Articolo 2090 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2090. Mancanza alla chiamata
1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari e' punito con le pene ivi stabilite.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010