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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile nr. 851/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Salvatore Cuccia)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda va dissatesa, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha
1 concluso la sua relazione affermando che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1 della L. 104/92, “ atteso che la pz non presenta disabilità e/o patologie invalidanti tali da rappresentare una condizione di svantaggio o di emarginazione sociale” (cfr. CTU in atti). Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto. Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile nr. 851/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Salvatore Cuccia)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda va dissatesa, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha
1 concluso la sua relazione affermando che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1 della L. 104/92, “ atteso che la pz non presenta disabilità e/o patologie invalidanti tali da rappresentare una condizione di svantaggio o di emarginazione sociale” (cfr. CTU in atti). Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto. Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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