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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art 352 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1202/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) ( cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Florindo DI LUCENTE del foro C.F._2
di Isernia e dall'avv. Fabio PAGANO del foro di Napoli ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico DE BENEDICTIS del foro di
[...]
Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1364/23 del 25 ottobre 2023 in tema di opposizione a precetto su mutuo ipotecario.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione che e Parte_1 Parte_2 hanno proposto, ai sensi dell'art. 615 comma 1° cpc, al precetto intimatogli per l'importo complessivo di € 385.734,22 derivante dall'esposizione debitoria maturata (comprensiva delle 19 rate scadute e non pagate e del residuo) maturata sul contratto di mutuo ipotecario acceso, per l'ammontare complessivo di € 500.000,00, con l'allora in data 9 ottobre 2013. CP_3
1 Le principali ragioni poste a fondamento dell'opposizione hanno, in estrema sintesi, riguardato:
- L'indeterminatezza delle condizioni contrattuali relativamente agli interessi dovuti;
- L'illecita applicazione del metodo della capitalizzazione nel piano di ammortamento alla francese;
- La violazione della normativa consumeristica (segnatamente dell'art. 34 del codice del consumo in quanto la clausola sul rimborso del denaro deve ritenersi vessatoria);
- Il mancato rispetto della previsione contenuta all'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio
2000 sull'indispensabilità della sottoscrizione della clausola sulla capitalizzazione;
1.2. L'istituto di credito (invero si è costituita nella quale, nel frattempo, Controparte_2
si è fusa) ha contestato la ricostruzione operata dalle controparti escludendo quindi che nel CP_3 metodo dell'ammortamento alla francese e nelle stesse previsioni contrattuali fossero presenti i connotati della illecita capitalizzazione degli interessi.
1.3. I passaggi salienti del percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzati:
-dopo un'ampia dissertazione sulle caratteristiche dell'ammortamento alla francese sia secondo i principi di matematica finanziaria che di diritto (in base ai canoni delineati dall'art. 1284 cod civ), sono state evidenziate le motivazioni che devono, in simili casi, portare ad escludere la sussistenza di un fenomeno illecito di capitalizzazione;
- tali fattori sono stati individuati: a) nella previsione di una rata costante;
b) nell'inserimento all'interno della stessa rata, di una parte imputata o comunque riferibile al capitale e di una invece relativa ai soli interessi;
c) nella restituzione prima degli interessi e poi della sorte capitale con andamento dei primi crescente e poi decrescente;
-nella fattispecie, il requisito della determinatezza della rata è stato soddisfatto dalla indicazione del capitale, della quota degli interessi ed infine nel numero complessivo delle rate;
- per tali ragioni, quindi, deve essere rigettata l'azione di nullità e la conseguente richiesta di rideterminazione del rapporto dare/avere senza necessità di disporre alcun ulteriore supplemento istruttorio attraverso l'espletamento di una CTU econometrica;
1.4. La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora attraverso l'articolazione di tre motivi.
2 La prima doglianza, ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sulla sussistenza nel metodo dell'ammortamento alla francese dell'anatocismo e sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali soprattutto per quanto concerne la misura degli interessi applicati.
Con il secondo motivo, invece, è stata in buona sostanza riproposta la domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte ed a tal fine gli appellanti hanno reiterato la richiesta di ammissione della CTU.
L'ultimo profilo di doglianza ha infine investito al capo relativo alla mancata esplicita previsione nel mutuo della applicazione del metodo della capitalizzazione così in contrasto con il chiaro disposto contenuto all'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
1.5.Si è costituita (di seguito, e per brevità, subentrata nella Controparte_4 CP_5
titolarità del rapporto contrattuale per cui è causa a . Controparte_2
L'appellata ha resistito all'interposto gravame evidenziando innanzitutto come dal corposo materiale documentale in atti è possibile rilevare l'avvenuta consegna del piano di ammortamento (con tutte le implicazioni che tale produzione comporta in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova e della conoscenza o comunque della conoscibilità delle condizioni negoziali) nonché la specifica previsione dell'assenza di fenomeni anatocistici nei termini di cui meglio si dirà nel prosieguo.
Gli appellanti hanno insistito (in realtà riproponendo tralaticiamente quanto già specificato nel libello introduttivo del primo grado) sulla sospensione della esecutività del titolo (e quindi non della sentenza gravata, bensì del mutuo).
Per tale ragione, il Collegio non ha provveduto ritenendo che tale istanza fosse valutabile nel primo grado.
Il giudizio di appello è stato pertanto istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve in estrema sintesi osservarsi quanto segue.
La disamina dei motivi, che ruotano essenzialmente intorno all'applicazione dell'anatocismo nel rapporto di mutuo intercorso tra le parti, impone una preventiva sintetica ricostruzione della conrice, di chiara connotazione documentale al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
3 Ed allora, è possibile affermare che:
- In data 9 ottobre 2013, è stato concluso tra e , da una Parte_1 Parte_2 parte, e Banca Caripe spa, dell'altra, un mutuo ipotecario;
- Le principali, quanto meno ai fini che ci occupano, condizioni possono essere descritte: a) la sorte erogata è stata pari ad € 500.000,00; b) le modalità di rimborso rectius di restituzione della sorte capitale e degli interessi, è stata regolata secondo il metodo dell'ammortamento alla francese con applicazione di una rata variabile;
c) nella fase di preammortamento, l'aggio del tasso di interesse (TAE) è stato fissato nella misura del 4,50%, mentre in quella di ammortamento tale percentuale è stata aggiunta al tasso Euribor a tre mese (base di calcolo
365 giorni); d) l'obbligo dei mutuatari è stato spalmato mediante il pagamento di 156 rate nell'orizzonte temporale dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2026; e) all'art. 4, oltre alla previsione degli interessi moratori (maggiorati del 2% rispetto a quelli corrispettivi), è stata riconosciuta la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato pagamento delle rate ed è stata esclusa la capitalizzazione periodica degli interessi;
- Gli odierni appellanti hanno agito (separatamente) in via monitoria (ottenendo sempre dal
Tribunale di Pescara il decreto ingiuntivo n. 961/21 del 7 giugno 2021 per ottenere dalla banca la consegna del piano di ammortamento e delle copie delle quietanze dei pagamenti effettuati;
- Nelle more della consegna di tale documentazione, avvenuta in data 2 settembre 2021,
l'istituto di credito ha dapprima esercitato le prerogative riconosciutegli dal contratto di mutuo e quindi ha chiesto la risoluzione ed il pagamento delle 19 rate già scadute e del residuo della sorte capitale e degli interessi per il totale oggetto dell'atto di precetto (maggiorato ovviamente delle spese ulteriori);
- In ogni caso, risulta per tabulas che già al momento della sottoscrizione del mutuo, la banca ha consegnato ai mutuatari le condizioni generali (allegato B), il piano di ammortamento
(trattasi nello specifico dell'allego B) nonché il documento di sintesi (allegato D); ogni possibile dubbio su tale circostanza risulta fugato dalla sottoscrizione (non disconosciuta) apposta dagli odierni appellanti in calce ai due citati allegati in cui sono specificate l'ammontare e le date di scadenza delle singole rata nonché l'entità del debito residuo (piano di ammortamento) nonché nel documento di sintesi l'ammontare dell'ISC, del tasso iniziale, del criterio di indicizzazione (Euribor);
3.1. Tanto considerato, l'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Come anticipato, i motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente.
4 Procedendo con ordine, secondo la prospettazione degli appellanti plurime sono le argomentazioni a sostegno della tesi dell'illecita applicazione dell'anatocismo nel contratto di mutuo e segnatamente;
- Nel contratto non vi è alcun cenno al TAE, ma unicamente al TAEG;
- Le rate del piano di ammortamento sono variabili e non costanti tant'è vero che, muovendo da questa premessa, è stato precisato, in sede di comparsa conclusionale, che la decisione delle
Sezioni Unite intervenuta nella more della lite non può trovare applicazione nel caso di specie essendo riferita unicamente alla diversa ipotesi del mutuo a tasso fisso;
- La soluzione interpretativa del primo giudice non ha operato, come di contro avrebbe dovuto essere, una valutazione in termini sistematici degli articoli 1284 cod civ e 821 cod civ;
- A tale riguardo, è stata (erroneamente) avallata la tesi che alla scadenza gli interessi si trasformano così creando un mero artificio interpretativo per escludere la capitalizzazione;
- Non vi è stata la specifica approvazione (così violando il disposto dell'art. 6 della delibera
CICR del febbraio 2000) della clausola sulla capitalizzazione;
- La contraddizione del percorso argomentativo nella parte in cui è fatto riferimento alle nozioni di matematica finanziaria secondo cui, invece, nell'ammortamento vi è la capitalizzazione degli interessi;
3.2.1.In effetti, il sistema dell'ammortamento alla francese ha costituito da tempo argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Passando in rassegna la casistica presente nella giurisprudenza di merito, deve ritenersi senza dubbio prevalente l'orientamento interpretativo che ha individuato i seguenti punti essenziali:
- La caratteristica principale del piano di ammortamento "alla francese" riguarda l'ammontare, non la composizione, della rata che in effetti prevede una parte in quota capitale ed un'altra in quota interessi;
- le prime rate si caratterizzano per una maggiore quota di interessi e minore di capitale, mentre successivamente è la quota di interessi a decrescere con contestuale aumento di quella capitale;
- nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale;
- in altri termini, gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti;
5 - in tal modo, quindi, viene a delinearsi un sistema più rispondente del principio di cui all' art. 1194 c.c. poiché è privilegiata, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale;
- la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
- l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
- a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.;
- è' sufficiente ricordare che con la decisione n. 11400 del 2014, la S.C. nella motivazione, ha stabilito che “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura nè ad eliminarne l'autonomia. In questa sede va solo opportunamente aggiunto che in tutti i precedenti citati, in cui si discuteva se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario, la questione è stata risolta in senso negativo, previo accertamento dell'inesistenza, in materia, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo: può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi”.
Per quanto attiene invece al diverso profilo dell'indeterminatezza merita osservare quanto segue.
6 Si tratta di stabilire le conseguenze giuridiche (in termine di nullità generale prevista dal combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 comma 2° cod civ e di nullità speciale perché introdotta dall'art. 117 comma 4 TUB) derivanti dalla omessa indicazione nel contratto di mutuo (e tale circostanza risulta in effetti presente anche nella fattispecie che ci occupa) del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori
Secondo un primo indirizzo interpretativo, peraltro prevalente in ambito giurisprudenziale, “Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè alla “francese”) non importa né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”
(cfr Corte Appello Brescia, Sez I, 6.11.2019 n. 1597).
In altri termini, si è sostenuto che le parti sono poste egualmente nella condizioni di conoscere le pattuizioni sugli interessi attraverso il rinvio a fonti extracontrattuali (esempio il piano di ammortamento allegato al contratto) ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili, in modo tale che, ad ogni scadenza, sia chiaramente evincibile il tasso da applicarsi alla (sola) quota residua di capitale.
Un supporto, ancorchè indiretto (per quanto verrà di seguito indicato), a tale orientamento può desumersi da una pronunzia della Sezione Tributaria della S.C. (di poco anteriore a quella impugnata) che, chiaramente decidendo una controversia diversa, quanto a petitum rispetto a quella che ci occupa, ha chiarito che “Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
7 La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
e', in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto": la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (cfr Cass Civ, Sez Trib, 2.10.2023 n. 27823).
Sul versante della trasparenza, in motivazione, si legge “….il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell'Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo nel
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19 laddove, al comma 1-ter dispone che "Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno" (cfr sentenza sopra citata).
Volendo operare una interpretazione in termini generali del decisum è possibile affermare che è consentita la possibilità di una determinazione aliunde (quindi non necessariamente nel contratto) della misura degli interessi.
Per un diverso approccio, invece, l'esigenza di tutela del contraente debole (il mutuatario), lo stretto tecnicismo della questione (perché connessa alla disamina di un agevoli concetti di matematica finanziaria), l'obbligo delle banche di trasparenza quale applicazione del più ampio canone della buona fede nell'esecuzione del contratto, impongono di operare nel piano stesso di ammortamento o comunque in altro documento contrattuale la distinzione tra le quota capitale e soprattutto di quella interessi venendosi a delineare una situazione diversa rispetto a quella prevista dall'art. 821 comma
3 cod civ.
A supporto di tale opzione, milita poi anche la posizione della giurisprudenza comunitaria sull'applicazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (sulla tutela, in particolare, del consumatore).
3.2.2.Come anticipato, successivamente alla pubblicazione della decisione appellata, è' intervenuta la decisione delle Sezioni Unite (n. 15130/24) che può essere così sintetizzata:
8 - È indubbio che lo scrutinio è stato circoscritto (come peraltro ben specificato anche in parte motiva) sul solo contratto di finanziamento a tasso fisso diverso quindi rispetto a quello che ci occupa;
- Tuttavia, con riguardo alle caratteristiche generali del piano di ammortamento alla francese
(dando in tal modo continuità all'orientamento di merito prevalente) è stato stabilito che
“Come osservato dalla Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi" aggiungendo che “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).;
- Sono stati superati tutti gli argomenti critici utilizzati per sostenere la tesi contraria. Ed in particolare, il fatto che l'esigibilità degli interessi precede quella del capitale;
che l'art. 1282 cod civ risulta applicabile alla materia del risarcimento danni;
che l'art. 1185 cod civ consente al debitore che ha pagato prima gli interessi di ripetere ciò che ha versato;
che le regole sull'imputazione impongono di attribuire il pagamento prima al capitale e poi agli interessi;
- Nel percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite è stato infatti evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma
3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”; che L'art. 1282, comma
1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale)… è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; gli articoli 1192
9 e 1193 prevedono la regola contraria della prioritaria imputazione agli interessi e poi al capitale;
il calcolo degli interessi e del capitale è effettuato in forza di un piano di ammortamento;
- Sono stati esclusi profili di indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag.
2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”;
- “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si
è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
- l“'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente…..la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000
10 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale” riguarda più direttamente le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6)
- con conseguente incidenza sul tasso effettivo e pertanto situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento”;
3.2.3. Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La banca ha prodotto il piano di ammortamento, la clausola che ha escluso la capitalizzazione è stata sottoscritta in sede di atto pubblico di redazione del mutuo, le condizioni negoziali (per quanto concerne la determinazione del tasso di interesse) sono state esplicitate e soprattutto riportate nel dettaglio anche nel prospetto contenuto all'allegato D.
Le censure sollevate dagli appellanti non possono consentire un diverso inquadramento dei fatti in quanto:
- sono fondate essenzialmente su concetti di matematica finanziaria che, però, non hanno alcuna valenza giuridica;
- la giurisprudenza menzionata negli scritti difensivi deve ritenersi oramai superata dalla pronunzia a Sezioni Unite del 2024;
- la lettura interpretativa della suddetta sentenza più corretta e certamente maggiormente aderente è quella sostenuta dall'istituto di credito;
- di conseguenza, la circostanza che in effetti la S.C. abbia esaminato e deciso una vicenda avente ad oggetto un mutuo a tasso fisso e non come quello in esame variabile non assume rilevanza dirimente;
- in alcune delle pronunzie anche successive in sede di merito, è stato condivisibilmente stabilito che “In tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il negozio indichi comunque i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo” (cfr Corte Appello Torino, Sez I, 6.8.2024 n. 731);
- - ne deriva, a maggior ragione, che quando, come verificatosi nella fattispecie, vi è il piano di ammortamento (con la prova perché sottoscritto, della sua consegna ai mutuatari) le censure sulla indeterminatezza e l'anatocismo non possono essere condivise;
11 3.3. Il tratto palesemente assorbente delle considerazioni svolte rende inammissibile la invocata CTU che, difatti, avrebbe nel caso di specie una valenza meramente esplorativa volta cioè a supplire ad una inerzia allegatoria e probatoria delle parti.
La perizia prodotta di parte, ritualmente prodotta in atti, si è basata sull'applicazione di nozioni di matematica finanziaria.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma complessiva di € 14.239,00 per compensi Controparte_1
professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valore della controversia da € 260.001,00 ad € 520.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
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12 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1364/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 14.239,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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