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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2264/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'Avv. RODINÒ SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, alla Via del Plebiscito n. 15;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002006715000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 04820010154748181000 dell'importo di €
28.559,61 e n. 04820010177093758000 dell'importo di € 58.911,49, entrambe concernenti somme dovute a titolo di IRPEF e contributi SSN, con relativi interessi e sanzioni. Deduceva, in particolare, la prescrizione di tutti i crediti portati dalle richiamate cartelle di pagamento e concludeva chiedendo “In via cautelare 1.
Sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione e accertare e dichiarare che i crediti portati di cui la cartella esattoriale n. 048 20010154748181000 dell'importo di €.
28.559,61 e notificata il 28.03.2001 e la cartella esattoriale n. n.
04820010177093758000 dell'importo di €. 58.911,49 e notificata il 08.08.2001 per un totale n. 87.474,20 sono estinti per maturata prescrizione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_2
ricorso, non avendo il ricorrente proposto alcuna opposizione avverso gli atti precedentemente notificatigli relativamente alle medesime poste creditorie oggetto di giudizio e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva il Tribunale che le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta sono relative a crediti afferenti all'omesso/tardivo versamento di somme dovute a titolo di IRPEF e di contributi SSN.
Si osserva che la cognizione del Giudice adito è limitata ai soli crediti di natura previdenziale, con esclusione dei crediti di diversa natura. In particolare, i crediti oggetto delle cartelle di pagamento in esame hanno natura tributaria e per tale motivo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, rientrando la presente controversia nella cognizione del Giudice tributario.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14831 del 5.6.08, la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Da ultimo, si osserva che la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio e che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte
Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016)” (cfr. Cass.
11738/2018).
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la pronuncia solo in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Calabria, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio con riassunzione nei termini di legge;
- compensa integralmente le spese di lite. Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2264/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'Avv. RODINÒ SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, alla Via del Plebiscito n. 15;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002006715000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 04820010154748181000 dell'importo di €
28.559,61 e n. 04820010177093758000 dell'importo di € 58.911,49, entrambe concernenti somme dovute a titolo di IRPEF e contributi SSN, con relativi interessi e sanzioni. Deduceva, in particolare, la prescrizione di tutti i crediti portati dalle richiamate cartelle di pagamento e concludeva chiedendo “In via cautelare 1.
Sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione e accertare e dichiarare che i crediti portati di cui la cartella esattoriale n. 048 20010154748181000 dell'importo di €.
28.559,61 e notificata il 28.03.2001 e la cartella esattoriale n. n.
04820010177093758000 dell'importo di €. 58.911,49 e notificata il 08.08.2001 per un totale n. 87.474,20 sono estinti per maturata prescrizione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_2
ricorso, non avendo il ricorrente proposto alcuna opposizione avverso gli atti precedentemente notificatigli relativamente alle medesime poste creditorie oggetto di giudizio e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, rileva il Tribunale che le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta sono relative a crediti afferenti all'omesso/tardivo versamento di somme dovute a titolo di IRPEF e di contributi SSN.
Si osserva che la cognizione del Giudice adito è limitata ai soli crediti di natura previdenziale, con esclusione dei crediti di diversa natura. In particolare, i crediti oggetto delle cartelle di pagamento in esame hanno natura tributaria e per tale motivo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, rientrando la presente controversia nella cognizione del Giudice tributario.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14831 del 5.6.08, la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Da ultimo, si osserva che la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio e che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte
Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016)” (cfr. Cass.
11738/2018).
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la pronuncia solo in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Calabria, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio con riassunzione nei termini di legge;
- compensa integralmente le spese di lite. Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi