Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1343/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in AM (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante difesa dagli avv.ti Parte_2
Giovanni Lentini del foro di Marsala e David Spinelli del Foro di AN
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Lughetto di CA PI (Ve) (c.f. e p. iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , difeso dagli P.IVA_2 CP_2
avv.ti Paolo Pettinelli e Valentina Manoni del foro di EN
(appellata e appellante incidentale)
1
) in concordato preventivo, in persona dell'amministratore unico e P.IVA_3
legale rappresentante dott.ssa e del liquidatore giudiziale Controparte_4
dott.ssa difesa dall'avv. Flavia Mongillo del foro di Controparte_5
OR
(appellata)
e di con sede in RM (c.f. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante , difesa dell'avv. prof. Carmelo Controparte_7
Restivo del foro di RM
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di EN:
- ogni contraria istanza disattesa;
- in accoglimento dei motivi di appello avverso la sentenza n. 939/2023 del
Tribunale di PA (giudizio n. R.G. 1682/2021):
- in via preliminare, concedere autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
CP_8
nel merito: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per insussistenza della solidarietà passiva rispetto al Parte_1
credito preteso dalla e comunque l'assenza di titolarità Controparte_1
nell'obbligazione debitoria;
2 ovvero in subordine, ritenere e dichiarare che la pretesa creditoria della CP_1
non può essere sodisfatta dagli altri componenti dell'ATI diversi dalla
[...] [...]
ostandovi l'art. 182 quinquies, 5° comma, L. Fall. Controparte_9
- in via riconvenzionale, condannare l' al pagamento in favore della CP_8
di tutte le somme dovute all'ATI per gli appalti Parte_1
indicati in narrativa, al fine di tenerla indenne di quanto ha pagato alla società
Controparte_1
- ancora in subordine, condannare al Controparte_10
pagamento del credito in solido con la Concludente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Come mezzo al fine si chiede disporsi ordine di esibizione nei confronti di
[...]
di tutti i documenti relativi alle riserve iscritte ed esplicate sugli atti contabili CP_8
dell'appalto relativo alla variante di Caltagirone al fine di conoscerne gli importi, le date ed i destinatari dei pagamenti.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Nel merito in via principale
-rigettare nel merito l'appello proposto da nonché Parte_1
l'appello incidentale proposto da in quanto infondati in fatto ed Controparte_6
in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto confermare la sentenza n. 939/2023 del
Tribunale di PA nella parte in cui ha accertato e dichiarato il credito di
nei confronti del Raggruppamento temporaneo di Imprese e, per l'effetto, CP_1
Parte_ condannato e in solido, al pagamento delle somme dovute alla CP_6
creditrice, dedotti gli importi ricevuti della stessa dal concordato di Fip.
-In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiarare la nullità
parziale della sentenza n. 939/2023 pubblicata dal Tribunale di PA in data
10.05.2023 per violazione – falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte
3 in cui ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado
e, per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per Controparte_3
-Nel merito
a. rigettare sia l'appello principale di che quello Parte_3
incidentale di in quanto infondati e per l'effetto confermarsi la Controparte_6
sentenza appellata dichiarando inammissibile o comunque infondata, giusti motivi
in atti, la domanda riconvenzionale svolta (in via di ulteriore subordine) da
[...]
nei confronti di con cui è stata Parte_3 Controparte_3
chiesta la condanna di al pagamento del debito in solido con Controparte_3
Parte_3 Controparte_6
-b. rigettare sia l'appello principale proposto da Parte_3
che quello incidentale proposto da in quanto infondati e per Controparte_6
l'effetto confermarsi la sentenza appellata dichiarando inammissibile o comunque infondata giusti motivi in atti, la domanda svolta nei confronti di Controparte_3
con la quale ha chiesto la condanna di
[...] Controparte_1 Controparte_9
in solido con e al pagamento di € Parte_3 Controparte_6
759.973,54.
-c. nella denegata ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_8
rigettare sia l'appello principale di che quello Parte_3
incidentale di in quanto infondati rigettando, in quanto infondata Controparte_6
giusti motivi in atti, la domanda di con la quale Parte_3
viene chiesta la condanna di “al pagamento in favore della CP_8 [...]
di tutte le somme dovute all'ATI per gli appalti indicati Parte_1
4 in narrativa, al fine di tenerla indenne di quanto sarà costretta a pagare alla società ; Controparte_1
- d. nella denegata ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_8
rigettare sia l'appello principale di che quello Parte_3
incidentale di in quanto infondati rigettando, in quanto infondata Controparte_6
giusti motivi in atti, la domanda di con la quale viene Parte_3
chiesta la condanna di “a pagare direttamente alla il CP_8 Controparte_1
credito dalla stessa preteso per i lavori eseguiti in forza dei contratti di subappalto per cui è causa”.
-e. rigettare l'appello incidentale di in quanto infondato. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via istruttoria
Ci si oppone all'accoglimento dell'istanza istruttoria di in quanto la Pt_3
documentazione oggetto del richiesto ordine di esibizione è del tutto irrilevante ai
fini del decidere.
Per Controparte_6
Relativamente all'appello incidentale promosso da questa difesa – il quale,
contrariamente a quanto emerge dalla comparsa di risposta della Controparte_3
non è diretto contro quest'ultima, perchè riguarda un capo della sentenza di
[...]
primo grado cui la è estranea – si chiede: Controparte_3
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiarare la nullità per
violazione dell'art. 292, comma I, c.p.c. della sentenza del Tribunale di PA,
Seconda Sezione Civile, n. 939/2023 del 10.5.2023 nella parte in cui ha
condannato la in solido con la a Controparte_6 Parte_1
pagare alla l'importo di € 759.973,54 dedotte le somme corrisposte CP_1
dalla in concordato preventivo;
Controparte_3
5 - in subordine, in accoglimento del secondo e/o del terzo motivo di appello
incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la CP_6
in solido con la a pagare alla
[...] Parte_1 CP_1
l'importo di € 759.973,54 dedotte le somme corrisposte dalla in Controparte_3
concordato preventivo, rigettando perché infondate tutte le domande promosse nel
giudizio di primo grado nei confronti della Controparte_6
Relativamente all'appello incidentale promosso dalla nella misura in CP_1
cui lo si ritenga diretto anche nei confronti della si chiede di Controparte_6
dichiararlo inammissibile e comunque di rigettarlo, atteso che esso attiene a un
capo della sentenza di primo grado – quello relativo alle spese del giudizio di
primo grado – cui la è estranea, essendo in quella sede rimasta Controparte_6
contumace.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
otteneva dal Tribunale di EN il decreto n. 2336/2019, con cui Controparte_1
era ingiunto a L.&C. il pagamento di Euro 759.973,54 Parte_1
( era indicata dalla ricorrente quale mandante, Parte_1
responsabile solidalmente per le obbligazioni assunte da Controparte_9
facente parte insieme a di associazione temporanea d'imprese per Controparte_6
la partecipazione a gare indette da nel 2008 e nel 2010, aventi ad CP_8
oggetto lavori di ripristino e costruzione su strade e viadotti in Sicilia: “Viadotto
Morello” e “Variante di Caltagirone”).
Il decreto era opposto da con atto di citazione notificato Parte_1
il 7 novembre 2019. L'opponente eccepiva l'incompetenza del giudice adito e chiedeva la revoca del decreto.
Si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo la conferma del Controparte_1
decreto.
6 Con sentenza n. 214/2021 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di EN dichiarava la propria incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo.
riassumeva la causa, con comparsa del 25 febbraio 2021, davanti al Controparte_1
Tribunale di PA.
La riassumente chiedeva che L.&C. fosse condannata al Parte_1
pagamento di Euro 759.973,54 e, qualora ne fosse stata autorizzata la chiamata in causa, che anche e fossero condannate, in Controparte_6 Controparte_3
solido con al pagamento del suddetto importo. Pt_1 Parte_1
Si costituiva nel giudizio riassunto L.&C. eccependo il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non era debitrice in solido con
[...]
e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la stessa Controparte_3 [...]
nonché e Controparte_3 Controparte_6 CP_11
affermava che aveva concluso
[...] Parte_1 Controparte_1
contratti di subappalto esclusivamente con la quale non aveva Controparte_3
agito in qualità di capogruppo delle associazioni temporanee di impresa e neppure nel loro interesse, ma assumendo “un'obbligazione in proprio e per lo svolgimento di lavori ad essa attribuiti nella ripartizione dell'opera appaltata stabilita tra le associate”. Per la “Variante di Caltagirone” L.&C. Parte_1
affermava di essere stata associata in veste di “cooptata”, il che escludeva la sua responsabilità per i debiti dell'associazione di imprese.
L.&C. era autorizzata a chiamare in causa Parte_1 Controparte_3
e non anche
[...] Controparte_6 CP_8
Delle due società chiamate in causa, si costituiva in giudizio Controparte_3
mentre rimaneva contumace. Controparte_6
faceva presente di essere stata ammessa alla procedura di Controparte_3
concordato preventivo, con il voto favorevole anche di Il concordato, Controparte_1
che prevedeva il pagamento del 43,21% del debito chirografario, era in corso di esecuzione.
7 precisava che erano stati costituiti due raggruppamenti di Controparte_3
imprese (un primo per “Lavori di ripristino statico e riqualificazione del viadotto
Morello” e il secondo per “Lavori di costruzione del primo stralcio funzionale
Variante di Caltagirone”), in cui essa aveva assunto il ruolo di capogruppo mandataria. Con riferimento alla “Variante Caltagirone”, L.&C.
[...]
era “mandante cooptata”. Per l'esecuzione di una parte dei lavori Parte_1
di entrambi i contratti di appalto (stipulati con , CP_8 Controparte_3
aveva stipulato con contratti di subappalto. Controparte_1
Quanto alla pretesa di pagamento di affermava: Controparte_1 Controparte_3
“In effetti le fatture n. 61/2017 di € 431.249,12, n. 62/2017di € 25.099,15, n.
14/2018 di € 47.828,82 relative ai lavori del 'Viadotto Morello' e le fatture 2/2015 di € 50.297,25, n. 4/2015 di € 22.387,50, n. 54/2015 per il residuo importo di €
29.905,66 e n. 3/2016 di € 150.422,35 relative ai lavori della 'Variante di
Caltagirone' sono rimaste insolute e sono state inserite tra i debiti anteriori alla procedura concordataria per i quali è previsto dal piano omologato il pagamento
nella percentuale del 43,21% (per quanto riguarda, invece, la fattura n. 15/2018 di
€ 2.783,69, diversamente da quanto dedotto da l'importo dovuto è Controparte_1
stato già corrisposto a mezzo compensazione”. chiedeva che fosse rigettata la domanda di Controparte_3 Controparte_1
poiché l'attrice doveva attenersi alle modalità di esecuzione del piano concordatario omologato.
Il Tribunale di PA, dopo avere acquisito da le scritture Controparte_3
contabili dell'appalto relativo al “Viadotto Morello”, con sentenza n. 939 del 9
maggio 2023 condannava e in Pt_1 Parte_1 Controparte_6
solido tra loro, a corrispondere a la somma di Euro 759.973,54, Controparte_1
dedotto quanto fosse stato ottenuto dalla procedura concordataria di Controparte_3
Le spese processuali erano compensate tra tutte le parti in causa.
[...]
8 Il Tribunale, rilevato che il credito dell'attrice era chirografario e anteriore alla domanda di concordato di (concordato ancora in corso di Controparte_3
esecuzione), riteneva che non potesse domandare la condanna della Controparte_1
debitrice principale al pagamento anticipato e integrale del debito, rimanendo soggetta alla falcidia concorsuale.
Il Tribunale riteneva poi legittimo che quale mandataria, Controparte_3
avesse incassato i corrispettivi dell'appalto da CP_8
Il Tribunale giudicava privo di riscontro l'assunto secondo cui i lavori eseguiti in subappalto da fossero di esclusiva competenza di Controparte_1 Controparte_3
Quindi, osservava che, nel corso del giudizio, aveva ricevuto dal Controparte_1
concordato il pagamento di Euro 113.996,03 “riferibili alle commesse oggetto di causa”.
Qualificate le associazioni temporanee come raggruppamenti di tipo orizzontale, il
Tribunale riteneva applicabile l'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale tutte le associate erano solidalmente responsabili nei confronti dei subappaltatori.
Aggiungeva che aveva concluso i contratti con Controparte_3 Controparte_1
nel suo ruolo di mandataria delle altre imprese del raggruppamento. Con riferimento all'appalto relativo alla “Variante di Caltagirone”, la posizione di
“mandante cooptata” di L.&C. non ne escludeva la Parte_1
responsabilità per i debiti dell'a.t.i., dovendosi pure essa considerare partecipante all'associazione.
L.&C. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell'escludere che fosse legittimata a incassare da Pt_1 Parte_1
il corrispettivo relativo al Sal n. 3 e n. 4 relativi all'appalto “Morello”, CP_8
avendo assunto il ruolo di capogruppo e mandataria dell'a.t.i. (le somme di denaro erano state invece incassate da il 15 marzo 2021, in pendenza Controparte_3
del giudizio di primo grado); 2) il giudice avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in
9 causa di 3) relativamente all'appalto “Variante Caltagirone”, CP_8 Pt_1
era cooptata: il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che Parte_1
era rimasta all'esterno del raggruppamento, con conseguente esclusione della responsabilità solidale per il debito di Euro 253.012,76, dovendo la responsabilità
“essere contenuta entro la quota di partecipazione al raggruppamento del 10%”.
L.&C. chiedeva che fosse autorizzata la chiamata in Parte_1
causa di e che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato il CP_8
suo difetto di legittimazione passiva “per insussistenza della solidarietà passiva rispetto al credito della . L'appellante principale chiedeva, inoltre, la Controparte_1
condanna di e di “al pagamento del credito in solido CP_8 Controparte_3
con la concludente”.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello di Controparte_1 [...]
poiché l'impresa cooptata rimaneva interna al raggruppamento e Controparte_3
responsabile dei suoi debiti. L'appellata ribadiva poi che nella Controparte_3
conclusione dei contratti di subappalto, aveva agito in qualità di mandataria, il che comportava la responsabilità di tutti i componenti del raggruppamento.
proponendo appello incidentale, si doleva della compensazione delle Controparte_1
spese processuali compiuta dal Tribunale di PA, chiedendo sul punto la riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio anche proponendo appello incidentale Controparte_6
per i seguenti motivi: 1) la sentenza era nulla per violazione dell'art. 292, 1° co.,
c.p.c., poiché, rimasta contumace, non le era stata notificata la Controparte_6
memoria del 25 gennaio 2022, con la quale era stata proposta per la prima volta una domanda di condanna nei suoi confronti;
2) era “cooptata” in Controparte_6
entrambe le associazioni temporanee, e come tale non era obbligata in solido con le altre imprese al pagamento del credito di 3) il Tribunale aveva errato Controparte_1
nell'affermare la responsabilità, ai sensi dell'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006, delle mandanti nei confronti di subappaltatori e fornitori, prescindendo dalla circostanza
10 che la mandataria avesse agito anche in loro nome, estendendo tale regola alle
“cooptate” assimilate alle mandanti. chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza nella parte Controparte_6
in cui la condannava al pagamento di Euro 759.973,54 a favore di Controparte_1
dedotto quanto corrisposto da in subordine, chiedeva che, in Controparte_3
riforma della sentenza, fosse respinta la domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche sostenendo che L.&C. Controparte_3 [...]
non aveva mai ricevuto un mandato all'incasso dei crediti di Parte_1 [...]
i soli che erano stati pagati da Controparte_3 CP_8
chiedeva il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello Controparte_3
incidentale di Controparte_6
Con ordinanza 15 dicembre 2023 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2025.
Ciò premesso, l'appello principale e l'appello incidentale di non Controparte_6
possono trovare accoglimento, mentre è fondato l'appello incidentale di CP_1
[...]
1. Il primo motivo di appello principale è inammissibile, in quanto insuscettibile di portare a una riforma della sentenza n. 939/2023 pronunciata dal Tribunale di
PA.
Se anche il giudice avesse accertato che L.&C. era Parte_1
legittimata ad “incassare le somme pagate da relative all'appalto “Morello”, CP_8
non per questo sarebbe venuta meno la sua responsabilità per il debito nei confronti di Controparte_1
2. Altrettanto deve dirsi del secondo motivo di appello principale e della richiesta di autorizzazione a chiamare in causa CP_8
Premesso che rientra nella discrezionalità del giudice la decisione se autorizzare la chiamata in causa di un terzo (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 26 gennaio 2022, n.
11 2331: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione
a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni
assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di ap pello
e di ricorso per cassazione”), tale autorizzazione non può essere concessa dal giudice di appello in sostituzione del primo giudice, in quanto non previsto dal codice di rito (per l'evidente ragione che il terzo chiamato non ha potuto contraddire nel primo grado di giudizio).
3. Non può essere accolto il primo motivo d'impugnazione di con Controparte_6
il quale denuncia la nullità della sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento a favore di Controparte_1
L'appellante afferma che, essendo rimasta contumace, le doveva essere notificata, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la memoria del 25 gennaio 2022, poiché con essa era stata proposta, per la prima volta, la domanda di condanna nei suoi confronti.
L'assunto di è smentito dal contenuto degli atti di causa. Controparte_6
Con l'atto introduttivo del processo chiedeva, in via principale, che Controparte_1
“Qualora il Giudicante autorizzi la chiamata in causa di e Controparte_6 [...]
[...
condannare queste ultime, in solido con Controparte_3 Pt_1 Pt_1
al pagamento della somma pari ad Euro 759.973,54, in favore di Parte_1
. Controparte_1
Non corrisponde perciò al vero che abbia formulato la domanda per Controparte_1
la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c. del 25 gennaio 2022.
Inoltre, la domanda che fosse pure essa condannata in solido al Controparte_6
pagamento del debito verso era già presente nella comparsa di Controparte_1
costituzione della convenuta, notificata a Infatti, tra le plurime Controparte_6
domande formulate vi era quella di “condannare e Controparte_9
al pagamento del credito in solido con la Concludente”. Controparte_6
12 Pertanto, decise di rimanere contumace nella piena Controparte_6
consapevolezza che in causa era stata richiesta la sua condanna solidale al pagamento del debito di Controparte_1
4. Possono essere esaminati congiuntamente i rimanenti motivi d'impugnazione principale di L.&C. e d'impugnazione incidentale di Parte_1
in quanto vertenti sulle medesime questioni. Controparte_6
4.1. Nessuna delle appellanti ha censurato la statuizione del Tribunale di PA
secondo cui, in applicazione dell'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006 (applicabile
ratione temporis), le imprese dell'associazione temporanea, anche se mandanti,
sono solidalmente responsabili con la mandataria delle obbligazioni assunte per l'esecuzione dell'appalto.
Neppure è stata censurata, perlomeno con un minimo di specificità, la statuizione del Tribunale secondo cui non vi era dimostrazione che i contratti di subappalto conclusi da con riguardassero esclusivamente Controparte_3 Controparte_1
lavori di competenza della stessa Controparte_3
E' appena il caso di aggiungere - per completezza di ragionamento - che, trattandosi pur sempre di lavori inerenti all'appalto di è irrilevante stabilire chi CP_8
dovesse eseguirli, trattandosi di questione interna all'a.t.i., non escludente la responsabilità di tutte le associate nei confronti della subappaltatrice.
4.2. L.&C. sostiene che, relativamente all'appalto Parte_1
CP_1
“Variante Caltagirone”, era “cooptata”: era perciò rimasta all'esterno dell' e la sua responsabilità per il debito di Euro 253.012,76 non era solidale, ma limitata alla quota del 10% di partecipazione al raggruppamento. sostiene che era “cooptata” in entrambe le associazioni Controparte_6
temporanee: conseguentemente, non era obbligata in solido con le altre imprese al pagamento del credito di poiché l'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006 Controparte_1
si applicava alle mandanti, ma non anche alle “cooptate”.
I motivi di impugnazione non sono condivisibili.
13 L'istituto della cooptazione è inteso ad agevolare la partecipazione alle gare di appalto di imprese prive dei necessari requisiti di “qualificazione”, ma non regola i rapporti tra le imprese raggruppate, e tantomeno deroga la disciplina dei rapporti con le subappaltatrici e i fornitori.
L'istituto in esame entra in rilievo esclusivamente in sede di gara, consentendo aggregazioni per l'appunto funzionali alla partecipazione al bando.
L'art. 92, comma 5, del d.p.r. n. 207/2010 dispone che “Se il singolo concorrente o
i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione
che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
L'art. 95, 4° co., d.p.r. n. 554/1999, abrogato dal d.p.r. n. 207/2010, similmente disponeva: “Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono
associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
Dunque, il soggetto cooptato fa necessariamente parte del raggruppamento, e ciò
per indicazione dello stesso legislatore.
Una volta che il raggruppamento sia divenuto aggiudicatario dei lavori, perde rilevanza che talune associate siano state cooptate.
Ne consegue che la modalità con cui si sia formato il raggruppamento non limita l'applicazione dell'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006, vigente allorché vennero
14 conclusi i subappalti, secondo cui tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti di subappaltatori e fornitori. Trattasi di norma generale,
che non trova eccezione nell'art. 92, comma 5, del d.p.r. n. 207/2010 (v. Cass. civ.,
ord., 22 gennaio 2024, n. 2173).
In definitiva, la tesi secondo la quale l'art. 37, 5° co., d.lgs. n. 163/2006 si applicava alle mandanti, ma non anche alle “cooptate”, non ha fondamento, poiché le imprese cooptate, entrate nel raggruppamento, diventano mandanti rispetto alla capogruppo che svolge funzione di mandataria.
E' opportuno aggiungere che nei contratti di affidamento dei lavori conclusi da
(il contratto relativo alla “Variante Caltagirone” e il contratto relativo al CP_8
“Viadotto Morello”), sia sia sono Pt_1 Parte_1 Controparte_6
espressamente indicate come imprese facenti parte dell'a.t.i., di cui Controparte_9
era mandataria. Non vi erano altri soggetti costituenti l'associazione
[...]
temporanea, ossia mandanti diverse dalle due predette società.
5. Manifestamente inammissibile la domanda, riproposta da L.&C.
[...]
di condanna di (estranea al giudizio) e di condanna di Parte_1 CP_8
al pagamento del credito di in solido con la Controparte_9 Controparte_1
stessa Pt_1 Parte_1
La posizione di debitore solidale di non è stata negata dal Controparte_9
Tribunale di PA, il quale si è limitato ad affermare che, nei confronti di la società in concordato è tenuta nei limiti della proposta di Controparte_1
concordato omologata. E' infatti certo che il credito di sia sorto Controparte_1
anteriormente al ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale e che la stessa creditrice abbia votato per l'approvazione del concordato.
Pertanto, se con la domanda suddetta, che non si accompagna a un motivo di censura della sentenza, L.&C. intende nuovamente Parte_1
richiedere che sia condannata al pagamento dell'intero debito Controparte_9
nei confronti di non può che concludersi per la sua inammissibilità Controparte_1
15 ex art. 342 c.p.c. (senza necessità di aggiungere che la domanda è palesemente infondata per le ragioni già esposte dal Tribunale di PA).
6. E' invece parzialmente accoglibile l'appello incidentale di Controparte_1
vertente sulla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
La decisione di compensazione non è stata motivata (se non con motivazione apparente, facente generico riferimento alla “reciproca soccombenza e natura delle questioni”).
è stata soccombente nei soli confronti di la Controparte_1 Controparte_9
quale tuttavia non ha proposto appello incidentale e non ha richiesto una diversa decisione sulle spese di lite.
L.&C. sono state totalmente Pt_1 Parte_1 Controparte_6
soccombenti nei confronti di e pertanto devono essere condannate Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
7. Anche le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza.
L.&C. e devono rifondere le spese Parte_1 Controparte_6
processuali dell'appellata Controparte_13
deve rifondere le spese processuali di
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
avendo riproposto nei confronti della società in concordato Controparte_9
un'inammissibile domanda di condanna.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo alla difesa di CP_1
un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n.
[...]
147/2022 per le cause di valore comprese tra 520.001-1.000.000, attesa la modesta complessità del giudizio di appello, ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Si riconosce invece alla difesa di un compenso compreso tra i Controparte_3
parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
16 8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_6
unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di EN, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1343/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
(appellante principale) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata e appellante incidentale), (appellata) e Controparte_14
di (appellata e appellante incidentale), ogni contraria domanda ed Controparte_6
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello principale di e rigetta Parte_1
l'appello incidentale di Controparte_6
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di e in Controparte_1
parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Controparte_6
le spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida Controparte_1
in Euro 16.000 per compensi e in Euro 1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) conferma nel resto la sentenza n. 939, pronunciata il 9 maggio 2023 dal
Tribunale di PA;
4) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_6
loro, a rifondere a le spese processuali del presente grado Controparte_1
che liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi e in Euro
2.529,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
17 5) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3
spese processuali del grado che liquida in complessivi Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a
[...]
di versare ulteriore importo a titolo di Parte_4
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
EN, 28 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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