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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato BERSANI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MERCANTILE VINCENZO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 28/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 1) il Signor si impegna a trasferire alla Signora , che si impegna Parte_1 Parte_2 ad acquistare, la propria quota di proprietà pari ad ½, della casa familiare sita nel
Comune di (MI) alla Via I° Maggio, Villaggio Francolino n. 10, come di seguito identificata e coerenziata:
Villetta disposta su due livelli (terreno e primo), tra loro collegati da scala interna, composta da ingresso e da quattro locali con accessorio al piano terreno;
da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, quattro locali e bagno al piano primo, con annesse quali pertinenze area circostante adibita a cortile e autorimessa al piano terra (con accesso anche dall'abitazione), il tutto censito nel Catasto di Carpiano come segue:
a) Foglio 9, mappale 87, sub. 2, Via Primo Maggio, pianto T-1, cat. A/7,cl. 2, vani 9, rendita cat. euro 604,25:
b) Foglio 9, mappale 87, sub. 1, Via Primo Maggio, piano T, cat. C/6, cl. 4,mq. 28, rendita cat. euro 69,41;
I beni in oggetto confinano, da nord in senso orario, in un sol corpo, con: proprietà di terzi su tre lati e via Primo Maggio.
A migliore identificazione del bene oggetto della compravendita i coniugi rimandano all'atto a ministero notaio di Milano, n. repertorio 5019/n. raccolta Persona_1
4456, trascritto presso la CCRRII Di Milano 2 in data 3 Marzo 2022 al numero 27.981
Reg. Gen. / 18.818 Reg. Part.
Il prezzo della cessione viene stabilito come segue:
- in Euro 20.000,00 che verrà versato, quanto ad euro 5.000,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo al momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 31.07.2025; i restanti Euro 15.000,00 saranno corrisposti in rate mensili di Euro 200,00 ciascuna, da pagarsi entro la fine di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025;
- oltre all'accollo della quota parte di competenza del Signor del 50% del Parte_1 mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile compravenduto alla data della sottoscrizione del presente ricorso, mutuo contratto da entrambi i coniugi con Chebanca! Con
giusto atto a ministero notaio di Milano del 22 Febbraio 2022 n. Persona_1 repertorio 5020/ 4457 n. raccolta, iscritto presso la CCRRII Di Milano 2 ai numeri 27.982 reg. gen. / 5351 reg. part., in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca presso la pagina 2 di 5 competente CCRRII ai numeri di cui sopra. L'accollante signora , in esecuzione Parte_2 del patto di accollo, si impegnerà a pagare integralmente alla banca mutuante, nei termini e con le modalità stabilite nel contratto di mutuo di cui sopra, a partire dalla prossima rata in scadenza (agosto 2025), le rate del mutuo ipotecario della casa familiare e così ogni mese fino alla estinzione dello stesso. Le parti dichiarano di essere edotte che il presente accollo non sarà liberatorio e si danno reciprocamente atto che, in assenza di espressa adesione della banca, il suddetto accollo avrà effetto unicamente fra di esse (accollo interno). In considerazione di ciò le parti si impegnano a fare tutto quanto necessario a procurare la liberazione della parte cedente nel minor tempo possibile.
2) Il rogito notarile avente ad oggetto il trasferimento di cui sopra sarà stipulato, a cura e spese della Signora e presso Notaio scelto da quest'ultima, entro il termine di 60 Pt_2 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3) Il Signor lascerà la casa familiare, prelevando i propri beni ed effetti personali, il Pt_1 giorno 31 luglio 2025.
4) Entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente in essere presso Banco BPM SpA, in precedenza utilizzato per fare fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia.
5) Il conto corrente in essere presso Mediobanca SpA, intestato ad entrami i coniugi, ove possibile, sarà chiuso nel minor tempo possibile, impegnandosi la signora ad Parte_2 attivarsi presso la Mediobanca in tal senso, indicando alla banca mutuante altro conto corrente a sé intestato.
6) Il Signor si farà carico, a decorrere dalla prossima rata in scadenza, Parte_1 dell'integrale pagamento della rata mensile di € 305,00 relativa al finanziamento Pitagora
SpA, avente scadenza ad agosto 2032.
7) La Signora si farà carico, a decorrere dalla prossima rata in scadenza, Parte_2 dell'integrale pagamento della rata mensile di € 438,00 relativa al finanziamento Agos
Ducato SpA, avente scadenza il 08.01.2033, nonché delle rate del finanziamento
Findomestic.
pagina 3 di 5 8) Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico,
l'importo di € 180,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , Per_2 fintantoché quest'ultima non reperirà una stabile occupazione. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Il marito corrisponderà altresì alla moglie, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di quest'ultima, il 50% delle spese straordinarie sostenute ed anticipate per la figlia , Per_2 secondo il protocollo della Corte d'appello di Milano / Tribunale di Milano.
10) Quanto, infine, alle auto, resteranno assegnate alla moglie, che si farà carico delle relative spese di mantenimento, l'Opel Corsa e l'Opel Mokka, mentre resterà assegnata al marito, che si farà carico delle relative spese di mantenimento, la Fiat Idea.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, con l'esecuzione delle condizioni sopra riportate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro e viceversa dal punto di vista patrimoniale, né a titolo di mantenimento né ad alcun altro titolo.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) i coniugi si esonerano espressamente e reciprocamente dal deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, comma terzo, cpc, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Carpiano (MI) Parte_1 Parte_2 in data 27.6.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A,
Volume 1, anno 1998) e dalla loro unione due figli, il 19.3.2000 e il 26.10.2003. Per_3 Per_2
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Carpiano (MI) in data 27.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, Volume 1, anno 1998);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato BERSANI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MERCANTILE VINCENZO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 28/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 1) il Signor si impegna a trasferire alla Signora , che si impegna Parte_1 Parte_2 ad acquistare, la propria quota di proprietà pari ad ½, della casa familiare sita nel
Comune di (MI) alla Via I° Maggio, Villaggio Francolino n. 10, come di seguito identificata e coerenziata:
Villetta disposta su due livelli (terreno e primo), tra loro collegati da scala interna, composta da ingresso e da quattro locali con accessorio al piano terreno;
da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, quattro locali e bagno al piano primo, con annesse quali pertinenze area circostante adibita a cortile e autorimessa al piano terra (con accesso anche dall'abitazione), il tutto censito nel Catasto di Carpiano come segue:
a) Foglio 9, mappale 87, sub. 2, Via Primo Maggio, pianto T-1, cat. A/7,cl. 2, vani 9, rendita cat. euro 604,25:
b) Foglio 9, mappale 87, sub. 1, Via Primo Maggio, piano T, cat. C/6, cl. 4,mq. 28, rendita cat. euro 69,41;
I beni in oggetto confinano, da nord in senso orario, in un sol corpo, con: proprietà di terzi su tre lati e via Primo Maggio.
A migliore identificazione del bene oggetto della compravendita i coniugi rimandano all'atto a ministero notaio di Milano, n. repertorio 5019/n. raccolta Persona_1
4456, trascritto presso la CCRRII Di Milano 2 in data 3 Marzo 2022 al numero 27.981
Reg. Gen. / 18.818 Reg. Part.
Il prezzo della cessione viene stabilito come segue:
- in Euro 20.000,00 che verrà versato, quanto ad euro 5.000,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo al momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 31.07.2025; i restanti Euro 15.000,00 saranno corrisposti in rate mensili di Euro 200,00 ciascuna, da pagarsi entro la fine di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025;
- oltre all'accollo della quota parte di competenza del Signor del 50% del Parte_1 mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile compravenduto alla data della sottoscrizione del presente ricorso, mutuo contratto da entrambi i coniugi con Chebanca! Con
giusto atto a ministero notaio di Milano del 22 Febbraio 2022 n. Persona_1 repertorio 5020/ 4457 n. raccolta, iscritto presso la CCRRII Di Milano 2 ai numeri 27.982 reg. gen. / 5351 reg. part., in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca presso la pagina 2 di 5 competente CCRRII ai numeri di cui sopra. L'accollante signora , in esecuzione Parte_2 del patto di accollo, si impegnerà a pagare integralmente alla banca mutuante, nei termini e con le modalità stabilite nel contratto di mutuo di cui sopra, a partire dalla prossima rata in scadenza (agosto 2025), le rate del mutuo ipotecario della casa familiare e così ogni mese fino alla estinzione dello stesso. Le parti dichiarano di essere edotte che il presente accollo non sarà liberatorio e si danno reciprocamente atto che, in assenza di espressa adesione della banca, il suddetto accollo avrà effetto unicamente fra di esse (accollo interno). In considerazione di ciò le parti si impegnano a fare tutto quanto necessario a procurare la liberazione della parte cedente nel minor tempo possibile.
2) Il rogito notarile avente ad oggetto il trasferimento di cui sopra sarà stipulato, a cura e spese della Signora e presso Notaio scelto da quest'ultima, entro il termine di 60 Pt_2 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3) Il Signor lascerà la casa familiare, prelevando i propri beni ed effetti personali, il Pt_1 giorno 31 luglio 2025.
4) Entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente in essere presso Banco BPM SpA, in precedenza utilizzato per fare fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia.
5) Il conto corrente in essere presso Mediobanca SpA, intestato ad entrami i coniugi, ove possibile, sarà chiuso nel minor tempo possibile, impegnandosi la signora ad Parte_2 attivarsi presso la Mediobanca in tal senso, indicando alla banca mutuante altro conto corrente a sé intestato.
6) Il Signor si farà carico, a decorrere dalla prossima rata in scadenza, Parte_1 dell'integrale pagamento della rata mensile di € 305,00 relativa al finanziamento Pitagora
SpA, avente scadenza ad agosto 2032.
7) La Signora si farà carico, a decorrere dalla prossima rata in scadenza, Parte_2 dell'integrale pagamento della rata mensile di € 438,00 relativa al finanziamento Agos
Ducato SpA, avente scadenza il 08.01.2033, nonché delle rate del finanziamento
Findomestic.
pagina 3 di 5 8) Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico,
l'importo di € 180,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , Per_2 fintantoché quest'ultima non reperirà una stabile occupazione. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Il marito corrisponderà altresì alla moglie, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di quest'ultima, il 50% delle spese straordinarie sostenute ed anticipate per la figlia , Per_2 secondo il protocollo della Corte d'appello di Milano / Tribunale di Milano.
10) Quanto, infine, alle auto, resteranno assegnate alla moglie, che si farà carico delle relative spese di mantenimento, l'Opel Corsa e l'Opel Mokka, mentre resterà assegnata al marito, che si farà carico delle relative spese di mantenimento, la Fiat Idea.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, con l'esecuzione delle condizioni sopra riportate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro e viceversa dal punto di vista patrimoniale, né a titolo di mantenimento né ad alcun altro titolo.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) i coniugi si esonerano espressamente e reciprocamente dal deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, comma terzo, cpc, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Carpiano (MI) Parte_1 Parte_2 in data 27.6.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A,
Volume 1, anno 1998) e dalla loro unione due figli, il 19.3.2000 e il 26.10.2003. Per_3 Per_2
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Carpiano (MI) in data 27.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, Volume 1, anno 1998);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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