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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Augusto La Morgia;
appellante
contro
, in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
appellata - appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 395/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 1° giugno 2023. All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, n. 395/2023, emessa nel giudizio recante R.G. n.
1309/2017, pubblicata in data 1 giugno 2023, notificata via p.e.c. in data 3 ottobre 2023:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla revisione del Piano economico-finanziario relativo alla Convenzione di rep. n. 2961 del 10.01.2008 stipulata con la e alla corresponsione della Controparte_1 somma di € 13.900.000,00 a titolo di contributo di riequilibrio per i minori ricavi realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano Economico Finanziario, riferito a tutto il 2016, e, per
l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della predetta somma o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici ed ex D.Lgs. 231/2002, alla rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, nonché alle altre somme che per applicazione delle clausole convenzionali andassero a maturare nel tempo;
-nel denegato caso di rigetto della precedente, accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., alla revisione del Piano Parte_1 economico-finanziario relativo alla Convenzione di rep. n. 2961 del 10.01.2008 stipulata con la
e alla corresponsione della somma di € 13.900.000,00 a titolo di contributo di Controparte_1 riequilibrio per i minori ricavi realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano Economico
Finanziario, riferito a tutto il 2016, e, per l'effetto, condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2932 c.c. all'adempimento dell'obbligo di contrarre e/o rinegoziare di cui all'art. 21 del contratto e di cui all'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n.
163/2006, con pagamento della predetta somma o di quelle diverse maggiori o minori ritenute
pag. 2/30 di giustizia, ove occorra anche a titolo di risarcimento del danno contrattuale, anche per equivalente, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici ed ex
D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, nonché alle altre somme che per applicazione delle clausole convenzionali andassero a maturare nel tempo;
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS ED ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE. - in via di reconventio reconventionis, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del “Finanziamento privato Docup pubblico” corrisposto per un ammontare complessivo di € 4.331.985,54 e, per l'ef fetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al paga-mento della Controparte_1 predetta somma, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, rivalutazione mo-netaria e accessori, come per legge, o alla maggiore o minore somma fino a concorrenza per effetto dell'eccezione di compensazione.
- rigettare l'appello incidentale, le domande riconvenzionali e le eccezioni tutte formulate dalla
, in persona del legale rappresentante p.t., poiché inammissibili e infondate. Controparte_1
Con condanna alle spese, anche del primo grado di giudizio, nonché alle spese delle due CTU espletate.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'avverso gravame, e la contestuale istanza inibitoria, siccome inammissibili ovvero infondati.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale, ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di L'Aquila, voglia in ogni caso dichiarare insussistente e comunque non dimostrato
l'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'art. 21 n. 4 della Convenzione e, in particolare, di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF, con conseguente rigetto per infondatezza anche sotto tale profilo delle avverse istanze risarcitorie.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 395/2023 pubblicata in data 01.06.2023 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP
, con la quale chiedeva l'accertamento del diritto alla revisione del Piano Economico
[...]
pag. 3/30 Finanziario (PEF), relativo alla concessione di cui alla Convenzione del 10 gennaio 2008 avente ad oggetto la costruzione e successiva gestione delle strutture di completamento dell'Interporto
Val RA (magazzinaggi, raccordo autostradale, opere di mitigazione ambientale, ecc.), e la condanna alla corresponsione a tale titolo di euro 13.900.000,00, nonché, in via gradata, la condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2041 c.c.
In particolare, la richiesta di revisione del PEF veniva avanzata dalla a seguito Parte_1 del definitivo rigetto, da parte della , con nota del 17 marzo 2017, della istanza Controparte_1 di revisione avanzata in forza dell'art. 21 della predetta Convenzione, il quale prevedeva che la revisione del Piano potesse essere richiesta a determinate condizioni, ivi indicate, tra le quali rientravano “percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal Piano di fattibilità economica;
ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale”, prevedendo altresì che “in sede di revisione (…) l'equilibrio della gestione e in generale l'equilibrio economico del rapporto potranno essere assicurati anche tramite modifiche del compenso, prolungamento del periodo di gestione, contributi pubblici, concorsi finanziari da parte del concedente o altri Enti interessati”.
Nello specifico, la riteneva integrate la condizioni di cui ai nn. 3) e 4) del Parte_1 predetto art. 21 del contratto, essendosi realizzati scostamenti indipendenti dalla volontà del concessionario (crisi economica del 2009 e ritardi della nel completamento delle CP infrastrutture).
1.1 Istruita la causa ed esperita CTU, il primo giudice rigettava la domanda principale di e la domanda riconvenzionale della , vertente sulla invalidità Parte_1 Controparte_1 del contratto in esame.
Inoltre, dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis proposta da in Parte_1 relazione ai fondi DocUp e dichiarava come assorbita la reconventio reconventionis avente ad oggetto la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c.
In ultimo, accertava e dichiarava che la società in virtù dell'art. 5 della Parte_1 convenzione del 10 gennaio 2008, rep. n. 2961, era tenuta alla corresponsione di un “canone di concessione” nella misura percentuale pari al 24% indicata nel Piano Economico Finanziario da applicare sui proventi locativi effettivamente incassati secondo le note provenienti dalla medesima e, per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 1.448.472,30, IVA inclusa, pari alla suddetta percentuale Controparte_1
pag. 4/30 sui canoni da proventi locatizi, maturati sino all'anno 2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo pagamento.
1.2 Nel merito, il giudice di primo grado rigettava preliminarmente la domanda riconvenzionale, proposta dalla , di nullità parziale della convenzione intercorsa tra le parti, con Controparte_1 riferimento al menzionato art. 21 n. 4.
Secondo il primo giudice, la previsione di un diritto alla revisione del contratto, laddove si verifichi una percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal piano di fattibilità economica ovvero ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale, non faceva venir meno il rischio di impresa. Precisava, infatti, che il contratto prevedeva soltanto che, raggiunta la soglia del 20%, percentuale di rischio addossata al concessionario privato, il contratto stesso potesse essere revisionato, senza, quindi, prevedere uno spostamento automatico dell'eccedenza sulla parte pubblica.
Si trattava, in sostanza, soltanto di un diritto alla revisione, esercitabile per stabilire un nuovo equilibrio economico-finanziario, e non un obbligo di copertura pubblica della misura eccedente la soglia.
Per tali motivi, secondo il primo giudice, la clausola di revisione prevista all'art. 21 n. 4 del contratto di concessione non era nulla, in quanto non violativa di alcuna norma imperativa, né avente effetto snaturante sul contratto stipulato.
1.3. Tanto precisato, il giudice di primo grado, una volta rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla , riteneva assorbita la reconventio reconventionis proposta Controparte_1 dall'impresa attrice e avente ad oggetto l'asserita responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione per aver dato causa a un contratto invalido senza dare avviso alla controparte contrattuale.
1.4. Passando poi all'esame della domanda principale, il giudice a quo accertava in primo luogo i termini del diritto di revisione previsto dal citato art. 21 n. 4) della convenzione: le sopravvenienze determinanti l'esercizio del diritto erano da individuare in una percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal piano di fattibilità economica ovvero in ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale;
la rinegoziazione non richiedeva la sussistenza di una addebitabilità della sopravvenienza sfavorevole né in capo a né in capo alla . Parte_1 Controparte_1
pag. 5/30 Su tali basi, pertanto, non assumevano alcuna rilevanza le deduzioni dell'Amministrazione in merito alla prova sull'assenza di responsabilità della stessa, non ponendosi alcuna questione sul tema.
Al contrario, il primo giudice accertava che la nulla avesse contestato Controparte_1 riguardo alla verificazione delle condizioni sopramenzionate previste dall'art. 21 n. 4) della convenzione e, in particolare, della sussistenza di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF.
Sulla base del principio di non contestazione, pertanto, il Tribunale di L'Aquila riteneva sussistente la condizione legittimante la domanda di rinegoziazione.
Tanto precisato, nel merito dell'esercizio del diritto alla revisione, il giudice di primo grado evidenziava che invocava la corresponsione di un contributo di riequilibrio, Parte_1 anche eventualmente a titolo risarcitorio o di arricchimento senza causa, supponendo che l'Amministrazione dovesse coprire interamente il disavanzo superiore al 20% tra previsioni del
PEF e situazione di fatto, con erogazione diretta della differenza al concessionario.
Invero, il contratto prevedeva un diritto di rinegoziazione, esercitabile tramite diverse modalità
(modifiche del compenso, prolungamento del periodo, contributi pubblici, concorsi finanziari di altri Enti), mentre il concessionario invocava in sede giudiziale un obbligo a contrarre un accordo con accollo della sperequazione oltre il 20% in capo alla , non Controparte_1 potendosi tuttavia l'autorità giurisdizionale sostituirsi all'autonomia negoziale.
La sussistenza di una siffatta autonomia negoziale, secondo il primo giudice, era, infatti, confermata dalla previsione di cui al n. 6 del predetto art. 21, che attribuiva in capo al concedente pubblico, in caso di insuccesso della rinegoziazione, la facoltà di recedere e ottenere il rimborso secondo i criteri e nella misura prevista dall'art. 158 del codice degli appalti vigente ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006).
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il giudice di primo grado rigettava la domanda principale formulata da ritenendo insussistente il diritto alla corresponsione di Parte_1 un automatico contributo di riequilibrio e il diritto al risarcimento del danno contrattuale, non essendo stato dedotto un inadempimento dell'obbligazione di ricontrattare.
Allo stesso modo, inoltre, rigettava sia la richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale, non essendo stata allegata né provata in giudizio una specifica violazione del principio neminem
pag. 6/30 laedere, sia la richiesta di ripetizione per arricchimento senza causa, prevedendo il contratto un rimedio tipico.
Infine, da un lato, precisava che non era stata proposta domanda di risoluzione e, dall'altro, assorbiva l'eccezione di prescrizione proposta dalla . Controparte_1
1.5. Con riferimento, poi, alla reconventio reconventionis formulata da sul Parte_1 contributo DocUp, riguardante l'accertamento e la condanna della alla ripetizione della CP somma di euro 4.331.985,54, anticipata da , di cui al “Finanziamento privato Docup Parte_1 pubblico”, oltre interessi legali e moratori, questa veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di L'Aquila, poiché formulata quale riconvenzionale di riconvenzionale in violazione del divieto di proporre domande diverse rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione.
In particolare, il primo giudice evidenziava che la domanda in esame, pur fondata sul medesimo titolo negoziale già dedotto a fondamento della domanda principale, non presentava alcun legame qualificato con la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, trattandosi esclusivamente di domande contrapposte aventi ad oggetto somme di denaro sul medesimo rapporto contrattuale. Non si poneva, pertanto, quale controreplica alla domanda riconvenzionale, ma quale domanda che poteva essere proposta autonomamente fin dall'atto di citazione.
1.6. In ultimo, rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dalla e Controparte_1 relativa al pagamento dei canoni di concessione di cui all'art. 5 n. 2 del contratto, il giudice di primo grado respingeva innanzitutto l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1 perché contraria a buona fede. Precisava, infatti, che, secondo quanto previsto nel
[...] regolamento contrattuale, il canone di concessione non era previsto in misura fissa, ma in proporzione del 24% rispetto ai canoni di locazione e affitto “intesi quali proventi locativi effettivamente incassati”.
In altri termini, il contratto presentava già un meccanismo di adeguamento del corrispettivo agli incassi effettivamente percepiti, così ripartendo tra le parti il rischio di eventuali minori incassi, risultando pertanto strumento di per sé idoneo a mantenere l'equilibro negoziale. A contrario, infatti, se si dovesse concludere nel senso che, a fronte dei contestati inadempimenti che hanno comportato un ritardo nella immissione sul mercato degli immobili, nulla sarebbe dovuto da quest'ultima, in sostanza, godrebbe di canoni senza corrispondere alcunché Parte_1 alla . Controparte_1
pag. 7/30 Tanto chiarito, il Tribunale di L'Aquila accertava che non aveva corrisposto Parte_1 alcun corrispettivo alla nonostante avesse locato gli immobili, così accogliendo la CP domanda riconvenzionale in esame.
1.7. In conclusione, il primo giudice rigettava tutte le domande di parte attrice, mentre accoglieva quella riconvenzionale della avente ad oggetto il pagamento dei canoni di CP concessioni, così condannando al pagamento in favore della Abruzzo Parte_1 CP della somma di euro 1.448.472,30, IVA inclusa, importo corrispondente al 24% degli incassi locatizi effettivamente realizzati.
1.8. In punto di spese, infine, data la parziale soccombenza reciproca, compensava per la metà le spese di lite, ponendo la restante metà, oltre alle spese relative alla CTU, in capo al concessionario attore.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello per i Parte_1 motivi di seguito indicati:
3.1 Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Con tale motivo, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda principale sollevata da a seguito di una Parte_1 errata interpretazione dell'art. 21 della Convenzione e, pertanto, del diritto del concessionario alla revisione del PEF.
In particolare, ha rappresentato che la convenzione per cui è causa ha ad oggetto un contratto di project financing e ha al centro il Piano Economico Finanziario: alla centralità del PEF e del relativo equilibrio economico conseguirebbe la necessità di una revisione del medesimo Piano al ricorrere di determinati presupposti.
Nel caso di specie, l'art. 21 n. 2 della convenzione disciplinerebbe molteplici ipotesi al cui ricorrere si può procedere alla revisione del PEF, ricomprendendovi sia sopravvenienze oggettive, sia variazioni a fatti addebitabili al concedente pubblico. I successivi punti 3) e 4) prevederebbero poi ulteriori motivi legittimanti la revisione del PEF, sempre nell'ambito di quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2).
pag. 8/30 Tale disposizione, pertanto, attribuirebbe in capo al concessionario un diritto soggettivo alla revisione del PEF, ponendo un relativo obbligo in capo al concedente.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, il primo giudice si sarebbe erroneamente incentrato unicamente sulla sesta ipotesi del punto 4) dell'art. 21, senza procedere all'interpretazione complessiva della clausola e senza tenere conto dell'intenzione dei contraenti.
La sesta ipotesi del n. 4), infatti, sarebbe soltanto una delle molteplici circostanze al ricorrere delle quali si potrebbe procedere alla revisione.
Una corretta lettura dell'art. 21, infatti, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del n. 2) di tale clausola che, come già precisato, stabilirebbe il diritto alla revisione del PEF anche al ricorrere di inadempimenti della compresa l'ipotesi di sfitto superiore al 20%. CP
Lo sfitto eccedente il 20%, invero, non sarebbe una mera sopravvenienza oggettiva, ma diretta conseguenza dei numerosi inadempimenti della CP
Sarebbero, pertanto, gli inadempimenti della ad aver integrato tutte le condizioni di cui CP al punto 2) dell'art. 21, comportando la necessaria revisione del PEF, tra cui rientrerebbe anche l'ipotesi di sfitto previsto dalla sesta ipotesi del punto 4), che avrebbe offerto un parametro per l'indicazione del quantum di riequilibrio, indicato da nella somma di euro Parte_1
13.900.000,00.
Tanto chiarito, l'errore ermeneutico del primo giudice si estenderebbe anche ad altre previsioni dell'art. 21 della convenzione in oggetto.
In particolare, con riferimento alle modalità di revisione del PEF, il successivo punto 5) prevederebbe, tramite l'utilizzo del termine “anche”, che le modalità ivi indicate sarebbero sempre e solo ulteriori – e residuali – rispetto al meccanismo principale di revisione del riconoscimento economico.
L'autorità giurisdizionale, pertanto, accogliendo la domanda principale, non si sostituirebbe alla volontà negoziale, dato che le parti avrebbero già regolamentato nel dettaglio il meccanismo di revisione, prevedendo in primo luogo un riconoscimento economico.
In ultimo, con riferimento al punto 6) del medesimo articolo, il giudice avrebbe erroneamente interpretato il recesso come rimedio in caso di mancata revisione della convenzione dato che, invero, sarebbe soltanto una facoltà, in conformità con quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 143 del d.lgs. n. 163/2006.
pag. 9/30 3.2. Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha censurato, rispetto ad altri profili, la medesima parte di sentenza impugnata con il primo motivo.
Nello specifico, ha evidenziato che, alla base del project financing, vi sarebbe l'esigenza, imposta dalle regolamentazioni comunitarie, di coinvolgere capitale privato nella percentuale minima del 30% per il completamento dell'Interporto nell'ambito della misura DocUp Abruzzo
2000-2006.
L'interpretazione formulata dal giudice di primo grado rispetto alla Convenzione sarebbe, da un lato, contrastante con l'estrinsecata esigenza della programmazione comunitaria, che sorreggerebbe tutta la procedura di evidenza pubblica verificatasi nei fatti (una prima fase di indizione, una seconda di rimodulazione in merito alla dichiarazione di pubblico interesse, una terza di assegnazione della concessione), e, dall'altro lato, contrastante con l'intenzione delle parti, volta alla permanenza del rapporto mediante adeguamento delle condizioni economico finanziarie e alla conservazione del contratto, al fine di evitare lesioni al pubblico interesse che ne deriverebbero dall'anticipato scioglimento.
Su tali basi, pertanto, sarebbe contrario alla normativa che disciplina l'equilibrio economico- finanziario delle concessioni (d.lgs. n. 163/2006) e alla volontà delle parti l'omesso scrutinio dell'osservanza delle pattuizioni e norme di gara, lasciando altrimenti la sorte della concessione alla valutazione di convenienza del privato concessionario sull'indennizzo e agli orientamenti dell'Amministrazione concedente.
3.3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, c. 2, 112 e 113 c.p.c. per ultrapetizione, sostituzione d'ufficio della domanda proposta dall'attrice in assenza di contraddittorio. Sentenza della “terza via” o “a sorpresa”.
Con tale doglianza, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda principale di qualificandola come di esecuzione in forma specifica Parte_1 ex art. 2932 c.c. dell'obbligo a contrarre o rinegoziare.
Tuttavia, ha dedotto di non aver allegato in primo grado l'accertamento di un Parte_1 diritto scaturente da sopravvenienze oggettive, ma un diritto derivante soprattutto pag. 10/30 dall'inadempimento della rispetto agli obblighi di revisione necessaria previsti dall'art. CP
21 della convenzione e dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006.
Non si sarebbe, pertanto, chiesto al Tribunale di “sostituirsi all'autonomia negoziale della parti”, ma di accertare l'inadempimento della (l'asserito illegittimo rifiuto della CP di procedere alla necessaria revisione del PEF), con conseguente diritto alla revisione, CP quantificata in euro 13.900.000,00.
avrebbe quindi domandato il riconoscimento di una somma di denaro, sia a Parte_1 titolo di adempimento sia di risarcimento, non l'esecuzione specifica di un obbligo di contrarre, sul quale non vi sarebbe mai stato contraddittorio.
Da una corretta qualificazione della domanda, pertanto, sarebbe dovuto discendere l'accoglimento della domanda principale, con condanna della al pagamento della CP somma di euro 13.900.000,00, o della minore somma indicata nelle osservazioni del CTP, pari a euro 12.670.000,00, oppure, in via ulteriormente gravata, dell'importo di euro 10.598.116,00, come accertato dal CTU Dott. Per_1
3.4. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze delle due CTU espletate in primo grado.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha eccepito che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le risultanze delle due CTU, una tecnica, l'altra economica, dallo stesso disposte in primo grado.
In particolare, i quesiti sottoposti ai due consulenti tecnici avrebbero riguardato l'elaborazione di una ipotesi di riequilibrio economico finanziario del PEF e l'inadempimento della CP rispetto agli obblighi stabiliti.
Nonostante ciò, il Tribunale di L'Aquila, “a sorpresa”, avrebbe contraddetto se stesso, ritenendo le CTU “superflue” e omettendo completamente di considerarle ai fini della decisione.
Nel merito, come risultante dalla CTU tecnica dell'Ing. , la avrebbe violato gli Per_2 CP impegni previsti nel contratto, principalmente quelli riguardanti i tempi di agibilità delle strutture e di adozione di tariffe incentivanti, essendo state tali agibilità rilasciate nel 2013 e nel
2014 per i magazzini e ancora più tardi per lo svincolo autostradale.
Inoltre, la CTU economica del Dott. avrebbe constatato che la non avrebbe Per_1 CP mai adottato le tariffe incentivanti promesse.
pag. 11/30 Il primo giudice, pertanto, non avrebbe dovuto ignorare le relative risultanze, soprattutto alla luce del fatto che era stata richiesta un'indagine proprio sull'inadempimento della e CP sulla correttezza dell'importo indicato da per la revisione del PEF. Parte_1
3.5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., nonché violazione degli artt. 1362, 1363
e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del d.lgs. n.
163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Sotto tale profilo, l'appellante ha precisato che, qualora la domanda principale si dovesse ritenere qualificabile in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, comunque la stessa dovrebbe trovare accoglimento, dato che l'art. 21 del contratto prevederebbe un obbligo a contrarre determinato in tutte le sue componenti, anche nelle ipotesi di sopravvenienze oggettive, potendo così l'autorità giudiziaria emettere pronuncia costitutiva dell'obbligo a contrarre (o rinegoziare).
Nei contratti di project financing, infatti, la rinegoziazione, mediante revisione del PEF, sarebbe centrale, essendo prevista come necessaria dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006.
Il Tribunale di L'Aquila, pertanto, avrebbe dovuto accordare la tutela di cui all'art. 2932 c.c., non sussistendo alcuna incertezza sulle modalità di revisione, che dovrebbero avvenire primariamente mediante un riconoscimento economico in favore del concessionario.
Se, infatti, sulla base del punto 6) del menzionato art. 21 della convenzione, il recesso fosse facoltativo, la revisione del PEF sarebbe, invece, necessaria, così come previsto dall'art. 143, ottavo comma, c.c. e dall'art. 21, punto 2) della predetta convenzione.
3.6. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., nonché per errata pronuncia sulla domanda di risarcimento contrattuale in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, formulazione (rectius “esplicitazione”) della domanda di risarcimento per equivalente.
Sotto tale profilo, l'appellante ha precisato che, qualora la domanda principale si dovesse ritenere qualificabile in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, il primo giudice avrebbe errato nell'aver rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., ritenendo non invocabile il risarcimento del danno contrattuale.
pag. 12/30 Infatti, una volta riqualificata la domanda in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a concludere il contratto, sarebbe del tutto illogico e contraddittorio sostenere la mancata allegazione, da parte dell'attrice, dell'inadempimento dell'obbligo di ricontrattare.
In aggiunta, il Tribunale di L'Aquila avrebbe comunque dovuto disporre il risarcimento del danno contrattuale, indicato nella somma di euro 13.900.000,00, posto che la domanda di risarcimento (per equivalente) sarebbe sempre racchiusa nella domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. e nei casi di “impossibilità” di procedere all'esecuzione in forma specifica.
Inoltre, sulla base della sentenza della Suprema Corte n. 12957/2021, qualora non si dovesse ritenere come proposta la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, Parte_1 formula in sede d'appello la suddetta domanda di risarcimento per equivalente, indicando nella somma di euro 13.900.000,00 o nella minor somma indicata nelle osservazioni di CTP di euro
12.670.000,00 o, in via ulteriormente gravata, nell'importo di euro 10.598.116,00, come accertato dal CTU Dott. oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori come per Per_1 legge.
3.7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per l'ingiusto rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno extracontrattuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 148 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia apparente.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda subordinata di risarcimento del danno extracontrattuale, avendo allegato, oltre alla violazione di obblighi contrattuali, anche una violazione di legge, quella dell'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006, rispetto alla quale sussisterebbero tutti i presupposti per il riconoscimento del danno extracontrattuale.
La mancata revisione necessaria del PEF, infatti, avrebbe causato un ingente danno economico alla società appellante, quantificato sempre nella somma di euro 13.900.000,00, indicato per ripristinare l'equilibrio della concessione, permettendo al concessionario di essere reintegrato in forma specifica o, comunque, per equivalente
3.8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento della somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
pag. 13/30 Con tale motivo di appello, ha eccepito che il primo giudice non si sarebbe Parte_1 pronunciato sulla domanda subordinata di riconoscimento della somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel merito, ha precisato che, in caso di mancata revisione dell'equilibrio economico, la CP otterrebbe ingiustificatamente un ingente risparmio di spesa a discapito di un simmetrico impoverimento di costretta, invece, alla prosecuzione del rapporto sulla base Parte_1 di un oneroso squilibrio economico-finanziario.
3.9. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, c. 5, c.p.c. per
l'ingiusto rigetto della reconventio reconventonis avente ad oggetto il contributo DocUp anticipato da . Parte_2
Con il nono motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo avrebbe rigettato la reconventio reconventionis, essendo questa, invece, consequenziale alla domanda riconvenzionale formulata dalla CP
In particolare, alla domanda riconvenzionale della con la quale era stato Controparte_1 richiesto il pagamento dei canoni di concessione, aveva azionato in via di Parte_1 reconventio reconventionis il controcredito contrattuale relativo al recupero del DocUp, versato quale anticipo a favore dell'Ente.
Sussisterebbe, pertanto, un “legame qualificato” tra controcrediti contrattuali, vale a dire tra un canone e la restituzione di un acconto, strettamente connessi tra loro.
Nel merito, tra l'altro, la debenza del credito, azionato in via riconvenzionale dalla società attrice, non sarebbe stata contestata dalla avendo quest'ultima invero ammesso la sua CP sussistenza, qualificandolo come “debito fuori bilancio”.
3.10. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione avente ad oggetto l'acconto DocUp.
Sotto tale profilo, si è lamentata dell'omessa pronuncia sull'eccezione di Parte_1 compensazione sollevata nella prima udienza e coltivata nel corso di tutto il giudizio.
Il credito scaturente dalla prestazione di acconto DocUp, pertanto, non solo era stato oggetto di reconventio reconventionis, ma anche di una specifica eccezione di compensazione, di cui si chiede l'accoglimento.
pag. 14/30 3.11. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. per l'ingiusto rigetto dell'eccezione di inadempimento avente ad oggetto i canoni concessori richiesti dalla CP
Con l'ultimo motivo di appello, la società appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale sollevata dalla Controparte_1 rispetto alla condanna alla corresponsione dei canoni concessori, in violazione dell'art. 1460 c.c.
Nello specifico, ha precisato che la corresponsione in percentuale dell'importo dei canoni non ristabilirebbe un equilibrio in buona fede del sinallagma allorquando la causa dei minori ricavi sia imputabile alla verificandosi comunque una perdita di incasso per CP Parte_1
Su tale base, pertanto, se la compromissione dei ricavi per il concessionario sarebbe da imputare al concedente pubblico, quest'ultimo non potrebbe ricevere anche i canoni, trattandosi così di somme legittimamente trattenute da in forza dell'eccezione di inadempimento, Parte_1 con ripristino del sinallagma.
Inoltre, il meccanismo del calcolo dei canoni sarebbe oggettivo, automatico, mentre il giudizio ex art. 1460 c.c. avrebbe richiesto un esame del Tribunale anche sulla condotta complessiva delle parti secondo buona fede, esame omesso dal primo giudice.
3.12. Ad ogni modo, l'appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha riproposto espressamente tutte le domande ed eccezione non accolte e/o assorbite con la sentenza di primo grado.
4. Si è costituta in grado di appello la contestando nel merito la fondatezza del Controparte_1 proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo altresì appello incidentale, sulla base di un unico motivo.
4.1. Illogicità ovvero erroneità/inadeguatezza della motivazione della sentenza del Tribunale di
L'Aquila, laddove afferma che la non avrebbe contestato nei suoi scritti Controparte_1 difensivi l'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'art. 21 n. 4 della Convenzione e, in particolare, di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF.
Con un unico motivo di appello incidentale, la ha impugnato la sentenza di Controparte_1 primo grado limitatamente alla parte in cui il primo giudice ha ritenuto non contestato l'effettivo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 n. 4) della Convenzione in esame.
pag. 15/30 Invero, nella propria comparsa di costituzione e risposta, la avrebbe chiaramente CP sostenuto come la circostanza dedotta dalla società attrice del riscontro di uno sfitto oltre il 20% fosse del tutto sfornita di prova.
5. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Infondati risultano essere il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, tutti tra loro connessi poiché riguardanti l'accertamento del diritto alla revisione da parte di in forza dell'art. 21 della Convenzione stipulata con la Parte_1 CP
.
[...]
5.1.1. Il contratto di concessione in esame ha ad oggetto un project financing, vale a dire un progetto di finanziamento comportante il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e successiva gestione di una determinata opera pubblica, che, nel caso di specie, è stata individuata nell'Interporto Val RA.
Tale progetto si fonda sul Piano Economico Finanziario (PEF), cioè su un piano volto, per ciò che riguarda la fase della realizzazione dell'opera pubblica, all'ammortamento dei costi sostenuti dal concessionario privato e, per ciò che riguarda la successiva fase della gestione, alla individuazione di un equilibrio economico di gestione.
L'adozione di tale Piano viene assunta tenendo conto della sussistenza di determinati presupposti e condizioni, la cui sopravvenuta modifica comporta la necessità che lo stesso sia adattato, quindi revisionato, alla luce delle nuove condizioni venutesi a creare.
In particolare, il codice dei contratti pubblici, vigente ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006), prevedeva, all'ottavo comma dell'art. 143, che “La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
pag. 16/30 necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico
Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni”.
Dal tenore letterale della disposizione citata, risulta quindi chiaro che il legislatore ha voluto porre al centro del contratto stipulato il perdurare di uno stato di equilibrio economico- finanziario tra le parti, indicando uno specifico strumento, quello della revisione, la cui adozione
è, tra l'altro, incentivata (“necessaria”), costituendo mezzo idoneo, da un lato, alla conservazione del contratto e, dall'altro, all'adeguamento della rispondenza del PEF a condizioni e a presupposti realmente esistenti.
Tuttavia, in caso di mancata revisione del PEF, il legislatore ha attribuito in capo al concessionario il diritto di recedere dal contratto.
5.1.2. Così richiamata la normativa applicabile al caso di specie, la Convenzione di cui in esame, Rep. n. 2961 del 10 gennaio 2008, (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante) fa applicazione di tale disposizione all'interno dell'art. 21, rubricato
“Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario”, che espressamente prevede che “1) Il piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione sulla base del quale sono state determinati i corrispettivi, prevede il rientro dei costi di investimento a carico del
Concessionario e l'equilibrio della gestione, sui seguenti presupposti e condizioni (…). 2)
Laddove, anche nel corso della gestione, i suddetti presupposti e condizioni dovessero subire variazioni per qualunque motivo, per fatti ordinari o straordinario, ad es. in conseguenza di sopravvenute norme di legge o di regolamento, di provvedimento del Concedente o di altri Enti, di fatti a questi addebitabili, o comunque di fatti e circostanze impreviste all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, sempreché non addebitabili al Concessionario, si procederà alla revisione del piano economico finanziario al fine di conservare l'equilibrio economico del rapporto. 3) Alla revisione del piano economico finanziario si provvederà anche nel caso in cui, per fatto non addebitabile al Concessionario: il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e costruzione delle opere non intervenisse nei
pag. 17/30 termini previsti nel “cronoprogramma” e determini un prolungamento dei tempi di realizzazione di oltre 6 (sei) mesi;
(…). 4) In particolare il Concessionario avrà diritto di richiedere la revisione della concessione sì da ripristinare il precedente equilibrio economico- finanziario della Concessione in caso di: nuove normative legislative o regolamentari o comunque atti e fatti dell'Autorità Pubblica;
eventi eccezionali e cause di forza maggiore
(calamità, condizioni meteorologiche eccezionali); interferenze con esecuzione di interventi riguardanti la viabilita, le reti tecnologiche o i sottoservizi non concordate con il Cessionario;
ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, sempreché tale ritardo non sia imputabile al
Concessionario; ritrovamenti archeologici e bonifiche ambientali;
al variare delle seguenti assunzioni di base: percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal “Piano di fattibilità economica”; ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale;
inadempimento degli obblighi assunti dal Concedente di cui al precedente art. 18 nn. 2, 3 e 4; 5) In sede di revisione del piano economico finanziario,
l'ammortamento degli investimenti e l'equilibrio della gestione e in generale l'equilibrio economico del rapporto potranno essere assicurati anche tramite modifiche del compenso, prolungamento del periodo di gestione, contributi pubblici, concorsi finanziari da parte del
Concedente o di altri Enti Interessati. 6) Ove il Concedente, sussistendone i presupposti e richiestone, non provvedesse alla revisione del piano finanziario o non fosse possibile raggiungere alcun accordo, il Concessionario avrà diritto di recedere e sarà rimborsato secondo i criteri e nella misura prevista dall'art. 37 septies della Legge 11.2.1994 n. 109 e succ. mod. ed integrazioni (ora art. 158 del Codice). Il Concessionario potrà richiedere eventuali ulteriori contributi pubblici. In caso di ottenimento di tali contributi pubblici a fondo perduto, il piano economico-finanziario verrà rivisitato decurtando il contributo in proporzione alla diminuzione del costo del capitale investito, valutato al tasso di rendimento indicato nel piano economico-finanziario”.
In particolare, il citato secondo comma individua i casi di revisione qualora “i suddetti presupposti e condizioni” subiscano delle variazioni, per qualunque motivo, per fatti ordinari o straordinari (quali sopravvenienza di norme di legge o di regolamento, provvedimenti del
Concedente o di altri Enti, fatti a questi addebitabili o comunque di fatti o circostanze impreviste al momento della sottoscrizione), all'unica condizione che tale cambiamento dello stato di fatto non sia addebitale al concessionario.
Al di là dell'ipotesi in cui, per uno o più dei motivi elencati, si verifichi un mutamento delle condizioni e dei presupposti individuati al primo comma, il PEF, ai sensi del successivo terzo pag. 18/30 comma, è “anche” suscettibile di revisione al ricorrere di determinate situazioni – quali, a titolo esemplificativo, il ritardo di oltre sei mesi nella realizzazione dell'opera a causa del ritardato rilascio di autorizzazione e dei nulla osta necessari per la progettazione e costruzione dell'opera pubblica – all'unica condizione, anche in questo caso, che le situazioni elencate non si siano verificate per fatto addebitale al concessionario.
In ultimo, il quarto comma prevede dei casi in cui il concessionario ha diritto di richiedere la revisione del PEF e, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, qualora sussista una
“percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal “Piano di fattibilità economica”; ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale”, indipendentemente dalla sussistenza di una responsabilità del concedente o del concessionario, dato che, laddove le parti hanno voluto condizionare l'operatività del presupposto legittimante la revisione alla non attribuibilità della situazione sorte a una determinata parte contrattuale, queste lo hanno esplicitamente previsto (si vedano i sopracitati commi secondo e terzo e il quarto comma nell'ipotesi di “ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, sempreché tale ritardo non sia imputabile al concessionario”).
In altri termini, come correttamente accertato dal primo giudice, l'ipotesi in esame di cui al quarto comma del menzionato art. 21 ha lo scopo di ristabilire un equilibrio economico – finanziario quando sia modificate le “assunzioni di base” costituite dalla tollerata percentuale di sfitto (non superiore al 20%) e dalla tempestiva e funzionale operatività dell'opera pubblica oggetto di concessione.
5.1.3. Ebbene, così chiariti i termini della disciplina generale e della regolamentazione contrattuale delle parti, occorre a questo punto precisare i termini di esercizio del diritto alla revisione attribuito al concessionario.
Come già chiarito, la previsione, sia normativa che contrattuale, della revisione del PEF in caso di mutamento delle originarie condizioni o al ricorrere di determinate situazioni di fatto trova il proprio fondamento nell'esigenza di conservare il contratto stipulato, assicurandone così la prosecuzione nei termini e nei modi stabiliti, e, al contempo, di tutelare l'interesse all'equilibrio economico – finanziario di entrambe le parti, costituendo il project financing, come detto, una particolare modalità di finanziamento nella realizzazione e gestione di un'opera pubblica che coinvolge sia l'intervento pubblico sia quello privato.
pag. 19/30 Nel merito, il diritto del concessionario alla revisione del PEF è, come puntualizzato dallo stesso quarto comma, il “diritto di richiedere la revisione”, potendo, quindi, il concessionario presentare istanza all'Amministrazione concedente di procedere alla revisione del PEF.
La revisione, tuttavia, implica, necessariamente, un incontro di volontà delle parti contrattuali, ognuna delle quali effettua le proprie considerazioni prima sull'an della revisione, cioè sulla sussistenza dei casi indicati nel citato art. 21, e poi sul quomodo della stessa, cioè sulle modalità
e sul contenuto di tale modifica.
È, in sostanza, un atto espressione dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti.
Non è, infatti, previsto un obbligo per le parti di contrarre, non essendo in alcun modo predeterminate né le modalità né il contenuto della revisione, per cui l'autorità giudiziaria si troverebbe a intromettersi nell'ambito di autonomia contrattuale delle parti, dovendo questa stessa decidere il nuovo equilibrio economico finanziario.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il riconoscimento economico di una determinata somma da parte dell'Amministrazione concedente è solo una delle soluzioni a cui può giungere la procedura di revisione, potendo sostanziarsi anche, a titolo esemplificativo, nel prolungamento del periodo di concessione o nel finanziamento da parte di altri Enti, come desumibile dal quinto comma del citato art. 21.
A fortiori, occorre poi sottolineare che l'assenza di previsione di uno specifico obbligo a contrarre, suscettibile di costituzione ex art. 2932 c.c., è inoltre desumile dalla piana lettura del successivo sesto comma, il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006, attribuisce in capo al concessionario il diritto di recedere dal contratto e il relativo diritto al rimborso di quanto finanziato qualora “il concedente, sussistendone i presupposti e richiestone, non provvedesse alla revisione del piano finanziario o non fosse possibile raggiungere altro accordo”.
Lo strumento del recesso, azionabile dal concessionario a sua tutela per liberarsi di un contratto di concessione squilibrato a livello economico – finanziario, costituisce conferma dell'assenza di uno specifico obbligo a rinegoziare per il concedente, essendo prevista la possibilità che non si addivenga a un accordo (sul tema, si v. Corte di Appello di Napoli, Sez. I, 27 giugno 2024, n.
2912, che ha precisato che “La modifica delle condizioni di equilibrio del piano, come dedotte dall'appellante, non possono quindi condurre ad una loro modifica da parte del giudice ordinario, ma determinare solo la richiesta alla P.A. di revisione delle stesse e, in mancanza,
pag. 20/30 abilitano il concessionario a recedere dal contratto (cfr. Cass. SS.UU. n. 7735/2023 con cui è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato a seguito del rifiuto dell'ente concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione)”).
In altri termini, non sussiste in capo al concessionario un diritto alla revisione, a cui corrisponde un relativo obbligo del concedente a rinegoziare, ma, invero, l'art. 21 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, il concessionario ha diritto di richiedere la revisione, la cui mancata conclusione costituisce legittima causa di recesso.
L'unico diritto previsto dalla Convenzione è, pertanto, soltanto quello al recesso dal contratto una volta che l'istanza di revisione, legittimamente fondata sul ricorrere di uno dei presupposti previsti dall'art. 21, non abbia avuto esito positivo.
5.1.4. Tanto chiarito, nel primo grado di giudizio, ha chiesto, nello specifico, Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione del diritto della stessa alla revisione del PEF e “alla corresponsione della somma di € 13.900.000,00, oltre accessori, a tale titolo richiesta” (si v. atto di citazione di primo grado) e, dunque, sostanzialmente, l'accertamento del diritto ex art. 21 della Convenzione o il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione dell'accordo di revisione.
In via subordinata, poi, ha domandato la corresponsione di tale somma a titolo di responsabilità extracontrattuale oppure, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa.
In particolare, sul punto, con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado come domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di rinegoziare in capo all'Amministrazione procedente, laddove invece, a suo dire, aveva proposto soltanto domanda di accertamento del diritto alla revisione e, conseguentemente, domanda di accertamento dell'inadempimento, da parte della del corrispondente obbligo. CP
Invero, il primo giudice si è pronunciato proprio su tale domanda, sul presupposto che oggetto della domanda di accertamento fosse la sussistenza dell'inadempimento dello specifico obbligo a contrarre, obbligo che, tuttavia, correttamente, il giudice non ha ritenuto sussistere, non essendo azionabile, a monte, alcun diritto alla revisione del PEF, per le ragioni fin qui spiegate.
pag. 21/30 5.1.5. Tale conclusione, inoltre, non può essere smentita dall'inziale impostazione seguita dal giudice in sede istruttoria sulla cui base ha autorizzato la richiesta di espletamento di CTU, volta a individuare un'ipotesi di riequilibrio economico finanziario del PEF.
Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, infatti, “il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass., 3, n. 200 dell'11/1/2021; Cass., 3, n. 36638 del 25/11/2021)” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 34368).
Pertanto, in virtù del principio del libero apprezzamento del giudice, lo stesso non è obbligato a conformarsi alla consulenza tecnica, seppure la stessa sia stata disposta d'ufficio, rimanendo comunque nell'ambito della propria discrezionalità la valutazione sulla rilevanza e sulla condivisione dei risultati presentati.
Nel caso di specie, mentre, in via istruttoria, quindi in un primo momento di valutazione, il giudice abbia ritenuto necessario affidare a consulenti tecnici l'individuazione di un'ipotesi di riequilibrio economico finanziario, invero, in un secondo momento, ovvero nella fase finale della decisione, lo stesso ha poi constatato l'assenza di un diritto alla revisione e, quindi, di un obbligo a contrarre – ma, semmai, l'esistenza di un diritto di richiedere la revisione e di un corrispondente “mero obbligo a contrattare”- , con la conseguenza che le risultanze delle CTU espletate risultavano “superflue”, cioè prive di rilevanza perché, mancando un diritto a monte, a maggior ragione non poteva decidersi a valle sul contenuto della revisione, che, invece, avrebbe dovuto essere frutto di un accordo tra le parti.
5.1.6. Per le considerazioni fin qui svolte, risulta, quindi, infondata anche la doglianza contenuta nel quinto motivo di appello, dato che, non sussistendo un diritto alla revisione in capo al concessionario, ma semmai un “diritto di richiedere la revisione” e, cioè, un diritto di instaurare una trattativa con l'Amministrazione concedente in punto di revisione delle condizioni economiche-finanziarie individuate nel PEF, non può in alcun modo darsi luogo a esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di un obbligo a contrarre in capo alla . Controparte_1
L'esecuzione in forma specifica si può avere, infatti, in base al primo comma dell'art. 2932 c.c.,
“se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
pag. 22/30 effetti del contratto non concluso”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, non essendovi, a monte, alcun obbligo a concludere l'accordo di revisione.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, pertanto, i motivi in esame non sono meritevoli di accoglimenti e devono quindi essere rigettati.
5.2. L'unico motivo di appello incidentale, da trattarsi prioritariamente rispetto agli altri motivi di appello principale per il legame logico-giuridico con i primi cinque motivi appena esaminati, non è meritevole di accoglimento in quanto risulta privo di interesse, non ricorrendo un diritto in capo al concessionario di revisione e non essendo stato esercitato in giudizio il diritto al recesso ai sensi del sesto comma dell'art. 21 della Convenzione e dell'art. 143, ottavo comma,
d.lgs. n. 163/2006, diritto per il quale sarebbe stato invero necessario accertare la sussistenza della condizione legittimante della ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 21.
5.3. Parimenti infondato risulta essere il sesto motivo dell'appello principale, inerente alla sussistenza del risarcimento del danno contrattuale per inadempimento della Regione CP all'asserito obbligo di rinegoziare e alla contestuale formulazione in grado di appello della domanda di risarcimento per equivalente.
Al riguardo, come conseguenza logico giuridica di quanto sopra specificato, non sussistendo in capo a un diritto alla revisione a cui corrisponde un simmetrico obbligo di Parte_1 contrarre in capo alla , non sussiste neppure un inadempimento contrattuale ex Controparte_1 art. 21 della Convenzione realizzato da parte della suddetta Amministrazione, consistente nella mancata stipulazione di un accordo di revisione con il concessionario.
Per tale ragione, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno contrattuale.
Inoltre, risultando a questa Corte come già proposta in primo grado la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, come da conclusioni dell'atto di citazione in giudizio (in particolare si v. “accertare e dichiarare il diritto di (…) alla revisione del Piano Parte_1 economico-finanziario relativo alla Convenzione (…) e alla corresponsione della somma di €
13.900.000,00, oltre accessori, a tale titolo richiesta (…) e, per l'effetto, condannare la
(…) al pagamento delle predette somme o di quelle diverse maggiori o minori Controparte_1 ritenute di giustizia determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio (…)”), la stessa non trova comunque fondamento, non riscontrandosi alcun obbligo a contrarre in capo alla CP
.
[...]
pag. 23/30 Il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
5.4. Parimenti infondato risulta poi essere il settimo motivo di appello, inerente all'asserito illegittimo rigetto della domanda subordinata del danno extracontrattuale per violazione della norma di legge di cui all'ottavo comma dell'art. 143 d.lgs. n. 163/2006.
Rispetto a tale doglianza, occorre evidenziare come correttamente il primo giudice abbia ritenuto non provato né allegato alcun danno rispondente al principio del neminem laedere, dato che la violazione della norma di legge di cui si duole l'appellante è, in realtà, stata recepita nel contratto proprio dall'art. 21, più volte citato, che prevede sia la “necessaria revisione” qualora Part siano modificate le condizioni e i presupposti poste alla base del sia il diritto di recesso del concessionario in caso di mancata conclusione dell'accordo di revisione con il concedente.
Per tale ragione, il motivo di doglianza in oggetto risulta infondato.
5.5. Infondato risulta poi essere anche l'ottavo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato l'omesso esame della domanda subordinata di riconoscimento della somma di euro
13.900.000,00 quale indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Al riguardo, occorre evidenziare come il giudice di primo grado si sia invero pronunciato su tale domanda subordinata, in particolare precisando che "Infine, non sussistono i presupposti dell'arricchimento senza causa, prevedendo il contratto un rimedio tipico per la situazione determinatasi (la scelta fra risoluzione con restituzioni di cui all'art. 158 d.lgs. 163/2006 e il mantenere in piedi un contratto meno remunerativo)”.
Nel merito, condivisibilmente con quanto precisato dal giudice a quo, non sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., che prescrive che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12405; Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2023, n. 24261), mentre, nel caso di specie, non sussiste né un impoverimento, né un pag. 24/30 arricchimento ingiustificato, non solo perché tra le parti sussiste un contratto, ma anche perché
l'unico spostamento patrimoniale da una parte all'altra è individuato nella corresponsione del canone di concessione che, secondo quanto previsto dall'art. 5, è determinato nella misura del
24% rispetto ai proventi ottenuti dalla gestione dell'opera pubblica, quindi in misura mobile e non fissa, adattandosi così ai ricavi effettivamente realizzati dal concessionario.
Anche il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
5.6. Infondato risulta essere anche il nono motivo di appello, inerente alla dichiarazione di inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dall'appellante concessionario rispetto alla restituzione dell'anticipo del contributo DocUp versato da alla Parte_1
. Controparte_1
Sul tema, appare opportuno richiamare fin da subito il principio di diritto espresso più volte dalla Suprema Corte secondo il quale “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui
l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione l'art. 36 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, atteso che la cd. "reconventio reconventionis" non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse". Questa Corte di legittimità ha, in sostanza, ritenuto che l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, può, a sua volta, svolgere domanda riconvenzionale, in via di "reconventio reconventionis", nei limiti in cui tale domanda sia indispensabile per assicurare un'idonea difesa in relazione ad un nuovo tema di indagine introdotto dal convenuto con la domanda riconvenzionale, rispetto al quale la nuova domanda dell'attore (che era stato posto, a sua volta, in una situazione processuale di convenuto per effetto della domanda riconvenzionale della sua controparte) abbia natura consequenziale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2023, n.
7469).
Occorre, in altri termini, che vi sia uno stretto rapporto di consequenzialità tra la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e la reconventio reconventionis formulata poi pag. 25/30 dalla parte attrice, al fine di evitare un inammissibile superamento del limite processuale per il quale l'attore deve proporre le proprie domande nell'atto di citazione in giudizio, così delimitando fin dalla nascita del processo l'ambito di accertamento del giudizio, nel rispetto del diritto di difesa dell'altra parte.
Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dal primo giudice, pur sussistendo tra le parti un contratto di concessione, la reconventio reconventionis non assicura una specifica difesa contro la domanda riconvenzionale della parte convenuta volta alla condanna al pagamento del canone di concessione, dato che la domanda di restituzione della somma richiesta ha diverso fondamento, trovando la propria causa nella restituzione del versamento, effettuato in forma di acconto, del contributo DocUp.
Si tratta, pertanto, di un credito, di cui il concessionario ha dedotto di essere titolare, che non presenta alcun legame con la richiesta di pagamento del canone di concessione, credito che trova fondamento, invece, nel citato art. 5 della Convenzione.
Il motivo in esame, quindi, risulta infondato.
5.7. Fondata risulta essere la doglianza formulata dall'appellante con il decimo motivo di appello riguardante l'omesso esame, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione di compensazione sollevata dalla rispetto al credito vantato dalla Parte_1 CP
riguardante i canoni di concessione di cui all'art. 5 della Convenzione.
[...]
In particolare, come risulta dagli atti del processo, nella nota autorizzata con decreto del
Tribunale di L'Aquila n. 7184/2017 del 31 novembre 2017 e depositata il 14 settembre 2018, cioè nella prima difesa utile successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale, aveva sollevato l'eccezione di compensazione in esame, in particolare Parte_1 precisando che “la predetta somma certa, liquida ed esigibile di € 4.331.985,54 viene in ogni caso eccepita in compensazione, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere riconosciute alla delle somme per effetto dell'accoglimento dell'avversa riconvenzionale, con condanna CP di quest'ultima fino alla concorrenza in eccesso” (pag. 4 delle “note a verbale di udienza di prima comparizione e trattazione del 18 settembre 2018” di primo grado di parte appellante).
Con successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n.1 c.p.c., il concessionario nelle proprie conclusioni, riportate, tra l'altro, nel corpo della sentenza, aveva concluso sul punto chiedendo che “IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS ED ECCEZIONE DI
COMPENSAZIONE. - in via di reconventio reconventionis, accertare e dichiarare il diritto di
pag. 26/30 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del Parte_1
“Finanziamento privato Docup pubblico” corrisposto per un ammontare complessivo di €
4.331.985,54 e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma, oltre interessi, anche ex D.Lgs.
231/2002, rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, o alla maggiore o minore somma fino a concorrenza per effetto dell'eccezione di compensazione” (si v. pag. 51 della memoria di primo grado di parte appellante del 6 dicembre 2018).
Risulta, quindi, chiaro, come, fin da subito, l'appellante abbia opposto in compensazione il proprio credito, di importo pari a 4.331.985,54 euro, derivante dalla restituzione delle somme dovute quale anticipo del contributo DocUp, al credito vantato dalla in Controparte_1 relazione al canone di concessione maturato fino al 2017, per un importo pari a euro
1.448.472,30, IVA inclusa.
Ebbene, posta l'omessa decisione della eccepita compensazione, essendosi il primo giudice limitato a dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis formulata sul punto da occorre ora esaminare la fondatezza di tale eccezione. Parte_1
In materia, l'art. 1243 c.c. prevede che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili”.
Nel caso di specie, dalla lettura degli scritti difensivi, emerge come dato pacifico tra le parti che il credito dovuto a di euro 4.331.985,54 debba essere restituito in 9 rate, di cui Parte_1
è possibile al momento esigere euro 1.455.251,00 di rate attualmente scadute.
Infatti, nell'atto di citazione in giudizio presentato da a pag. 35, la stessa Parte_1 società attrice espressamente evidenzia come “Equilibrio finanziario che comunque è stato gravemente messo a repentaglio da altre cause imputabili alla e, principalmente: dalla CP mancata restituzione del “finanziamento privato Docup pubblico”, di euro 4.3. milioni circa, di cui alla data sono state ingiunte euro 1.455.251,00 di rate scadute”.
Per quanto riguarda la , questa, nella propria comparsa di costituzione e riposta Controparte_1 con domanda riconvenzionale, a pag. 48, riconosce che “Tale somma (n.d.r. quella relativa al finanziamento privato Docup pubblico) deve essere restituita in 9 rate, attualmente scadute, per un importo pari ad euro 1.455.251,00, per le quali è tuttora in corso una procedura di compensazione debito-credito, tra le parti interessate”.
pag. 27/30 Attualmente, pertanto, soltanto per la somma parziale di 1.455.251,00 euro sussiste la condizione della esigibilità, ma tale somma, come affermato dalla stessa Parte_1 risulta essere stata già richiesta alla da parte della società concessionaria Controparte_1
(n.d.r. “di cui alla data sono state ingiunte euro 1.455.251,00 di rate scadute” di cui all'atto di citazione in giudizio).
Tuttavia, non risulta provato dall'Amministrazione debitrice che tale importo sia già stato versato, con la conseguenza che, data la pacifica esigibilità tra le parti di tale somma, questa debba essere corrisposta in favore di Parte_1
Al di là di tale importo, già certo, liquido ed esigibile, per il restante importo non risulta provato che la sia decaduta dal beneficio della rateizzazione, come genericamente Controparte_1 sostenuto da parte appellante, dato che la sola qualificazione quale “debito fuori bilancio” del credito vantato dal concessionario non è elemento idoneo, di per sé considerato, a fornire prova sul dissesto economico del concedente, costituendo questa tipologia di iscrizione una specifica modalità di contabilizzazione utilizzata dall'ente pubblico rispetto a somme non preventivamente ricomprese tra le voci del bilancio pubblico.
Il motivo in esame, pertanto, risulta fondato rispetto al vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata sull'eccezione di compensazione.
Nel merito l'eccezione di compensazione, per le ragioni appena spiegate, è suscettibile di parziale accoglimento.
5.8. Infondato risulta essere, infine, l'ultimo motivo di appello, inerente all'asserito erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento della rispetto al versamento della Controparte_1 somma richiesta a titolo di canoni di concessione.
Al riguardo, ha eccepito che l'importo richiesto con domanda riconvenzionale Parte_1 in merito alla corresponsione del canone di concessione non versato fino al 2017 non sia, in realtà, dovuto a causa dell'inadempimento della rispetto all'obbligo a Controparte_1 contrarre in forza del summenzionato art. 21 della Convenzione.
Sul punto, come già chiarito da questa Corte, non sussistendo alcun obbligo a contrarre in capo all'Amministrazione concedente, ma, semmai, un obbligo a contrattare, la mancanza definizione di un accordo di revisione del PEF non costituisce inadempimento della , con Controparte_1 conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal concessionario.
pag. 28/30 Il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere in parte modificata, dovendo darsi luogo, in accoglimento della sollevata eccezione, alla compensazione parziale tra il credito vantato dalla con domanda riconvenzionale, pari a euro 1.448.472,30, IVA inclusa, e il Controparte_1 credito vantato da pari a 1.455.251,00, fino all'ammontare del primo. Parte_1
7. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono compensate tra le parti, data la sostanziale reciproca soccombenza delle stesse.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto la parte appellante incidentale sarà tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 395/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 1° giugno 2023 nei confronti della Abruzzo, in persona del Presidente p.t., ogni altra CP istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, a seguito di parziale compensazione dei crediti vantati dalle parti, dichiara che nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1 CP
a titolo di percentuale sui canoni da proventi locatizi, maturati sino
[...] all'anno 2017;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
4. dichiara l'appellante incidentale tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 29/30 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Augusto La Morgia;
appellante
contro
, in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
appellata - appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 395/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 1° giugno 2023. All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, n. 395/2023, emessa nel giudizio recante R.G. n.
1309/2017, pubblicata in data 1 giugno 2023, notificata via p.e.c. in data 3 ottobre 2023:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla revisione del Piano economico-finanziario relativo alla Convenzione di rep. n. 2961 del 10.01.2008 stipulata con la e alla corresponsione della Controparte_1 somma di € 13.900.000,00 a titolo di contributo di riequilibrio per i minori ricavi realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano Economico Finanziario, riferito a tutto il 2016, e, per
l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della predetta somma o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici ed ex D.Lgs. 231/2002, alla rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, nonché alle altre somme che per applicazione delle clausole convenzionali andassero a maturare nel tempo;
-nel denegato caso di rigetto della precedente, accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., alla revisione del Piano Parte_1 economico-finanziario relativo alla Convenzione di rep. n. 2961 del 10.01.2008 stipulata con la
e alla corresponsione della somma di € 13.900.000,00 a titolo di contributo di Controparte_1 riequilibrio per i minori ricavi realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano Economico
Finanziario, riferito a tutto il 2016, e, per l'effetto, condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2932 c.c. all'adempimento dell'obbligo di contrarre e/o rinegoziare di cui all'art. 21 del contratto e di cui all'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n.
163/2006, con pagamento della predetta somma o di quelle diverse maggiori o minori ritenute
pag. 2/30 di giustizia, ove occorra anche a titolo di risarcimento del danno contrattuale, anche per equivalente, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici ed ex
D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, nonché alle altre somme che per applicazione delle clausole convenzionali andassero a maturare nel tempo;
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS ED ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE. - in via di reconventio reconventionis, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del “Finanziamento privato Docup pubblico” corrisposto per un ammontare complessivo di € 4.331.985,54 e, per l'ef fetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al paga-mento della Controparte_1 predetta somma, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, rivalutazione mo-netaria e accessori, come per legge, o alla maggiore o minore somma fino a concorrenza per effetto dell'eccezione di compensazione.
- rigettare l'appello incidentale, le domande riconvenzionali e le eccezioni tutte formulate dalla
, in persona del legale rappresentante p.t., poiché inammissibili e infondate. Controparte_1
Con condanna alle spese, anche del primo grado di giudizio, nonché alle spese delle due CTU espletate.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'avverso gravame, e la contestuale istanza inibitoria, siccome inammissibili ovvero infondati.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale, ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di L'Aquila, voglia in ogni caso dichiarare insussistente e comunque non dimostrato
l'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'art. 21 n. 4 della Convenzione e, in particolare, di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF, con conseguente rigetto per infondatezza anche sotto tale profilo delle avverse istanze risarcitorie.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 395/2023 pubblicata in data 01.06.2023 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP
, con la quale chiedeva l'accertamento del diritto alla revisione del Piano Economico
[...]
pag. 3/30 Finanziario (PEF), relativo alla concessione di cui alla Convenzione del 10 gennaio 2008 avente ad oggetto la costruzione e successiva gestione delle strutture di completamento dell'Interporto
Val RA (magazzinaggi, raccordo autostradale, opere di mitigazione ambientale, ecc.), e la condanna alla corresponsione a tale titolo di euro 13.900.000,00, nonché, in via gradata, la condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2041 c.c.
In particolare, la richiesta di revisione del PEF veniva avanzata dalla a seguito Parte_1 del definitivo rigetto, da parte della , con nota del 17 marzo 2017, della istanza Controparte_1 di revisione avanzata in forza dell'art. 21 della predetta Convenzione, il quale prevedeva che la revisione del Piano potesse essere richiesta a determinate condizioni, ivi indicate, tra le quali rientravano “percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal Piano di fattibilità economica;
ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale”, prevedendo altresì che “in sede di revisione (…) l'equilibrio della gestione e in generale l'equilibrio economico del rapporto potranno essere assicurati anche tramite modifiche del compenso, prolungamento del periodo di gestione, contributi pubblici, concorsi finanziari da parte del concedente o altri Enti interessati”.
Nello specifico, la riteneva integrate la condizioni di cui ai nn. 3) e 4) del Parte_1 predetto art. 21 del contratto, essendosi realizzati scostamenti indipendenti dalla volontà del concessionario (crisi economica del 2009 e ritardi della nel completamento delle CP infrastrutture).
1.1 Istruita la causa ed esperita CTU, il primo giudice rigettava la domanda principale di e la domanda riconvenzionale della , vertente sulla invalidità Parte_1 Controparte_1 del contratto in esame.
Inoltre, dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis proposta da in Parte_1 relazione ai fondi DocUp e dichiarava come assorbita la reconventio reconventionis avente ad oggetto la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c.
In ultimo, accertava e dichiarava che la società in virtù dell'art. 5 della Parte_1 convenzione del 10 gennaio 2008, rep. n. 2961, era tenuta alla corresponsione di un “canone di concessione” nella misura percentuale pari al 24% indicata nel Piano Economico Finanziario da applicare sui proventi locativi effettivamente incassati secondo le note provenienti dalla medesima e, per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 1.448.472,30, IVA inclusa, pari alla suddetta percentuale Controparte_1
pag. 4/30 sui canoni da proventi locatizi, maturati sino all'anno 2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo pagamento.
1.2 Nel merito, il giudice di primo grado rigettava preliminarmente la domanda riconvenzionale, proposta dalla , di nullità parziale della convenzione intercorsa tra le parti, con Controparte_1 riferimento al menzionato art. 21 n. 4.
Secondo il primo giudice, la previsione di un diritto alla revisione del contratto, laddove si verifichi una percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal piano di fattibilità economica ovvero ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale, non faceva venir meno il rischio di impresa. Precisava, infatti, che il contratto prevedeva soltanto che, raggiunta la soglia del 20%, percentuale di rischio addossata al concessionario privato, il contratto stesso potesse essere revisionato, senza, quindi, prevedere uno spostamento automatico dell'eccedenza sulla parte pubblica.
Si trattava, in sostanza, soltanto di un diritto alla revisione, esercitabile per stabilire un nuovo equilibrio economico-finanziario, e non un obbligo di copertura pubblica della misura eccedente la soglia.
Per tali motivi, secondo il primo giudice, la clausola di revisione prevista all'art. 21 n. 4 del contratto di concessione non era nulla, in quanto non violativa di alcuna norma imperativa, né avente effetto snaturante sul contratto stipulato.
1.3. Tanto precisato, il giudice di primo grado, una volta rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla , riteneva assorbita la reconventio reconventionis proposta Controparte_1 dall'impresa attrice e avente ad oggetto l'asserita responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione per aver dato causa a un contratto invalido senza dare avviso alla controparte contrattuale.
1.4. Passando poi all'esame della domanda principale, il giudice a quo accertava in primo luogo i termini del diritto di revisione previsto dal citato art. 21 n. 4) della convenzione: le sopravvenienze determinanti l'esercizio del diritto erano da individuare in una percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal piano di fattibilità economica ovvero in ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale;
la rinegoziazione non richiedeva la sussistenza di una addebitabilità della sopravvenienza sfavorevole né in capo a né in capo alla . Parte_1 Controparte_1
pag. 5/30 Su tali basi, pertanto, non assumevano alcuna rilevanza le deduzioni dell'Amministrazione in merito alla prova sull'assenza di responsabilità della stessa, non ponendosi alcuna questione sul tema.
Al contrario, il primo giudice accertava che la nulla avesse contestato Controparte_1 riguardo alla verificazione delle condizioni sopramenzionate previste dall'art. 21 n. 4) della convenzione e, in particolare, della sussistenza di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF.
Sulla base del principio di non contestazione, pertanto, il Tribunale di L'Aquila riteneva sussistente la condizione legittimante la domanda di rinegoziazione.
Tanto precisato, nel merito dell'esercizio del diritto alla revisione, il giudice di primo grado evidenziava che invocava la corresponsione di un contributo di riequilibrio, Parte_1 anche eventualmente a titolo risarcitorio o di arricchimento senza causa, supponendo che l'Amministrazione dovesse coprire interamente il disavanzo superiore al 20% tra previsioni del
PEF e situazione di fatto, con erogazione diretta della differenza al concessionario.
Invero, il contratto prevedeva un diritto di rinegoziazione, esercitabile tramite diverse modalità
(modifiche del compenso, prolungamento del periodo, contributi pubblici, concorsi finanziari di altri Enti), mentre il concessionario invocava in sede giudiziale un obbligo a contrarre un accordo con accollo della sperequazione oltre il 20% in capo alla , non Controparte_1 potendosi tuttavia l'autorità giurisdizionale sostituirsi all'autonomia negoziale.
La sussistenza di una siffatta autonomia negoziale, secondo il primo giudice, era, infatti, confermata dalla previsione di cui al n. 6 del predetto art. 21, che attribuiva in capo al concedente pubblico, in caso di insuccesso della rinegoziazione, la facoltà di recedere e ottenere il rimborso secondo i criteri e nella misura prevista dall'art. 158 del codice degli appalti vigente ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006).
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il giudice di primo grado rigettava la domanda principale formulata da ritenendo insussistente il diritto alla corresponsione di Parte_1 un automatico contributo di riequilibrio e il diritto al risarcimento del danno contrattuale, non essendo stato dedotto un inadempimento dell'obbligazione di ricontrattare.
Allo stesso modo, inoltre, rigettava sia la richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale, non essendo stata allegata né provata in giudizio una specifica violazione del principio neminem
pag. 6/30 laedere, sia la richiesta di ripetizione per arricchimento senza causa, prevedendo il contratto un rimedio tipico.
Infine, da un lato, precisava che non era stata proposta domanda di risoluzione e, dall'altro, assorbiva l'eccezione di prescrizione proposta dalla . Controparte_1
1.5. Con riferimento, poi, alla reconventio reconventionis formulata da sul Parte_1 contributo DocUp, riguardante l'accertamento e la condanna della alla ripetizione della CP somma di euro 4.331.985,54, anticipata da , di cui al “Finanziamento privato Docup Parte_1 pubblico”, oltre interessi legali e moratori, questa veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di L'Aquila, poiché formulata quale riconvenzionale di riconvenzionale in violazione del divieto di proporre domande diverse rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione.
In particolare, il primo giudice evidenziava che la domanda in esame, pur fondata sul medesimo titolo negoziale già dedotto a fondamento della domanda principale, non presentava alcun legame qualificato con la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, trattandosi esclusivamente di domande contrapposte aventi ad oggetto somme di denaro sul medesimo rapporto contrattuale. Non si poneva, pertanto, quale controreplica alla domanda riconvenzionale, ma quale domanda che poteva essere proposta autonomamente fin dall'atto di citazione.
1.6. In ultimo, rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dalla e Controparte_1 relativa al pagamento dei canoni di concessione di cui all'art. 5 n. 2 del contratto, il giudice di primo grado respingeva innanzitutto l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1 perché contraria a buona fede. Precisava, infatti, che, secondo quanto previsto nel
[...] regolamento contrattuale, il canone di concessione non era previsto in misura fissa, ma in proporzione del 24% rispetto ai canoni di locazione e affitto “intesi quali proventi locativi effettivamente incassati”.
In altri termini, il contratto presentava già un meccanismo di adeguamento del corrispettivo agli incassi effettivamente percepiti, così ripartendo tra le parti il rischio di eventuali minori incassi, risultando pertanto strumento di per sé idoneo a mantenere l'equilibro negoziale. A contrario, infatti, se si dovesse concludere nel senso che, a fronte dei contestati inadempimenti che hanno comportato un ritardo nella immissione sul mercato degli immobili, nulla sarebbe dovuto da quest'ultima, in sostanza, godrebbe di canoni senza corrispondere alcunché Parte_1 alla . Controparte_1
pag. 7/30 Tanto chiarito, il Tribunale di L'Aquila accertava che non aveva corrisposto Parte_1 alcun corrispettivo alla nonostante avesse locato gli immobili, così accogliendo la CP domanda riconvenzionale in esame.
1.7. In conclusione, il primo giudice rigettava tutte le domande di parte attrice, mentre accoglieva quella riconvenzionale della avente ad oggetto il pagamento dei canoni di CP concessioni, così condannando al pagamento in favore della Abruzzo Parte_1 CP della somma di euro 1.448.472,30, IVA inclusa, importo corrispondente al 24% degli incassi locatizi effettivamente realizzati.
1.8. In punto di spese, infine, data la parziale soccombenza reciproca, compensava per la metà le spese di lite, ponendo la restante metà, oltre alle spese relative alla CTU, in capo al concessionario attore.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello per i Parte_1 motivi di seguito indicati:
3.1 Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Con tale motivo, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda principale sollevata da a seguito di una Parte_1 errata interpretazione dell'art. 21 della Convenzione e, pertanto, del diritto del concessionario alla revisione del PEF.
In particolare, ha rappresentato che la convenzione per cui è causa ha ad oggetto un contratto di project financing e ha al centro il Piano Economico Finanziario: alla centralità del PEF e del relativo equilibrio economico conseguirebbe la necessità di una revisione del medesimo Piano al ricorrere di determinati presupposti.
Nel caso di specie, l'art. 21 n. 2 della convenzione disciplinerebbe molteplici ipotesi al cui ricorrere si può procedere alla revisione del PEF, ricomprendendovi sia sopravvenienze oggettive, sia variazioni a fatti addebitabili al concedente pubblico. I successivi punti 3) e 4) prevederebbero poi ulteriori motivi legittimanti la revisione del PEF, sempre nell'ambito di quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2).
pag. 8/30 Tale disposizione, pertanto, attribuirebbe in capo al concessionario un diritto soggettivo alla revisione del PEF, ponendo un relativo obbligo in capo al concedente.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, il primo giudice si sarebbe erroneamente incentrato unicamente sulla sesta ipotesi del punto 4) dell'art. 21, senza procedere all'interpretazione complessiva della clausola e senza tenere conto dell'intenzione dei contraenti.
La sesta ipotesi del n. 4), infatti, sarebbe soltanto una delle molteplici circostanze al ricorrere delle quali si potrebbe procedere alla revisione.
Una corretta lettura dell'art. 21, infatti, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del n. 2) di tale clausola che, come già precisato, stabilirebbe il diritto alla revisione del PEF anche al ricorrere di inadempimenti della compresa l'ipotesi di sfitto superiore al 20%. CP
Lo sfitto eccedente il 20%, invero, non sarebbe una mera sopravvenienza oggettiva, ma diretta conseguenza dei numerosi inadempimenti della CP
Sarebbero, pertanto, gli inadempimenti della ad aver integrato tutte le condizioni di cui CP al punto 2) dell'art. 21, comportando la necessaria revisione del PEF, tra cui rientrerebbe anche l'ipotesi di sfitto previsto dalla sesta ipotesi del punto 4), che avrebbe offerto un parametro per l'indicazione del quantum di riequilibrio, indicato da nella somma di euro Parte_1
13.900.000,00.
Tanto chiarito, l'errore ermeneutico del primo giudice si estenderebbe anche ad altre previsioni dell'art. 21 della convenzione in oggetto.
In particolare, con riferimento alle modalità di revisione del PEF, il successivo punto 5) prevederebbe, tramite l'utilizzo del termine “anche”, che le modalità ivi indicate sarebbero sempre e solo ulteriori – e residuali – rispetto al meccanismo principale di revisione del riconoscimento economico.
L'autorità giurisdizionale, pertanto, accogliendo la domanda principale, non si sostituirebbe alla volontà negoziale, dato che le parti avrebbero già regolamentato nel dettaglio il meccanismo di revisione, prevedendo in primo luogo un riconoscimento economico.
In ultimo, con riferimento al punto 6) del medesimo articolo, il giudice avrebbe erroneamente interpretato il recesso come rimedio in caso di mancata revisione della convenzione dato che, invero, sarebbe soltanto una facoltà, in conformità con quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 143 del d.lgs. n. 163/2006.
pag. 9/30 3.2. Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha censurato, rispetto ad altri profili, la medesima parte di sentenza impugnata con il primo motivo.
Nello specifico, ha evidenziato che, alla base del project financing, vi sarebbe l'esigenza, imposta dalle regolamentazioni comunitarie, di coinvolgere capitale privato nella percentuale minima del 30% per il completamento dell'Interporto nell'ambito della misura DocUp Abruzzo
2000-2006.
L'interpretazione formulata dal giudice di primo grado rispetto alla Convenzione sarebbe, da un lato, contrastante con l'estrinsecata esigenza della programmazione comunitaria, che sorreggerebbe tutta la procedura di evidenza pubblica verificatasi nei fatti (una prima fase di indizione, una seconda di rimodulazione in merito alla dichiarazione di pubblico interesse, una terza di assegnazione della concessione), e, dall'altro lato, contrastante con l'intenzione delle parti, volta alla permanenza del rapporto mediante adeguamento delle condizioni economico finanziarie e alla conservazione del contratto, al fine di evitare lesioni al pubblico interesse che ne deriverebbero dall'anticipato scioglimento.
Su tali basi, pertanto, sarebbe contrario alla normativa che disciplina l'equilibrio economico- finanziario delle concessioni (d.lgs. n. 163/2006) e alla volontà delle parti l'omesso scrutinio dell'osservanza delle pattuizioni e norme di gara, lasciando altrimenti la sorte della concessione alla valutazione di convenienza del privato concessionario sull'indennizzo e agli orientamenti dell'Amministrazione concedente.
3.3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, c. 2, 112 e 113 c.p.c. per ultrapetizione, sostituzione d'ufficio della domanda proposta dall'attrice in assenza di contraddittorio. Sentenza della “terza via” o “a sorpresa”.
Con tale doglianza, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda principale di qualificandola come di esecuzione in forma specifica Parte_1 ex art. 2932 c.c. dell'obbligo a contrarre o rinegoziare.
Tuttavia, ha dedotto di non aver allegato in primo grado l'accertamento di un Parte_1 diritto scaturente da sopravvenienze oggettive, ma un diritto derivante soprattutto pag. 10/30 dall'inadempimento della rispetto agli obblighi di revisione necessaria previsti dall'art. CP
21 della convenzione e dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006.
Non si sarebbe, pertanto, chiesto al Tribunale di “sostituirsi all'autonomia negoziale della parti”, ma di accertare l'inadempimento della (l'asserito illegittimo rifiuto della CP di procedere alla necessaria revisione del PEF), con conseguente diritto alla revisione, CP quantificata in euro 13.900.000,00.
avrebbe quindi domandato il riconoscimento di una somma di denaro, sia a Parte_1 titolo di adempimento sia di risarcimento, non l'esecuzione specifica di un obbligo di contrarre, sul quale non vi sarebbe mai stato contraddittorio.
Da una corretta qualificazione della domanda, pertanto, sarebbe dovuto discendere l'accoglimento della domanda principale, con condanna della al pagamento della CP somma di euro 13.900.000,00, o della minore somma indicata nelle osservazioni del CTP, pari a euro 12.670.000,00, oppure, in via ulteriormente gravata, dell'importo di euro 10.598.116,00, come accertato dal CTU Dott. Per_1
3.4. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze delle due CTU espletate in primo grado.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha eccepito che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le risultanze delle due CTU, una tecnica, l'altra economica, dallo stesso disposte in primo grado.
In particolare, i quesiti sottoposti ai due consulenti tecnici avrebbero riguardato l'elaborazione di una ipotesi di riequilibrio economico finanziario del PEF e l'inadempimento della CP rispetto agli obblighi stabiliti.
Nonostante ciò, il Tribunale di L'Aquila, “a sorpresa”, avrebbe contraddetto se stesso, ritenendo le CTU “superflue” e omettendo completamente di considerarle ai fini della decisione.
Nel merito, come risultante dalla CTU tecnica dell'Ing. , la avrebbe violato gli Per_2 CP impegni previsti nel contratto, principalmente quelli riguardanti i tempi di agibilità delle strutture e di adozione di tariffe incentivanti, essendo state tali agibilità rilasciate nel 2013 e nel
2014 per i magazzini e ancora più tardi per lo svincolo autostradale.
Inoltre, la CTU economica del Dott. avrebbe constatato che la non avrebbe Per_1 CP mai adottato le tariffe incentivanti promesse.
pag. 11/30 Il primo giudice, pertanto, non avrebbe dovuto ignorare le relative risultanze, soprattutto alla luce del fatto che era stata richiesta un'indagine proprio sull'inadempimento della e CP sulla correttezza dell'importo indicato da per la revisione del PEF. Parte_1
3.5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., nonché violazione degli artt. 1362, 1363
e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 21 del contratto, anche sull'aspetto della ripartizione del rischio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 143, c. 8, del d.lgs. n.
163/2006 in tema diritto alla revisione del PEF.
Sotto tale profilo, l'appellante ha precisato che, qualora la domanda principale si dovesse ritenere qualificabile in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, comunque la stessa dovrebbe trovare accoglimento, dato che l'art. 21 del contratto prevederebbe un obbligo a contrarre determinato in tutte le sue componenti, anche nelle ipotesi di sopravvenienze oggettive, potendo così l'autorità giudiziaria emettere pronuncia costitutiva dell'obbligo a contrarre (o rinegoziare).
Nei contratti di project financing, infatti, la rinegoziazione, mediante revisione del PEF, sarebbe centrale, essendo prevista come necessaria dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006.
Il Tribunale di L'Aquila, pertanto, avrebbe dovuto accordare la tutela di cui all'art. 2932 c.c., non sussistendo alcuna incertezza sulle modalità di revisione, che dovrebbero avvenire primariamente mediante un riconoscimento economico in favore del concessionario.
Se, infatti, sulla base del punto 6) del menzionato art. 21 della convenzione, il recesso fosse facoltativo, la revisione del PEF sarebbe, invece, necessaria, così come previsto dall'art. 143, ottavo comma, c.c. e dall'art. 21, punto 2) della predetta convenzione.
3.6. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., nonché per errata pronuncia sulla domanda di risarcimento contrattuale in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, formulazione (rectius “esplicitazione”) della domanda di risarcimento per equivalente.
Sotto tale profilo, l'appellante ha precisato che, qualora la domanda principale si dovesse ritenere qualificabile in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, il primo giudice avrebbe errato nell'aver rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., ritenendo non invocabile il risarcimento del danno contrattuale.
pag. 12/30 Infatti, una volta riqualificata la domanda in termini di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a concludere il contratto, sarebbe del tutto illogico e contraddittorio sostenere la mancata allegazione, da parte dell'attrice, dell'inadempimento dell'obbligo di ricontrattare.
In aggiunta, il Tribunale di L'Aquila avrebbe comunque dovuto disporre il risarcimento del danno contrattuale, indicato nella somma di euro 13.900.000,00, posto che la domanda di risarcimento (per equivalente) sarebbe sempre racchiusa nella domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. e nei casi di “impossibilità” di procedere all'esecuzione in forma specifica.
Inoltre, sulla base della sentenza della Suprema Corte n. 12957/2021, qualora non si dovesse ritenere come proposta la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, Parte_1 formula in sede d'appello la suddetta domanda di risarcimento per equivalente, indicando nella somma di euro 13.900.000,00 o nella minor somma indicata nelle osservazioni di CTP di euro
12.670.000,00 o, in via ulteriormente gravata, nell'importo di euro 10.598.116,00, come accertato dal CTU Dott. oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori come per Per_1 legge.
3.7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per l'ingiusto rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno extracontrattuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 148 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia apparente.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda subordinata di risarcimento del danno extracontrattuale, avendo allegato, oltre alla violazione di obblighi contrattuali, anche una violazione di legge, quella dell'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006, rispetto alla quale sussisterebbero tutti i presupposti per il riconoscimento del danno extracontrattuale.
La mancata revisione necessaria del PEF, infatti, avrebbe causato un ingente danno economico alla società appellante, quantificato sempre nella somma di euro 13.900.000,00, indicato per ripristinare l'equilibrio della concessione, permettendo al concessionario di essere reintegrato in forma specifica o, comunque, per equivalente
3.8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento della somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
pag. 13/30 Con tale motivo di appello, ha eccepito che il primo giudice non si sarebbe Parte_1 pronunciato sulla domanda subordinata di riconoscimento della somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel merito, ha precisato che, in caso di mancata revisione dell'equilibrio economico, la CP otterrebbe ingiustificatamente un ingente risparmio di spesa a discapito di un simmetrico impoverimento di costretta, invece, alla prosecuzione del rapporto sulla base Parte_1 di un oneroso squilibrio economico-finanziario.
3.9. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, c. 5, c.p.c. per
l'ingiusto rigetto della reconventio reconventonis avente ad oggetto il contributo DocUp anticipato da . Parte_2
Con il nono motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo avrebbe rigettato la reconventio reconventionis, essendo questa, invece, consequenziale alla domanda riconvenzionale formulata dalla CP
In particolare, alla domanda riconvenzionale della con la quale era stato Controparte_1 richiesto il pagamento dei canoni di concessione, aveva azionato in via di Parte_1 reconventio reconventionis il controcredito contrattuale relativo al recupero del DocUp, versato quale anticipo a favore dell'Ente.
Sussisterebbe, pertanto, un “legame qualificato” tra controcrediti contrattuali, vale a dire tra un canone e la restituzione di un acconto, strettamente connessi tra loro.
Nel merito, tra l'altro, la debenza del credito, azionato in via riconvenzionale dalla società attrice, non sarebbe stata contestata dalla avendo quest'ultima invero ammesso la sua CP sussistenza, qualificandolo come “debito fuori bilancio”.
3.10. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione avente ad oggetto l'acconto DocUp.
Sotto tale profilo, si è lamentata dell'omessa pronuncia sull'eccezione di Parte_1 compensazione sollevata nella prima udienza e coltivata nel corso di tutto il giudizio.
Il credito scaturente dalla prestazione di acconto DocUp, pertanto, non solo era stato oggetto di reconventio reconventionis, ma anche di una specifica eccezione di compensazione, di cui si chiede l'accoglimento.
pag. 14/30 3.11. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. per l'ingiusto rigetto dell'eccezione di inadempimento avente ad oggetto i canoni concessori richiesti dalla CP
Con l'ultimo motivo di appello, la società appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale sollevata dalla Controparte_1 rispetto alla condanna alla corresponsione dei canoni concessori, in violazione dell'art. 1460 c.c.
Nello specifico, ha precisato che la corresponsione in percentuale dell'importo dei canoni non ristabilirebbe un equilibrio in buona fede del sinallagma allorquando la causa dei minori ricavi sia imputabile alla verificandosi comunque una perdita di incasso per CP Parte_1
Su tale base, pertanto, se la compromissione dei ricavi per il concessionario sarebbe da imputare al concedente pubblico, quest'ultimo non potrebbe ricevere anche i canoni, trattandosi così di somme legittimamente trattenute da in forza dell'eccezione di inadempimento, Parte_1 con ripristino del sinallagma.
Inoltre, il meccanismo del calcolo dei canoni sarebbe oggettivo, automatico, mentre il giudizio ex art. 1460 c.c. avrebbe richiesto un esame del Tribunale anche sulla condotta complessiva delle parti secondo buona fede, esame omesso dal primo giudice.
3.12. Ad ogni modo, l'appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha riproposto espressamente tutte le domande ed eccezione non accolte e/o assorbite con la sentenza di primo grado.
4. Si è costituta in grado di appello la contestando nel merito la fondatezza del Controparte_1 proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo altresì appello incidentale, sulla base di un unico motivo.
4.1. Illogicità ovvero erroneità/inadeguatezza della motivazione della sentenza del Tribunale di
L'Aquila, laddove afferma che la non avrebbe contestato nei suoi scritti Controparte_1 difensivi l'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'art. 21 n. 4 della Convenzione e, in particolare, di una percentuale di sfitto superiore al 20% rispetto alle previsioni del PEF.
Con un unico motivo di appello incidentale, la ha impugnato la sentenza di Controparte_1 primo grado limitatamente alla parte in cui il primo giudice ha ritenuto non contestato l'effettivo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 n. 4) della Convenzione in esame.
pag. 15/30 Invero, nella propria comparsa di costituzione e risposta, la avrebbe chiaramente CP sostenuto come la circostanza dedotta dalla società attrice del riscontro di uno sfitto oltre il 20% fosse del tutto sfornita di prova.
5. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Infondati risultano essere il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, tutti tra loro connessi poiché riguardanti l'accertamento del diritto alla revisione da parte di in forza dell'art. 21 della Convenzione stipulata con la Parte_1 CP
.
[...]
5.1.1. Il contratto di concessione in esame ha ad oggetto un project financing, vale a dire un progetto di finanziamento comportante il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e successiva gestione di una determinata opera pubblica, che, nel caso di specie, è stata individuata nell'Interporto Val RA.
Tale progetto si fonda sul Piano Economico Finanziario (PEF), cioè su un piano volto, per ciò che riguarda la fase della realizzazione dell'opera pubblica, all'ammortamento dei costi sostenuti dal concessionario privato e, per ciò che riguarda la successiva fase della gestione, alla individuazione di un equilibrio economico di gestione.
L'adozione di tale Piano viene assunta tenendo conto della sussistenza di determinati presupposti e condizioni, la cui sopravvenuta modifica comporta la necessità che lo stesso sia adattato, quindi revisionato, alla luce delle nuove condizioni venutesi a creare.
In particolare, il codice dei contratti pubblici, vigente ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006), prevedeva, all'ottavo comma dell'art. 143, che “La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
pag. 16/30 necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico
Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni”.
Dal tenore letterale della disposizione citata, risulta quindi chiaro che il legislatore ha voluto porre al centro del contratto stipulato il perdurare di uno stato di equilibrio economico- finanziario tra le parti, indicando uno specifico strumento, quello della revisione, la cui adozione
è, tra l'altro, incentivata (“necessaria”), costituendo mezzo idoneo, da un lato, alla conservazione del contratto e, dall'altro, all'adeguamento della rispondenza del PEF a condizioni e a presupposti realmente esistenti.
Tuttavia, in caso di mancata revisione del PEF, il legislatore ha attribuito in capo al concessionario il diritto di recedere dal contratto.
5.1.2. Così richiamata la normativa applicabile al caso di specie, la Convenzione di cui in esame, Rep. n. 2961 del 10 gennaio 2008, (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante) fa applicazione di tale disposizione all'interno dell'art. 21, rubricato
“Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario”, che espressamente prevede che “1) Il piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione sulla base del quale sono state determinati i corrispettivi, prevede il rientro dei costi di investimento a carico del
Concessionario e l'equilibrio della gestione, sui seguenti presupposti e condizioni (…). 2)
Laddove, anche nel corso della gestione, i suddetti presupposti e condizioni dovessero subire variazioni per qualunque motivo, per fatti ordinari o straordinario, ad es. in conseguenza di sopravvenute norme di legge o di regolamento, di provvedimento del Concedente o di altri Enti, di fatti a questi addebitabili, o comunque di fatti e circostanze impreviste all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, sempreché non addebitabili al Concessionario, si procederà alla revisione del piano economico finanziario al fine di conservare l'equilibrio economico del rapporto. 3) Alla revisione del piano economico finanziario si provvederà anche nel caso in cui, per fatto non addebitabile al Concessionario: il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e costruzione delle opere non intervenisse nei
pag. 17/30 termini previsti nel “cronoprogramma” e determini un prolungamento dei tempi di realizzazione di oltre 6 (sei) mesi;
(…). 4) In particolare il Concessionario avrà diritto di richiedere la revisione della concessione sì da ripristinare il precedente equilibrio economico- finanziario della Concessione in caso di: nuove normative legislative o regolamentari o comunque atti e fatti dell'Autorità Pubblica;
eventi eccezionali e cause di forza maggiore
(calamità, condizioni meteorologiche eccezionali); interferenze con esecuzione di interventi riguardanti la viabilita, le reti tecnologiche o i sottoservizi non concordate con il Cessionario;
ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, sempreché tale ritardo non sia imputabile al
Concessionario; ritrovamenti archeologici e bonifiche ambientali;
al variare delle seguenti assunzioni di base: percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal “Piano di fattibilità economica”; ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale;
inadempimento degli obblighi assunti dal Concedente di cui al precedente art. 18 nn. 2, 3 e 4; 5) In sede di revisione del piano economico finanziario,
l'ammortamento degli investimenti e l'equilibrio della gestione e in generale l'equilibrio economico del rapporto potranno essere assicurati anche tramite modifiche del compenso, prolungamento del periodo di gestione, contributi pubblici, concorsi finanziari da parte del
Concedente o di altri Enti Interessati. 6) Ove il Concedente, sussistendone i presupposti e richiestone, non provvedesse alla revisione del piano finanziario o non fosse possibile raggiungere alcun accordo, il Concessionario avrà diritto di recedere e sarà rimborsato secondo i criteri e nella misura prevista dall'art. 37 septies della Legge 11.2.1994 n. 109 e succ. mod. ed integrazioni (ora art. 158 del Codice). Il Concessionario potrà richiedere eventuali ulteriori contributi pubblici. In caso di ottenimento di tali contributi pubblici a fondo perduto, il piano economico-finanziario verrà rivisitato decurtando il contributo in proporzione alla diminuzione del costo del capitale investito, valutato al tasso di rendimento indicato nel piano economico-finanziario”.
In particolare, il citato secondo comma individua i casi di revisione qualora “i suddetti presupposti e condizioni” subiscano delle variazioni, per qualunque motivo, per fatti ordinari o straordinari (quali sopravvenienza di norme di legge o di regolamento, provvedimenti del
Concedente o di altri Enti, fatti a questi addebitabili o comunque di fatti o circostanze impreviste al momento della sottoscrizione), all'unica condizione che tale cambiamento dello stato di fatto non sia addebitale al concessionario.
Al di là dell'ipotesi in cui, per uno o più dei motivi elencati, si verifichi un mutamento delle condizioni e dei presupposti individuati al primo comma, il PEF, ai sensi del successivo terzo pag. 18/30 comma, è “anche” suscettibile di revisione al ricorrere di determinate situazioni – quali, a titolo esemplificativo, il ritardo di oltre sei mesi nella realizzazione dell'opera a causa del ritardato rilascio di autorizzazione e dei nulla osta necessari per la progettazione e costruzione dell'opera pubblica – all'unica condizione, anche in questo caso, che le situazioni elencate non si siano verificate per fatto addebitale al concessionario.
In ultimo, il quarto comma prevede dei casi in cui il concessionario ha diritto di richiedere la revisione del PEF e, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, qualora sussista una
“percentuale di sfitto eccedente il 20% rispetto a quella prevista dal “Piano di fattibilità economica”; ritardi o variazioni nel completamento e nella operatività della struttura interportuale”, indipendentemente dalla sussistenza di una responsabilità del concedente o del concessionario, dato che, laddove le parti hanno voluto condizionare l'operatività del presupposto legittimante la revisione alla non attribuibilità della situazione sorte a una determinata parte contrattuale, queste lo hanno esplicitamente previsto (si vedano i sopracitati commi secondo e terzo e il quarto comma nell'ipotesi di “ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, sempreché tale ritardo non sia imputabile al concessionario”).
In altri termini, come correttamente accertato dal primo giudice, l'ipotesi in esame di cui al quarto comma del menzionato art. 21 ha lo scopo di ristabilire un equilibrio economico – finanziario quando sia modificate le “assunzioni di base” costituite dalla tollerata percentuale di sfitto (non superiore al 20%) e dalla tempestiva e funzionale operatività dell'opera pubblica oggetto di concessione.
5.1.3. Ebbene, così chiariti i termini della disciplina generale e della regolamentazione contrattuale delle parti, occorre a questo punto precisare i termini di esercizio del diritto alla revisione attribuito al concessionario.
Come già chiarito, la previsione, sia normativa che contrattuale, della revisione del PEF in caso di mutamento delle originarie condizioni o al ricorrere di determinate situazioni di fatto trova il proprio fondamento nell'esigenza di conservare il contratto stipulato, assicurandone così la prosecuzione nei termini e nei modi stabiliti, e, al contempo, di tutelare l'interesse all'equilibrio economico – finanziario di entrambe le parti, costituendo il project financing, come detto, una particolare modalità di finanziamento nella realizzazione e gestione di un'opera pubblica che coinvolge sia l'intervento pubblico sia quello privato.
pag. 19/30 Nel merito, il diritto del concessionario alla revisione del PEF è, come puntualizzato dallo stesso quarto comma, il “diritto di richiedere la revisione”, potendo, quindi, il concessionario presentare istanza all'Amministrazione concedente di procedere alla revisione del PEF.
La revisione, tuttavia, implica, necessariamente, un incontro di volontà delle parti contrattuali, ognuna delle quali effettua le proprie considerazioni prima sull'an della revisione, cioè sulla sussistenza dei casi indicati nel citato art. 21, e poi sul quomodo della stessa, cioè sulle modalità
e sul contenuto di tale modifica.
È, in sostanza, un atto espressione dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti.
Non è, infatti, previsto un obbligo per le parti di contrarre, non essendo in alcun modo predeterminate né le modalità né il contenuto della revisione, per cui l'autorità giudiziaria si troverebbe a intromettersi nell'ambito di autonomia contrattuale delle parti, dovendo questa stessa decidere il nuovo equilibrio economico finanziario.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il riconoscimento economico di una determinata somma da parte dell'Amministrazione concedente è solo una delle soluzioni a cui può giungere la procedura di revisione, potendo sostanziarsi anche, a titolo esemplificativo, nel prolungamento del periodo di concessione o nel finanziamento da parte di altri Enti, come desumibile dal quinto comma del citato art. 21.
A fortiori, occorre poi sottolineare che l'assenza di previsione di uno specifico obbligo a contrarre, suscettibile di costituzione ex art. 2932 c.c., è inoltre desumile dalla piana lettura del successivo sesto comma, il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 143, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006, attribuisce in capo al concessionario il diritto di recedere dal contratto e il relativo diritto al rimborso di quanto finanziato qualora “il concedente, sussistendone i presupposti e richiestone, non provvedesse alla revisione del piano finanziario o non fosse possibile raggiungere altro accordo”.
Lo strumento del recesso, azionabile dal concessionario a sua tutela per liberarsi di un contratto di concessione squilibrato a livello economico – finanziario, costituisce conferma dell'assenza di uno specifico obbligo a rinegoziare per il concedente, essendo prevista la possibilità che non si addivenga a un accordo (sul tema, si v. Corte di Appello di Napoli, Sez. I, 27 giugno 2024, n.
2912, che ha precisato che “La modifica delle condizioni di equilibrio del piano, come dedotte dall'appellante, non possono quindi condurre ad una loro modifica da parte del giudice ordinario, ma determinare solo la richiesta alla P.A. di revisione delle stesse e, in mancanza,
pag. 20/30 abilitano il concessionario a recedere dal contratto (cfr. Cass. SS.UU. n. 7735/2023 con cui è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato a seguito del rifiuto dell'ente concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione)”).
In altri termini, non sussiste in capo al concessionario un diritto alla revisione, a cui corrisponde un relativo obbligo del concedente a rinegoziare, ma, invero, l'art. 21 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, il concessionario ha diritto di richiedere la revisione, la cui mancata conclusione costituisce legittima causa di recesso.
L'unico diritto previsto dalla Convenzione è, pertanto, soltanto quello al recesso dal contratto una volta che l'istanza di revisione, legittimamente fondata sul ricorrere di uno dei presupposti previsti dall'art. 21, non abbia avuto esito positivo.
5.1.4. Tanto chiarito, nel primo grado di giudizio, ha chiesto, nello specifico, Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione del diritto della stessa alla revisione del PEF e “alla corresponsione della somma di € 13.900.000,00, oltre accessori, a tale titolo richiesta” (si v. atto di citazione di primo grado) e, dunque, sostanzialmente, l'accertamento del diritto ex art. 21 della Convenzione o il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione dell'accordo di revisione.
In via subordinata, poi, ha domandato la corresponsione di tale somma a titolo di responsabilità extracontrattuale oppure, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa.
In particolare, sul punto, con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado come domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di rinegoziare in capo all'Amministrazione procedente, laddove invece, a suo dire, aveva proposto soltanto domanda di accertamento del diritto alla revisione e, conseguentemente, domanda di accertamento dell'inadempimento, da parte della del corrispondente obbligo. CP
Invero, il primo giudice si è pronunciato proprio su tale domanda, sul presupposto che oggetto della domanda di accertamento fosse la sussistenza dell'inadempimento dello specifico obbligo a contrarre, obbligo che, tuttavia, correttamente, il giudice non ha ritenuto sussistere, non essendo azionabile, a monte, alcun diritto alla revisione del PEF, per le ragioni fin qui spiegate.
pag. 21/30 5.1.5. Tale conclusione, inoltre, non può essere smentita dall'inziale impostazione seguita dal giudice in sede istruttoria sulla cui base ha autorizzato la richiesta di espletamento di CTU, volta a individuare un'ipotesi di riequilibrio economico finanziario del PEF.
Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, infatti, “il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass., 3, n. 200 dell'11/1/2021; Cass., 3, n. 36638 del 25/11/2021)” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 34368).
Pertanto, in virtù del principio del libero apprezzamento del giudice, lo stesso non è obbligato a conformarsi alla consulenza tecnica, seppure la stessa sia stata disposta d'ufficio, rimanendo comunque nell'ambito della propria discrezionalità la valutazione sulla rilevanza e sulla condivisione dei risultati presentati.
Nel caso di specie, mentre, in via istruttoria, quindi in un primo momento di valutazione, il giudice abbia ritenuto necessario affidare a consulenti tecnici l'individuazione di un'ipotesi di riequilibrio economico finanziario, invero, in un secondo momento, ovvero nella fase finale della decisione, lo stesso ha poi constatato l'assenza di un diritto alla revisione e, quindi, di un obbligo a contrarre – ma, semmai, l'esistenza di un diritto di richiedere la revisione e di un corrispondente “mero obbligo a contrattare”- , con la conseguenza che le risultanze delle CTU espletate risultavano “superflue”, cioè prive di rilevanza perché, mancando un diritto a monte, a maggior ragione non poteva decidersi a valle sul contenuto della revisione, che, invece, avrebbe dovuto essere frutto di un accordo tra le parti.
5.1.6. Per le considerazioni fin qui svolte, risulta, quindi, infondata anche la doglianza contenuta nel quinto motivo di appello, dato che, non sussistendo un diritto alla revisione in capo al concessionario, ma semmai un “diritto di richiedere la revisione” e, cioè, un diritto di instaurare una trattativa con l'Amministrazione concedente in punto di revisione delle condizioni economiche-finanziarie individuate nel PEF, non può in alcun modo darsi luogo a esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di un obbligo a contrarre in capo alla . Controparte_1
L'esecuzione in forma specifica si può avere, infatti, in base al primo comma dell'art. 2932 c.c.,
“se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
pag. 22/30 effetti del contratto non concluso”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, non essendovi, a monte, alcun obbligo a concludere l'accordo di revisione.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, pertanto, i motivi in esame non sono meritevoli di accoglimenti e devono quindi essere rigettati.
5.2. L'unico motivo di appello incidentale, da trattarsi prioritariamente rispetto agli altri motivi di appello principale per il legame logico-giuridico con i primi cinque motivi appena esaminati, non è meritevole di accoglimento in quanto risulta privo di interesse, non ricorrendo un diritto in capo al concessionario di revisione e non essendo stato esercitato in giudizio il diritto al recesso ai sensi del sesto comma dell'art. 21 della Convenzione e dell'art. 143, ottavo comma,
d.lgs. n. 163/2006, diritto per il quale sarebbe stato invero necessario accertare la sussistenza della condizione legittimante della ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 21.
5.3. Parimenti infondato risulta essere il sesto motivo dell'appello principale, inerente alla sussistenza del risarcimento del danno contrattuale per inadempimento della Regione CP all'asserito obbligo di rinegoziare e alla contestuale formulazione in grado di appello della domanda di risarcimento per equivalente.
Al riguardo, come conseguenza logico giuridica di quanto sopra specificato, non sussistendo in capo a un diritto alla revisione a cui corrisponde un simmetrico obbligo di Parte_1 contrarre in capo alla , non sussiste neppure un inadempimento contrattuale ex Controparte_1 art. 21 della Convenzione realizzato da parte della suddetta Amministrazione, consistente nella mancata stipulazione di un accordo di revisione con il concessionario.
Per tale ragione, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno contrattuale.
Inoltre, risultando a questa Corte come già proposta in primo grado la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, come da conclusioni dell'atto di citazione in giudizio (in particolare si v. “accertare e dichiarare il diritto di (…) alla revisione del Piano Parte_1 economico-finanziario relativo alla Convenzione (…) e alla corresponsione della somma di €
13.900.000,00, oltre accessori, a tale titolo richiesta (…) e, per l'effetto, condannare la
(…) al pagamento delle predette somme o di quelle diverse maggiori o minori Controparte_1 ritenute di giustizia determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio (…)”), la stessa non trova comunque fondamento, non riscontrandosi alcun obbligo a contrarre in capo alla CP
.
[...]
pag. 23/30 Il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
5.4. Parimenti infondato risulta poi essere il settimo motivo di appello, inerente all'asserito illegittimo rigetto della domanda subordinata del danno extracontrattuale per violazione della norma di legge di cui all'ottavo comma dell'art. 143 d.lgs. n. 163/2006.
Rispetto a tale doglianza, occorre evidenziare come correttamente il primo giudice abbia ritenuto non provato né allegato alcun danno rispondente al principio del neminem laedere, dato che la violazione della norma di legge di cui si duole l'appellante è, in realtà, stata recepita nel contratto proprio dall'art. 21, più volte citato, che prevede sia la “necessaria revisione” qualora Part siano modificate le condizioni e i presupposti poste alla base del sia il diritto di recesso del concessionario in caso di mancata conclusione dell'accordo di revisione con il concedente.
Per tale ragione, il motivo di doglianza in oggetto risulta infondato.
5.5. Infondato risulta poi essere anche l'ottavo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato l'omesso esame della domanda subordinata di riconoscimento della somma di euro
13.900.000,00 quale indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Al riguardo, occorre evidenziare come il giudice di primo grado si sia invero pronunciato su tale domanda subordinata, in particolare precisando che "Infine, non sussistono i presupposti dell'arricchimento senza causa, prevedendo il contratto un rimedio tipico per la situazione determinatasi (la scelta fra risoluzione con restituzioni di cui all'art. 158 d.lgs. 163/2006 e il mantenere in piedi un contratto meno remunerativo)”.
Nel merito, condivisibilmente con quanto precisato dal giudice a quo, non sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., che prescrive che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12405; Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2023, n. 24261), mentre, nel caso di specie, non sussiste né un impoverimento, né un pag. 24/30 arricchimento ingiustificato, non solo perché tra le parti sussiste un contratto, ma anche perché
l'unico spostamento patrimoniale da una parte all'altra è individuato nella corresponsione del canone di concessione che, secondo quanto previsto dall'art. 5, è determinato nella misura del
24% rispetto ai proventi ottenuti dalla gestione dell'opera pubblica, quindi in misura mobile e non fissa, adattandosi così ai ricavi effettivamente realizzati dal concessionario.
Anche il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
5.6. Infondato risulta essere anche il nono motivo di appello, inerente alla dichiarazione di inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dall'appellante concessionario rispetto alla restituzione dell'anticipo del contributo DocUp versato da alla Parte_1
. Controparte_1
Sul tema, appare opportuno richiamare fin da subito il principio di diritto espresso più volte dalla Suprema Corte secondo il quale “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui
l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione l'art. 36 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, atteso che la cd. "reconventio reconventionis" non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse". Questa Corte di legittimità ha, in sostanza, ritenuto che l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, può, a sua volta, svolgere domanda riconvenzionale, in via di "reconventio reconventionis", nei limiti in cui tale domanda sia indispensabile per assicurare un'idonea difesa in relazione ad un nuovo tema di indagine introdotto dal convenuto con la domanda riconvenzionale, rispetto al quale la nuova domanda dell'attore (che era stato posto, a sua volta, in una situazione processuale di convenuto per effetto della domanda riconvenzionale della sua controparte) abbia natura consequenziale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2023, n.
7469).
Occorre, in altri termini, che vi sia uno stretto rapporto di consequenzialità tra la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e la reconventio reconventionis formulata poi pag. 25/30 dalla parte attrice, al fine di evitare un inammissibile superamento del limite processuale per il quale l'attore deve proporre le proprie domande nell'atto di citazione in giudizio, così delimitando fin dalla nascita del processo l'ambito di accertamento del giudizio, nel rispetto del diritto di difesa dell'altra parte.
Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dal primo giudice, pur sussistendo tra le parti un contratto di concessione, la reconventio reconventionis non assicura una specifica difesa contro la domanda riconvenzionale della parte convenuta volta alla condanna al pagamento del canone di concessione, dato che la domanda di restituzione della somma richiesta ha diverso fondamento, trovando la propria causa nella restituzione del versamento, effettuato in forma di acconto, del contributo DocUp.
Si tratta, pertanto, di un credito, di cui il concessionario ha dedotto di essere titolare, che non presenta alcun legame con la richiesta di pagamento del canone di concessione, credito che trova fondamento, invece, nel citato art. 5 della Convenzione.
Il motivo in esame, quindi, risulta infondato.
5.7. Fondata risulta essere la doglianza formulata dall'appellante con il decimo motivo di appello riguardante l'omesso esame, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione di compensazione sollevata dalla rispetto al credito vantato dalla Parte_1 CP
riguardante i canoni di concessione di cui all'art. 5 della Convenzione.
[...]
In particolare, come risulta dagli atti del processo, nella nota autorizzata con decreto del
Tribunale di L'Aquila n. 7184/2017 del 31 novembre 2017 e depositata il 14 settembre 2018, cioè nella prima difesa utile successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale, aveva sollevato l'eccezione di compensazione in esame, in particolare Parte_1 precisando che “la predetta somma certa, liquida ed esigibile di € 4.331.985,54 viene in ogni caso eccepita in compensazione, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere riconosciute alla delle somme per effetto dell'accoglimento dell'avversa riconvenzionale, con condanna CP di quest'ultima fino alla concorrenza in eccesso” (pag. 4 delle “note a verbale di udienza di prima comparizione e trattazione del 18 settembre 2018” di primo grado di parte appellante).
Con successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n.1 c.p.c., il concessionario nelle proprie conclusioni, riportate, tra l'altro, nel corpo della sentenza, aveva concluso sul punto chiedendo che “IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS ED ECCEZIONE DI
COMPENSAZIONE. - in via di reconventio reconventionis, accertare e dichiarare il diritto di
pag. 26/30 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del Parte_1
“Finanziamento privato Docup pubblico” corrisposto per un ammontare complessivo di €
4.331.985,54 e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma, oltre interessi, anche ex D.Lgs.
231/2002, rivalutazione monetaria e accessori, come per legge, o alla maggiore o minore somma fino a concorrenza per effetto dell'eccezione di compensazione” (si v. pag. 51 della memoria di primo grado di parte appellante del 6 dicembre 2018).
Risulta, quindi, chiaro, come, fin da subito, l'appellante abbia opposto in compensazione il proprio credito, di importo pari a 4.331.985,54 euro, derivante dalla restituzione delle somme dovute quale anticipo del contributo DocUp, al credito vantato dalla in Controparte_1 relazione al canone di concessione maturato fino al 2017, per un importo pari a euro
1.448.472,30, IVA inclusa.
Ebbene, posta l'omessa decisione della eccepita compensazione, essendosi il primo giudice limitato a dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis formulata sul punto da occorre ora esaminare la fondatezza di tale eccezione. Parte_1
In materia, l'art. 1243 c.c. prevede che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili”.
Nel caso di specie, dalla lettura degli scritti difensivi, emerge come dato pacifico tra le parti che il credito dovuto a di euro 4.331.985,54 debba essere restituito in 9 rate, di cui Parte_1
è possibile al momento esigere euro 1.455.251,00 di rate attualmente scadute.
Infatti, nell'atto di citazione in giudizio presentato da a pag. 35, la stessa Parte_1 società attrice espressamente evidenzia come “Equilibrio finanziario che comunque è stato gravemente messo a repentaglio da altre cause imputabili alla e, principalmente: dalla CP mancata restituzione del “finanziamento privato Docup pubblico”, di euro 4.3. milioni circa, di cui alla data sono state ingiunte euro 1.455.251,00 di rate scadute”.
Per quanto riguarda la , questa, nella propria comparsa di costituzione e riposta Controparte_1 con domanda riconvenzionale, a pag. 48, riconosce che “Tale somma (n.d.r. quella relativa al finanziamento privato Docup pubblico) deve essere restituita in 9 rate, attualmente scadute, per un importo pari ad euro 1.455.251,00, per le quali è tuttora in corso una procedura di compensazione debito-credito, tra le parti interessate”.
pag. 27/30 Attualmente, pertanto, soltanto per la somma parziale di 1.455.251,00 euro sussiste la condizione della esigibilità, ma tale somma, come affermato dalla stessa Parte_1 risulta essere stata già richiesta alla da parte della società concessionaria Controparte_1
(n.d.r. “di cui alla data sono state ingiunte euro 1.455.251,00 di rate scadute” di cui all'atto di citazione in giudizio).
Tuttavia, non risulta provato dall'Amministrazione debitrice che tale importo sia già stato versato, con la conseguenza che, data la pacifica esigibilità tra le parti di tale somma, questa debba essere corrisposta in favore di Parte_1
Al di là di tale importo, già certo, liquido ed esigibile, per il restante importo non risulta provato che la sia decaduta dal beneficio della rateizzazione, come genericamente Controparte_1 sostenuto da parte appellante, dato che la sola qualificazione quale “debito fuori bilancio” del credito vantato dal concessionario non è elemento idoneo, di per sé considerato, a fornire prova sul dissesto economico del concedente, costituendo questa tipologia di iscrizione una specifica modalità di contabilizzazione utilizzata dall'ente pubblico rispetto a somme non preventivamente ricomprese tra le voci del bilancio pubblico.
Il motivo in esame, pertanto, risulta fondato rispetto al vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata sull'eccezione di compensazione.
Nel merito l'eccezione di compensazione, per le ragioni appena spiegate, è suscettibile di parziale accoglimento.
5.8. Infondato risulta essere, infine, l'ultimo motivo di appello, inerente all'asserito erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento della rispetto al versamento della Controparte_1 somma richiesta a titolo di canoni di concessione.
Al riguardo, ha eccepito che l'importo richiesto con domanda riconvenzionale Parte_1 in merito alla corresponsione del canone di concessione non versato fino al 2017 non sia, in realtà, dovuto a causa dell'inadempimento della rispetto all'obbligo a Controparte_1 contrarre in forza del summenzionato art. 21 della Convenzione.
Sul punto, come già chiarito da questa Corte, non sussistendo alcun obbligo a contrarre in capo all'Amministrazione concedente, ma, semmai, un obbligo a contrattare, la mancanza definizione di un accordo di revisione del PEF non costituisce inadempimento della , con Controparte_1 conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal concessionario.
pag. 28/30 Il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere in parte modificata, dovendo darsi luogo, in accoglimento della sollevata eccezione, alla compensazione parziale tra il credito vantato dalla con domanda riconvenzionale, pari a euro 1.448.472,30, IVA inclusa, e il Controparte_1 credito vantato da pari a 1.455.251,00, fino all'ammontare del primo. Parte_1
7. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono compensate tra le parti, data la sostanziale reciproca soccombenza delle stesse.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto la parte appellante incidentale sarà tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 395/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 1° giugno 2023 nei confronti della Abruzzo, in persona del Presidente p.t., ogni altra CP istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, a seguito di parziale compensazione dei crediti vantati dalle parti, dichiara che nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1 CP
a titolo di percentuale sui canoni da proventi locatizi, maturati sino
[...] all'anno 2017;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
4. dichiara l'appellante incidentale tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 29/30 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 30/30