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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 10610/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10610 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione l'11 aprile 2025, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente Cardito alla Parte_1
via Giosuè Carducci n.27, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla via B.Carioli 1/B, presso lo studio dell'Avv.
Grazia Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 3 E
, nato ad [...] il [...], residente in [...]CP_1
alla via Indipendenza n.128, C.F.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/2025 il difensore costituito si è riportato all'istanza di rinuncia del 25/3/2025 agli atti del giudizio intrapreso dalla ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il 23/12/2024,
[...]
premesso di aver intrattenuto, nel mese di settembre Parte_1
2010, una relazione sentimentale con dalla quale sono CP_1
nati due figli: ( nata l'[...]) e ( Persona_1 Persona_2
nata il [...]) riconosciute da entrambi i genitori, chiedeva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo: la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, l'affido esclusivo delle minori in suo favore, il mantenimento delle minori, da porsi a carico del resistente, oltre il
50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Con istanza del 25/3/2025 il difensore costituito ha rappresentato che la ricorrente ha ripreso la relazione sentimentale con e che CP_1
intende rinunciare agli atti del giudizio, come da dichiarazione sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 26/3/2025, il difensore di parte ricorrente, unica parte pagi na 2 di 3 costituita, si è riportato alla rinuncia della ricorrente agli atti del presente giudizio e la Giudice delegata si è riservata.
In data 11/4/2025, la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole con visto del 23/4/2025.
Il Collegio osserva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della riconciliazione delle parti.
In ragione dell'esito conciliativo ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 10610/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10610 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione l'11 aprile 2025, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente Cardito alla Parte_1
via Giosuè Carducci n.27, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla via B.Carioli 1/B, presso lo studio dell'Avv.
Grazia Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 3 E
, nato ad [...] il [...], residente in [...]CP_1
alla via Indipendenza n.128, C.F.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/2025 il difensore costituito si è riportato all'istanza di rinuncia del 25/3/2025 agli atti del giudizio intrapreso dalla ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il 23/12/2024,
[...]
premesso di aver intrattenuto, nel mese di settembre Parte_1
2010, una relazione sentimentale con dalla quale sono CP_1
nati due figli: ( nata l'[...]) e ( Persona_1 Persona_2
nata il [...]) riconosciute da entrambi i genitori, chiedeva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo: la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, l'affido esclusivo delle minori in suo favore, il mantenimento delle minori, da porsi a carico del resistente, oltre il
50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Con istanza del 25/3/2025 il difensore costituito ha rappresentato che la ricorrente ha ripreso la relazione sentimentale con e che CP_1
intende rinunciare agli atti del giudizio, come da dichiarazione sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 26/3/2025, il difensore di parte ricorrente, unica parte pagi na 2 di 3 costituita, si è riportato alla rinuncia della ricorrente agli atti del presente giudizio e la Giudice delegata si è riservata.
In data 11/4/2025, la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole con visto del 23/4/2025.
Il Collegio osserva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della riconciliazione delle parti.
In ragione dell'esito conciliativo ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 3 di 3