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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
439/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 439/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti. Parte_1 C.F._1
Roberta Buzzi ed Esmeralda Zorzi, con domicilio digitale presso l'indirizzo telematico del primo difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e , che hanno contratto il Parte_1 CP_1
5 maggio 1990 nella Chiesa Parrocchiale del Comune di Merlara (PD) e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Merlara (PD) al registro degli atti di matrimonio atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1990; 2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
3. Stabilire che i sig.ri e Parte_1
provvederanno autonomamente al loro personale mantenimento CP_1 essendo entrambi economicamente autosufficienti.
1
Ragioni della decisione
In fatto –
Con ricorso depositato il 14-3-2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 5-5-1990 a
Merlara (PD) con (trascritto nei registri dello stato civile di quel CP_1
Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1990) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli , , e , tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con sentenza n. 555/2019, depositata il 12-8-2019, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- la convivenza fra i coniugi non era mai ripresa, sicché erano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
- il ricorrente viveva unitamente ai tre figli , e , Per_4 Per_3 Per_2 nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo, gravato da mutuo ipotecario, mentre la aveva continuato ad abitare presso l'immobile adibito a casa CP_1 coniugale;
- la resistente svolgeva da tempo regolare attività lavorativa dipendente e pertanto era da ritenersi economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, senza alcuna statuizione di carattere economico- patrimoniale, dal momento che i coniugi erano in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
Con decreto depositato il 17-3-2025 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi sé per il giorno 8- 6-2025, successivamente differito al 9-7-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero.
La convenuta non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice relatore ne dichiarava la contumacia all'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
All'esito della sopra indicata udienza il giudice relatore, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e riportate in epigrafe, si riservava di riferire al collegio per la
2 decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis-28 c.p.c., avendovi il ricorrente espressamente rinunciato.
In diritto –
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 9-7-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 555/ 2019 (doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Con riferimento alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla
, il raggiungimento della piena autosufficienza economica dei quattro figli CP_1 maggiorenni , , ed giustifica ai sensi dell'art. 337- Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 sexies c.c. l'accoglimento di tale pretesa.
In ragione della mancata opposizione della convenuta e dell'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 439/2025 R.G. promossa da PT
, nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da PT
e il 5-5-1990 a Merlara (PD), trascritto nei registri dello
[...] CP_1 stato civile di quel Comune al n. 4, anno 1990, Parte II, Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 9 luglio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 439/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti. Parte_1 C.F._1
Roberta Buzzi ed Esmeralda Zorzi, con domicilio digitale presso l'indirizzo telematico del primo difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e , che hanno contratto il Parte_1 CP_1
5 maggio 1990 nella Chiesa Parrocchiale del Comune di Merlara (PD) e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Merlara (PD) al registro degli atti di matrimonio atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1990; 2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
3. Stabilire che i sig.ri e Parte_1
provvederanno autonomamente al loro personale mantenimento CP_1 essendo entrambi economicamente autosufficienti.
1
Ragioni della decisione
In fatto –
Con ricorso depositato il 14-3-2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 5-5-1990 a
Merlara (PD) con (trascritto nei registri dello stato civile di quel CP_1
Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1990) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli , , e , tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con sentenza n. 555/2019, depositata il 12-8-2019, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- la convivenza fra i coniugi non era mai ripresa, sicché erano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
- il ricorrente viveva unitamente ai tre figli , e , Per_4 Per_3 Per_2 nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo, gravato da mutuo ipotecario, mentre la aveva continuato ad abitare presso l'immobile adibito a casa CP_1 coniugale;
- la resistente svolgeva da tempo regolare attività lavorativa dipendente e pertanto era da ritenersi economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, senza alcuna statuizione di carattere economico- patrimoniale, dal momento che i coniugi erano in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
Con decreto depositato il 17-3-2025 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi sé per il giorno 8- 6-2025, successivamente differito al 9-7-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero.
La convenuta non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice relatore ne dichiarava la contumacia all'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
All'esito della sopra indicata udienza il giudice relatore, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e riportate in epigrafe, si riservava di riferire al collegio per la
2 decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis-28 c.p.c., avendovi il ricorrente espressamente rinunciato.
In diritto –
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 9-7-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 555/ 2019 (doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Con riferimento alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla
, il raggiungimento della piena autosufficienza economica dei quattro figli CP_1 maggiorenni , , ed giustifica ai sensi dell'art. 337- Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 sexies c.c. l'accoglimento di tale pretesa.
In ragione della mancata opposizione della convenuta e dell'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 439/2025 R.G. promossa da PT
, nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da PT
e il 5-5-1990 a Merlara (PD), trascritto nei registri dello
[...] CP_1 stato civile di quel Comune al n. 4, anno 1990, Parte II, Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 9 luglio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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