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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego, Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Provincia di TI, n. -OMISSIS-, notificata addì 17.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che la ricorrente ha premesso in fatto di avere presentato opposizione avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- presso il Giudice di Pace di TI, che, con sentenza n. -OMISSIS-, annullava l’atto per mancanza di sufficiente prova della responsabilità;
RILEVATO che la medesima è stata destinataria, successivamente, del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. -OMISSIS-, poiché la stessa, in violazione dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, “ ometteva di provvedere periodicamente e con continuità, in particolare durante il periodo estivo, al taglio dell’erba e della vegetazione in genere e comunque alla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse diventino ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi ”;
CONSIDERATO che impugna, con il ricorso in epigrafe, l’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata il 17.06.2024, con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa – lotti incolti – a seguito del sopra citato verbale di accertamento violazione n. -OMISSIS-, deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, art. 24 ed art. 3 Costituzione e della legge sul procedimento amministrativo; eccesso di potere e violazione del principio del ne bis in idem;
CONSIDERATO che si è costituito in resistenza l’intimato Comune che ha eccepito, con rituale memoria, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 150/11 e art. 35, comma 1, lett. a) del c.p.a., e, nel merito, l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso;
CONSIDERATO che con l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, poi reiterata con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha ritenuto pregiudiziale ad ogni valutazione, anche in sede cautelare, la necessità dell’integrazione della documentazione depositata in atti relativa alla procura, risultante priva della asseverazione prevista dalle regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA e alla istanza di fissazione di udienza non sottoscritta digitalmente, incombenti poi adempiuti dal difensore della ricorrente in data 15 maggio 2025;
CONSIDERATO che alla odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorso, in accoglimento dell’eccezione formulata in proposito dal Comune resistente, e su cui nulla è stato controdedotto, è manifestamente inammissibile non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere una controversia avente ad oggetto ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, ma quella del giudice ordinario, come peraltro indicato in maniera precisa in calce alla stessa ordinanza impugnata, ove si legge “ avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1 della legge 689/81, come modificato dall’art. 34 del d.lgs. 01/09/2011 n. 150, entro 30 (trenta) giorni dalla sua notifica ”;
RITENUTO, che appartiene alla giurisdizione ordinaria l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, in quanto la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla normativa pertinente ha consistenza di diritto soggettivo;
RITENUTO che, nella specie, è contestato un provvedimento adottato dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi della ricorrente, in violazione dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, recante applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità;
RILEVATO che la stessa ricorrente, come dalla medesima riferito, aveva reagito a precedente ordinanza ingiunzione adendo il Giudice di pace;
RITENUTO di porre le spese del presente giudizio a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del c.p.a..
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore del Comune di -OMISSIS-, liquidate forfetariamente nella somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.