Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 1894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
06/06/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1894 del R.G. per l'anno 2021, tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, n.q. di eredi di con l'avv. Parte_4 Parte_5 Persona_1
Angelica Commisso;
-ricorrente–
contro
, in persona del pro tempore, patrocinato ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e presso i cui uffici alla via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-resistente-
nonché
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore,
-resistente contumace-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ricorso depositato il 22/06/2021, i ricorrenti nella qualità di eredi di _1
convenivano in giudizio i resistenti affinché venisse “….accertato e dichiarato il
[...] diritto dei ricorrenti alla percezione dell'assegno una tantum, (art. 2 co. 3 L. 210/92) giusta domanda proposta in data 31.7.2019 per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio di cui all'art. 2 co. 3 L. 210/92 di € 77.468,53 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.”
I ricorrenti a fondamento della domanda deducevano che « per Persona_1 conseguenza di Epatopatia cronica direttamente collegata alla Epatite C di cui era sofferente da molti anni, ha presentato affezioni che hanno determinato l'insorgenza del collasso circolatorio (ultima manifestazione prima della morte) che a sua volta è collegato eziopatogeneticamente alla malattia iniziale (Epatite C). L'Epatopatia conseguente alla Epatite C deve considerarsi Concausa efficiente e preponderante
(sulle altre concause) nel determinismo dell'exitus del » _1
Si costituiva il che concludeva per il rigetto della domanda Controparte_1 poiché inammissibile e comunque infondata.
Benché ritualmente citato, nessuno si costituiva per la Regione Calabria, sicché dovrà essere dichiarata la sua contumacia.
Le deduzioni svolte dal difensore di parte ricorrente nell'atto introduttivo hanno indotto il giudicante all'istruzione della causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento
All'esito della predetta istruttoria (peraltro rinnovata) è comunque emersa la circostanza che la morte del de cuius sia avvenuta per epatopatia cronica HCV- correlata a causa nelle gravi complicanze cardio-cerebro-vascolari di cui soffriva.
Ed invero il CTU rispondendo puntualmente allee osservazioni avanzate da parte ricorrente illustra che: “…Entrando nel merito della questione più squisitamente medico legale, il CTP che ci scrive ritiene di dover esprimere dissenso verso le conclusioni cui è giunto il
CTU, ritenendo che: “… esiste una difformità tra: - quanto riportato nel certificato di morte
(Mod. ISTAT) - tra l'altro riportato dalla CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Messina - e la diagnosi formulata dal CTU;
come dallo stesso CTU riportato, la CMO di Messina riconosceva: “Cardiopatia in soggetto con esiti di trapianto renale (causa iniziale), scompenso cardio-circolatorio (causa intermedia), arresto cardio-circolatorio (causa terminale)”; - quanto riportato nella diagnosi di cui alle “Conclusioni medico-Legali” formulate dal CTU;
il CTU nella sua diagnosi formulata allegava “gli esiti di una ischemia cerebrale” che in alcun modo interveniva sulle cause di morte”. In merito a quanto sopra, come già ampiamente documentato in relazione peritale trasmessa alle parti, si evidenzia che il sig. , prima del Persona_1 decesso, avvenuto il 10.08.2009, era affetto da: “Cardiopatia ischemica già trattata con By-Pass aorto-coronarico, insufficienza renale cronica severa ed esiti di pregresso trapianto renale dx, esiti di ischemia cerebrale, epatopatia HCV-correlata in fase di compenso clinico” (cfr. pag. 4 della relazione di CTU: “Diagnosi Medico-Legale”); gli esiti della pregressa ischemia cerebrale, non intervenivano sulla causa finale di morte, ma erano pur sempre presenti nel complesso delle infermità riscontrate dai sanitari sulla persona del sig. prima del decesso. Il sig. _1
era affetto da una severa insufficienza renale idiopatica, complicata da grave anemia _1 per la quale in data 15.09.1988 veniva sottoposto ad emotrasfusione presso il Centro di
Emodialisi dell'Ospedale di Locri e nel 1989 veniva sottoposto a trapianto di rene destro presso il
Reparto di Nefrologia e Medicina dei Trapianti di Lione. Le condizioni di salute del sig. si _1 complicavano ulteriormente per l'insorgere di una cardiopatia ischemica e nel 2001 viene ricoverato presso la Clinica “S. Anna” di Catanzaro per una severa ateromasia stenosante ed occlusiva a carico dei tre vasi coronarici principali e sottoposto ad intervento di by-pass aorto- coronarico. Nel 2003 veniva ricoverato presso il P.O. di Locri per una ischemia parieto-occipitale destra evidenziata alla TC cerebrale. Da quanto sopra, si evince che le condizioni di salute del sig. , prima del decesso, erano già gravemente compromesse per la presenza di Persona_1 infermità importanti e severamente invalidanti, come la cardiopatia ischemica già sottoposta ad intervento di By-Pass aorto-coronarico, l'insufficienza renale severa idiopatica e gli esiti del pregresso trapianto renale destro, gli esiti di una ischemia cerebrale. Intanto a marzo 1993 veniva documentata la positività per gli anticorpi anti HCV e posta diagnosi di epatopatia HCV- correlata, per la quale ha eseguito nel corso degli anni esami ematochimici ed esami strumentali
(ecografia) in maniera programmata e cadenzata. Dalle risultanze dei sopra richiamati accertamenti, allegati in atti, è emerso che la epatopatia HCV-correlata è stata sempre in fase di compenso clinico, con fegato nei limiti per morfologia, dimensioni ed eco-struttura ed esami di laboratorio (transaminasi, albumina, fosfatasi alcalina, bilirubina totale e frazionata, ed altri indici di funzionalità epatica) sempre nei limiti della norma o, a volte, con rialzo di lieve entità dei valori ma, comunque, sempre in maniera non significativa). Dalla documentazione sanitaria esaminata e presente in atti, si possono escludere in capo al periziato complicanze gravi da imputare alla epatopatia HCV-correlata (e, quindi, all'epatite C); mancano in atti referti di accertamenti strumentali che documentano in maniera certa l'insorgenza di una eventuale severa fibrosi del fegato (vengono documentate soltanto note lievi di fibrosi), in assenza di cirrosi epatica con ipertensione portale, in assenza di ascite, in assenza di segni e/o sintomi clinico-strumentali di insufficienza epatica, così come di altre complicanze gravi, fino al coma epatico. Di tutte le sopra citate possibili complicanze di una epatopatia HCV-correlata in atti non vi è traccia! Al contrario, dalle risultanze degli accertamenti strumentali ed ematochimici, allegati in atti, è emerso che la epatopatia HCV-correlata è stata sempre in fase di compenso clinico, con fegato nei limiti per morfologia, dimensioni ed eco-struttura ed esami di laboratorio
(transaminasi, albumina, fosfatasi alcalina, bilirubina totale e frazionata, ed altri indici di funzionalità epatica) sempre nei limiti della norma o, quantomeno, con qualche screzio nei limiti della normalità). Il CTP stesso che ci scrive, cita nelle sue osservazioni gli esami di laboratorio eseguiti il 11.06.2008, dove veniva rilevato un valore della Bilirubina diretta pari a 0,59 mg/dl
(laddove i valori normali sono fino a 0,30 mg/dl); oppure, cita un esame degli enzimi epatici eseguito in data 06.04.2006, che rilevava per la GPT un valore di 47 U/l (laddove il range di riferimento è 0 - 40 U/l). Pertanto, per quanto documentato in atti, si può ragionevolmente escludere, secondo il principio del più probabile che non, che la morte del de cuius sia dovuta alla epatopatia cronica HCV-correlata, ritenendo molto più probabile individuarne la causa nelle gravi complicanze cardio-cerebro-vascolari di cui soffriva e per come documentate in atti. Per quanto più sopra argomentato e documentato, le suddette complicanze non possono considerarsi legate ad evoluzione della patologia epatica HCV-correlata (per la quale erano già stati riconosciuti i benefici di cui alla Legge 210/1992), in quanto non è presente in atti adeguata documentazione clinica o strumentale sufficiente a dimostrare, in maniera ragionevolmente certa ed inequivocabile, segni e/o sintomi di sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o, quanto meno concausa, efficiente, determinante e/o preponderante per il decesso del de cuius. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI. Pertanto, valutata tutta la documentazione sanitaria presente agli atti, si può concludere che il defunto _1
, prima del decesso (avvenuto in data 10.08.2009), era affetto da: “Cardiopatia
[...] ischemica già trattata con By-Pass aorto-coronarico, insufficienza renale cronica severa ed esiti di pregresso trapianto renale dx, esiti di ischemia cerebrale, epatopatia HCV-correlata in fase di compenso clinico”. Inoltre, per tutte le superiori motivazioni, si può ragionevolmente escludere, secondo il principio del più probabile che non, che la morte del de cuius sia dovuta alla epatopatia cronica HCV-correlata (e, quindi, all'epatite C), ritenendo molto più probabile, che la morte del sig. sia stata causata dalle gravi complicanze cardio-cerebro-vascolari di cui _1 soffriva e per come documentate in atti. Quindi, si confermano integralmente tutte le conclusioni valutative ed il giudizio medico legale già espressi nella bozza della relazione peritale trasmessa alle parti.”
Siffatta valutazione espressa dal consulente merita d'essere condivisa, pertanto, devono ritenersi insussistenti i requisiti che legittimerebbero ai sensi dell'art. 2 co. 3 L.
210/92, l'accesso dei ricorrenti alla provvidenza che rivendicano.
Le spese di lite, stante la natura della controversia, si reputa opportuno compensarle.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Regione Calabria;
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 07/06/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo