Articolo 13 della Legge 29 aprile 1950, n. 229
Articolo 12Articolo 14
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21 maggio 1950
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27 maggio 1950
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4 luglio 1950
Art. 13.
L' art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 , e' cosi' sostituito:
"Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2a e 3a categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei ((servizi di recapito urbanizzati,)) salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Entrata in vigore il 4 luglio 1950