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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1554/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Avverso la sentenza 221 del 2023 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, con riserva di richiedere la sospensiva degli effetti della sentenza impugnata, di annullare la sentenza qua impugnata numero 221/23 del Tribunale di Forli', e conseguentemente annullare interamente l'ordinanza ingiunzione 2/2020 del CP_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza n.2 del 2020 il ingiungeva a Parte_2 [...] di pagare € 8.293,56 per: spese anticipate dalla Amministrazione Comunale per il Parte_3 rilievo e la demolizione di strutture abusive presenti sul suolo pubblico in esecuzione delle ordinanze 8 e 12 del 2017, danni subiti per impedimento all'accesso dell'area pubblica e ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione del ponte pedonale e ciclabile sul fosso di Mercatale.
pagina 1 di 5 Il provvedimento richiamava la precedente ordinanza 8 del 2017 (prorogata con la ordinanza 12 dello stesso anno) con la quale il Comune imponeva alla signora la demolizione, con rimessa in Pt_1 pristino dello stato dei luoghi, delle strutture realizzate sul suolo pubblico confinante alla casa, in particolare: un box in lamiera a ridosso del fabbricato di civile abitazione avente lunghezza di m.2,5, larghezza di metri 5 e altezza di metri 2, e un cancello di ferro;
richiamava la nota 7378 del settembre
2017, con cui la polizia municipale aveva rilevato, a seguito di sopralluogo, la mancata ottemperanza;
la successiva nota 3830 del 28.5.2019 con la quale si comunicava alla sig.ra che non avendo Pt_1 ella ottemperato all'ordinanza, l'Amministrazione stava avviando le operazioni finalizzate alla esecuzione in via coattiva dei provvedimenti emessi, e le spese consequenziali ammontavano ad €
8.293,56, come da specifici atti di liquidazioni, citati nella ordinanza.
La interessata proponeva opposizione, contestando estesamente che i manufatti asseritamente abusivi fossero su suolo pubblico;
richiamava gli eventi storici verificatisi dall'ultima guerra, durante la quale era stato abbattuto il ponte di Mercatale e sosteneva che il Comune aveva ceduto la proprietà della strada comunale ai proprietari confinanti;
deduceva quindi la illegittimità della ordinanza di demolizione, la n.8 del 2017, impugnata al TAR;
esponeva anche che il Comune aveva comunque proceduto con determina 224 del 2019 ad acquisire al Patrimonio Comunale previo frazionamento, la particella 52 e 53 di proprietà e con la ordinanza impugnata chiedeva alla il Pt_1 Pt_1 pagamento di somme in effetti comunque non dovute, visto che i box prefabbricati non erano stati spostati e i costi addebitati per accedere al cantiere risultano richiesti pretestuosamente. Concludeva chiedendo di revocare l'ordinanza ingiuntiva n.2 del 2020, per mancanza dei presupposti, e infondatezza;
dichiarare che nulla è dovuto al alla luce dei danni e pregiudizio subiti dalla CP_1 proprietà, e in via incidentale, previa disapplicazione di qualsivoglia ordinanza comunale, accertare, anche tramite consulenza tecnica, che la recinzione di casa, il cancello e tutti i box oggetto del provvedimento sono stati usucapiti dalla sig.ra declassificare la strada via Mercatale da strada Pt_1 comunale a strada Vicinale, e in ogni caso annullare l'ordinanza, posto che il non ha CP_1 dimostrato di avere sostenuto i costi che ora addebita alla ricorrente.
Si costituiva il Comune, esponendo, in fatto, che:
- la strada comunale Mercatale passa a confine con la particella 193 di proprietà della Sig.ra e Pt_1 un tempo collegava, mediante un ponte, distrutto durante la seconda guerra mondiale, le due rive del fosso Mercatale;
- la Giunta comunale di con deliberazione n° 12 del 07.03.2017 aveva approvato il piano CP_1 triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'aggiornamento del piano annuale 2017, programmando, tra gli interventi per l'anno 2017, i “lavori di realizzazione del ponte pedonale e ciclabile sul Fosso di Mercatale”, luogo in cui si trovava l'antico ponte medievale, che si inserisce nell'ambito di un progetto complessivo di riqualificazione delle aree archeologiche del In seguito a Controparte_1 sopralluogo i tecnici avevano accertata la esistenza di fabbricati abusivi realizzati dalla sulla Pt_1 strada comunale, e il Comune aveva emesso l'ordinanza di demolizione 8 del 2017, poi impugnata avanti al TAR, che tuttavia non aveva concesso la sospensiva, con l'ordinanza cautelare n° 296/2017, ritenendo il ricorso non sorretto da sufficienti profili di fondatezza “anche in riferimento all'assetto proprietario del cespite”. Il Comune ribadiva che nei vari documenti, a partire da quelli formati nell'anno 1948, è sempre evidenziata la presenza della Strada Comunale via Mercatale, rimasta nel corso degli anni di proprietà comunale, e inidonea ad essere usucapita, affermando che il Comune aveva legittimamente richiesto alla quanto dovuto a seguito della inottemperanza al provvedimento di demolizione. Pt_1 Il Giudice di primo grado, definiti i limiti dell'accertamento rimesso al Giudice civile, in sede di opposizione, volto esclusivamente a verificare la legittimità o meno della pretesa economica esercitata con l'ordinanza, accoglieva parzialmente l'opposizione, perché delle tre voci richieste con l'ordinanza pagina 2 di 5 1) 2) Opere di demolizione;
3) Spese per impossibilità ad accedere al cantiere, riteneva dovuta CP_2 solo la seconda, richiamando anche, a fondamento della decisione, il doc.19 prodotto dal in CP_1 primo grado, rideterminando quindi l'importo dovuto da al per Parte_1 Controparte_1 mancata demolizione delle opere abusive in euro 3.559,96, e compensava le spese.
La sentenza, letta e pubblicata il 16 marzo 2023 è stata impugnata dalla difesa di Parte_1 con ricorso depositato il 9 ottobre 2023, quindi nel rispetto del termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale.
Il non si è costituito in grado di appello, e la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 9 CP_1 aprile 2025, con lettura del dispositivo.
***
L'appellante impugna la decisione di primo grado ritenendola non correttamente né compiutamente motivata, nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il rimborso spese, per ripristino dei luoghi.
Deduce la originaria carenza di motivazione dell'ordinanza ingiuntiva e quindi la erroneità della sentenza che ha respinto l'opposizione, rilevando che la difesa opponente in primo grado aveva contestato la debbenza dei costi, per una attività che il non aveva dimostrato, e la sentenza non CP_1 ha esaminato questa eccezione, cosicchè difetta di motivazione, ed è quindi “nulla o annullabile” (così testualmente a pag.5 dell'atto di appello).
Richiama, a sostegno della tesi che il non avesse eseguito le opere di demolizione, una nota CP_1
(di cui inserisce tratti nel proprio atto di appello) sottoscritta dal geometra del Comune, da cui CP_3 risulta che fu la stessa signora tra marzo e maggio del 2020 a rimuovere le sovrastrutture Pt_1 contraddistinte con i nn.1, 2 e 3, mentre era ancora presente, all'atto del sopralluogo, la n.4 e le platee in calcestruzzo delle strutture demolite.
L'appellante ribadisce quindi che, in difetto di prova della esecuzione dei lavori da parte del e CP_1 del relativo pagamento, l'ordinanza ingiuntiva è illegittima, per difetto di motivazione, e va annullata.
Il motivo è infondato, e comunque inidoneo a determinare una riforma della prima decisione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
In primo luogo, l'opposizione a ordinanza ingiuntiva ex L.689 del 1981 non è un giudizio di impugnazione, volto quindi a sindacare la legittimità dell'atto, ma un giudizio di accertamento del diritto di credito fatto valere con l'ingiunzione, con conseguente cognizione piena nel merito del giudice ordinario, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte nella fase amministrativa
(anche quando eventualmente non esaminate, o respinte con una motivazione non completa e corretta, dalla ordinanza ingiuntiva), riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Va richiamata sul punto la sentenza 1786 del 2010, delle Sezioni Unite, che ha autorevolmente affermato il principio, poi costantemente confermato (vedi Cass.17799 del 2014, 12503 del 2018, vedi anche 16316 del 2020.
Quindi, potendo l'opponente articolare in sede contenziosa ogni tipo di difesa e critica all'ordinanza ingiuntiva, l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo può essere di fatto sanato in sede contenziosa, quando i presupposti per la emissione dell'ordinanza siano accertati dal
Giudice, come nel caso in esame.
La disciplina che regola la fattispecie sostanziale in esame è contenuta agli artt.31 ss del Dpr 380 del
2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che in particolare all'art.35 prevede che, quando sia accertata la realizzazione, da parte di privati, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o pagina 3 di 5 del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, e in difetto di ottemperanza, la demolizione è eseguita a cura del Comune, ed a spese del responsabile dell'abuso.
Per quanto consta dalla documentazione depositata e/o richiamata dall'appellante, con la ordinanza n.8 il Comune, accertata la esistenza di 6 interventi in assenza di titolo, da parte della aveva Pt_1 rilevato che due di essi, e in particolare il box di lamiera indicato come manufatto n.5) e il cancello indicato come manufatto n.6), erano stati realizzati sull'area pubblica, e ne aveva ordinato la demolizione, precisando che in difetto di rimozione sarebbe intervenuto il salvo il recupero CP_1 delle spese. La ordinanza venne emessa e notificata alla interessata nel maggio del 2017.
Con la nota del richiamata dall'appellante e riportata per stralci nell'atto di appello, CP_1 asseritamente a firma del geom. si attesta che tra marzo e maggio del 2020 la ha CP_3 Pt_1 rimosso alcune delle strutture di lamiera, che sono diverse, tuttavia, da quelle oggetto della ordinanza ingiuntiva n.2 del 2020: la nota si riferisce infatti ai manufatti indicati come 1, 2, 3 e 4, dell'ordinanza di demolizione;
mentre quelle che il assume di avere rimosso, a proprie spese, e in data CP_1 antecedente sono la n.5 e 6, ossia uno dei box e il cancello, che appunto insistevano sul percorso della antica strada comunale.
La nota richiamata dall'appellante, invero, redatta nel 2020, non menziona affatto i manufatti 5 e 6, che erano, evidentemente, già stati rimossi, quando venne eseguito il sopralluogo, come appunto ha sostenuto il che ha emesso la ordinanza di recupero delle spese, menzionando i singoli CP_1 provvedimenti di determina e di liquidazione delle spese, tutti risalenti al 2019.
D'altro canto, è pacifico che l'opera progettata dal comune, e quindi il ripristino della strada pubblica e la costruzione della passerella pedonale era stata completata, previa la necessaria rimozione del cancello e del box, entrambi siti per fatto incontestato sul percorso poi occupato dalla strada: che l'opera sia stata completata in data anteriore al marzo 2020 è pure pacifico, perché si rileva anche dalla narrativa della opposizione proposta in primo grado ed iscritta a ruolo nel febbraio 2020, (vedi in particolare alle pag.29, 38, 46 ss), in cui si lamenta il completamento da parte del dell'opera CP_1 asseritamente illegittima.
Dunque vi è la prova, in parte documentale – nell'ordinanza opposta si fa infatti specifico riferimento ai provvedimenti di determina e di liquidazione delle spese risalenti al 2019 - in parte logica, delle spese sostenute dal per la demolizione dei manufatti siti sulla strada pubblica, prova non CP_1 contraddetta dalle allegazioni della difesa opponente, che non si riferiscono alla demolizione dei manufatti oggetto del provvedimento, bensì di altri manufatti, pure abusivi, ma su proprietà privata;
l'opponente non contesta d'altro canto specificamente la congruità degli esborsi, per la demolizione, che appaiono comunque ragionevoli, e contenuti, rispetto alle opere descritte.
L'appello va quindi respinto, e la sentenza di primo grado confermata, seppure integrando la motivazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza 221 del 2023 emessa dal Tribunale di Forlì;
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. pagina 4 di 5 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1554/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Avverso la sentenza 221 del 2023 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, con riserva di richiedere la sospensiva degli effetti della sentenza impugnata, di annullare la sentenza qua impugnata numero 221/23 del Tribunale di Forli', e conseguentemente annullare interamente l'ordinanza ingiunzione 2/2020 del CP_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza n.2 del 2020 il ingiungeva a Parte_2 [...] di pagare € 8.293,56 per: spese anticipate dalla Amministrazione Comunale per il Parte_3 rilievo e la demolizione di strutture abusive presenti sul suolo pubblico in esecuzione delle ordinanze 8 e 12 del 2017, danni subiti per impedimento all'accesso dell'area pubblica e ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione del ponte pedonale e ciclabile sul fosso di Mercatale.
pagina 1 di 5 Il provvedimento richiamava la precedente ordinanza 8 del 2017 (prorogata con la ordinanza 12 dello stesso anno) con la quale il Comune imponeva alla signora la demolizione, con rimessa in Pt_1 pristino dello stato dei luoghi, delle strutture realizzate sul suolo pubblico confinante alla casa, in particolare: un box in lamiera a ridosso del fabbricato di civile abitazione avente lunghezza di m.2,5, larghezza di metri 5 e altezza di metri 2, e un cancello di ferro;
richiamava la nota 7378 del settembre
2017, con cui la polizia municipale aveva rilevato, a seguito di sopralluogo, la mancata ottemperanza;
la successiva nota 3830 del 28.5.2019 con la quale si comunicava alla sig.ra che non avendo Pt_1 ella ottemperato all'ordinanza, l'Amministrazione stava avviando le operazioni finalizzate alla esecuzione in via coattiva dei provvedimenti emessi, e le spese consequenziali ammontavano ad €
8.293,56, come da specifici atti di liquidazioni, citati nella ordinanza.
La interessata proponeva opposizione, contestando estesamente che i manufatti asseritamente abusivi fossero su suolo pubblico;
richiamava gli eventi storici verificatisi dall'ultima guerra, durante la quale era stato abbattuto il ponte di Mercatale e sosteneva che il Comune aveva ceduto la proprietà della strada comunale ai proprietari confinanti;
deduceva quindi la illegittimità della ordinanza di demolizione, la n.8 del 2017, impugnata al TAR;
esponeva anche che il Comune aveva comunque proceduto con determina 224 del 2019 ad acquisire al Patrimonio Comunale previo frazionamento, la particella 52 e 53 di proprietà e con la ordinanza impugnata chiedeva alla il Pt_1 Pt_1 pagamento di somme in effetti comunque non dovute, visto che i box prefabbricati non erano stati spostati e i costi addebitati per accedere al cantiere risultano richiesti pretestuosamente. Concludeva chiedendo di revocare l'ordinanza ingiuntiva n.2 del 2020, per mancanza dei presupposti, e infondatezza;
dichiarare che nulla è dovuto al alla luce dei danni e pregiudizio subiti dalla CP_1 proprietà, e in via incidentale, previa disapplicazione di qualsivoglia ordinanza comunale, accertare, anche tramite consulenza tecnica, che la recinzione di casa, il cancello e tutti i box oggetto del provvedimento sono stati usucapiti dalla sig.ra declassificare la strada via Mercatale da strada Pt_1 comunale a strada Vicinale, e in ogni caso annullare l'ordinanza, posto che il non ha CP_1 dimostrato di avere sostenuto i costi che ora addebita alla ricorrente.
Si costituiva il Comune, esponendo, in fatto, che:
- la strada comunale Mercatale passa a confine con la particella 193 di proprietà della Sig.ra e Pt_1 un tempo collegava, mediante un ponte, distrutto durante la seconda guerra mondiale, le due rive del fosso Mercatale;
- la Giunta comunale di con deliberazione n° 12 del 07.03.2017 aveva approvato il piano CP_1 triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'aggiornamento del piano annuale 2017, programmando, tra gli interventi per l'anno 2017, i “lavori di realizzazione del ponte pedonale e ciclabile sul Fosso di Mercatale”, luogo in cui si trovava l'antico ponte medievale, che si inserisce nell'ambito di un progetto complessivo di riqualificazione delle aree archeologiche del In seguito a Controparte_1 sopralluogo i tecnici avevano accertata la esistenza di fabbricati abusivi realizzati dalla sulla Pt_1 strada comunale, e il Comune aveva emesso l'ordinanza di demolizione 8 del 2017, poi impugnata avanti al TAR, che tuttavia non aveva concesso la sospensiva, con l'ordinanza cautelare n° 296/2017, ritenendo il ricorso non sorretto da sufficienti profili di fondatezza “anche in riferimento all'assetto proprietario del cespite”. Il Comune ribadiva che nei vari documenti, a partire da quelli formati nell'anno 1948, è sempre evidenziata la presenza della Strada Comunale via Mercatale, rimasta nel corso degli anni di proprietà comunale, e inidonea ad essere usucapita, affermando che il Comune aveva legittimamente richiesto alla quanto dovuto a seguito della inottemperanza al provvedimento di demolizione. Pt_1 Il Giudice di primo grado, definiti i limiti dell'accertamento rimesso al Giudice civile, in sede di opposizione, volto esclusivamente a verificare la legittimità o meno della pretesa economica esercitata con l'ordinanza, accoglieva parzialmente l'opposizione, perché delle tre voci richieste con l'ordinanza pagina 2 di 5 1) 2) Opere di demolizione;
3) Spese per impossibilità ad accedere al cantiere, riteneva dovuta CP_2 solo la seconda, richiamando anche, a fondamento della decisione, il doc.19 prodotto dal in CP_1 primo grado, rideterminando quindi l'importo dovuto da al per Parte_1 Controparte_1 mancata demolizione delle opere abusive in euro 3.559,96, e compensava le spese.
La sentenza, letta e pubblicata il 16 marzo 2023 è stata impugnata dalla difesa di Parte_1 con ricorso depositato il 9 ottobre 2023, quindi nel rispetto del termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale.
Il non si è costituito in grado di appello, e la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 9 CP_1 aprile 2025, con lettura del dispositivo.
***
L'appellante impugna la decisione di primo grado ritenendola non correttamente né compiutamente motivata, nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il rimborso spese, per ripristino dei luoghi.
Deduce la originaria carenza di motivazione dell'ordinanza ingiuntiva e quindi la erroneità della sentenza che ha respinto l'opposizione, rilevando che la difesa opponente in primo grado aveva contestato la debbenza dei costi, per una attività che il non aveva dimostrato, e la sentenza non CP_1 ha esaminato questa eccezione, cosicchè difetta di motivazione, ed è quindi “nulla o annullabile” (così testualmente a pag.5 dell'atto di appello).
Richiama, a sostegno della tesi che il non avesse eseguito le opere di demolizione, una nota CP_1
(di cui inserisce tratti nel proprio atto di appello) sottoscritta dal geometra del Comune, da cui CP_3 risulta che fu la stessa signora tra marzo e maggio del 2020 a rimuovere le sovrastrutture Pt_1 contraddistinte con i nn.1, 2 e 3, mentre era ancora presente, all'atto del sopralluogo, la n.4 e le platee in calcestruzzo delle strutture demolite.
L'appellante ribadisce quindi che, in difetto di prova della esecuzione dei lavori da parte del e CP_1 del relativo pagamento, l'ordinanza ingiuntiva è illegittima, per difetto di motivazione, e va annullata.
Il motivo è infondato, e comunque inidoneo a determinare una riforma della prima decisione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
In primo luogo, l'opposizione a ordinanza ingiuntiva ex L.689 del 1981 non è un giudizio di impugnazione, volto quindi a sindacare la legittimità dell'atto, ma un giudizio di accertamento del diritto di credito fatto valere con l'ingiunzione, con conseguente cognizione piena nel merito del giudice ordinario, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte nella fase amministrativa
(anche quando eventualmente non esaminate, o respinte con una motivazione non completa e corretta, dalla ordinanza ingiuntiva), riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Va richiamata sul punto la sentenza 1786 del 2010, delle Sezioni Unite, che ha autorevolmente affermato il principio, poi costantemente confermato (vedi Cass.17799 del 2014, 12503 del 2018, vedi anche 16316 del 2020.
Quindi, potendo l'opponente articolare in sede contenziosa ogni tipo di difesa e critica all'ordinanza ingiuntiva, l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo può essere di fatto sanato in sede contenziosa, quando i presupposti per la emissione dell'ordinanza siano accertati dal
Giudice, come nel caso in esame.
La disciplina che regola la fattispecie sostanziale in esame è contenuta agli artt.31 ss del Dpr 380 del
2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che in particolare all'art.35 prevede che, quando sia accertata la realizzazione, da parte di privati, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o pagina 3 di 5 del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, e in difetto di ottemperanza, la demolizione è eseguita a cura del Comune, ed a spese del responsabile dell'abuso.
Per quanto consta dalla documentazione depositata e/o richiamata dall'appellante, con la ordinanza n.8 il Comune, accertata la esistenza di 6 interventi in assenza di titolo, da parte della aveva Pt_1 rilevato che due di essi, e in particolare il box di lamiera indicato come manufatto n.5) e il cancello indicato come manufatto n.6), erano stati realizzati sull'area pubblica, e ne aveva ordinato la demolizione, precisando che in difetto di rimozione sarebbe intervenuto il salvo il recupero CP_1 delle spese. La ordinanza venne emessa e notificata alla interessata nel maggio del 2017.
Con la nota del richiamata dall'appellante e riportata per stralci nell'atto di appello, CP_1 asseritamente a firma del geom. si attesta che tra marzo e maggio del 2020 la ha CP_3 Pt_1 rimosso alcune delle strutture di lamiera, che sono diverse, tuttavia, da quelle oggetto della ordinanza ingiuntiva n.2 del 2020: la nota si riferisce infatti ai manufatti indicati come 1, 2, 3 e 4, dell'ordinanza di demolizione;
mentre quelle che il assume di avere rimosso, a proprie spese, e in data CP_1 antecedente sono la n.5 e 6, ossia uno dei box e il cancello, che appunto insistevano sul percorso della antica strada comunale.
La nota richiamata dall'appellante, invero, redatta nel 2020, non menziona affatto i manufatti 5 e 6, che erano, evidentemente, già stati rimossi, quando venne eseguito il sopralluogo, come appunto ha sostenuto il che ha emesso la ordinanza di recupero delle spese, menzionando i singoli CP_1 provvedimenti di determina e di liquidazione delle spese, tutti risalenti al 2019.
D'altro canto, è pacifico che l'opera progettata dal comune, e quindi il ripristino della strada pubblica e la costruzione della passerella pedonale era stata completata, previa la necessaria rimozione del cancello e del box, entrambi siti per fatto incontestato sul percorso poi occupato dalla strada: che l'opera sia stata completata in data anteriore al marzo 2020 è pure pacifico, perché si rileva anche dalla narrativa della opposizione proposta in primo grado ed iscritta a ruolo nel febbraio 2020, (vedi in particolare alle pag.29, 38, 46 ss), in cui si lamenta il completamento da parte del dell'opera CP_1 asseritamente illegittima.
Dunque vi è la prova, in parte documentale – nell'ordinanza opposta si fa infatti specifico riferimento ai provvedimenti di determina e di liquidazione delle spese risalenti al 2019 - in parte logica, delle spese sostenute dal per la demolizione dei manufatti siti sulla strada pubblica, prova non CP_1 contraddetta dalle allegazioni della difesa opponente, che non si riferiscono alla demolizione dei manufatti oggetto del provvedimento, bensì di altri manufatti, pure abusivi, ma su proprietà privata;
l'opponente non contesta d'altro canto specificamente la congruità degli esborsi, per la demolizione, che appaiono comunque ragionevoli, e contenuti, rispetto alle opere descritte.
L'appello va quindi respinto, e la sentenza di primo grado confermata, seppure integrando la motivazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza 221 del 2023 emessa dal Tribunale di Forlì;
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. pagina 4 di 5 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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