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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/11/2024 al n. 2513/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ANTONACCI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
FRATTINI 7 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ANTONACCI
FEDERICA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIADA DI STASIO (CF ), elettivamente domiciliato in C.F._3
ASOLA VIA TRENTO NR 01, presso il difensore avv. GIADA DI STASIO
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 06/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Le parti concordano nella Parte_1 CP_1
riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 500,00
mensili entro il 5 del mese rivalutabili agli indici ISTAT a partire dall'aprile
2026. Assegno unico per i figli al 100% a favore della madre. Tempi di visita e
le altre condizioni come da sentenza di divorzio n. 649 emessa da questo ufficio
in data 21/09/2018. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del
Tribunale di Mantova 2024. Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio iniziato giudizialmente e poi consensualizzato alla prima udienza, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini pagina 2 di 3 esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/11/2024 al n. 2513/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ANTONACCI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
FRATTINI 7 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ANTONACCI
FEDERICA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIADA DI STASIO (CF ), elettivamente domiciliato in C.F._3
ASOLA VIA TRENTO NR 01, presso il difensore avv. GIADA DI STASIO
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 06/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Le parti concordano nella Parte_1 CP_1
riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 500,00
mensili entro il 5 del mese rivalutabili agli indici ISTAT a partire dall'aprile
2026. Assegno unico per i figli al 100% a favore della madre. Tempi di visita e
le altre condizioni come da sentenza di divorzio n. 649 emessa da questo ufficio
in data 21/09/2018. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del
Tribunale di Mantova 2024. Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio iniziato giudizialmente e poi consensualizzato alla prima udienza, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini pagina 2 di 3 esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3