuta, andrà condannata a manlevare e tenere indenne l'assicurata della condanna e delle spese conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 409/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con la CP_2 P.IVA_1
chiamata in causa di , GIÀ , ogni Controparte_3 Controparte_4
diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità di per l'infortunio del CP_2
10.12.2021, condannando la società corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da tale evento la somma di € 59.855,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 4) Condanna a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, CP_2
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 6.697,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
5) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU;
6) Dispone che la terza chiamata , GIÀ Controparte_3 [...]
tenga indenne la resistente dal pagamento delle somme indicate ai capi Controparte_4
precedenti, nei termini di polizza e con la franchigia ivi prevista.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RICCARDO ROCCA e ANDREA RINALDI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori (Wise - Legal sito in Padova viale Navigazione Interna n. 51; CP_1 contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti MARIA TERESA SIMIONI e VALENTINA BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bianchi, sito in Rovigo, Via X Luglio, 9;
con la chiamata in causa di
, GIÀ (C.F. E P.IVA Controparte_3 Controparte_4
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e P.IVA_2 Controparte_5 CP_6
, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VIERO, elettivamente domiciliata presso lo studio sito
[...] in Venezia Mestre, Riviera Magellano, 5;
in punto a: risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo, riconosciutane la responsabilità per l'infortunio sul lavoro di cui è causa, condannare (cod. fisc. ) in persona CP_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona via Del Lavoro n. 53, p.e.c.
a pagare al sig. , come sopra rappresentato e domiciliato, Email_1 Parte_1 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'infortunio di cui è causa e già detratto l'indennizzo ricevuto dall' ex art. 13, secondo comma, D. Lgs. CP_7
38/2000, la complessiva somma di euro 384.786,69 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà giusta e/o equa in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria per i maggiori danni percetti e percepiendi a causa dell'aumento del costo della vita, da calcolarsi dalla data del sinistro al saldo e oltre agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., comma quarto, sulla somma via via rivalutata.
pagina 1 di 15 Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, essendo il ricorso predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei documenti allegati, e da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati in quanto antistatari”
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
-per le ragioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in causa di ora Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
In via principale
-Respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo a ritenersi corresponsabile il Sig. nella causazione dell'infortunio de CP_2 Parte_1 quo ed in ogni caso ridursi la pretesa creditoria del ricorrente ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e per tutti i motivi sopra esposti e comunque nella misura ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale dichiarare in ogni caso ora in persona del legale rappr. pro tempore, tenuta a Controparte_4 Controparte_3 garantire e manlevare da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante alla stessa in caso di CP_2 denegato accoglimento della domanda del ricorrente e conseguentemente dal versamento di qualsiasi somma dovesse ritenersi dovuta al ricorrente per il titolo dedotto in giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre IVA e CPA”
Il procuratore della terza chiamata chiede e conclude:
“In via principale, rigettarsi, per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto ogni domanda rivolta nei confronti della società da parte del sig. e, conseguentemente, rigettarsi CP_2 Pt_1 ogni domanda della rivolta nei confronti di , già CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4
In via subordinata, nel caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente nei confronti dell'Assicurata e di questa terza chiamata, limitarsi la domanda del ricorrente nei confronti di previa la determinazione della quota di responsabilità imputabile al sig. ai Controparte_2 Pt_1 sensi del combinato disposto degli artt. 1227-2056 c.c. e contenersi la somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria nei limiti dell'equo e del provato alla parte ricorrente e, per l'effetto, limitarsi l'accoglimento della domanda di manleva svolta dall'Assicurata nei confronti di Controparte_3 già in applicazione delle condizioni contrattuali di polizza, in particolare, Controparte_4 dell'oggetto del contratto, dei limiti massimali della garanzia e dello scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato e della franchigia, con eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato contenuta entro l'importo previsto dalle richiamate previsioni di polizza e rigettarsi ogni maggiore richiesta.
In ogni caso, spese anche generali e competenze di causa con iva e cpa rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 15 Con ricorso depositato il 07.07.2023 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_2
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.02.2021 al 31.01.2023 – in forza di contratto a tempo determinato (dal 01.02.2021 al 31.05.2021), prima e indeterminato (dal 01.06.2021 al
31.01.2023), poi - con mansioni e qualifica di Operaio manutentore, inquadrato al 5° livello CCNL
Ortofrutta, presso l'unità locale di LI (RO), via Dei Cesari n. 24 (cfr. docc. 1, 2 e 3 all. al ricorso).
Continuava il ricorrente aggiungendo di essere stato vittima in data 10.12.2021 di un infortunio sul lavoro, in particolare – dopo aver provveduto manutenzione dell'impianto di refrigerazione, in particolare allo smontaggio del compressore di una cella frigo dismessa, posizionato sul tetto del capannone di LI (RO), - mentre stava rientrando all'interno del capannone, cadeva a terra da un'altezza di circa 5 metri, a causa del cedimento della copertura dello stabilimento (cfr. doc. 5 all. al ricorso).
Proseguiva ancora, sostenendo che tale attività fosse stata posta in essere in osservanza degli Pt_1
ordini ricevuti dal datore di lavoro, e che detta lavorazione fosse pericolosa, non solo Persona_1 per la notevole altezza (5 metri) nella quale ci si trovava ad operare ma soprattutto per l'assenza di strumenti di tutela e sicurezza contro la caduta, come per esempio percorsi pedonabili individuati e delimitati, cestelli o piattaforme di sollevamento aereo delle persone esterni allo stabilimento, dispositivi fissi di protezione contro le cadute come reti contenitive nel sottotetto e cinture di sicurezza.
Aggiungeva, inoltre, che l'infortunio gli aveva procurato un «politrauma da precipitazione con frattura scomposta di omero» (cfr. doc. 7 all. al ricorso), a causa del quale (I) rimaneva ricoverato nell'Ospedale di Rovigo, dal 10.12.2021 al 16.12.2021; (II) veniva sottoposto in data 14.12.2021, ad un primo intervento chirurgico per la riduzione delle diverse fratture riportate (cfr. doc. 8 all. al ricorso);
(III) si sottoponeva successivamente a numerose visite di controllo ambulatoriali, anche per episodi di uretrorragia da imputarsi alle manovre di cateterismo difficoltoso durante il suddetto intervento chirurgico;
(IV) veniva, infine, nuovamente ricoverato in altro Ospedale (a Modena), per un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra, cui seguivano altre visite di controllo e terapie (cfr. doc. 9 all. al ricorso).
Al termine del periodo di invalidità temporanea, veniva poi sottoposto - oltre a visita medico legale dell' , che gli riconosceva un grado di inabilità permanente pari al 26% (cfr. docc. 11 all. al CP_7
ricorso) ed una rendita annua, costituita ex art. 13, secondo comma, D. Lgs. 38/2000 (cfr. doc. 11 e 12 all. al ricorso) - ad ulteriore visita medico legale, in data 17.1.2023, da parte del dott. , che CP_8
pagina 3 di 15 certificava «la frattura scomposta metadiafisaria dell'omero di destra con lesione del tendine sovraspinato, la lussazione del gomito di destra, la frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di sinistra e la frattura del IV metacarpo di sinistra», riconoscendo allo stesso «un danno biologico temporaneo totale di 30 (trenta) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 75% di
90 (novanta) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di 90 (novanta) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 33% di ulteriori 193 (centonovanta tre) giorni;
nell'ambito di tale periodo vi è stata una assoluta inabilità lavorativa che dall'epoca del sinistro si è protratta fino al
17.01.2023 (403 giorni). Residua un danno biologico pari ad una invalidità permanente del 33%
(trentatré per cento) ed una invalidità permanente specifica pure del 33% (trentatré per cento). Il livello di sofferenza è da considerarsi nel corso della malattia post traumatica medio-elevato e nel lungo periodo medio» (cfr. doc. 13 all. al ricorso).
Si rivolgeva, dunque, a questo Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio, quantificati nella complessiva somma di € 384.786,69 (cfr. doc. 23 all. al ricorso), comprensivi dei danni non patrimoniali (morale, biologico permanente e temporaneo) e patrimoniali
(da incapacità lavorativa specifica, spese mediche e di assistenza stragiudiziale), sottratta dagli stessi la capitalizzazione della rendita . CP_7
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che preliminarmente CP_2 istava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di , GIÀ Controparte_3 [...]
dalla quale chiedeva di essere indennizzata e manlevata in forza della polizza Controparte_4
n. 00046812304257 (cfr. doc. 19 all. alla memoria) con la stessa conclusa, e resisteva al ricorso affermando l'insussistenza dell'inadempimento agli obblighi di sicurezza, avendo la società provveduto a sottoporre il lavoratore a vigilanza da parte del medico competente, di cui l'ultima eseguita in data
07.10.2021 (cfr. doc. 8 all. alla memoria); a fornire allo stesso gli strumenti di protezione (scarpe antinfortunistiche e ortoprotettori); a dotarsi e a rispettare il DVR (cfr. doc. 14 all. alla memoria); nonché ad organizzare corsi sulla sicurezza frequentati dal ricorrente (cfr. doc. 7 all. alla memoria).
Evidenziava, altresì, come il verificarsi dell'infortunio fosse da ricondurre unicamente ad un comportamento abnorme del dipendente, idoneo ad interrompere il nesso causale, posto in essere in
Parte violazione dell'ordine del e allo scopo di effettuare una manutenzione non necessaria Parte_3
e al di fuori delle mansioni affidate, che – al contrario – avevano ad oggetto i soli impianti presenti in
Azienda e non di quelli di refrigerazione collocati sul tetto, sui quali intervenivano solo ditte esterne, come la Blue BO GR SR di CO (cfr. doc. 13 all. alla memoria),anche al fine di conservare la certificazione IFS e Global G.A.P (cfr. pag. 6 memoria).
pagina 4 di 15 Chiedeva, dunque, di accertare l'infondatezza della domanda di parte ricorrente.
3. La difesa della terza chiamata
Si costituiva ritualmente in giudizio la terza chiamata , GIÀ Controparte_3
, come sopra rappresentata, che deduceva l'assenza di Controparte_4 responsabilità del datore di lavoro nell' infortunio verificatesi, chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa – fallito il tentativo di conciliazione fra le parti - veniva quindi istruita dapprima mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta, per tre anni a Testimone_1 partire dal 2019) e (addetto SA intervenuto sul luogo dell'infortunio, il Testimone_2
10.12.2021) indotta da parte ricorrente e di (dipendente della convenuta per circa Parte_3 vent'anni e dimessosi a dicembre 2022 per ragioni personali) e (dipendente Parte_4
della convenuta da maggio 2004, con qualifica di impiegata amministrativa e responsabile qualità) indotta da parte resistente e in seguito attraverso l'espletamento di CTU medico legale, affidata al dott.
. Persona_2
La causa veniva, infine, discussa con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, ricordando che l'infortunio sul lavoro può essere definito come ogni lesione all'integrità psico-fisica avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivate specifiche conseguenze invalidanti in capo al lavoratore, sicchè elementi costitutivi dell'infortunio sono dunque la causa violenta e l'occasione di lavoro. Se la prima deve essere un fattore determinato, che opera come causa esterna che agisce con rapidità e intensità in un brevissimo arco temporale e da cui può scaturire un immediato pregiudizio fisico, la seconda costituisce una connessione funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, che deve aver creato un rischio specifico, perciò con l'espressione “occasione di lavoro” si fa a situazioni ed attività distinte dalla prestazione di lavoro in senso stretto, ma con essa strettamente connesse.
Dal rischio specifico si distingue il rischio elettivo che invece esclude l'occasione di lavoro e quindi l'indennizzabilità e si connota – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.03.2019, n.
7649) - per il simultaneo concorso della presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
della direzione di tale atto alla realizzazione di scopi personali;
nonché della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
pagina 5 di 15 Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibile l'infortunio verificatosi durante l'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni come un sopralluogo presso il cantiere di un terzo in vista dell'affidamento in subappalto di una parte dell'opera a lui commissionata (Cass. 05/11/2021, n. 32257) o la percorrenza del tragitto per raggiungere una riunione di lavoro (Cass. 07.07.2016, n. 13882) così come ha considerato indennizzabile quello avvenuto durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. 17.06.2021, n. 17336), mentre
è stata negata una forma di ristoro a quello occorso durante una pausa al di fuori dell'ufficio, nel percorso per raggiungere un bar, in quanto, in tal caso, la lavoratrice si era volontariamente esposta ad un rischio non connesso all'attività lavorativa (Cass. 08.11.2021, n. 32473) o a quello, pur avvenuto durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro, ma seguendo un percorso alternativo determinato dalla libera scelta del lavoratore al fine di accompagnare a casa un collega (Cass. 03.08.2021, n.
22180).
Giova poi rammentare ai fini che qui interessano che l'art. 2087 c.c. – considerata la norma di chiusura del sistema antiinfortunistico - pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
Sul punto, la Suprema Corte ha però più volte precisato come in caso di infortunio sul lavoro, affinchè il datore di lavoro risponda degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, che può discendere sia da fatti commissivi sia da comportamenti omissivi, occorra sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
Va inoltre ricordato che la necessità della colpa – che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - deve essere però coordinata con il particolare regime probatorio ex art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro, "debitore di sicurezza", l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore-creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/08/2023, n. 25217).
Allo stesso tempo, in tema di infortuni sul lavoro - posto che l'art. 2087 cod. civ. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo - l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti pagina 6 di 15 di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Il datore di lavoro – come recentemente e più volte ribadito dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 05/04/2024, n. 9120; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/02/2023, n. 4980; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
28/12/2022, n. 37883) - è sempre responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2024, n. 9120).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di essere stato vittima dell'infortunio sul lavoro occorso il 10.12.2021 e tale fatto è stato provato attraverso l'escussione testimoniale.
Il teste di parte ricorrente “presente quando il ricorrente si è infortunato [e] vicino al luogo del Tes_1 fatto” ha riassunto gli istanti antecedenti alla caduta nel modo seguente:
“io e il ricorrente avevamo terminato di svolgere la nostra mansione, che era tagliare ferro e tubi. Io ero il secondo, mi dicevano cosa c'era da fare, non ricordo bene cosa dovessimo fare. Ricordo che abbiamo usato il flessibile e il cacciavite, eravamo andati sul tetto dello stabilimento e dovevamo fare manutenzione, come ho già detto ero il secondo, è stato il ricorrente a dirmi di andare con lui sul tetto, credo che lui stesso abbia ricevuto ordini da qualche responsabile, ma sinceramente non so dire da chi, presumo dal datore di lavoro.
[…] ADR: il lavoro che stavamo facendo quel giorno lo avevamo iniziato qualche giorno prima, siamo andati a vedere i lavori che dovevamo eseguire, avevamo già fatto un piano di quello che dovevamo fare.
Ripeto che non mi ricordo che lavori dovessi fare, ma ricordo che avevamo lavorato sul tetto anche i giorni successivi al primo sopralluogo e precedenti al giorno dell'infortunio. ADR: non ricordo altre persone addette al lavoro sul tetto, oltre a me e al ricorrente.
pagina 7 di 15 ADR: è il responsabile di cui ho detto prima, ci ha visto andare sul tetto e sapeva bene Parte_3 che eravamo a lavorare lì, che io ricordi non ci ha mai vietato di andare sul tetto, non ci ha detto che sul tetto c'era l'eternit. ADR: prima del lavoro che stavamo facendo in quei giorni, io ero salito in altre occasioni sul tetto, per pulire le grondaie, dunque sul perimetro del fabbricato, qualche volta c'era anche il ricorrente con me”;
Sul cap. 6 (“vero che, terminato il lavoro sul tetto e quindi mentre il ricorrente stava “rientrando” all'interno del capannone, purtroppo la copertura dello stesso, sulla quale egli ancora si trovava e che poi si rivelò essere in eternit, cedette improvvisamente, determinando così la sua caduta a terra da un'altezza di circa 5 metri?) è vero, io l'ho visto cadere, io ero in fianco al ricorrente, il tetto sotto di me non ha ceduto, lui è caduto come un pero.”
Gli altri dipendenti, sentiti come testi di parte convenuta, non hanno saputo aggiungere elementi utili alla ricostruzione del fatto, non essendo presenti (il teste , infatti, riferisce di non sapere cosa Pt_3 stesse facendo il ricorrente il giorno dell'infortunio, mentre si limita ad affermare: “Io Parte_4
ero in ufficio il pomeriggio del fatto […] Io non sono mai andata nella zona dove è occorso
l'infortunio, so come è fatta ma non l'ho mai vista direttamente […] il giorno del sinistro non so esattamente cosa dovesse fare il ricorrente, preciso però che lui si occupa del magazzino mentre io lavoro in ufficio)”.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano l' infortunio, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dott. , il quale – dopo aver esaminato la documentazione prodotta e Per_2
visitato il ricorrente alla presenza dei CT di entrambe le parti – riporta che lo stesso “patì politrauma da precipitazione produttivo di soluzione di continuo tegumentaria labbro inferiore, lussazione di spalla dx, frattura scomposta omero prossimale dx (trochite – con interessamento del tendine del sovraspinoso – collo chirurgico e diafisi), lussazione di gomito dx, frattura composta (con interessamento articolare) di polso sn (epifisi distale radiale), frattura pluriframmentaria/spiroide e scomposta 4° metacarpo di sn” e che tale lesione “risulta perfettamente compatibile con le modalità infortunistiche”.
Depongono a favore dell'esistenza del nesso materiale tra lesioni elencate e infortunio sia l'applicazione del “criterio di possibilità scientifica, sostenuto da processo logico di credibilità razionale e ragionamento controfattuale, entrambi utili a sostanziare il sinistro sub specie di condicio sine qua non della lesività” sia la “successiva applicazione della classica criteriologia medico legale
(criteri cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause) il cui pieno soddisfacimento esime da pleonastiche disamine espositive” (cfr. pag. 15 relazione
CTU).
pagina 8 di 15 Il CTU giudica lo stato preesistente all'infortunio “indifferente” (cfr. pag. 15 della relazione CTU), escludendo che il precedente infortunio menzionato in memoria (cfr. pag. 10 memoria, nella quale si legge: “il ricorrente nel 2020 aveva subito un infortunio mentre prestava occupazione lavorativa per tessuti Artistici), abbia avuto una qualche influenza sulla condizione fisica del ricorrente e non riscontra
“profili di teorica colpa professionale” (cfr. pag. 17 della relazione CTU).
Entrambi i CT di parte non presentavano osservazioni in merito alla bozza inoltrata: il dott. Per_3
(CT di concordava con il CTU, mentre il Dott. (CT di parte ricorrente) Controparte_3 CP_8
comunicava di non avere osservazioni.
Dalle dichiarazioni dei testimoni è altresì emerso che il ricorrente fosse una sorta di factotum e che godesse di autonomia nell'organizzazione, anche se solo si spinge ad ipotizzare il possesso di Tes_1 una qualche forma di “responsabilità”, riferendo quanto segue:
“il ricorrente, faceva principalmente manutenzione elettrica, a volte dava una mano al confezionamento al bisogno […] Ero presente quando il ricorrente si è infortunato, ero vicino al luogo del fatto, io e il ricorrente avevamo terminato di svolgere la nostra mansione, che era tagliare ferro e tubi […] trattandosi di una piccola azienda, le responsabilità erano attribuite a poche persone, il datore di lavoro dava delle responsabilità a persone, tra cui il ricorrente, tale che guidava il Pt_3 muletto, come , tutti e tre facevano un po' di tutto. Io quel giorno ho obbedito agli ordini del Per_4 ricorrente, ho sentito altre volte il datore di lavoro dare ordini al ricorrente, a volte era a Per_1 volte , non ricordo se uno dei due fosse presente in azienda quel giorno […] non ricordo altre CP_9 persone addette al lavoro sul tetto, oltre a me e al ricorrente;
sul cap. 3 (“vero che in particolare, il sig. , nello svolgimento delle sue mansioni e Parte_1 comunque in osservanza degli ordini ricevuti dal datore di lavoro in persona del sig. , Persona_1 si trovava sulla copertura dello stabilimento di in LI (RO) via Dei Cesari n. 24 CP_2
(nella zona cerchiata nella fotografia allegata;
doc. 5), ove era intento a eseguire alcuni lavori di manutenzione dell'impianto di refrigerazione, in particolare lo smontaggio del compressore di una cella frigo dismessa, posizionato sul tetto del capannone (anch'esso rappresentato sub doc. 5?”) è quello indicato in capitolo il lavoro che dovevamo fare io e il ricorrente in quei giorni, non ricordavo la macchina sulla quale dovevamo intervenire”.
Anche i testimoni indotti da parte convenuta confermano l'assenza di mansioni precise, come la teste che ammette: Parte_4
“lui si occupa del magazzino mentre io lavoro in ufficio […] Abbiamo degli ordini di lavorazione, anche il ricorrente aveva i suoi, anche se non c'è una data precisa di scadenza delle attività da svolgere”
e conferma: Parte_3
“non so dire quale fosse il compito del ricorrente quel giorno, a volte era sulle macchine delle carote, a volte su quelle delle cipolle, essendo manutentore andava dove c'era bisogno. Se venivo a sapere da una donna che una macchina non funzionava dicevo al ricorrente di ripararla, lui non aveva un lavoro fisso, girava per il magazzino, a vote prendeva il transpallet e spostava della merce, arrivava qualche
pagina 9 di 15 ordine e lui lo portava, ci aiutavamo a vicenda […] Non mi ricordo se nei giorni precedenti l'infortunio il ricorrente e fossero andati sul tetto dello stabilimento, non so dire che ragioni Tes_1 potessero avere per andarci, l'ho scoperto dopo”.
aggiungendo:
“io non gli avevo dato ordini […]; sul cap. 20 (“Vero che il Sig. , RLS dei lavoratori, ha riferito in varie occasioni al Sig. Parte_3
e a tutti i dipendenti che era vietato salire sul tetto perché era pericoloso causa la Parte_1 presenza di eternit?) è vero, io lo avevo detto al ricorrente, era stato detto in varie riunioni, con il ricorrente avevamo parlato di chiamare una ditta esterna per fare il lavoro che lui quel giorno è andato a fare, lo avevamo fatto mesi e mesi prima. Il lavoro era questo: sul tetto c'erano da smontare i motori dei frigoriferi vecchi, io ho sempre detto al ricorrente di non andare là su perché c'era pericolo, non era un lavoro che si potesse fare. Non facevano altri lavori sul tetto, la pulizia delle grondaie mi sembra l'abbiano fatta una volta, non mi ricordo chi sia stato, mi sembra proprio il ricorrente, è andato non sul tetto di eternit ma su quello fatto a sandwich.
[…] I datori di lavoro non vengono in azienda tutti i giorni, a volta ne viene uno solo”.
Anche la teste soggiunge: Parte_4
“io ho sentito dire che era pericoloso salire sul tetto, veniva fatto durante le riunioni con il Pt_3 personale, quando si provvedeva alla formazione per il sistema qualità. Io ero sempre presente, in quanto responsabile della qualità […] nessuno ha mai dato quel tipo di ordine lì. Non c'era da fare alcuna sistemazione sul tetto, io sapevo che c'erano i vecchi refrigeratori sul tetto, ne avevo sentito parlare ma erano dismessi. Su quel tetto non c'era mai andato nessuno, perché c'era l'eternit, lo so perché sono a conoscenza di come è fatto il magazzino, ce n'è una parte con l'eternit e una con i pannelli sandwich [...];
Sul cap. 26 (“vero che e , quindi, in data 10.12.21, senza aver Testimone_1 Parte_1 ricevuto alcun ordine dai soci e/o e/o dai responsabili di reparto, si Persona_1 CP_10 portavano sul tetto dello stabilimento di ?”) ribadisco che nessuno aveva dato quel tipo di CP_2 ordine, non era venuto in ufficio quel giorno, era venuta la mattina.” Per_1 CP_9
Nonostante i testimoni indotti da parte resistente abbiano negato che tra i compiti del ricorrente vi fosse la rimozione dei refrigeratori sul tetto, la circostanza riferita dal teste ovvero che lo Tes_1
stesso e il dovessero effettuare attività di manutenzione sul tetto, il cui ambito preciso il teste Pt_1
non conosceva, stante il fatto che spesso i datori di lavoro e davano ordini CP_9 Per_1
direttamente al ricorrente, e la circostanza riferita dal teste ovvero che la ditta incaricata di Parte_4 rimuovere l'eternit dal tetto aveva rimosso il 20.12.2021 anche i refrigeratori, a comprova del fatto che tali apparecchiature andavano rimosse, certamente prima della bonifica del tetto dall'amianto da parte della ditta OM EN SR (cfr. docc. 17, 25, 26 all. al ricorso), fanno ritenere che tra i compiti dell'attore vi fosse senz'altro anche la rimozione degli impianti refrigeratori e che tale attività non esulasse dalle consegne ricevute dall'attore tanto da potersi ritenere atto abnorme, tale da interrompere il nesso causale, compiuto in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro, fuori dal contesto pagina 10 di 15 lavorativo e senza aver con esso alcun collegamento - tanto più considerando il ruolo di factotum svolto dal in azienda. Pt_1
Significativa appare sullo stesso punto la circostanza, menzionata in memoria e confermata dai testi di parte convenuta, della necessità dell'intervento di rimozione, riguardo al quale il teste ha Pt_3
dichiarato:
“Io non ho mai parlato con loro dei lavori da fare sul tetto, quando io ho parlato con il ricorrente dei lavori da fare sul tetto l'ho fatto di mia iniziativa, quando è venuta la ditta per fare il ripristino del buco sul tetto fatto durante la caduta, hanno tolto loro i motori, gliel'ho chiesto io. Io prima non mi ero fatto fare un preventivo. I motori erano là sul tetto da dieci anni, a noi non importava niente di questi”
e la conferma: Parte_4
“so che è stata chiamata un'azienda che si occupa della sistemazione dell'eternit, dopo l'incidente, e loro sono venuti con strumenti adatti ed hanno rimosso anche i vecchi refrigeratori”.
Con riferimento agli oneri di prova gravanti su parte resistente, va rammentato che sono stati prodotti gli attestati che provano la frequenza da parte del ricorrente ad alcuni corsi di sicurezza, (il 15.9.20, il
30.6.21, il cui oggetto erano anche i rischi da cadute dall'alto, oltre a un corso per ottenere l'abitazione alla conduzione di carrelli elevatori in data 30.7.2018, come da doc.7 all. alla memoria); l'esecuzione dell'ultima visita periodica di idoneità al lavoro del 7.10.21 (cfr. doc 8 all. alla memoria) e l'adozione del DVR (cfr. doc. 14 all. alla memoria), allo stesso modo però, se la teste di parte convenuta (
[...]
spiega: “le riunioni sulla formazione del personale sono fatte due volte l'anno, non ricordo Pt_4 quando è stata l'ultima prima dell'infortunio, ricordo che c'è stata formazione per la sicurezza mi sembra all'inizio dell'anno, ma non ricordo bene. Sono riunioni verbalizzate. Noi comunque da DVR non abbiamo lavori in quota, siamo azienda con basso rischio, io lo so per il mio tipo di formazione”,
l'altro teste di parte convenuta ), interrogato sul capitolo della memoria, risponde: Pt_3 sul cap. 27 (“vero che per accedere al tetto e in data 10.12.21 Testimone_1 Parte_1 utilizzavano una scala interna posta al secondo piano del magazzino di che nessuno può CP_2 vedere dal primo piano?) è vero, sono saliti da una scala che è all'interno dell'anticella, per salire sulla scala bisogna aprire una botola, io non ci sono mai andato perché soffro di vertigini, non penso che fosse chiusa a chiave, c'era una chiusura normale […] Non so dire se ci fosse un cartello di divieto di accesso al tetto, non sono mai salito là, ci sono cartelli dappertutto in azienda che vietano l'accesso in varie porte di entrata”;
e il teste di parte ricorrente precisa: Tes_1
“sul cap. 4 (vero che detta lavorazione, sebbene si svolgesse in quota, ad un'altezza di circa 5 metri dal suolo, era eseguita in assenza di qualunque strumento di tutela e sicurezza contro la caduta, posto
a disposizione dei lavoratori?) è vero, l'altezza alla quale lavoravamo in quei giorni è quella indicata in capitolo, è vero che abbiamo lavorato senza cinture di sicurezza o altre protezioni. Io in azienda non ho mai indossato cinture di sicurezza o simili, o caschi protettivi;
pagina 11 di 15
Sul cap. 5 (vero che, in particolare, ad esempio, mancavano percorsi pedonabili sul tetto esattamente individuati e delimitati, cestelli o piattaforme di sollevamento aereo delle persone esterni allo stabilimento, dispositivi fissi di protezione contro le cadute (ad esempio, reti contenitive nel sottotetto), cinture di sicurezza con chiara indicazione dei punti di aggancio facilmente raggiungibili dai lavoratori operanti in quota, eccetera?) non ho mai visto nessuno dei presidi indicati in capitolo;
ma è lo stesso ispettore SA (Turati) – intervenuto sul luogo dell'infortunio, quando “c'erano ancora i sanitari che stavano soccorrendo l'infortunato e i Vigili del Fuoco che stavano dando supporto, perché il luogo di caduta era sopraelevato e dunque c'era bisogno di trasportare
l'infortunato in sicurezza” – a fare un sopralluogo constatando l'assenza dei vari strumenti di protezione, in particolare rivela: “sul tetto non c'erano le misure di sicurezza per accedere alla copertura, la copertura era tutta in eternit e lo stesso il controsoffitto. Noi per salire sul tetto abbiamo usato delle scale alla marinara che portavano una da piano terra al primo piano, al punto dove il ricorrente era caduto, e l'altra che portava da quel livello alla copertura del tetto, entrambe erano alla marinara, ovvero con la gabbia. Prima della seconda scala non c'era un divieto di accesso, né ne ricordo altri in quella zona […] Non c'era alcun sistema di sicurezza, percorsi sicuri, linee vita, cinture di sicurezza […] Non ricordo di aver visto botole prima della seconda scala, né se questa avesse una chiusura a chiave, posso dire che per salire non ho dovuto chiedere chiavi”.
Non è nemmeno trascurabile - mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e ammettendo di conseguenza che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, ricomprendendo tra le prove atipiche quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, la cui atipicità dipende dal fatto che la stessa sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene impiegata – l'emissione del decreto penale da parte del Tribunale di Rovigo, che condanna in quanto “in violazione degli artt. 111 e 115 Persona_1 del D.Lgs. n. 81/2008 non adottando adeguate precauzioni contro il rischio di cadute dall'alto nel corso dei lavori sulla copertura del capannone, non impediva che [il ricorrente] precipitasse dal tetto del capannone mentre stava effettuando dei lavori, riportando così lesioni personali gravi […]”.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi appare pacifica l'inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte della società convenuta causalmente connessa all' infortunio del 10.12.2021.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno patito dal ricorrente, il Consulente dell'Ufficio quanto ai danni temporanei conclude: “le conseguenze temporanee della realtà lesiva acuta si tradussero in malattia così frazionabile: fase totale (al 100%) inabilità di 10 giorni, […] fase parziale (al 75%) pagina 12 di 15 inabilità di 90 giorni, […] fase parziale (al 50%) inabilità di 60 giorni […], prolungata fase di parziale (al tasso medio 33%) inabilità di 245 giorni” e questo Giudice ritiene congrua la somma di €
21.660,25.
In merito a quelli permanenti, analizzando i postumi il Dott. evidenzia in primis “l'indebolimento Per_2 della funzione prensile […] stimabile in misura di 25%” ed in secondo luogo “il pregiudizio estetico
[…] stimabile in misura del 2%” e nel complesso delinea “un'invalidità permanente nella misura del
26% da intendersi alla stregua di danno biologico nella sua componente c.d. statica (compresi gli aspetti dinamico relazionali generici/medi, comuni a tutti)”
Venendo alla quantificazione del risarcimento del danno, deve farsi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano (da ultimo aggiornate al 2024), valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.11 n. 12408), in base al quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente (26%) per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, che nel caso di specie è pari ad € 4.528,16, che tiene conto del solo danno biologico, il quale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Giova, inoltre, ricordare come in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possano essere utilizzate le
Tabelle Milanesi laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. Ord.
12.07.2023, n. 19922); sicchè si ritiene nel caso di specie – in assenza di allegazione di circostanze particolari che giustifichino il riconoscimento di somme ulteriori rispetto all'appesantimento del punto appena sopra ricordato, non essendo indicato altro pregiudizio alla vita e alla integrità fisica dell'attore
– la somma di € 145.446,00 comprensiva del risarcimento per il danno biologico e morale.
Va, infine, rigettata la domanda di parte attrice tesa al riconoscimento del danno da incapacità lavorativa specifica (il ricorrente ha rinunciato a tale risarcimento, cfr. pag. 13 note conclusive ex art. 429, comma 2 c.p.c., depositate il 03/03/2025), affermando che difettano i presupposti di fatto per il suo riconoscimento e liquidazione., mantenendo invece ferma la richiesta di risarcimento del diverso danno da ridotta capacità lavorativa generica, sub specie di danno da cenestesi lavorativa, che giustifica pagina 13 di 15 la personalizzazione del danno biologico, già svolta nel calcolo sopra ricordato, rammentandosi anche che il CTU, pur riconoscendo che l'attività attualmente espletata dall'attore, quella svolta all'epoca dell'infortunio ed altre attività equipollenti potrebbero essere svolte “con dolore e maggiori disagio/impaccio/fatica rispetto al pre-trauma” ritiene che “i primi 25 procenti del danno biologico poc'anzi individuato abbiano una maggiore intensità, un maggiore spessore, auspicando pertanto il ricorso al c.d. appesantimento economico di ogni singolo procento della quota – parte di danno permanente in discorso”; sicchè il possibile danno da incapacità lavorativa andrà ricompreso nella personalizzazione sopra svolta.
Alla somma così rideterminata, andrà sottratta la capitalizzazione della rendita per il danno CP_7
biologico permanente (85.591,53), per giungere alla somma dovuta da parte resistente a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 59.855,00.
6. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 nel quale ricade il valore di causa, ridotti della metà stante il risultato concreto di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
La terza chiamata, non avendo sollevato alcuna eccezione con riferimento all'operatività della polizza invocata da parte convenuta, andrà condannata a manlevare e tenere indenne l'assicurata della condanna e delle spese conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 409/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con la CP_2 P.IVA_1
chiamata in causa di , GIÀ , ogni Controparte_3 Controparte_4
diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità di per l'infortunio del CP_2
10.12.2021, condannando la società corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da tale evento la somma di € 59.855,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 4) Condanna a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, CP_2
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 6.697,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
5) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU;
6) Dispone che la terza chiamata , GIÀ Controparte_3 [...]
tenga indenne la resistente dal pagamento delle somme indicate ai capi Controparte_4
precedenti, nei termini di polizza e con la franchigia ivi prevista.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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