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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2025
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 27.03.2025;
rilevato che, con ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., – premesso di Controparte_1
essere proprietaria degli immobili siti a Genova, Via Trossarelli n. 23/1 (Piano T) e n. 23/3
(Piano 2), per la quota di 5/ 6, nonché degli ulteriori immobili pertinenziali siti sempre in Via
Trossarelli n. 75, 77, 79 (Piano S1) e del terreno ad essi limitrofo, per la quota di 555/1000, immobili tutti pervenuti per successione ereditaria della madre, , e del padre, Persona_1
, e che i resistenti sono proprietari dei medesimi immobili di cui sopra per la residua Persona_2
quota di 1/ 6, per successione ereditaria del loro padre, - ha chiesto al Tribunale di Persona_3
autorizzare la figlia, , a prendere possesso con la propria famiglia Parte_1 dell'immobile di Via Trossarelli n. 23/3, onde consentirle di ricevere in via continuativa l'assistenza personale richiesta dalle proprie condizioni di salute ad oggi gravemente compromesse. Ha chiesto altresì di ordinare ai resistenti, e di Parte_2 Parte_3
liberare immediatamente il suddetto appartamento da tutti i loro beni ed effetti personali, ovvero in subordine autorizzarla a trasferire e custodire tutti i beni ed effetti personali dei predetti resistenti nei locali adibiti a box/cantina siti in Via Trossarelli n. 75, 77 e 79 (Piano S1), pertinenziali alle abitazioni di Via Trossarelli n. 23/1 (Piano T) e n. 23/3 (Piano 2), disponendo in ogni caso che tutte le spese inerenti lo sgombero dell'immobile in questione siano poste a loro totale carico;
rilevato che i resistenti, costituendosi, in via preliminare hanno rilevato che l'atto notificato è privo della procura alle liti ed hanno eccepito l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per la mancata indicazione delle conclusioni della causa di merito e dell'individuazione del diritto che la ricorrente vorrebbe tutelare in tale sede.
1 Hanno evidenziato che il diritto (che a pena di nullità e\o inammissibilità del ricorso avrebbe dovuto essere dettagliatamente specificato) che può far valere nei loro Controparte_1 confronti mai potrà essere quello di ottenere l'attribuzione in via esclusiva dei beni caduti in successione ma quello di procedere alla loro divisione: o acquistando lei la quota degli altri eredi o vendendo all'incanto i beni e ripartendo il ricavato.
Hanno eccepito il difetto legittimazione attiva della ricorrente, avendo la stessa formulato una domanda per conto di una terza persona, non parte del giudizio, dato che ha chiesto che il
Tribunale autorizzi la figlia e la famiglia della stessa a prendere possesso dell'appartamento sito in Genova, Via Trossarelli n. 23/3.
Nel merito hanno rilevato il difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
E', invero, priva di fondamento giuridico la pretesa di ottenere un'autorizzazione a favore della
(che non è titolare di alcuna quota ereditaria e neppure parte del giudizio) e della sua Pt_1
famiglia ad occupare un immobile che è di loro proprietà, sia pure in parte, e nel quale sono custoditi beni che appartenevano al loro padre, che ha sempre vissuto in tale appartamento.
Inoltre, l'appartamento interno 1, dove vive (e che per 1/6 è di loro Controparte_1
proprietà), misura circa 125 metri quadri e, pertanto, se ha ricorrente ha necessità di assistenza, dispone già di spazi tali che le consentono di ospitare una persona che le presti assistenza e che dimori nella sua stessa abitazione;
considerato che, ai fini dell'azionabilità della c.d. tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. il Tribunale è chiamato a verificare se parte ricorrente ha agito in difesa di un diritto:
a) che sia possibile oggetto di un giudizio ordinario di cognizione;
b) che non sia tutelato da una misura cautelare tipica;
c) che sia sorretto dal fumus boni iuris cioè dall'apparenza di fondatezza della domanda;
d) che, a causa del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile ossia non riparabile adeguatamente nella forma dell'equivalente monetario (c.d. periculum in mora). Come ben chiarito in giurisprudenza, in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.
2 La mancanza anche di uno solo dei suddetti presupposti impedisce l'emanazione del provvedimento cautelare;
ritenuto che la mancanza della procura ad litem nella copia dell'atto introduttivo notificato alla controparte non determina alcuna sanzione, laddove, come è accaduto nella fattispecie,
l'iscrizione al ruolo è avvenuta mediante il deposito dell'originale del ricorso con allegazione sub a) del mandato difensivo (v. Cass. 17920/2023);
considerato che il ricorrente che instaura il procedimento cautelare non è esonerato dall'onere di indicare il petitum del futuro e solo potenziale giudizio di merito, rispetto al quale la misura d'urgenza invocata è strumentale. In questa prospettiva, la mancata indicazione, nel ricorso cautelare, e segnatamente nel ricorso ex art. 700 c.p.c., delle conclusioni che saranno assunte nel successivo giudizio di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, sempre che dal tenore del medesimo non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito;
e ciò perché soltanto la suddetta indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta. Nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda (di merito), con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale;
considerato che, nel caso concreto, pur non avendo la ricorrente indicato in modo esplicito le conclusioni del futuro giudizio di merito, dal contenuto dell'atto può comunque evincersi che lo stesso avrà ad oggetto la divisione ereditaria dei beni caduti in successione tra le odierne parti (v. primo capoverso di pag. 8 del ricorso), giudizio che non potrebbe mai concludersi con l'autorizzazione ad un terzo (nel caso di specie la figlia della ricorrente) a prendere possesso di uno di tali immobili al fine di ivi trasferirsi con la propria famiglia;
ritenuto che il ricorso non sia comunque meritevole di accoglimento per difetto del periculum in mora da intendersi nei termini sopra specificati. La tutela d'urgenza non può invero neppure prescindere dall'accertamento in concreto del detto requisito che non può essere implicitamente, sempre, ritenuto sussistente, ma che presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma attraverso
3 l'indicazione di validi e concreti indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza del nocumento legato all'inadempimento o al comportamento illecito della controparte. Nel caso concreto, parte ricorrente non ha fornito adeguati riscontri probatori che consentano di apprezzare il requisito in questione, ove si consideri che la stessa abita in via
Trossarelli e la figlia in via Ezio Lucarno e, dunque, a pochissimi km di distanza. Inoltre, non
è contestato che l'appartamento in cui vive da sola misura circa 125 Controparte_1
metri quadri e dunque è di ampiezza tale da consentirle di ospitare una o anche più persone che possano prestarle assistenza;
ritenuto, in conclusione, che l'insussistenza del periculum in mora consente di ritenere assorbita ogni valutazione in punto fumus boni iuris e determina il rigetto del ricorso;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi, secondo i criteri stabiliti nel D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità e con esclusione della tariffa prevista per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna a rifondere a e le spese di lite che Controparte_1 Parte_2 Parte_3 si liquidano in € 2.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 27.03.2025;
rilevato che, con ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., – premesso di Controparte_1
essere proprietaria degli immobili siti a Genova, Via Trossarelli n. 23/1 (Piano T) e n. 23/3
(Piano 2), per la quota di 5/ 6, nonché degli ulteriori immobili pertinenziali siti sempre in Via
Trossarelli n. 75, 77, 79 (Piano S1) e del terreno ad essi limitrofo, per la quota di 555/1000, immobili tutti pervenuti per successione ereditaria della madre, , e del padre, Persona_1
, e che i resistenti sono proprietari dei medesimi immobili di cui sopra per la residua Persona_2
quota di 1/ 6, per successione ereditaria del loro padre, - ha chiesto al Tribunale di Persona_3
autorizzare la figlia, , a prendere possesso con la propria famiglia Parte_1 dell'immobile di Via Trossarelli n. 23/3, onde consentirle di ricevere in via continuativa l'assistenza personale richiesta dalle proprie condizioni di salute ad oggi gravemente compromesse. Ha chiesto altresì di ordinare ai resistenti, e di Parte_2 Parte_3
liberare immediatamente il suddetto appartamento da tutti i loro beni ed effetti personali, ovvero in subordine autorizzarla a trasferire e custodire tutti i beni ed effetti personali dei predetti resistenti nei locali adibiti a box/cantina siti in Via Trossarelli n. 75, 77 e 79 (Piano S1), pertinenziali alle abitazioni di Via Trossarelli n. 23/1 (Piano T) e n. 23/3 (Piano 2), disponendo in ogni caso che tutte le spese inerenti lo sgombero dell'immobile in questione siano poste a loro totale carico;
rilevato che i resistenti, costituendosi, in via preliminare hanno rilevato che l'atto notificato è privo della procura alle liti ed hanno eccepito l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per la mancata indicazione delle conclusioni della causa di merito e dell'individuazione del diritto che la ricorrente vorrebbe tutelare in tale sede.
1 Hanno evidenziato che il diritto (che a pena di nullità e\o inammissibilità del ricorso avrebbe dovuto essere dettagliatamente specificato) che può far valere nei loro Controparte_1 confronti mai potrà essere quello di ottenere l'attribuzione in via esclusiva dei beni caduti in successione ma quello di procedere alla loro divisione: o acquistando lei la quota degli altri eredi o vendendo all'incanto i beni e ripartendo il ricavato.
Hanno eccepito il difetto legittimazione attiva della ricorrente, avendo la stessa formulato una domanda per conto di una terza persona, non parte del giudizio, dato che ha chiesto che il
Tribunale autorizzi la figlia e la famiglia della stessa a prendere possesso dell'appartamento sito in Genova, Via Trossarelli n. 23/3.
Nel merito hanno rilevato il difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
E', invero, priva di fondamento giuridico la pretesa di ottenere un'autorizzazione a favore della
(che non è titolare di alcuna quota ereditaria e neppure parte del giudizio) e della sua Pt_1
famiglia ad occupare un immobile che è di loro proprietà, sia pure in parte, e nel quale sono custoditi beni che appartenevano al loro padre, che ha sempre vissuto in tale appartamento.
Inoltre, l'appartamento interno 1, dove vive (e che per 1/6 è di loro Controparte_1
proprietà), misura circa 125 metri quadri e, pertanto, se ha ricorrente ha necessità di assistenza, dispone già di spazi tali che le consentono di ospitare una persona che le presti assistenza e che dimori nella sua stessa abitazione;
considerato che, ai fini dell'azionabilità della c.d. tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. il Tribunale è chiamato a verificare se parte ricorrente ha agito in difesa di un diritto:
a) che sia possibile oggetto di un giudizio ordinario di cognizione;
b) che non sia tutelato da una misura cautelare tipica;
c) che sia sorretto dal fumus boni iuris cioè dall'apparenza di fondatezza della domanda;
d) che, a causa del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile ossia non riparabile adeguatamente nella forma dell'equivalente monetario (c.d. periculum in mora). Come ben chiarito in giurisprudenza, in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.
2 La mancanza anche di uno solo dei suddetti presupposti impedisce l'emanazione del provvedimento cautelare;
ritenuto che la mancanza della procura ad litem nella copia dell'atto introduttivo notificato alla controparte non determina alcuna sanzione, laddove, come è accaduto nella fattispecie,
l'iscrizione al ruolo è avvenuta mediante il deposito dell'originale del ricorso con allegazione sub a) del mandato difensivo (v. Cass. 17920/2023);
considerato che il ricorrente che instaura il procedimento cautelare non è esonerato dall'onere di indicare il petitum del futuro e solo potenziale giudizio di merito, rispetto al quale la misura d'urgenza invocata è strumentale. In questa prospettiva, la mancata indicazione, nel ricorso cautelare, e segnatamente nel ricorso ex art. 700 c.p.c., delle conclusioni che saranno assunte nel successivo giudizio di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, sempre che dal tenore del medesimo non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito;
e ciò perché soltanto la suddetta indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta. Nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda (di merito), con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale;
considerato che, nel caso concreto, pur non avendo la ricorrente indicato in modo esplicito le conclusioni del futuro giudizio di merito, dal contenuto dell'atto può comunque evincersi che lo stesso avrà ad oggetto la divisione ereditaria dei beni caduti in successione tra le odierne parti (v. primo capoverso di pag. 8 del ricorso), giudizio che non potrebbe mai concludersi con l'autorizzazione ad un terzo (nel caso di specie la figlia della ricorrente) a prendere possesso di uno di tali immobili al fine di ivi trasferirsi con la propria famiglia;
ritenuto che il ricorso non sia comunque meritevole di accoglimento per difetto del periculum in mora da intendersi nei termini sopra specificati. La tutela d'urgenza non può invero neppure prescindere dall'accertamento in concreto del detto requisito che non può essere implicitamente, sempre, ritenuto sussistente, ma che presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma attraverso
3 l'indicazione di validi e concreti indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza del nocumento legato all'inadempimento o al comportamento illecito della controparte. Nel caso concreto, parte ricorrente non ha fornito adeguati riscontri probatori che consentano di apprezzare il requisito in questione, ove si consideri che la stessa abita in via
Trossarelli e la figlia in via Ezio Lucarno e, dunque, a pochissimi km di distanza. Inoltre, non
è contestato che l'appartamento in cui vive da sola misura circa 125 Controparte_1
metri quadri e dunque è di ampiezza tale da consentirle di ospitare una o anche più persone che possano prestarle assistenza;
ritenuto, in conclusione, che l'insussistenza del periculum in mora consente di ritenere assorbita ogni valutazione in punto fumus boni iuris e determina il rigetto del ricorso;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi, secondo i criteri stabiliti nel D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità e con esclusione della tariffa prevista per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna a rifondere a e le spese di lite che Controparte_1 Parte_2 Parte_3 si liquidano in € 2.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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